Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 29/09/2025, n. 16813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16813 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16813/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05006/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5006 del 2022, proposto da Comune di Valeggio Sul Mincio, in persona del Sindaco, in qualità di rappresentante legale pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Renzo Fausto Scappini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona (37122), vicolo Ghiaia n. 7;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Pesce, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pesce in Roma, via Bocca di Leone;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. numero GSEWEB/P20210510047 del 16 settembre 2021, notificato al ricorrente a mezzo PEC in pari data e acquisito al protocollo generale dell'Ente con il n. 19415, avente ad oggetto “ Comunicazione ai sensi del DM 16/2/2016 relativa all'intervento identificato con il codice CT00247255. Soggetto responsabile: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VALEGGIO SUL MINCIO. CF/PI 00346630239 – Rigetto della richiesta di prenotazione degli incentivi ”, con cui il medesimo Gestore comunicava che “ la richiesta di incentivo non è accolta ”;
- del provvedimento prot. numero GSEWEB/P20210042865 del 22 gennaio 2021, notificato al ricorrente a mezzo pec in pari data e acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 23 gennaio 2021 con il n. 1741, avente ad oggetto “ Comunicazione ai sensi del DM 16/2/2016 relativa all'intervento identificato con il codice CT00247255. Soggetto responsabile: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VALEGGIO SUL MINCIO. CF/PI 00346630239 – Preavviso di rigetto della richiesta di prenotazione degli incentivi”, con cui il medesimo Gestore comunicava che “ la richiesta di incentivo non è accolta ”, rappresentando la possibilità, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio, rispettivamente, del Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A. e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, rinveniente da riassunzione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a seguito di opposizione da parte dei resistenti, il Comune di Valeggio sul Mincio ha adito questo Tribunale per l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, con i quali il GSE ha rigettato la richiesta di prenotazione di incentivi avanzati dall’ente comunale ai sensi dell’art. 6, comma 4, lettera a) del DM 16 febbraio 2016.
2. In punto di fatto, il Comune ricorrente ha rappresentato, in particolare:
- di aver presentato in data 30 marzo 2019 richiesta di prenotazione degli incentivi al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. ai sensi dell’art. 6, comma 4, lettera a), del DM 16 febbraio 2016, recante “ Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ”, servendosi del “Portaltermico”, con riferimento agli interventi di: 1.A isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; 1.C sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore e condensazione (580 KW), da effettuarsi presso l’immobile di proprietà comunale ubicato in via Barbarani n. 4 a Valeggio sul Mincio, distinto al NCEU al Fg. n. 28 particella n. 114 sub 3, adibito ad edificio scolastico, per un importo complessivo di euro 452.594,00;
- che, in data 31 maggio 2019, il GSE ha comunicato l’accoglimento della richiesta di prenotazione degli incentivi per l’intervento succitato identificato con il codice CT 00247255, per un totale netto di euro 452.444,00 di cui: euro 400.000,00 per l’intervento identificato alla voce 1.A; euro 40.000,00 per l’intervento identificato alla voce 1.C, oltre ad euro 12.594,00 per diagnosi energetica e Attestazione Prestazione Energetica, dedotto l’importo di euro 150,00, quale contributo a favore GSE ai sensi dell’art. 17 del DM 2016;
- di aver dato avvio all’intervento identificato alla voce 1.C con determina di affidamento dei lavori n. 667 del 26 settembre 2019 e di aver inviato la dichiarazione di avvio dei lavori al GSE in data 3 ottobre 2019;
- che in data 3 dicembre 2019 il GSE ha comunicato che la documentazione inviata risultava incompleta e/o difforme rispetto a quanto specificamente indicato nel DM 2016 relativamente all’intervento 1.A;
