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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/05/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2373/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
N. 2373/2021 R.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati di dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2373/2021 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Alberto Scarpa
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
07.10.1992
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM in sede
Interveniente ex lege
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra la sig.ra e il sig. Parte_1 [...] trascritto a Fossalta di Piave (VE) Anno 2020, Numero 4, Parte II, Serie C, Uffic io 1 CP_1 per tutti i motivi esposti.
Spese e compensi di lite rifusi solo in caso di opposizione del resistente.” pagina 1 di 4 Per il PM in sede
Come da nota del 1.4.2025 “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.03.2021, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il sig.
[...] esponendo: CP_1
- di avere contratto matrimonio civile con il predetto in data 03.02.2020 in Persona_1
(Tunisia), trascritto successivamente al registro degli atti di matrimonio al n. 4, Uff. I, anno 2020, del Comune di Fossalta di Piave (VE);
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- di non avere mai convissuto né avuto rapporti intimi con lui;
- che infatti il matrimonio non si è mai consumato;
- che tra la stessa ed il marito, infatti, conosciuto tramite “amici comuni” - allorquando ella “nel 2018 trascorreva un periodo di vacanza in Tunisia” - è nata “un'amicizia” e quest'ultimo le ha confidato “il suo desiderio di venire in Italia”;
- che “nel 2020 il sig. , in contatto” con lei “le chiedeva di sposarlo in Tunisia, proponendole CP_1 poi di vivere assieme in Italia e formare una famiglia”;
- di avere accettato “lusingata dalla proposta”, “sebbene non vi fosse stata convivenza, né intimità fisica”;
- di essersi dunque recata in Tunisia per contrarre matrimonio con lui “con scelta del regime della separazione dei beni”, matrimonio poi trascritto in Italia presso il Comune di Fossalta di Piave Piave “ove i coniugi avrebbero stabilito la residenza”;
- di essere rientrata “subito dopo il matrimonio” in Italia “per ragioni di lavoro, mentre il sig.
sarebbe entrato in Italia in un secondo momento con un visto”; CP_1
- che “in quel frangente scoppiava la nota epidemia (poi divenuta pandemia) da Covid 19 ed il sig.
non riusciva ad entrare in Italia”; CP_1
- di avere provato, senza successo, a contattare il marito “per lunghi mesi”, “nulla” venendo a sapere di lui;
- di essere stata contattata “solo a luglio 2020” venendo a conoscenza del fatto che egli “entrato in Italia, era costretto a fare un periodo di quarantena ospite di un suo connazionale”;
- che “tuttavia anche in tale occasione, terminata la quarantena, il sig. non si faceva più CP_1 vedere né sentire”;
- di essere stata contattata nuovamente “a dicembre del 2020” dal marito il quale le chiedeva la
“disponibilità alla firma di documenti per rientrare nuovamente in Italia”;
pagina 2 di 4 - di non avere piu' sentito il marito dopo tale contatto, né di avere avuto piu' sue notizie acquisendo dunque la consapevolezza che “vista la sua condotta, egli non aveva alcuna intenzione di formare una famiglia” con lei;
- di essersi dunque determinata all'instaurazione del presente giudizio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. F) L. n. 898/1970 per mancata consumazione del matrimonio, chiedendo pronunciarsi lo scioglimento di quest'ultimo (senza preventiva pronuncia della separazione personale).
La notifica al resistente è stata effettuata ai sensi dell'art. 142 c.p.c. tramite l'Ambasciata italiana a Tunisi.
Accertatane la regolarità, il resistente non costituito, è stato dichiarato contumace con provvedimento emesso il 16.05.2023.
In sede di audizione la ricorrente, unica comparsa, ha confermato il contenuto del ricorso.
Assunta la prova testimoniale all'udienza del 24.07.2024, il G.I. ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27.02.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con rinuncia della parte ai termini finali.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione in pari data, e disposta la trasmissione degli atti al PM in sede per le conclusioni di rito.
***
La domanda non può trovare accoglimento.
La parte ha prodotto documentazione comprovante la contrazione del matrimonio con il sig. in data 3.2.2020 nella città di (Tunisia) e la Controparte_1 Persona_1 trascrizione del 19.2.2020 presso il registro di stato civile del Comune di Fossalta di Piave (Ve).
Secondo il disposto dell'art.1 della legge n.898/1970 "Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3".
Ai sensi del successivo art.3, n.2, lett. f), lo scioglimento del matrimonio può essere domandata quando "il matrimonio non è stato consumato".
