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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/12/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3104/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOVARA Sezione civile Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3104/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 13/06/1996, residente in Novara, Monte San Gabriele n. 42, rappresentata e difesa dall'Avv. Luana Magna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, Via Mameli n. 5, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
(C.F. ), nato a [...] il [...] residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luana Magna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, Via Mameli n. 5, giusta procura in atti;
RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 473-bis.51 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“- disporre l'affido super esclusivo della minore alla madre OR , con Per_1 Parte_2 attribuzione alla stessa della facoltà di assumere le decisioni di maggior interesse relative alla minore;
- regolare i rapporti padre–figlia, prevedendo visite eventuali, subordinate ad una futura manifestazione di volontà del padre e da attuarsi, in tal caso, con modalità graduali;
- preso atto che la madre è allo stato in grado di provvedere integralmente ai bisogni ordinari della minore e che non richiede la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento in favore della figlia a carico del padre, fermo restando il carattere indisponibile del diritto della minore al mantenimento, disporre che le spese straordinarie relative alla minore siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con individuazione delle medesime secondo i protocolli in uso presso l'Ufficio e obbligo del padre di rimborsare tempestivamente alla madre la quota di propria spettanza. Resta inteso che l'assegno unico e ogni altro beneficio economico connesso alla presenza della minore faranno capo alla madre, quale genitore affidatario/collocatario, senza obbligo di riversamento di quote al padre. Spese compensate.” Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”;
MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla convivenza more uxorio, ormai interrotta, dei signori e Parte_1 CP_1 è nata (11/04/2022), riconosciuto da entrambi i genitori.
[...] Per_1 Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 19/2/2025, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole. Il Giudice Relatore, con decreto del 5/5/2025, ha convocato avanti a sé le parti personalmente all'udienza del 20/5/2025, stante la richiesta delle parti di disporsi l'affido esclusivo della minore alla madre. Per_1 All'udienza del 20/5/2025, le parti, dopo essere state sentite dal Giudice Relatore e a modifica delle proprie conclusioni, hanno chiesto disporsi l'affido super esclusivo della minore alla madre, con attribuzione alla stessa della facoltà di assumere le decisioni di maggior interesse relative alla minore ed hanno chiesto altresì di prevedere che le visite siano previste in via eventuale, laddove il padre manifesti in futuro detto interesse. Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi della minore. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) spese compensate. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOVARA Sezione civile Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3104/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 13/06/1996, residente in Novara, Monte San Gabriele n. 42, rappresentata e difesa dall'Avv. Luana Magna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, Via Mameli n. 5, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
(C.F. ), nato a [...] il [...] residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luana Magna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, Via Mameli n. 5, giusta procura in atti;
RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 473-bis.51 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“- disporre l'affido super esclusivo della minore alla madre OR , con Per_1 Parte_2 attribuzione alla stessa della facoltà di assumere le decisioni di maggior interesse relative alla minore;
- regolare i rapporti padre–figlia, prevedendo visite eventuali, subordinate ad una futura manifestazione di volontà del padre e da attuarsi, in tal caso, con modalità graduali;
- preso atto che la madre è allo stato in grado di provvedere integralmente ai bisogni ordinari della minore e che non richiede la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento in favore della figlia a carico del padre, fermo restando il carattere indisponibile del diritto della minore al mantenimento, disporre che le spese straordinarie relative alla minore siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con individuazione delle medesime secondo i protocolli in uso presso l'Ufficio e obbligo del padre di rimborsare tempestivamente alla madre la quota di propria spettanza. Resta inteso che l'assegno unico e ogni altro beneficio economico connesso alla presenza della minore faranno capo alla madre, quale genitore affidatario/collocatario, senza obbligo di riversamento di quote al padre. Spese compensate.” Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”;
MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla convivenza more uxorio, ormai interrotta, dei signori e Parte_1 CP_1 è nata (11/04/2022), riconosciuto da entrambi i genitori.
[...] Per_1 Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 19/2/2025, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole. Il Giudice Relatore, con decreto del 5/5/2025, ha convocato avanti a sé le parti personalmente all'udienza del 20/5/2025, stante la richiesta delle parti di disporsi l'affido esclusivo della minore alla madre. Per_1 All'udienza del 20/5/2025, le parti, dopo essere state sentite dal Giudice Relatore e a modifica delle proprie conclusioni, hanno chiesto disporsi l'affido super esclusivo della minore alla madre, con attribuzione alla stessa della facoltà di assumere le decisioni di maggior interesse relative alla minore ed hanno chiesto altresì di prevedere che le visite siano previste in via eventuale, laddove il padre manifesti in futuro detto interesse. Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi della minore. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) spese compensate. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti