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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11617 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
V SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 9.12.2025
A TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 127 TER CPC
Il giudice dott.ssa Maria Luisa Buono rilevato che l'udienza del 9.12.2025 è stata sostituita dal deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entrato in vigore l'1.01.2023; viste le note di trattazione scritta depositate dall' ; Controparte_1 viste, in particolare, le conclusioni rassegnate dall' ; Controparte_1 rilevato che la discussione della causa è avvenuta mediante il deposito delle note scritte;
pronuncia la sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, che viene allegata al presente verbale ed è parte integrante dello stesso.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile iscritta al n. 3359/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 33/2025 - pubblicata in data 16.01.2025 dal Giudice di Pace di Capri, e vertente
TRA
(C.F. ) con sede legale in Roma alla Parte_1 P.IVA_1 via Giuseppe Grezar n.14, in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo
GI C.F.: in virtù di procura allegata agli atti C.F._1
appellante
E
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._2 appellata contumace
NONCHE'
Capitaneria (presso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - C.F. e P. Iva: Controparte_3
) dom.ta ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli P.IVA_2 appellata contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.D.P. di Capri, con ricorso ex art. Controparte_2
615 c.p.c., proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020249010116808/000, affinché venisse annullata la cartella di pagamento n. 10020200018274505000, avente ad oggetto sanzioni cds risalente all'anno 2016 per un totale di € 223,36, inerente il presunto mancato pagamento di sanzioni elevate dalla Capitaneria di Porto di Salerno.
In particolare l'opponente deduceva l'inesistenza del titolo e la prescrizione del credito azionato;
la mancata notifica della cartella opposta.
L' , nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'incompetenza territoriale, Controparte_1 il difetto di legittimazione passiva, la regolarità degli atti, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per la sospensione emergenziale, la ritualità della notifica della cartella opposta.
L'Ente Impositore, Capitaneria di Porto di Salerno, ritualmente citato in giudizio, risultava contumace.
Il Giudice di Pace di Capri così provvedeva:
“- accoglie la domanda e dichiara che nulla è più dovuto dal ricorrente in riferimento ai crediti di cui alla cartella n. 10020200018274505000;
- compensa integralmente gli onorari e le spese di lite tra il ricorrente e l' Controparte_1
;
[...]
2 - condanna la Capitaneria di Porto di Salerno alla refusione dei compensi di giudizio, che liquida in favore dei procuratori anticipatari ex art. 93 c.p.c., avuto riguardo al valore effettivo della controversia ed alla complessità della stessa ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, in €
400,00 per compensi professionali, nulla per le spese vive in quanto non risulta versato in atti il C.U., oltre il rimborso forfettario delle spese generali del 15% con CPA e IVA come per Legge”.
L' ha appellato la predetta sentenza, ribadendo l'incompetenza per Controparte_1 territorio nonché tutte le questioni articolate in primo grado.
Ha, pertanto, concluso come segue:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente gravame, in totale riforma della Sentenza n. 33/2025, Rgn. 627/24, resa dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Capri, Dott. Vincenzo Palombo, depositata in data 16.01.2025, notificata in data
21.01.2025, così provvedere: - accogliere l'appello proposto dall' Controparte_1
e per l'effetto rigettare le domande proposte in primo grado dalla Sig.ra con Controparte_2 dichiarazione preliminare sull'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Capri in favore del
Giudice di Pace di Agropoli ovvero del Giudice di Pace di Roma per i motivi meglio specificati in parte motiva ed, in via principale, per tutti gli ulteriori motivi suesposti;
- accertare e dichiarare la validità e l'esigibilità del credito iscritto a ruolo portato con la intimazione di pagamento impugnata per tutti i motivi precedentemente esposti. - dichiarare valida ed efficace le cartelle esattoriali presupposte ed annullate con la sentenza impugnata, per i motivi esposti. - con vittoria di spese competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
La Capitaneria di Porto di Salerno, invece, non si è costituita, benché ritualmente citata in giudizio.
