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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/09/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1202/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1202/2022 promosso da
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. ROMANELLO Parte_1 GABRIELE ( ) VIA OTRANTO N. 23 ROMA;
elettivamente domiciliato in C.F._1 C/O AVV. ILARIA DRAGHETTI VIA DEL PERUGINO 4 BOLOGNA
APPELLANTE
contro con il patrocinio dell'avv. CICOGNANI LUCA, Controparte_1 elettivamente domiciliato in STR MAGGIORE, 28 BOLOGNA.
APPELLATA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 2006/2021 del Tribunale di Bologna pubblicata in data 29.12.2021, nel procedimento R.G. n. 3163/2021.
CONCLUSIONI
Per come da atto introduttivo. Parte_1
Per come da comparsa di risposta. Controparte_1
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 3.2.2021, ha introdotto davanti al Parte_1
Tribunale di Bologna il giudizio di cognizione a seguito dell'emissione dell'ordinanza del G.E. del
5.11.2020 con cui, in accoglimento dell'opposizione proposta da , era Controparte_1 stata sospesa l'esecuzione mobiliare presso terzi instaurata dall'attrice (recante R.G.E. n.1152/2020), con condanna della medesima al pagamento delle spese di lite.
L'attrice ha allegato di essere creditrice della convenuta per la somma di euro 979,07 oltre interessi, in quanto cessionaria del credito spettante all'avv. Simone Fantasia in forza della sentenza n. 47/2019, emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia e depositata in data 8.1.2019.
Ha dunque chiesto al Tribunale di “accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere le somme oggetto del procedimento di pignoramento presso terzi R.G.E.M. n. 1152/2020, con ogni consequenziale condanna della e con ordine di restituzione di quanto Controparte_1 eventualmente corrisposto in forza del provvedimento del G.E.”.
Con comparsa di risposta del 10.3.2021 si è costituita in giudizio Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità del giudizio di merito per tardività della iscrizione a ruolo della causa, avvenuta in data 17.2.2021, oltre il termine perentorio di 90 giorni concesso dal GE scaduto il 4.2.2021, in violazione di quanto disposto dall'art. 616 c.p.c.
Inoltre, l'iscrizione a ruolo della causa sarebbe comunque tardiva, avendo l'attrice fatto partire la notifica il 3.2.2021 per iscrivere a ruolo il 17.2.2021, senza il rispetto dei 10 giorni imposti dall'art. 165
c.p.c.
Nel merito, la convenuta ha allegato di non avere mai ricevuto la comunicazione della cessione del credito avvenuta da parte dell'avv. Fantasia Simone in favore dell'attrice.
2.- Con sentenza n. 3163/2021 pubblicata in data 29.12.2021, il Tribunale di Bologna ha dichiarato l'improcedibilità del giudizio di merito, compensando le spese di lite.
Il Giudice di prime cure, aderendo all'orientamento giurisprudenziale per cui l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal G.E., all'esito della fase cautelare sommaria, deve avvenire, nelle controversie soggette al rito ordinario, con citazione previamente notificata e poi iscritta a ruolo, ha rilevato la tardiva introduzione del giudizio a cognizione piena, essendo la causa stata pagina 2 di 7 iscritta a ruolo in data 17.2.2021, oltre la decorrenza del termine perentorio di 90 giorni concesso dal
GE nell'ordinanza del 5.11.2020, scaduto in data 4.2.2021.
3.- Avverso detta sentenza ha proposto appello contestando, con unico motivo, la Parte_1 declaratoria di improcedibilità della domanda, essendo il giudizio di merito stato tempestivamente introdotto con notifica dell'atto di citazione del 3.2.2021, entro il termine perentorio di 90 giorni assegnato dal GE.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che, al fine di ritenere tempestivamente introdotto il giudizio di merito di un'opposizione esecutiva, è sufficiente la notifica, da parte dell'interessato, dell'atto di citazione entro il termine perentorio assegnato dal Giudice dell'esecuzione ove il giudizio sia soggetto al rito ordinario, non rilevando a tale scopo l'iscrizione a ruolo, avendo questa la mera finalità di chiarire l'onere, per la parte interessata, di introdurre un giudizio di cognizione autonomo rispetto alla procedura esecutiva.
