Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01001/2025REG.PROV.COLL.
N. 00105/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Siracusa e Daniela Francesca Duca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Messina; Questura Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio Giustizia amministrativa - sezione giurisdizionale - n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’annullamento del divieto di detenzione armi e revoca licenza porto di fucile da caccia;
Visto l’art. 114 c.p.a.,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni convenute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 il Cons. NO Lo PR e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso del 21 gennaio 2025, -OMISSIS- ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- di questo Consiglio, con la quale sono stati annullati i seguenti provvedimenti:
1) il decreto prefettizio del 15 aprile 2020 di divieto di detenzione armi e munizioni;
2) il decreto prefettizio del 21 agosto 2020 di conferma del precedente divieto;
3) il decreto del Questore di Messina dell'8 luglio 2020 di revoca della licenza di porto fucile per uso caccia;
4) il verbale del 4 marzo 2020 del Commissariato di P.S. di Milazzo relativo al sequestro delle armi e munizioni.
Il ricorrente lamenta che, nonostante la notifica della sentenza avvenuta il 23 ottobre 2024 e la diffida del 12 dicembre 2024, l'amministrazione non ha restituito la licenza di porto fucile per uso caccia n. 616180-0 e il relativo libretto (non chiede la restituzione del fucile sequestrato), configurandosi pertanto inottemperanza al giudicato.
Le amministrazioni resistenti si sono costituite sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
In particolare, l'Avvocatura dello Stato ha dedotto che:
- il ricorrente ha presentato istanza di rinnovo della licenza in data 28 ottobre 2024;
- è sopravvenuta condanna penale con sentenza del Tribunale di Barcellona n.-OMISSIS- per violenza sessuale;
- pende procedimento penale per concussione;
In data 30 gennaio 2025 è stata comunicata al ricorrente la sussistenza di motivi ostativi ex art. 10-bis L. 241/90.
Il ricorrente ha replicato evidenziando che la sentenza di condanna per violenza sessuale è stata totalmente riformata dalla Corte d'Appello di Messina con sentenza n. -OMISSIS- di assoluzione " perché il fatto non sussiste " e di avere rinunciato all'istanza di rinnovo con dichiarazione dell'8 settembre 2025, osservando inoltre che il procedimento penale pendente era già noto all'amministrazione al momento dell'adozione degli atti annullati.
DIRITTO
Il ricorso è ammissibile e fondato nei limiti infra indicati.
Il primo profilo da esaminare attiene alla configurabilità dell'inottemperanza dell'Amministrazione alla sentenza n. -OMISSIS-.
A) La sentenza di questo Consiglio ha chiaramente statuito: "Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie i ricorsi in primo grado e annulla i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti".
A.1) L'annullamento giurisdizionale dei provvedimenti di divieto di detenzione armi e di revoca della licenza di porto fucile comporta, secondo consolidata giurisprudenza, l'obbligo per l'amministrazione di conformarsi al giudicato ripristinando la situazione giuridica antecedente agli atti illegittimamente adottati.
Nel caso di specie, l'amministrazione non ha proceduto alla restituzione della licenza di porto fucile e del relativo libretto, mantenendoli in trattenimento dopo l'annullamento dei provvedimenti che ne avevano disposto il ritiro.
A.2) Tuttavia la licenza del porto di fucile per uso caccia, revocata con i provvedimenti poi annullati da questo Consiglio con la sentenza n. -OMISSIS-, risulta scaduta per decorso del termine di validità. Tale circostanza non esime l'amministrazione dall'obbligo di ottemperanza al giudicato, ma ne modifica le modalità esecutive.
A.3) Nel caso di specie, l'amministrazione è nondimeno obbligata a rilasciare al ricorrente una nuova licenza per il porto di fucile da caccia, previa valutazione di eventuali elementi sopravvenuti diversi e successivi da quelli che hanno formato oggetto della revoca annullata.
B) L'amministrazione sostiene che il ricorrente ha presentato istanza di rinnovo il 28 ottobre 2024, configurando un procedimento autonomo che escluderebbe l'ottemperanza.
Tale argomentazione non è condivisibile per molteplici ragioni.
B.1) In primo luogo, l'istanza è stata presentata solo cinque giorni dopo la notifica della sentenza di annullamento, evidenziando una stretta connessione con la sua esecuzione.
