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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 02/07/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
---------------------
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 359/2021 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 28/11/2024 e promossa in questo grado
Da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente (c.f. Parte_1 C.F._1
), nella qualità di legale rappresentante legale della
[...] Controparte_1
con sede a Gela (c.f. ), nonché in proprio e n.q.
[...] P.IVA_1
di erede con beneficio di inventario di nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduto il 5.4.2018, elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell'Avv. F.
Coco che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro in persona del legale rappresentante ON
pro-tempore, con sede in CP_2
APPELLATA-CONTUMACE
E società a responsabilità limitata unipersonale costituita in TA Controparte_3 ai sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Roma, (codice fiscale, partita I.V.A. n. 35412.6), quale cessionaria dei crediti della
[...]
e per essa la mandataria società di diritto italiano ON CP_4 con sede legale in Verona (p.i. n° ), in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Nicola Balistreri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
INTERVENIENTE ex art. 111 c.p.c.
Conclusioni delle parti:
All'udienza del 28.11.2024 i difensori delle parti, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: (La Spina): “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così statuire:
-dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente, difettando la forma scritta richiesta ad substantiam;
-dichiarare che l'appellata e l'interveniente non hanno ragioni di credito nei confronti degli appellanti in virtù del rapporto di conto corrente oggetto del decreto ingiuntivo opposto, non essendo dovuti gli interessi applicati;
-in subordine, determinare il saldo del conto corrente con applicazione degli interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c.;
-dichiarare nulla la fideiussione prestata da e per Persona_1 Parte_1
contrasto alla normativa antitrust, di cui alla L. 287/2090;
-dichiarare, altresì, nulla la predetta fideiussione per decadenza della
[...]
dal diritto di farla valere, essendo stato depositato il ricorso per ON
decreto ingiuntivo oltre il termine di due mesi dalla chiusura del rapporto di conto corrente, dichiarando, inoltre, la nullità della clausola n. 6 della stessa fideiussione, che esclude l'obbligo di agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c., in quanto vessatoria e non essendo stata approvata specificatamente;
-condannare l'appellata e l'interveniente alle spese del doppio grado del giudizio;
-in subordine, compensare in tutto o parzialmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado”.
): “insiste in atti e contesta l'appello di controparte in quanto infondato CP_3
in fatto ed in diritto;
precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto eccepito e dedotto nell'atto introduttivo del presente giudizio di appello;
con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e con vittoria di spese e compensi”.
I FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 18.04.2017, la debitrice principale, Controparte_5
e fideiussori, oppugnavano il decreto ingiuntivo n° Persona_1 Parte_1 104/2017 con il quale il Tribunale di Gela aveva loro ingiunto di pagare in solido alla la somma di € 281.615,86 quale saldo debitorio ON
[... (alla data di chiusura del 08.11.2016) del conto corrente n. 9590/41274,32, acceso dalla il 06.07.2001 ed in relazione al quale avevano prestato fideiussione “a prima Controparte_6 richiesta” gli altri ingiunti.
Gli opponenti gradualmente eccepivano: 1) l'illegittimità della variazione dei tassi di interessi, con superamento del tasso soglia ai sensi della L. 10/96; 2) l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
3) l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto e di altre spese non previste;
4) la decadenza del diritto di far valere la fideiussione prestata da e per via del mancato rispetto Persona_1 Parte_1 dell'art. 1957 c.c.; 5) l'eccezione di nullità (sollevata in comparsa conclusionale) delle pattuizioni fideiussorie per conformità al mod. ABI;
etc.
Chiedevano, pertanto, la revoca del provvedimento monitorio opposto e la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
Accettava il contraddittorio la la quale contestava ON
“funditus” tutte le argomentazioni avversarie sostenendo la legittimità dell'azione proposta in danno di tutti i convenuti.
La causa veniva istruita a mezzo della produzione di documentazione conferente e dell'espletamento di una c.t.u. affidata alle cure del dr. Persona_2
Frattanto, nelle more del procedimento, decedeva e, quale sua erede con Persona_1 beneficio di inventario e di nuovo “legale rappresentante” della , si Controparte_6
costituiva Parte_1
In esito alla fase istruttoria la causa trovava il suo epilogo nella sentenza n° 506/2021, con la quale il Tribunale di Gela così disponeva:
“accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
104/2017 e condanna gli opponenti in solido a pagare alla ON
in persona del rappresentante legale p.t., la somma di € 200.921,96 oltre
[...]
interessi moratori al tasso legale dal 08.11.2016 al saldo;
compensa parzialmente tra le parti le spese processuali e, per l'effetto:
-- pone le spese del giudizio monitorio a carico della ON
in persona del rappresentante legale p.t.;
[...]
-- condanna in solido gli opponenti in solido a pagare alla ON
in persona del rappresentante legale p.t. le spese del presente giudizio di
[...] opposizione, liquidandole in € 13.430,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a.
e c.p.a. nella misura di legge;
-- pone le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna”.