Nel merito, l'appellante ha ribadito le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado in ordine al proprio diritto di ottenere le somma oggetto della procedura esecutiva, dando poi atto dell'integrale pagamento da parte dell'appellata, in data 26.1.2022, dell'importo portato dalla cessione del credito azionato.
Ha dunque concluso chiedendo accertarsi la procedibilità del giudizio di primo grado, “con conseguente accertamento della legittimità del procedimento di esecuzione presso terzi R.G.E.M. n.
1152/2020; il tutto, con ogni consequenziale pronuncia di legge e con ordine di restituzione di qualsiasi somma corrisposta in forza del provvedimento del G.E.; con vittoria di spese di tutte le fasi processuali, da distrarsi”.
Ha resistito al gravame eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 434 c.p.c., ovvero per difetto di interesse ad agire dell'appellante, essendo già stata corrisposta alla prima dell'introduzione del giudizio di Pt_1 secondo grado, la somma oggetto del credito originario, per il cui pagamento l'appellante aveva notificato il 10.1.2022 un nuovo atto di precetto.
L'appellata ha poi ribadito le proprie difese in ordine alla improcedibilità del giudizio di merito introdotto dall'appellante davanti al Tribunale di Bologna e all'assenza di prova della intervenuta comunicazione ad ella cessione del credito. CP_1
pagina 3 di 7 All'esito dell'udienza di prima comparizione del 28.3.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.7.2024, poi sostituita con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 7.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
4.- Preliminarmente deve rilevarsi che l'intervenuto pagamento da parte dell'appellata in favore dell'appellante della somma azionata in via esecutiva comporta, come rilevato dall'appellante stessa
(anche se solamente nella comparsa conclusionale), la cessazione della materia del contendere in ordine alla esistenza del diritto sostanziale della creditrice a conseguire coattivamente la prestazione.
La circostanza che il pagamento sia avvenuto prima dell'introduzione del giudizio di appello non fa venire meno, tuttavia, l'interesse della parte appellante ad ottenere in questa sede una pronuncia di merito, secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, finalizzata ad una diversa regolamentazione delle spese di lite effettuata dal primo giudice, nonché dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza del
5.11.2020, con statuizione che può essere ridiscussa nel giudizio di merito (così Cass.. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 15082 del 31/05/2019).
Ciò premesso, sono fondate le doglianze svolte dall'appellante avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale di Bologna.
Invero, il giudizio di cognizione piena deve considerarsi tempestivamente introdotto mediante la notifica dell'atto di citazione in data 3.2.2021, quindi entro il termine perentorio di 90 giorni assegnato dal GE, che sarebbe scaduto il 4.2.2021, dovendosi fare applicazione del principio sancito dalla
Suprema Corte in materia di opposizione agli atti esecutivi secondo cui «ai fini del rispetto del termine assegnato dal giudice per l'introduzione della fase di merito, non assume rilevanza il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell'art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione» (Cfr. Cass. civ., Sez. VI, n. 19905 del 27.7.2018), considerato altresì che «laddove il processo debba essere introdotto con citazione, l'iscrizione a ruolo segue la notificazione della stessa, non par dubbio che l'osservanza del termine perentorio vada verificata con riferimento a quest'ultima soltanto, mentre il richiamo alla iscrizione a ruolo vuole solo rimarcare l'eterogeneità delle due fasi, l'una, a cognizione sommaria, e l'altra a cognizione piena»
(Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 17306 del 31.8.2015).
Gli articoli 616, 618 e 624 c.p.c. richiedono, infatti, che entro il termine perentorio fissato dal G.E., la parte provveda alla “introduzione del giudizio di merito” (l'art. 616 c.p.c. aggiunge l'espressione
“secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito”), ed è pacifico che, nei giudizi pagina 4 di 7 introdotti con citazione, l'inizio del giudizio si determini alla data della notifica dell'atto introduttivo, come confermato dall'art. 39, comma 3 c.p.c., che a tale momento fa riferimento onde individuare il giudice competente nelle ipotesi di litispendenza.
