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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/07/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
VG R.G. 2171/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone di dott.ssa Antonia Mussa Presidente dott.ssa Meri Papalia Giudice Relatore dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2171/ 2024
promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Parti adottanti nei confronti di:
(C.F. ) CP_1 C.F._3
Parte adottanda e con l'intervento del P.M.; avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2
il giorno 7 ottobre 2024 adivano il Tribunale di Ivrea al fine di ottenere, previi i necessari adempimenti, decreto di adozione del OR . CP_1
Le parti ricorrenti esponevano che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era loro intenzione adottare il OR . Riferivano che a seguito di una precedente CP_1 adozione a distanza avevano instaurato con l'adottando un rapporto di natura filiale che si era consolidato nel tempo quando l'adottando aveva raggiunto i ricorrenti in Italia e aveva iniziato a convivere con loro, che gli stessi avevano provveduto al sostentamento dell'adottando nel periodo di convivenza, nonché nel periodo di studi successivi a tutte le spese necessarie alla sua istruzione e quotidianità, per cui ora essi desideravano formalizzare tale rapporto consolidatosi attraverso l'istituto dell'adozione.
Il Giudice istruttore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé degli adottanti e dell'adottante, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c..
All'udienza del 27 gennaio 2025 le parti adottanti e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione e prestava, altresì, il proprio assenso la SI.ra coniuge dell'adottando; alla Per_1
successiva udienza del 9 luglio 2025, prestava, infine, il proprio assenso la madre dell'adottando SI.ra . Persona_2
Il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso, con deposito scritto delle proprie conclusioni in data 3 febbraio 2025.
***
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero gli adottanti sono persone che hanno ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo la SI.ra , nata il 11 Parte_1
aprile 1958 e il SI. , nato il [...] e l'adottante il 7 giugno Parte_2
1989, per cui è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: gli adottanti e l'adottando hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato l'assenso la coniuge dell'adottando e la madre dello stesso, cioè tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c., avendo gli adottanti dichiarato di non avere figli.
In riferimento al cognome, tutte le parti congiuntamente hanno espresso la volontà a che l'adottando posponga al proprio cognome quello della sola adottante . Parte_1
Sul punto, deve trovarsi accoglimento la richiesta delle parti stante la declaratoria di illegittima costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto (sentenza 135/2023), così come non risultano motivi ostativi a che le parti concordino l'acquisizione di uno solo dei cognomi delle parti adottanti, trattandosi di adozione congiunta compiuta in maniera contestuale da parte dei coniugi e la cui aggiunta (postposta) del cognome è oggetto di espressa scelta e richiesta da parte degli odierni ricorrenti. Nemmeno Parte_1
si ravvisano elementi di ordine pubblico contrari alla scelta del cognome della coniuge, vertendosi in ipotesi di adozione di maggiorenne la cui identità personale è comunque assicurata dal mantenimento anche del cognome originario, e le cui motivazioni sottostanti alla scelta del cognome condivisa dallo stesso adottando sono ben state esplicitate nell'udienza presidenziale ove egli ha dato conto del legame che egli aveva con il “nonno”, ovvero al padre della odierna ricorrente.
L'adozione è sicuramente nell'interesse degli adottandi nascendo dall'eSIenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottante.
P.Q.M.
Dispone farsi luogo all'adozione di nato in [...] – Norgyeling il 7 giugno Parte_3
1989 da parte di nata a [...] l'[...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...].
[...]
Dispone che l'adottante assuma il cognome dell'adottante e lo posponga al proprio. Parte_1
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Ivrea in data 17 luglio 2025.
Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Meri Papalia
Il Presidente
Dott.ssa Antonia Mussa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone di dott.ssa Antonia Mussa Presidente dott.ssa Meri Papalia Giudice Relatore dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2171/ 2024
promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Parti adottanti nei confronti di:
(C.F. ) CP_1 C.F._3
Parte adottanda e con l'intervento del P.M.; avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2
il giorno 7 ottobre 2024 adivano il Tribunale di Ivrea al fine di ottenere, previi i necessari adempimenti, decreto di adozione del OR . CP_1
Le parti ricorrenti esponevano che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era loro intenzione adottare il OR . Riferivano che a seguito di una precedente CP_1 adozione a distanza avevano instaurato con l'adottando un rapporto di natura filiale che si era consolidato nel tempo quando l'adottando aveva raggiunto i ricorrenti in Italia e aveva iniziato a convivere con loro, che gli stessi avevano provveduto al sostentamento dell'adottando nel periodo di convivenza, nonché nel periodo di studi successivi a tutte le spese necessarie alla sua istruzione e quotidianità, per cui ora essi desideravano formalizzare tale rapporto consolidatosi attraverso l'istituto dell'adozione.
Il Giudice istruttore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé degli adottanti e dell'adottante, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c..
All'udienza del 27 gennaio 2025 le parti adottanti e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione e prestava, altresì, il proprio assenso la SI.ra coniuge dell'adottando; alla Per_1
successiva udienza del 9 luglio 2025, prestava, infine, il proprio assenso la madre dell'adottando SI.ra . Persona_2
Il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso, con deposito scritto delle proprie conclusioni in data 3 febbraio 2025.
***
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero gli adottanti sono persone che hanno ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo la SI.ra , nata il 11 Parte_1
aprile 1958 e il SI. , nato il [...] e l'adottante il 7 giugno Parte_2
1989, per cui è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: gli adottanti e l'adottando hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato l'assenso la coniuge dell'adottando e la madre dello stesso, cioè tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c., avendo gli adottanti dichiarato di non avere figli.
In riferimento al cognome, tutte le parti congiuntamente hanno espresso la volontà a che l'adottando posponga al proprio cognome quello della sola adottante . Parte_1
Sul punto, deve trovarsi accoglimento la richiesta delle parti stante la declaratoria di illegittima costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto (sentenza 135/2023), così come non risultano motivi ostativi a che le parti concordino l'acquisizione di uno solo dei cognomi delle parti adottanti, trattandosi di adozione congiunta compiuta in maniera contestuale da parte dei coniugi e la cui aggiunta (postposta) del cognome è oggetto di espressa scelta e richiesta da parte degli odierni ricorrenti. Nemmeno Parte_1
si ravvisano elementi di ordine pubblico contrari alla scelta del cognome della coniuge, vertendosi in ipotesi di adozione di maggiorenne la cui identità personale è comunque assicurata dal mantenimento anche del cognome originario, e le cui motivazioni sottostanti alla scelta del cognome condivisa dallo stesso adottando sono ben state esplicitate nell'udienza presidenziale ove egli ha dato conto del legame che egli aveva con il “nonno”, ovvero al padre della odierna ricorrente.
L'adozione è sicuramente nell'interesse degli adottandi nascendo dall'eSIenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottante.
P.Q.M.
Dispone farsi luogo all'adozione di nato in [...] – Norgyeling il 7 giugno Parte_3
1989 da parte di nata a [...] l'[...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...].
[...]
Dispone che l'adottante assuma il cognome dell'adottante e lo posponga al proprio. Parte_1
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Ivrea in data 17 luglio 2025.
Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Meri Papalia
Il Presidente
Dott.ssa Antonia Mussa