B.2) In secondo luogo, il ricorrente ha successivamente rinunciato a tale istanza con dichiarazione dell'8 settembre 2025, specificando di non avere più interesse alla sua conclusione, in virtù della imminente decisione di questo Consiglio in sede di esecuzione del giudicato.
L'obbligo di ottemperanza, infatti, deriva direttamente dal giudicato e non può essere eluso da atti unilaterali relativi a procedimenti successivi.
B.3) La rinuncia e la ragione in proposito addotta dal ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione, lungi dal precludere l'azione di ottemperanza, nel caso in esame conferma anzi la volontà di ottenere l'esecuzione del giudicato attraverso il presente procedimento, come la parte privata ha espressamente dichiarato nell'atto di rinuncia.
B.4) La rinuncia è stata limitata al procedimento amministrativo e motivata espressamente con il riferimento al giudizio di ottemperanza in corso, senza alcuna rinuncia ai diritti derivanti dal giudicato.
C) L’amministrazione invoca la sentenza del Tribunale di Barcellona n.-OMISSIS- per violenza sessuale come fatto ostativo sopravvenuto.
Tale argomentazione è inammissibile e priva di fondamento.
Come risulta dalla documentazione depositata dal ricorrente, la sentenza di condanna è stata totalmente riformata dalla Corte d'Appello di Messina con sentenza n. -OMISSIS- che ha assolto l'imputato " perché il fatto non sussiste ".
L'amministrazione ha evidentemente ignorato questo elemento decisivo, dimostrando una condotta processuale censurabile che non può essere accolta da questo giudice.
D) L'amministrazione richiama, inoltre, il procedimento penale n. -OMISSIS- per concussione come ulteriore elemento ostativo.
Anche questa argomentazione è infondata.
Come correttamente evidenziato dal ricorrente, si tratta di procedimento già noto all'amministrazione al momento dell'adozione degli atti annullati (le condotte contestate risalgono al 2016); quindi non costituisce fatto sopravvenuto.
La giurisprudenza di questo Consiglio e del Consiglio di Stato ha chiarito i principi applicabili in materia di ottemperanza a sentenze di annullamento di provvedimenti di revoca di licenze di porto d'armi e ha stabilito che l'effetto conformativo dell'odierna sentenza comporta che l'amministrazione si astenga dal reiterare la revoca annullata, salve – evidentemente – effettive sopravvenienze fattuali come specificato nel precedente punto A).
Nel caso di specie, non risulta la sussistenza di effettive sopravvenienze fattuali, salvo altre eventualmente medio tempore intervenute, essendo la condanna penale stata annullata in appello, peraltro nell’ambito di un procedimento penale pendente già noto all'amministrazione.
L'obbligo di ottemperanza nel caso di specie ha carattere puntuale e vincolato.
La sentenza n. -OMISSIS- ha annullato i provvedimenti di divieto e revoca, comportando l'obbligo per l'amministrazione di restituire quanto illegittimamente trattenuto, previa verifica delle condizioni di cui al punto A.3).
In conclusione:
Il ricorso va accolto, perché le argomentazioni difensive dell'amministrazione non giustificano l'inadempimento dell'obbligo di ottemperanza derivante dalla sentenza n. -OMISSIS-.
Deve pertanto essere ordinato alle Amministrazioni convenute di restituire (previo rinnovo) al ricorrente la licenza di porto fucile n. 616180-0 e del relativo libretto, fatta salva l'eventuale acquisizione di certificazione sanitaria aggiornata e la valutazione, in tale sede, di eventuali elementi fattuali effettivamente maturati successivamente a quelli che hanno formato oggetto dell’annullata revoca, tenendo in non cale quelli già scrutinati da questo giudice.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e per l’effetto
ordina alle amministrazioni resistenti di dare esecuzione, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, alla sentenza n. -OMISSIS- di questo Consiglio.
Assegna alle Amministrazioni resistenti il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente sentenza per l'adempimento.
Nomina sin d'ora Commissario ad acta , per il caso di vano decorso del termine assegnato, il Prefetto di Palermo, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessive euro 2.000,00, oltre spese generali, accessori di legge e rifusione c.u..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 9 paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN de CO, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Paola La Ganga, Consigliere
NO Lo PR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO Lo PR | AN de CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.