L'iscrizione a ruolo rileva, al contrario, solamente ai fini della costituzione in giudizio dell'attore quale momento in cui la lite, già pendente, viene portata a conoscenza del giudice.
Ad una diversa conclusione non conduce il riferimento alla “previa iscrizione a ruolo” contenuto negli artt. 616 e 618 c.p.c.: con tale espressione il legislatore non ha inteso attribuire rilievo al momento dell'iscrizione a ruolo ai fini della tempestività dell'introduzione del giudizio di opposizione, bensì soltanto chiarire che, conclusa la fase sommaria di natura cautelare davanti al G.E., la parte interessata
è onerata di introdurre un giudizio di cognizione autonomo rispetto alla procedura esecutiva, tanto da concludersi con una sentenza emessa da un giudice diverso da quello titolare della procedura.
Quanto alla eccezione dell'appellata in ordine alla tardiva iscrizione a ruolo della causa per mancato rispetto dei 10 giorni dalla notifica della citazione, è sufficiente richiamare la più recente giurisprudenza della Suprema Corte per cui «nell'ambito di tutte le cosiddette "opposizioni esecutive", il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto
l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione» (Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 21512 del 27.7.2021; Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 24224 del 30.9.2019).
Appurata dunque la procedibilità del giudizio di merito introdotto dalla la sua domanda di Pt_1 pagamento è inoltre astrattamente fondata nel merito, potendo l'attrice legittimamente pretendere dalla controparte debitrice ceduta il pagamento del credito oggetto di cessione, non rilevando nel caso di specie la prova della previa notifica della cessione stessa, ciò in ragione della natura consensuale ad efficacia immediatamente traslativa di tale contratto, che si perfeziona tramite l'accordo fra cedente e cessionario indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore, avendo l'art. 1264 c.c. soltanto la finalità di tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento (Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
E del resto la Suprema Corte ha da tempo chiarito che: “La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti pagina 5 di 7 prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio. Pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio”.
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20143 del 18/10/2005).
A conferma di tale circostanza va considerata anche la condotta tenuta da la quale, CP_1 corrispondendo la somma azionata prima della proposizione dell'impugnazione e malgrado l'intervenuta sospensione della procedura esecutiva, ne ha di fatto riconosciuto la debenza.
L'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta da Controparte_1 comporta la sua condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, ivi comprese quelle di cui alla fase cautelare, non essendo giustificata la sospensione della procedura statuita dal
G.E. con ordinanza del 5.11.2020, e la conseguente condanna della parte opposta al pagamento delle spese processuali.
Le spese sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022 considerate le questioni trattate, l'importo oggetto di controversia, vicino al minimo dello scaglione di valore, e le attività effettivamente svolte dal difensore.
5.- Al sostanziale accoglimento dell'appello segue la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite anche di questo grado di giudizio, liquidate in dispositivo in ossequio ai criteri già espressi nel precedente paragrafo, con esclusione della fase istruttoria.
La distrazione delle spese in favore dell'avv. Gabriele Romanello, dichiaratosi antistatario, va disposta unicamente con riguardo a quelle relative alla fase decisoria, essendosi egli costituito quale nuovo difensore al momento del deposito delle note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
1.04.2025.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza di primo grado n. 2006/2021 del Tribunale di Bologna, così dispone:
I – dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla esistenza del diritto sostanziale di Pt_1
a conseguire coattivamente la prestazione oggetto della procedura esecutiva introdotta davanti
[...] al Tribunale di Bologna R.G.E. n.1152/2020;
II – condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del primo grado di giudizio, ivi compresa la fase davanti al G.E., che liquida pagina 6 di 7 complessivamente in euro 1.728,00 a titolo di compensi (450 per la fase esecutiva;
1.278 per la fase di cognizione), oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA per legge.
III – condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del presente grado, che liquida in euro 962,00 a titolo di compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA per legge, di cui euro 426,00 oltre accessori da corrispondersi in favore dell'avv. Gabriele Romanello, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4.9.2025.
