Articolo 4 della Legge 31 dicembre 1996, n. 678
Articolo 3
Versione
25 gennaio 1997
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 150 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede per il triennio 1996-1998 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzazione "Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 25 gennaio 1997