La causa è stata decisa all'esito dell' udienza del 9.12.2025, che si è svolta in modalità cartolare, mediante il deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata la questione di competenza, sollevata già tempestivamente nel giudizio di prime cure e riproposta con l'appello avverso la sentenza n. 33/2025 del Giudice di Pace di Capri.
Il motivo di appello è fondato.
Il Giudice di Pace di Capri ha ritenuto la propria competenza ed ha così argomentato “ Sempre preliminarmente, il Giudicante rileva la propria competenza a conoscere del presente giudizio;
appare il caso sottolineare come il ricorrente ha dichiarato di domiciliare in Capri presso lo studio del proprio difensore. Infatti, al caso de quo, il Giudicante rileva che il ricorso proposto nelle forme dell'ex art. 615 c.p.c. per fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo, quali l'intervenuta prescrizione e/o l'inesistenza del titolo, è azione non soggetta a termine, altresì si applica la normativa prevista dall'art. 27 c.p.c., per il quale sussiste la competenza del Giudice del luogo
3 dell'esecuzione.
Considerato che
i resistenti non hanno eccepito/dimostrato l'inesistenza di beni del ricorrente (immobili, mobili, o crediti) nel territorio di competenza del Giudice di Pace di Capri.'
(cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 3735/2022 del 13-04-2022; Giudice di Pace di Procida sent. N.
642/2024; Cass. Civile del 03.04.2018 n. 8069;) Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 1465 del
24 gennaio 20 l'opposizione proposta ai sensi dell'ex art. 615 c.p.c. per inesistenza del titolo, sarà dunque svincolata dal termine decadenziale di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento”
L'appellante ha appellato la predetta sentenza, ritenendo erronea la decisione del Giudice di prime cure, argomentando come segue: ” in fatto ed in diritto si rileva ed eccepisce che il giudice di primo grado, sovvertendo i criteri della competenza si è dichiarato competente a decidere la controversia in forza del domicilio eletto in Capri presso lo studio dell'avv. Orsini iscritto all'ordine degli avvocati di Nocera Inferiore – Sa- con studio in Nocera Inferiore, alla Via Achille Loria 29 e studio secondario in Capri. Tuttavia, il Giudice territorialmente competente per l'opposizione a cartella esattoriale, derivante dal mancato pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, deve essere individuato secondo i criteri, di natura inderogabile, indicati nell'art. 27 c.p.c., trattandosi di un vero
e proprio giudizio di opposizione all'esecuzione, incardinato ai sensi dell'art. 615 c.p.c. così come qualificata anche dal Giudice di prime cure”.
Ciò premesso, giova rimarcare come il credito azionato presupposto attiene a sanzioni amministrative ex L 689/81.
In base all'art. 6 dlgs n. 150/2011co.2 l'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Qualora, tuttavia, dalla cartella impugnata non emerga specificamente quale sia il luogo in cui è stata commessa l'infrazione che ha dato origine al provvedimento sanzionatorio, come nel caso di specie,
è necessario ricercare un criterio sussidiario per l'individuazione del giudice territorialmente competente. A tal proposito, si deve premettere che l'opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione, per cui si deve far ricorso ai criteri di competenza generali.
Poiché la domanda è qualificabile come opposizione all'esecuzione laddove il ricorrente in primo grado ha contestato il diritto dell'amministrazione procedente ad agire in executivis, nonché come opposizione agli atti esecutivi laddove ha dedotto vizi formali della cartella esattoriale, e, poiché la cartella esattoriale deve essere equiparata ad un atto di precetto, il giudice territorialmente competente
è quello individuato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.27 c.p.c. e 480 terzo comma c.p.c..
Ne consegue che, qualora la cartella esattoriale (o l'intimazione di pagamento) non contenga l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, la competenza territoriale si radica necessariamente nel luogo in cui la cartella esattoriale (o l'intimazione di pagamento) è stata notificata, ossia presso la residenza del trasgressore
4 (Cass. n.4018/2007- in tema di opposizione agli atti esecutivi;
Cass.n.8704/2011; Cass.n.17749/2012;
Cass.n.5269/2012; Cass.n.2533/2012; Cass.n.20105/2013; -in tema di opposizione all'esecuzione).