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1202/2022 promosso da
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. ROMANELLO Parte_1 GABRIELE ( ) VIA OTRANTO N. 23 ROMA;
elettivamente domiciliato in C.F._1 C/O AVV. ILARIA DRAGHETTI VIA DEL PERUGINO 4 BOLOGNA
APPELLANTE
contro con il patrocinio dell'avv. CICOGNANI LUCA, Controparte_1 elettivamente domiciliato in STR MAGGIORE, 28 BOLOGNA.
APPELLATA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 2006/2021 del Tribunale di Bologna pubblicata in data 29.12.2021, nel procedimento R.G. n. 3163/2021.
CONCLUSIONI
Per come da atto introduttivo. Parte_1
Per come da comparsa di risposta. Controparte_1
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 3.2.2021, ha introdotto davanti al Parte_1
Tribunale di Bologna il giudizio di cognizione a seguito dell'emissione dell'ordinanza del G.E. del
5.11.2020 con cui, in accoglimento dell'opposizione proposta da , era Controparte_1 stata sospesa l'esecuzione mobiliare presso terzi instaurata dall'attrice (recante R.G.E. n.1152/2020), con condanna della medesima al pagamento delle spese di lite.
L'attrice ha allegato di essere creditrice della convenuta per la somma di euro 979,07 oltre interessi, in quanto cessionaria del credito spettante all'avv. Simone Fantasia in forza della sentenza n. 47/2019, emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia e depositata in data 8.1.2019.
Ha dunque chiesto al Tribunale di “accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere le somme oggetto del procedimento di pignoramento presso terzi R.G.E.M. n. 1152/2020, con ogni consequenziale condanna della e con ordine di restituzione di quanto Controparte_1 eventualmente corrisposto in forza del provvedimento del G.E.”.
Con comparsa di risposta del 10.3.2021 si è costituita in giudizio Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità del giudizio di merito per tardività della iscrizione a ruolo della causa, avvenuta in data 17.2.2021, oltre il termine perentorio di 90 giorni concesso dal GE scaduto il 4.2.2021, in violazione di quanto disposto dall'art. 616 c.p.c.
Inoltre, l'iscrizione a ruolo della causa sarebbe comunque tardiva, avendo l'attrice fatto partire la notifica il 3.2.2021 per iscrivere a ruolo il 17.2.2021, senza il rispetto dei 10 giorni imposti dall'art. 165
c.p.c.
Nel merito, la convenuta ha allegato di non avere mai ricevuto la comunicazione della cessione del credito avvenuta da parte dell'avv. Fantasia Simone in favore dell'attrice.
2.- Con sentenza n. 3163/2021 pubblicata in data 29.12.2021, il Tribunale di Bologna ha dichiarato l'improcedibilità del giudizio di merito, compensando le spese di lite.
Il Giudice di prime cure, aderendo all'orientamento giurisprudenziale per cui l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal G.E., all'esito della fase cautelare sommaria, deve avvenire, nelle controversie soggette al rito ordinario, con citazione previamente notificata e poi iscritta a ruolo, ha rilevato la tardiva introduzione del giudizio a cognizione piena, essendo la causa stata pagina 2 di 7 iscritta a ruolo in data 17.2.2021, oltre la decorrenza del termine perentorio di 90 giorni concesso dal
GE nell'ordinanza del 5.11.2020, scaduto in data 4.2.2021.
3.- Avverso detta sentenza ha proposto appello contestando, con unico motivo, la Parte_1 declaratoria di improcedibilità della domanda, essendo il giudizio di merito stato tempestivamente introdotto con notifica dell'atto di citazione del 3.2.2021, entro il termine perentorio di 90 giorni assegnato dal GE.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che, al fine di ritenere tempestivamente introdotto il giudizio di merito di un'opposizione esecutiva, è sufficiente la notifica, da parte dell'interessato, dell'atto di citazione entro il termine perentorio assegnato dal Giudice dell'esecuzione ove il giudizio sia soggetto al rito ordinario, non rilevando a tale scopo l'iscrizione a ruolo, avendo questa la mera finalità di chiarire l'onere, per la parte interessata, di introdurre un giudizio di cognizione autonomo rispetto alla procedura esecutiva.