- di aver fornito riscontro al GSE in data 30 dicembre 2019, rappresentando che, rispetto al programma iniziale era stato necessario operare uno slittamento dei tempi per l’affidamento dei lavori identificati alla voce 1.A (lavori inerenti l’isolamento termico delle superfici opache delimitanti il volume climatizzato) a causa, tra l’altro del cambiamento dell’organo amministrativo dell’Ente, delle difficoltà incontrate con la ditta affidataria e dell’opportunità di effettuare i lavori, per questioni di sicurezza, solo dopo la fine delle lezioni dell’anno scolastico 2019-20, previste a giugno 2020, richiedendo la conferma del contributo come da prenotazione CT00247255 dal momento che i lavori di cui il progetto di efficientamento totale dell’edificio erano già iniziati con gli interventi di cui alla voce 1.C, relativa alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione, come da documentazione inviata;
- di aver ricevuto dal GSE, in data 22 gennaio 2021, la comunicazione di preavviso di rigetto, nella quale si evidenziava il mancato invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assegnazione e l’avvio dei lavori per l’intervento 1.A;
- di aver contestato, in data 1° febbraio 2021, il preavviso di rigetto;
- di aver trasmesso al GSE, in data 13 aprile 2021, ulteriori controdeduzioni sul preavviso di rigetto;
- di aver ricevuto, in data 16 settembre 2021, il provvedimento del GSE di pari data, di non accoglimento della richiesta di prenotazione degli incentivi, in quanto “dall’analisi della documentazione pervenuta in data 01.02.2021… e successive integrazioni, è emerso che non sono state fornite informazioni e/o elementi sufficienti atti a superare i motivi di cui al provvedimento GSR del 22.01.2021 (…)”.
3. Avverso gli atti gravati il Comune ricorrente ha, dunque, dedotto le seguenti censure:
I. Violazione di legge. violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 241/1990 art. 3 – eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione . Il provvedimento di rigetto sarebbe privo di motivazione non avendo il GSE espresso le ragioni per le quali gli elementi e le informazioni fornite dal Comune non sono stati ritenuti sufficienti a superare le criticità evidenziate in sede di preavviso di rigetto.
II. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nelle deliberazioni del consiglio dei ministri 31/1/2020, 29/7/2020, 7/10/2020 e 13/1/2021 di “dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e relative proroghe e del conseguente aggiornamento dei termini di cui al d.m. 16/2/2016 , non avendo il GSE applicato la proroga dei termini emergenziali stabilita per le prenotazioni accettate prima del 31 gennaio 2020 e le indicazioni fornite dallo stesso GSE sulla propria pagina web, tale per cui il Comune doveva essere considerato ancora nei termini per l’invio delle integrazioni richieste; termini che il Comune avrebbe rispettato se “ non si fosse visto recapitare dapprima il preavviso di rigetto del 22/1/2021 ” e se, così come comunicato – senza riscontro - al GSE, non si fosse trovato, per ragioni allo stesso non imputabili, in difficoltà con la ditta affidataria dei lavori, e conseguente revoca dell’affidamento, e della necessità, per ragioni di sicurezza, di posticipare l’inizio dei lavori per l’intervento 1.A alla fine dell’anno scolastico (giugno 2020).
4. In data 16 maggio 2022 si sono costituiti in resistenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze unitamente al Ministero dello Sviluppo Economico, con atto di mera forma.
5. In data 8 giugno 2022 si è costituito anche il GSE, versando in atti, in data 8 luglio 2022, documentazione relativa al procedimento de quo .
6. In data 9 luglio 2022 il Comune ha depositato ulteriore documentazione.
7. In vista dell’udienza di merito le parti si sono scambiate memorie e repliche.
8. Il GSE ha, in particolare, eccepito l’inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dall’ente odierno ricorrente per mancanza della legittimazione attiva del Sindaco, in carenza della delibera di Giunta contenente l’autorizzazione a stare in giudizio e della determina di affidamento dell’incarico legale, con il relativo impegno di spesa, oltre che l’infondatezza del ricorso.
9. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. In disparte i profili di inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sollevati dal GSE, il ricorso è infondato nel merito.
11. Giova premettere che compete al GSE la valutazione circa la sussistenza di tutti i requisiti di legge per l'erogazione degli incentivi di legge, tenuto conto dell'interesse pubblico al corretto riconoscimento di tale beneficio: ciò implica, da un lato, che non è possibile apprezzare, nel caso in commento, alcun travalicamento dai limiti dei poteri di controllo a tale ente spettanti ai fini in evidenza, dall'altro, che neppure risulta configurabile, nel difetto dei requisiti necessari per l'accesso agli incentivi, alcun affidamento tutelabile in capo al richiedente.