Dunque, la pronuncia di scioglimento del matrimonio presuppone l'accertamento dell'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi a causa della mancata “consumazione” del suddetto, da intendersi nella dimensione correlata alla sessualità della coppia.
Pertanto è consentito ai coniugi chiedere direttamente lo scioglimento (o la cessazione degli effetti civili del matrimonio) nelle ipotesi in cui il matrimonio - inteso come rapporto - non sia consumato, ovvero portato a compimento nel senso sopra evidenziato.
Nel caso di specie, la parte ha offerto di provare per testi la predetta circostanza, chiedendo escutersi il testimone , sui capitoli formulati nella memoria integrativa dd. Testimone_1
14.08.2023.
pagina 3 di 4 Il testimone, escusso all'udienza del 24.7.2024 - il quale ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa per avere avuto con la ricorrente “un rapporto di convivenza dal 2017 sino al febbraio di quest'anno” - si è limitato a dichiarare, per quanto di rilievo ai fini dell'accoglimento della domanda, di avere appreso - de relato dalla parte ricorrente - della mancata consumazione del di lei matrimonio.
Sul capitolo 1) di cui alla citata memoria integrativa, infatti (“vero che nel febbraio del 2020 a seguito del matrimonio della sig.ra in Tunisia con il sig. Parte_1 Controparte_1 la stessa rientrava in Italia e vivev sua abitazione di Fo Sturzi n. 36”) ha risposto: “1) E' vero che è rientrata subito in Italia ma in realtà già all'epoca conviveva col sottoscritto”.
Sul capitolo 2) (“vero che dal febbraio 2020, dopo che la sig.ra si è sposata ed è Parte_1 rientrata in Italia, essa ha sempre vissuto da sola dapprima all'indirizzo di Fossalta di Piave Don Luigi Sturzi n. 36 poi a San Donà di Piave (VE) Via Carrozzani Luigi n. 172”;) ha dedotto “Ho già risposto”.
Sul capitolo 3) (“vero che nel 2020 il dott. (all'epoca medico in servizio presso Testimone_1
l'Ospedale di San Donà di Piave ha più volte raccolto la confidenza della sig.ra che Parte_1 gli ha rappresentato di non avere più notizie del marito con il quale si era a a febbraio e che la convivenza non v'era stata, né aveva avuto alcun rapporto sessuale con lo stesso”) ha risposto: “Confermo interamente la circostanza. Anzi preciso ancora una volta che sono stato il compagno della ricorrente, anche all'epoca dei fatti”.
Le predette affermazioni comprovano le deduzioni della ricorrente in merito alla mancata convivenza dei coniugi;
non sono tuttavia sufficienti –in assenza di ulteriori elementi - né a fornire prova della mancata consumazione del matrimonio – sul quale il testimone ha riferito per averne appreso de relato (dalla ricorrente) per averne raccolto le “confidenze” - né, per altro profilo, idonee a fondare una pronuncia di accoglimento della domanda rimanendo, del pari, indimostrato che la causa invocata della mancata instaurazione della vita coniugale sia diretta conseguenza della mancata consumazione del matrimonio (invero, imputata dalla parte alla sopravvenuta consapevolezza che il marito, dapprima rimasto in Tunisia, e successivamente rientrato in Italia per conto proprio, non volesse “formare una famiglia” con lei).
La parte dovrà dunque addivenire a scioglimento del vincolo coniugale secondo gli ordinari strumenti posti a disposizione dall'ordinamento.
Le spese vanno dichiarate non ripetibili stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
- Rigetta la domanda;
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Cosi deciso in Venezia nella camera di consiglio svoltasi in data 8.5.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Lisa Micochero
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
N. 2373/2021 R.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati di dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2373/2021 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Alberto Scarpa
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
07.10.1992
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM in sede
Interveniente ex lege
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra la sig.ra e il sig. Parte_1 [...] trascritto a Fossalta di Piave (VE) Anno 2020, Numero 4, Parte II, Serie C, Uffic io 1 CP_1 per tutti i motivi esposti.
Spese e compensi di lite rifusi solo in caso di opposizione del resistente.” pagina 1 di 4 Per il PM in sede
Come da nota del 1.4.2025 “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.03.2021, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il sig.