Poiché la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta ad Agropoli, la competenza si radica innanzi al Giudice di Pace di Agropoli.
Va, pertanto, dichiarata l'incompetenza del Giudice di Pace di Capri e concesso il termine di 60 gg per riassumere la causa innanzi al Giudice di Pace di Agropoli.
Le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente giudizio seguono la soccombenza di
Controparte_2
Le spese del primo grado di giudizio sono liquidate in favore dell' Controparte_1
in euro 139,00 (di cui euro 34,00 fase studio, euro 34,00 fase introduttiva, euro 71,00
[...] fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore fino a euro 1100,00, ridotti al minimo in considerazione della semplicità e serialità delle questioni trattate nonché del valore della causa prossimo al minimo dello scaglione.
Applicando gli stessi criteri, le spese del secondo grado di giudizio sono liquidate in favore dell'
in euro 232,00 (di cui euro 66,00 fase studio, euro Controparte_1
66,00 fase introduttiva, euro 100,00 fase decisionale), prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore fino a euro 1100,00, ridotti al minimo.
Va precisato che, poiché l'intera prestazione professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle, anche in relazione al primo grado di giudizio.
PQM
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla la sentenza appellata e dichiara l'incompetenza del Giudice di Pace di Capri per essere competente il Giudice di Pace di
Agropoli;
- letto l'art. 50 cod. proc. civ., assegna alle parti il termine di gg. 60 dalla comunicazione del presente provvedimento, per la riassunzione del giudizio di opposizione all'esecuzione innanzi al Giudice di
Pace territorialmente competente in base al luogo di commissione della violazione;
- condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore Controparte_2 dell' , in riforma della sentenza appellata, liquidate Controparte_1 in complessivi euro 139,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge;
5 - condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Controparte_2 favore dell' , liquidate in complessivi euro 64,50 per Controparte_1 esborsi, euro 232,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
6
V SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 9.12.2025
A TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 127 TER CPC
Il giudice dott.ssa Maria Luisa Buono rilevato che l'udienza del 9.12.2025 è stata sostituita dal deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entrato in vigore l'1.01.2023; viste le note di trattazione scritta depositate dall' ; Controparte_1 viste, in particolare, le conclusioni rassegnate dall' ; Controparte_1 rilevato che la discussione della causa è avvenuta mediante il deposito delle note scritte;
pronuncia la sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, che viene allegata al presente verbale ed è parte integrante dello stesso.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile iscritta al n. 3359/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 33/2025 - pubblicata in data 16.01.2025 dal Giudice di Pace di Capri, e vertente
TRA
(C.F. ) con sede legale in Roma alla Parte_1 P.IVA_1 via Giuseppe Grezar n.14, in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo
GI C.F.: in virtù di procura allegata agli atti C.F._1
appellante
E
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._2 appellata contumace
NONCHE'
Capitaneria (presso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - C.F. e P. Iva: Controparte_3
) dom.ta ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli P.IVA_2 appellata contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.D.P. di Capri, con ricorso ex art. Controparte_2
615 c.p.c., proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020249010116808/000, affinché venisse annullata la cartella di pagamento n. 10020200018274505000, avente ad oggetto sanzioni cds risalente all'anno 2016 per un totale di € 223,36, inerente il presunto mancato pagamento di sanzioni elevate dalla Capitaneria di Porto di Salerno.
In particolare l'opponente deduceva l'inesistenza del titolo e la prescrizione del credito azionato;
la mancata notifica della cartella opposta.
L' , nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'incompetenza territoriale, Controparte_1 il difetto di legittimazione passiva, la regolarità degli atti, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per la sospensione emergenziale, la ritualità della notifica della cartella opposta.
L'Ente Impositore, Capitaneria di Porto di Salerno, ritualmente citato in giudizio, risultava contumace.