12. In termini, è stato condivisibilmente affermato che “ Il GSE, essendo il soggetto deputato all'erogazione di incentivi pubblici, mantiene in ogni fase del meccanismo di accesso ai titoli di efficienza energetica, il potere di verifica e di controllo circa la spettanza degli stessi; né può ritenersi configurabile, nella materia de qua, un affidamento meritevole di tutela nel caso in cui le condizioni per l'accesso ai benefici non siano rigorosamente rispettate” (cfr. Tar Lazio, sez. III, n. 8481/2025; n. 11421/2022).
13. Quanto, poi, allo scrutinio delle ragioni che hanno indotto il Gestore alla reiezione della richiesta di incentivi avanzata dal Comune di Valeggio sul Mincio, le valutazioni espresse dall'ente procedente risultano sostenute da puntuali elementi di fatto, che rendono congrue e logiche le determinazioni cui la parte resistente è pervenuta.
14. Osserva il Collegio, in particolare, che l’art. 6, comma 4, del DM 2016 – per quanto di interesse in questa sede - prevede che, “ a pena di decadenza al diritto alla prenotazione dell'incentivo, il soggetto responsabile:
a) nei casi in cui al comma 4, lettera a), a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell'intervento previsto:
i. entro 180 giorni presenta la documentazione attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
ii. entro 240 giorni, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto;
iii. entro 18 mesi, ovvero entro 36 mesi nel caso degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto”.
15. Analoga previsione è contenuta al par. 4.1.4 “ FASE 4 - adempimenti in fase di assegnazione e/o avvio lavori” delle Regole applicative del DM 2016, che parimenti prevede dei precisi termini che il soggetto responsabile deve rispettare nella trasmissione della documentazione ivi indicata, a pena di esclusione dagli incentivi.
16. Ebbene, nel caso in esame è incontestato che il Comune ricorrente non abbia rispettato i termini previsti, avendo lo stesso dichiarato esplicitamente di trovarsi nell’impossibilità di dichiarare un inizio delle lavorazioni e di rispettare i termini della prenotazione.
17. Alla richiesta di integrazione documentale del GSE del 3 dicembre 2019 per l’intervento 1.A - Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, il Comune ha dato riscontro alla richiesta di integrazione documentale con nota del 30 dicembre 2019, con la quale ha comunicato che “ rispetto al programma iniziale [l’Ente ha] dovuto effettuare uno slittamento dei tempi per l’affidamento dei lavori inerenti all’isolamento termico delle superfici opache delimitanti il volume climatizzato, a causa, tra l’altro, del cambiamento dell’organo amministrativo dell’Ente e dell’opportunità di effettuare i lavori, per questioni di sicurezza, solo dopo la fine delle lezioni dei ragazzi prevista per giugno 2020 ”. Con l’occasione, il Comune ha chiesto comunque conferma del contributo come da prenotazione, in ragione dei lavori iniziati per l’impianto di climatizzazione.
18. Con nota del 22 gennaio 2021 il GSE ha comunicato al Comune il preavviso di rigetto della richiesta di prenotazione di incentivi considerato che “ non è stata inviata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assegnazione e l’avvio dei lavori per l’intervento 1.A - Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato ”. In sostanza, non era stata trasmessa la documentazione inviata dal Soggetto Responsabile con la richiesta di prenotazione dell’incentivo neppure nel termine “supplementare” concesso dal GSE.
19. Hanno fatto seguito le osservazioni del Comune del 13 aprile 2021 (cfr. pag. 2), con le quali l’Ente ha confermato esplicitamente di non aver rispettato i termini per la presentazione della documentazione richiesta. In particolare, l’Ente ha affermato di aver avviato la procedura di affidamento dei lavori di efficientamento energetico dell’istituto scolastico di causa con determinazione n. 33 del 4 maggio 2020, quando, cioè, il termine di 180 giorni previsto per l’assegnazione, l’avvio dei lavori e l’invio di copia del contratto di appalto era già abbondantemente scaduto.