Avverso il succitato provvedimento ha interposto appello in proprio e Parte_1
nelle sopra spiegate qualità, con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte,
a mezzo del quale ne ha chiesto la riforma per i motivi che in prosieguo verranno illustrati.
Si è costituita la quale mandataria della cessionaria del credito CP_4 CP_7
contestando le doglianze avversarie e chiedendo il rigetto del proposto
[...]
gravame.
Non si è costituita, invece, la . ON
Con ordinanza del 16.03.2022 la Corte ha disposto il rigetto delle istanze istruttorie avanzate dalla parte appellante (nella specie c.t.u.) e quella di inammissibilità dell'appello sollevata dall'istituto bancario;
ha quindi rinviato la causa per la decisione.
All'udienza del 28.11.2024 sono state raccolte le conclusioni delle parti attraverso il deposito di note di trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve dichiarare la contumacia della ON
, non costituita nella presente fase del giudizio.
[...]
Con il primo motivo che sorregge la proposta impugnazione, la parte impugnante censura l'operato del primo giudice per “non avere considerato che la banca non aveva prodotto il contratto di apertura di credito in conto corrente, come rilevato dal c.t.u. e che, pertanto, la relativa convenzione era nulla”; richiama, al riguardo, “la normativa di cui al d. lgs.
1.9.1993, n. 385 che, all'art. 117 TUB, espressamente richiede per i contratti bancari la forma scritta a pena di nullità”.
Il motivo è infondato dal momento che l'istituto di credito appellato ha pienamente assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione -già nella fase monitoria- del contratto di conto corrente n. 9590/41274,32 intestato a Controparte_8
stipulato il 06.07.2001 e chiuso il 08.11.2016, e degli estratti conto e scalari che documentano l'andamento del precisato rapporto a datare dal 06.07.2001 al 10.11.2016.
Inoltre risultano regolarmente versati agli atti del giudizio le “fideiussioni a prima richiesta” prestate da e in data 05.06.2001 fino a Persona_1 Parte_1 concorrenza dell'importo di £ 100.000.000 di lire (successivamente elevato ad € 360.000,00 in data 15.06.2006) insieme alla comunicazione di recesso della banca dagli affidamenti con conseguente passaggio a sofferenza del rapporto e costituzione in mora per il saldo debitorio.
E non risponde a verità che la dedotta nullità “per mancanza di forma scritta” sia stata accertata dal c.t.u. in sede di operazioni peritali, dal momento che l'ausiliare, a pagina 9 della propria relazione, così si esprime sulla documentazione prodotta dalle parti: “Il rapporto acceso tra le parti è un rapporto di conto corrente con due linee di fido (una da
550.000.000 lire ed una da 50.000.000). Nei contratti e dalla movimentazione del conto non si comprende se il rapporto di lire 50.000.0000 è un fido di apertura di credito in conto corrente oppure un SBF/anticipi”.
Circostanza quest'ultima che, comunque, non ha minimamente inciso sulla svolta indagine, atteso che l'elaborato peritale, mai contestato dalla parte appellante, riposa su una metodologia di calcolo ineccepibile, scevra da errori, e si pone perfettamente in linea con la più recente giurisprudenza del Supremo Collegio.
Del pari infondato è il secondo motivo di doglianza con il quale l'impugnante censura la gravata sentenza per avere respinto l'eccezione di nullità della fideiussione -sollevata in conclusionale- per “violazione della legge antitrust”, rilevando che il relativo contratto riproduceva le tre clausole (nn. 2, 6 e 8) dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'Associazione BAria TAna (ABI), dichiarate nulle dal provvedimento della BA
d'TA n. 55 del 2 maggio 2005.
L'appellante, in particolare, nell'articolare la censura evidenzia la natura di “fatto notorio” del provvedimento della BA d'TA, sostenendo che “il giudice a quo non avrebbe dovuto dare rilevo, ai fini della prova della nullità, alla mancata produzione del provvedimento della BA d'TA e del modulo ABI, stante la loro diffusissima notorietà”.
L'asserto confligge apertamente con l'orientamento più volte espresso dalla Suprema
Corte, la quale ha sempre categoricamente escluso che i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla BA d'TA possano essere considerati come “fatti notori”, perché,
“trattandosi di atti regolamentari, sono sottratti all'operatività del principio iura novit curia”.
Al riguardo è stato più volte precisato che restano estranei alla succitata nozione “le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie», e ciò in ragione del fatto che il ricorso al “fatto notorio”, comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, «va inteso in senso restrittivo» (Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 2019, n.
33154; Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2014, n. 6229).
Giova inoltre ricordare che la BA d'TA, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005, emesso a seguito di una istruttoria avviata a novembre 2003, ha stabilito che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo
2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990”, mentre le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, intervenendo con la sentenza Cass. civ. sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994, hanno chiarito che le fideiussioni bancarie in questione sono parzialmente nulle, ai sensi dell'art. 1419 c.c., «in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».