Il Giudice di Pace di Capri così provvedeva:
“- accoglie la domanda e dichiara che nulla è più dovuto dal ricorrente in riferimento ai crediti di cui alla cartella n. 10020200018274505000;
- compensa integralmente gli onorari e le spese di lite tra il ricorrente e l' Controparte_1
;
[...]
2 - condanna la Capitaneria di Porto di Salerno alla refusione dei compensi di giudizio, che liquida in favore dei procuratori anticipatari ex art. 93 c.p.c., avuto riguardo al valore effettivo della controversia ed alla complessità della stessa ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, in €
400,00 per compensi professionali, nulla per le spese vive in quanto non risulta versato in atti il C.U., oltre il rimborso forfettario delle spese generali del 15% con CPA e IVA come per Legge”.
L' ha appellato la predetta sentenza, ribadendo l'incompetenza per Controparte_1 territorio nonché tutte le questioni articolate in primo grado.
Ha, pertanto, concluso come segue:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente gravame, in totale riforma della Sentenza n. 33/2025, Rgn. 627/24, resa dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Capri, Dott. Vincenzo Palombo, depositata in data 16.01.2025, notificata in data
21.01.2025, così provvedere: - accogliere l'appello proposto dall' Controparte_1
e per l'effetto rigettare le domande proposte in primo grado dalla Sig.ra con Controparte_2 dichiarazione preliminare sull'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Capri in favore del
Giudice di Pace di Agropoli ovvero del Giudice di Pace di Roma per i motivi meglio specificati in parte motiva ed, in via principale, per tutti gli ulteriori motivi suesposti;
- accertare e dichiarare la validità e l'esigibilità del credito iscritto a ruolo portato con la intimazione di pagamento impugnata per tutti i motivi precedentemente esposti. - dichiarare valida ed efficace le cartelle esattoriali presupposte ed annullate con la sentenza impugnata, per i motivi esposti. - con vittoria di spese competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
La Capitaneria di Porto di Salerno, invece, non si è costituita, benché ritualmente citata in giudizio.
La causa è stata decisa all'esito dell' udienza del 9.12.2025, che si è svolta in modalità cartolare, mediante il deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata la questione di competenza, sollevata già tempestivamente nel giudizio di prime cure e riproposta con l'appello avverso la sentenza n. 33/2025 del Giudice di Pace di Capri.
Il motivo di appello è fondato.
Il Giudice di Pace di Capri ha ritenuto la propria competenza ed ha così argomentato “ Sempre preliminarmente, il Giudicante rileva la propria competenza a conoscere del presente giudizio;
appare il caso sottolineare come il ricorrente ha dichiarato di domiciliare in Capri presso lo studio del proprio difensore. Infatti, al caso de quo, il Giudicante rileva che il ricorso proposto nelle forme dell'ex art. 615 c.p.c. per fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo, quali l'intervenuta prescrizione e/o l'inesistenza del titolo, è azione non soggetta a termine, altresì si applica la normativa prevista dall'art. 27 c.p.c., per il quale sussiste la competenza del Giudice del luogo
3 dell'esecuzione.
Considerato che
i resistenti non hanno eccepito/dimostrato l'inesistenza di beni del ricorrente (immobili, mobili, o crediti) nel territorio di competenza del Giudice di Pace di Capri.'
(cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 3735/2022 del 13-04-2022; Giudice di Pace di Procida sent. N.
642/2024; Cass. Civile del 03.04.2018 n. 8069;) Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 1465 del
24 gennaio 20 l'opposizione proposta ai sensi dell'ex art. 615 c.p.c. per inesistenza del titolo, sarà dunque svincolata dal termine decadenziale di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento”
L'appellante ha appellato la predetta sentenza, ritenendo erronea la decisione del Giudice di prime cure, argomentando come segue: ” in fatto ed in diritto si rileva ed eccepisce che il giudice di primo grado, sovvertendo i criteri della competenza si è dichiarato competente a decidere la controversia in forza del domicilio eletto in Capri presso lo studio dell'avv. Orsini iscritto all'ordine degli avvocati di Nocera Inferiore – Sa- con studio in Nocera Inferiore, alla Via Achille Loria 29 e studio secondario in Capri. Tuttavia, il Giudice territorialmente competente per l'opposizione a cartella esattoriale, derivante dal mancato pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, deve essere individuato secondo i criteri, di natura inderogabile, indicati nell'art. 27 c.p.c., trattandosi di un vero
e proprio giudizio di opposizione all'esecuzione, incardinato ai sensi dell'art. 615 c.p.c. così come qualificata anche dal Giudice di prime cure”.