20. Per espressa affermazione del Comune, i lavori sono stati aggiudicati il 6 luglio 2020 e la consegna dei lavori è avvenuta d’urgenza il 7 luglio 2020, “ nelle more della stipula del contratto in data 15/07/2020 ”. La ditta appaltatrice avrebbe tardato (di un mese) nell’avvio dei lavori, per cui “ trovandosi in prossimità dell’inizio dell’anno scolastico e constata l’impossibilità di dare avvio ai lavori in quel momento ”, il 24 agosto 2020 è stata deliberata la risoluzione dell’affidamento. L’11 settembre 2020 è stata quindi revocata l’aggiudicazione.
21. Tali dinamiche avrebbero determinato “ l’impossibilità per l’Ente di dichiarare un inizio delle lavorazioni che effettivamente non ha avuto seguito, né di rispettare i termini della prenotazione CT00247255”.
22. E’, dunque, evidente il mancato rispetto da parte del Comune della tempistica procedimentale prevista dal DM 2016 a pena di decadenza dagli incentivi.
23. La censura è dunque infondata.
24. In proposito non soccorre l’argomento dedotto dal Comune secondo il quale il GSE avrebbe dovuto tener conto “ della proroga dei termini derivanti dalle prenotazioni previsti relativamente al conto termico a seguito delle Delibere del Consiglio dei Ministri […] di proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stabilito per le prenotazioni accettate prima del 31/01/2020 […]”.
25. Come evidenziato dal GSE in sede difensiva, la procedura per l’aggiudicazione dei lavori in questione è stata avviata il 4 maggio 2020, quando i termini per l’invio della documentazione attestante l’assegnazione e la consegna dei lavori e della copia del contratto di appalto erano già scaduti. Per cui, a ben vedere, non è corretto affermare che “ il Comune aveva intrapreso per tempo le operazioni per dare inizio ai lavori ” (ricorso pag. 10). Per questa ragione, né le dinamiche che hanno riguardato l’appalto, né le proroghe disposte dai decreti con i quali è stato prolungato lo stato di emergenza hanno inciso sulle tempistiche che il Comune si era impegnato a rispettare.
26. I termini degli adempimenti in capo agli operatori, fissati dai decreti di riferimento per l’accesso agli incentivi, sono stati difatti prorogati in ragione del disposto del comma 2 dell’art. 103 del D.L. 18/2020 e delle successive proroghe dello stato di emergenza con riferimenti ai soli termini non scaduti. In particolare, con riferimento al DM 2016 sono stati prorogati i soli termini di “ Presentazione della dichiarazione assegnazione/avvio/conclusione dei lavori per tutte le prenotazioni di P.A. accettate prima del 31/01/2020 e ancora in corso di validità a tale data ”.
27. La proroga dei termini prevista in ragione dello stato di emergenza sanitaria dichiarato il 31 gennaio 2020 non poteva, quindi, determinare la rimessione in termini degli operatori incorsi in decadenze prima che lo stato di emergenza fosse dichiarato.
28. Nel caso all’esame, il termine di 180 giorni per l’invio della documentazione attestante l’assegnazione e l’avvio dei lavori relativi all’intervento 1.A – Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato è, come ammesso ex adverso , spirato il 27 novembre 2019. Pertanto, i decreti del Consiglio dei Ministri dal Comune ricorrente non incidono in alcun modo sui termini degli adempimenti che l’ente si è espressamente impegnato a rispettare e che erano già scaduti quando lo stato di emergenza è stato dichiarato (il 31 gennaio 2020).
29. Né si può sostenere, ed è peraltro sfornita del pur minimo principio di prova, la tesi secondo cui “i termini sarebbero stati certamente rispettati se [il Comune] non si fosse visto recapitare dapprima il preavviso di rigetto del 22/1/2021 ”.
