Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1042
Articolo 2
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29 dicembre 1970
Art. 1.

Per provvedere agli ulteriori interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nel testo sostituito dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 , e successive modificazioni ed integrazioni, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, e' autorizzato lo stanziamento di lire 4 miliardi.
Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per gli anni finanziari 1972 e 1973, le somme ancora occorrenti per completare l'opera di ricostruzione spettante al Ministero dei lavori pubblici in attuazione delle disposizioni richiamate nel precedente comma.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1970