Nel merito, l'appellante ha ribadito le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado in ordine al proprio diritto di ottenere le somma oggetto della procedura esecutiva, dando poi atto dell'integrale pagamento da parte dell'appellata, in data 26.1.2022, dell'importo portato dalla cessione del credito azionato.
Ha dunque concluso chiedendo accertarsi la procedibilità del giudizio di primo grado, “con conseguente accertamento della legittimità del procedimento di esecuzione presso terzi R.G.E.M. n.
1152/2020; il tutto, con ogni consequenziale pronuncia di legge e con ordine di restituzione di qualsiasi somma corrisposta in forza del provvedimento del G.E.; con vittoria di spese di tutte le fasi processuali, da distrarsi”.
Ha resistito al gravame eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 434 c.p.c., ovvero per difetto di interesse ad agire dell'appellante, essendo già stata corrisposta alla prima dell'introduzione del giudizio di Pt_1 secondo grado, la somma oggetto del credito originario, per il cui pagamento l'appellante aveva notificato il 10.1.2022 un nuovo atto di precetto.
L'appellata ha poi ribadito le proprie difese in ordine alla improcedibilità del giudizio di merito introdotto dall'appellante davanti al Tribunale di Bologna e all'assenza di prova della intervenuta comunicazione ad ella cessione del credito. CP_1
pagina 3 di 7 All'esito dell'udienza di prima comparizione del 28.3.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.7.2024, poi sostituita con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 7.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
4.- Preliminarmente deve rilevarsi che l'intervenuto pagamento da parte dell'appellata in favore dell'appellante della somma azionata in via esecutiva comporta, come rilevato dall'appellante stessa
(anche se solamente nella comparsa conclusionale), la cessazione della materia del contendere in ordine alla esistenza del diritto sostanziale della creditrice a conseguire coattivamente la prestazione.
La circostanza che il pagamento sia avvenuto prima dell'introduzione del giudizio di appello non fa venire meno, tuttavia, l'interesse della parte appellante ad ottenere in questa sede una pronuncia di merito, secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, finalizzata ad una diversa regolamentazione delle spese di lite effettuata dal primo giudice, nonché dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza del
5.11.2020, con statuizione che può essere ridiscussa nel giudizio di merito (così Cass.. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 15082 del 31/05/2019).
Ciò premesso, sono fondate le doglianze svolte dall'appellante avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale di Bologna.
Invero, il giudizio di cognizione piena deve considerarsi tempestivamente introdotto mediante la notifica dell'atto di citazione in data 3.2.2021, quindi entro il termine perentorio di 90 giorni assegnato dal GE, che sarebbe scaduto il 4.2.2021, dovendosi fare applicazione del principio sancito dalla
Suprema Corte in materia di opposizione agli atti esecutivi secondo cui «ai fini del rispetto del termine assegnato dal giudice per l'introduzione della fase di merito, non assume rilevanza il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell'art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione» (Cfr. Cass. civ., Sez. VI, n. 19905 del 27.7.2018), considerato altresì che «laddove il processo debba essere introdotto con citazione, l'iscrizione a ruolo segue la notificazione della stessa, non par dubbio che l'osservanza del termine perentorio vada verificata con riferimento a quest'ultima soltanto, mentre il richiamo alla iscrizione a ruolo vuole solo rimarcare l'eterogeneità delle due fasi, l'una, a cognizione sommaria, e l'altra a cognizione piena»
(Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 17306 del 31.8.2015).
Gli articoli 616, 618 e 624 c.p.c. richiedono, infatti, che entro il termine perentorio fissato dal G.E., la parte provveda alla “introduzione del giudizio di merito” (l'art. 616 c.p.c. aggiunge l'espressione
“secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito”), ed è pacifico che, nei giudizi pagina 4 di 7 introdotti con citazione, l'inizio del giudizio si determini alla data della notifica dell'atto introduttivo, come confermato dall'art. 39, comma 3 c.p.c., che a tale momento fa riferimento onde individuare il giudice competente nelle ipotesi di litispendenza.