30. A tale riguardo, fermo il carattere assorbente di quanto dedotto sopra, nel ribadire che non è corretto affermare che il Comune “ aveva intrapreso per tempo le operazioni per dare inizio ai lavori ”, si deve rilevare che l’andamento dell’appalto, le eventuali responsabilità della ditta aggiudicataria, le scelte compiute dal Comune in merito al rinvio dei lavori per l’approssimarsi dell’inizio dell’anno scolastico non potevano comunque essere addossate al GSE.
31. Il Gestore è, infatti, tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi per l’accesso agli incentivi pubblici, non ha poteri discrezionali nell’applicazione di termini che hanno natura perentoria per espressa previsione dei decreti ministeriali di riferimento (così il richiamato art. 6, comma 5, del DM 2016 e il par. 4.1.4. delle regole applicative emanate dal GSE).
32. Né è predicabile alcun legittimo affidamento in capo al Comune sulla effettiva concessione degli incentivi, atteso che l'art. 6, comma 4, del DM 2016 - per quel che qui rileva - prevede che “...le amministrazioni pubbliche...possono presentare al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: a)presenza di una diagnosi energetica eseguita ai sensi dell'Allegato 2 al decreto legislativo 102/2014 e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'impegno all'esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con l'articolo 4, commi 1 e 2;[...] Nel caso di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione di cui al presente comma, lo stesso GSE procede ad impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all'incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo. L'atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE, costituisce impegno all'erogazione delle risorse fermo restando, a tal fine, il rispetto delle condizioni di cui al presente decreto”.
33. Il che implica, alla stregua del chiaro tenore letterale della disposizione, che non può ritenersi che fosse maturato in capo al Comune ricorrente un legittimo affidamento in ordine alla spettanza degli incentivi, trattandosi di una fase endoprocedimentale meramente prodromica alla definitiva ammissione dell'ente comunale al sistema incentivante.
34. Tanto più che l'erogazione di incentivi pubblici, così come il loro recupero nei casi di accertata non debenza, sottende di per sé – come evidenziato poc’anzi - il perseguimento di un interesse pubblico, essendo insito nella sua stessa natura, rispetto al quale il GSE esercita un potere vincolato.
35. Anche detta censura è dunque sfornita di fondamento.
36. Parimenti infondati sono i vizi dedotti dal Comune con la prima censura, non ravvisandosi il difetto di motivazione censurato, atteso che nel provvedimento di rigetto il GSE ha richiamato il contenuto del relativo preavviso, trascrivendo le motivazioni per le quali era stato comunicato al Comune il mancato accoglimento della richiesta. Il provvedimento di rigetto non contiene, peraltro, elementi nuovi o eterogenei rispetto a quelli contestati nel corso del procedimento, considerato che dall’analisi delle osservazioni e della documentazione trasmesse dall’ente non erano emerse informazioni e/o elementi idonei a superare le specifiche criticità rappresentate nel preavviso di rigetto.
37. Sul punto è consolidato l’orientamento secondo il quale “ la partecipazione al procedimento amministrativo è garantita attraverso la comunicazione dei motivi ostativi e l'esame delle controdeduzioni dell'interessato, senza che gravi sull'Amministrazione alcun obbligo di singola e specifica confutazione delle osservazioni. Ove il preavviso di rigetto non sia stato pretermesso, nessun obbligo di specifica confutazione delle analitiche deduzioni dell'interessato grava sull'Amministrazione, anche in virtù del principio per cui non può essere aggravato un procedimento cadenzato dal rispetto di tappe ben precise da obblighi ulteriori oltre quelli "minimi" necessari ad assicurare al privato anticipatamente la conoscenza delle ragioni poste a fondamento del provvedimento finale e di poter interloquire in contraddittorio e collaborare all'istruttoria ” (Cons. Stato, sez. III, n. 2427/2014; Tar Lazio, sez. II stralcio, n. 16568/2024) purché “ non contenga elementi nuovi e non enucleabili dalla comunicazione ex art. 10-bis della L. n. 241 del 1990 ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13/08/2024, n. 7117), circostanza non ravvisabile nel caso di specie.
38. In ragione di quanto esposto, il ricorso va respinto siccome infondato.
39. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Tito Aru |
IL SEGRETARIO