Ciò premesso, giova rimarcare come il credito azionato presupposto attiene a sanzioni amministrative ex L 689/81.
In base all'art. 6 dlgs n. 150/2011co.2 l'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Qualora, tuttavia, dalla cartella impugnata non emerga specificamente quale sia il luogo in cui è stata commessa l'infrazione che ha dato origine al provvedimento sanzionatorio, come nel caso di specie,
è necessario ricercare un criterio sussidiario per l'individuazione del giudice territorialmente competente. A tal proposito, si deve premettere che l'opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione, per cui si deve far ricorso ai criteri di competenza generali.
Poiché la domanda è qualificabile come opposizione all'esecuzione laddove il ricorrente in primo grado ha contestato il diritto dell'amministrazione procedente ad agire in executivis, nonché come opposizione agli atti esecutivi laddove ha dedotto vizi formali della cartella esattoriale, e, poiché la cartella esattoriale deve essere equiparata ad un atto di precetto, il giudice territorialmente competente
è quello individuato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.27 c.p.c. e 480 terzo comma c.p.c..
Ne consegue che, qualora la cartella esattoriale (o l'intimazione di pagamento) non contenga l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, la competenza territoriale si radica necessariamente nel luogo in cui la cartella esattoriale (o l'intimazione di pagamento) è stata notificata, ossia presso la residenza del trasgressore
4 (Cass. n.4018/2007- in tema di opposizione agli atti esecutivi;
Cass.n.8704/2011; Cass.n.17749/2012;
Cass.n.5269/2012; Cass.n.2533/2012; Cass.n.20105/2013; -in tema di opposizione all'esecuzione).
Poiché la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta ad Agropoli, la competenza si radica innanzi al Giudice di Pace di Agropoli.
Va, pertanto, dichiarata l'incompetenza del Giudice di Pace di Capri e concesso il termine di 60 gg per riassumere la causa innanzi al Giudice di Pace di Agropoli.
Le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente giudizio seguono la soccombenza di
Controparte_2
Le spese del primo grado di giudizio sono liquidate in favore dell' Controparte_1
in euro 139,00 (di cui euro 34,00 fase studio, euro 34,00 fase introduttiva, euro 71,00
[...] fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore fino a euro 1100,00, ridotti al minimo in considerazione della semplicità e serialità delle questioni trattate nonché del valore della causa prossimo al minimo dello scaglione.
Applicando gli stessi criteri, le spese del secondo grado di giudizio sono liquidate in favore dell'
in euro 232,00 (di cui euro 66,00 fase studio, euro Controparte_1
66,00 fase introduttiva, euro 100,00 fase decisionale), prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore fino a euro 1100,00, ridotti al minimo.
Va precisato che, poiché l'intera prestazione professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle, anche in relazione al primo grado di giudizio.
PQM
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla la sentenza appellata e dichiara l'incompetenza del Giudice di Pace di Capri per essere competente il Giudice di Pace di
Agropoli;
- letto l'art. 50 cod. proc. civ., assegna alle parti il termine di gg. 60 dalla comunicazione del presente provvedimento, per la riassunzione del giudizio di opposizione all'esecuzione innanzi al Giudice di
Pace territorialmente competente in base al luogo di commissione della violazione;
- condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore Controparte_2 dell' , in riforma della sentenza appellata, liquidate Controparte_1 in complessivi euro 139,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge;
5 - condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Controparte_2 favore dell' , liquidate in complessivi euro 64,50 per Controparte_1 esborsi, euro 232,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
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