L'iscrizione a ruolo rileva, al contrario, solamente ai fini della costituzione in giudizio dell'attore quale momento in cui la lite, già pendente, viene portata a conoscenza del giudice.
Ad una diversa conclusione non conduce il riferimento alla “previa iscrizione a ruolo” contenuto negli artt. 616 e 618 c.p.c.: con tale espressione il legislatore non ha inteso attribuire rilievo al momento dell'iscrizione a ruolo ai fini della tempestività dell'introduzione del giudizio di opposizione, bensì soltanto chiarire che, conclusa la fase sommaria di natura cautelare davanti al G.E., la parte interessata
è onerata di introdurre un giudizio di cognizione autonomo rispetto alla procedura esecutiva, tanto da concludersi con una sentenza emessa da un giudice diverso da quello titolare della procedura.
Quanto alla eccezione dell'appellata in ordine alla tardiva iscrizione a ruolo della causa per mancato rispetto dei 10 giorni dalla notifica della citazione, è sufficiente richiamare la più recente giurisprudenza della Suprema Corte per cui «nell'ambito di tutte le cosiddette "opposizioni esecutive", il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto
l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione» (Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 21512 del 27.7.2021; Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 24224 del 30.9.2019).
Appurata dunque la procedibilità del giudizio di merito introdotto dalla la sua domanda di Pt_1 pagamento è inoltre astrattamente fondata nel merito, potendo l'attrice legittimamente pretendere dalla controparte debitrice ceduta il pagamento del credito oggetto di cessione, non rilevando nel caso di specie la prova della previa notifica della cessione stessa, ciò in ragione della natura consensuale ad efficacia immediatamente traslativa di tale contratto, che si perfeziona tramite l'accordo fra cedente e cessionario indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore, avendo l'art. 1264 c.c. soltanto la finalità di tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento (Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
E del resto la Suprema Corte ha da tempo chiarito che: “La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti pagina 5 di 7 prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio. Pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio”.
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20143 del 18/10/2005).
A conferma di tale circostanza va considerata anche la condotta tenuta da la quale, CP_1 corrispondendo la somma azionata prima della proposizione dell'impugnazione e malgrado l'intervenuta sospensione della procedura esecutiva, ne ha di fatto riconosciuto la debenza.
L'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta da Controparte_1 comporta la sua condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, ivi comprese quelle di cui alla fase cautelare, non essendo giustificata la sospensione della procedura statuita dal
G.E. con ordinanza del 5.11.2020, e la conseguente condanna della parte opposta al pagamento delle spese processuali.
Le spese sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022 considerate le questioni trattate, l'importo oggetto di controversia, vicino al minimo dello scaglione di valore, e le attività effettivamente svolte dal difensore.
5.- Al sostanziale accoglimento dell'appello segue la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite anche di questo grado di giudizio, liquidate in dispositivo in ossequio ai criteri già espressi nel precedente paragrafo, con esclusione della fase istruttoria.
La distrazione delle spese in favore dell'avv. Gabriele Romanello, dichiaratosi antistatario, va disposta unicamente con riguardo a quelle relative alla fase decisoria, essendosi egli costituito quale nuovo difensore al momento del deposito delle note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
1.04.2025.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza di primo grado n. 2006/2021 del Tribunale di Bologna, così dispone:
I – dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla esistenza del diritto sostanziale di Pt_1
a conseguire coattivamente la prestazione oggetto della procedura esecutiva introdotta davanti
[...] al Tribunale di Bologna R.G.E. n.1152/2020;
II – condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del primo grado di giudizio, ivi compresa la fase davanti al G.E., che liquida pagina 6 di 7 complessivamente in euro 1.728,00 a titolo di compensi (450 per la fase esecutiva;
1.278 per la fase di cognizione), oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA per legge.
III – condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del presente grado, che liquida in euro 962,00 a titolo di compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA per legge, di cui euro 426,00 oltre accessori da corrispondersi in favore dell'avv. Gabriele Romanello, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4.9.2025.
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
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