Ne consegue che la nullità parziale del contratto di fideiussione può essere rilevata ex officio dal giudice (perfino nel giudizio di appello e in quello di cassazione - Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242 e n. 26243) ma a condizione che i presupposti di fatto della nullità, anche se non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati già tempestivamente allegati e dimostrati nel giudizio di merito, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto.
Qualora, invece, gli elementi integranti la dedotta nullità negoziale non emergano dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado, procedere d'ufficio a tale accertamento.
In buona sostanza, il giudice può rilevare d'ufficio la nullità del contratto, anche in mancanza di allegazione della parte, purché il relativo fatto costitutivo sia già stato legittimamente acquisito sul piano probatorio.
Inoltre, deve essere ulteriormente osservato che era comunque onere della parte appellante, che aveva interesse alla caducazione totale del contratto, dimostrare che le clausole colpite da invalidità erano in correlazione inscindibile con il resto del contratto, essendo precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (Cass. civ., sez. III, 4 luglio 2023, n. 18794), sicché, non essendo stato allegato e provato che le parti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione in mancanza delle tre clausole oggetto di censura, va senz'altro rilevata l'infondatezza della tesi della parte oggi appellante.
Senza dire, infine, che nel caso di specie si è in presenza di fideiussione specifica
(l'impugnante ha garantito non il pagamento di tutti i debiti assunti dalla Controparte_9
nei confronti della banca, ma solo quelli nascenti dallo specifico rapporto di c/c intercorrente con la predetta società), in relazione alla quale buona parte della giurisprudenza ha sempre negato la possibilità di addivenire ad una declaratoria di nullità rilevando, al riguardo, come il provvedimento della BA d'TA (n. 55/2205) - che aveva accertato l'esistenza di una intesa tra le banche in ordine alla adozione di un modello standard di fideiussione e di una uniforme applicazione di tali modelli – aveva avuto specifico riferimento alle fideiussioni omnibus e non anche a quelle specifiche (in tal senso da ultimo si veda: Cassazione civile, sez. I 02/08/2024 n. 21841).
E tuttavia, in tempi più recenti, altra parte della giurisprudenza ha rivisto la precisata posizione ed ha ritenuto che, pur essendo vero che l'accertamento della BA d'TA del
2005 riguarda unicamente le fideiussioni omnibus, nulla impedirebbe alla parte che ne ha interesse di dimostrare che anche per le fideiussioni specifiche vi possa essere analoga applicazione uniforme in conseguenza di una intesa a monte e che quindi vi è stata una violazione della normativa antitrust.
Sennonché, nel caso della fideiussione specifica, è comunque necessario fornire in giudizio la prova che vi sia stata una uniforme applicazione dei modelli contrattuali utilizzati per le fideiussioni specifiche e che questa uniforme applicazione sia il frutto di una intesa a monte.
La mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI, infatti, non è sufficiente a far ritenere che le clausole di questa fideiussione siano nulle poiché non vige la presunzione che quella fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata, sicché, diversamente da ciò che accade per le fideiussioni omnibus, oltre alla produzione dello schema ABI che evidenzia la nullità delle singole clausole del contratto, era onere dei garanti in siffatta ipotesi (e che qui non è stato affatto assolto), dimostrare che vi era stata un'intesa antitrust illecita avente per oggetto tale tipologia di fideiussioni e che tale intesa si era riflessa anche sulla validità della fideiussione rilasciata.
Ebbene, applicando i superiori principi alla fattispecie in esame, si osserva come gli odierni appellanti non abbiano qui fornito la tempestiva prova del fatto che le fideiussioni sottoscritte costituivano un contratto a valle di una asserita intesa restrittiva della concorrenza talché, anche sotto tale profilo, non ricorrono nella specie i presupposti per pronunciare la dedotta nullità.
Allo stesso modo, deve infine respingersi l'ultima doglianza avanzata dalla parte appellante e relativa alla parziale compensazione delle spese del giudizio.
Si afferma, infatti, che il parziale accoglimento della proposta opposizione avrebbe dovuto indurre il giudice a quo a disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
Il motivo è destituito di ogni fondamento, atteso che gli odierni appellanti, all'esito di quella fase, sono stati comunque condannati a pagare alla parte oggi appellata la cospicua somma di € 200.921,96 oltre interessi moratori, sicché la disposta compensazione parziale delle spese del giudizio appare conforme alle disposizioni che regolano la materia.
Di qui il rigetto dell'impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e, in ragione della semplicità e ripetitività delle questioni trattate, si liquidano in € 5.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico dell'impugnante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia della ON
, conferma la sentenza n° 506/2021, emessa dal Tribunale di Gela ed impugnata
[...]
da in proprio e nella sopra spiegata qualità. Parte_1
Condanna la predetta a rifondere alla parte appellata le spese processuali della presente fase, che liquida in € 5000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico della parte appellante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 27.03.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice