Articolo 233 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 232Articolo 234
Versione
6 maggio 1952
Art. 233.
(Navigazione su navi estere)


La navigazione effettuata su navi di bandiera, estera e' provata con documenti rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero e autenticati dall'autorita' consolare italiana.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952