Articolo 3 della Legge 9 agosto 1954, n. 643
Articolo 2Articolo 4
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1 settembre 1954
Art. 3.
Le disposizioni previste nell'allegato B hanno effetto dal 1 gennaio 1953.
Alla spesa di lire 1.090.422.000 relativa al periodo 1 gennaio 1953-30 giugno 1954, derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nel predetto allegato B, si fara' fronte con lo stanziamento iscritto ai capitoli nn 3 e 9 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54.
Entrata in vigore il 1 settembre 1954