[...] esponendo: CP_1
- di avere contratto matrimonio civile con il predetto in data 03.02.2020 in Persona_1
(Tunisia), trascritto successivamente al registro degli atti di matrimonio al n. 4, Uff. I, anno 2020, del Comune di Fossalta di Piave (VE);
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- di non avere mai convissuto né avuto rapporti intimi con lui;
- che infatti il matrimonio non si è mai consumato;
- che tra la stessa ed il marito, infatti, conosciuto tramite “amici comuni” - allorquando ella “nel 2018 trascorreva un periodo di vacanza in Tunisia” - è nata “un'amicizia” e quest'ultimo le ha confidato “il suo desiderio di venire in Italia”;
- che “nel 2020 il sig. , in contatto” con lei “le chiedeva di sposarlo in Tunisia, proponendole CP_1 poi di vivere assieme in Italia e formare una famiglia”;
- di avere accettato “lusingata dalla proposta”, “sebbene non vi fosse stata convivenza, né intimità fisica”;
- di essersi dunque recata in Tunisia per contrarre matrimonio con lui “con scelta del regime della separazione dei beni”, matrimonio poi trascritto in Italia presso il Comune di Fossalta di Piave Piave “ove i coniugi avrebbero stabilito la residenza”;
- di essere rientrata “subito dopo il matrimonio” in Italia “per ragioni di lavoro, mentre il sig.
sarebbe entrato in Italia in un secondo momento con un visto”; CP_1
- che “in quel frangente scoppiava la nota epidemia (poi divenuta pandemia) da Covid 19 ed il sig.
non riusciva ad entrare in Italia”; CP_1
- di avere provato, senza successo, a contattare il marito “per lunghi mesi”, “nulla” venendo a sapere di lui;
- di essere stata contattata “solo a luglio 2020” venendo a conoscenza del fatto che egli “entrato in Italia, era costretto a fare un periodo di quarantena ospite di un suo connazionale”;
- che “tuttavia anche in tale occasione, terminata la quarantena, il sig. non si faceva più CP_1 vedere né sentire”;
- di essere stata contattata nuovamente “a dicembre del 2020” dal marito il quale le chiedeva la
“disponibilità alla firma di documenti per rientrare nuovamente in Italia”;
pagina 2 di 4 - di non avere piu' sentito il marito dopo tale contatto, né di avere avuto piu' sue notizie acquisendo dunque la consapevolezza che “vista la sua condotta, egli non aveva alcuna intenzione di formare una famiglia” con lei;
- di essersi dunque determinata all'instaurazione del presente giudizio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. F) L. n. 898/1970 per mancata consumazione del matrimonio, chiedendo pronunciarsi lo scioglimento di quest'ultimo (senza preventiva pronuncia della separazione personale).
La notifica al resistente è stata effettuata ai sensi dell'art. 142 c.p.c. tramite l'Ambasciata italiana a Tunisi.
Accertatane la regolarità, il resistente non costituito, è stato dichiarato contumace con provvedimento emesso il 16.05.2023.
In sede di audizione la ricorrente, unica comparsa, ha confermato il contenuto del ricorso.
Assunta la prova testimoniale all'udienza del 24.07.2024, il G.I. ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27.02.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con rinuncia della parte ai termini finali.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione in pari data, e disposta la trasmissione degli atti al PM in sede per le conclusioni di rito.
***
La domanda non può trovare accoglimento.
La parte ha prodotto documentazione comprovante la contrazione del matrimonio con il sig. in data 3.2.2020 nella città di (Tunisia) e la Controparte_1 Persona_1 trascrizione del 19.2.2020 presso il registro di stato civile del Comune di Fossalta di Piave (Ve).
Secondo il disposto dell'art.1 della legge n.898/1970 "Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3".
Ai sensi del successivo art.3, n.2, lett. f), lo scioglimento del matrimonio può essere domandata quando "il matrimonio non è stato consumato".
Dunque, la pronuncia di scioglimento del matrimonio presuppone l'accertamento dell'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi a causa della mancata “consumazione” del suddetto, da intendersi nella dimensione correlata alla sessualità della coppia.
Pertanto è consentito ai coniugi chiedere direttamente lo scioglimento (o la cessazione degli effetti civili del matrimonio) nelle ipotesi in cui il matrimonio - inteso come rapporto - non sia consumato, ovvero portato a compimento nel senso sopra evidenziato.
Nel caso di specie, la parte ha offerto di provare per testi la predetta circostanza, chiedendo escutersi il testimone , sui capitoli formulati nella memoria integrativa dd. Testimone_1
14.08.2023.
pagina 3 di 4 Il testimone, escusso all'udienza del 24.7.2024 - il quale ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa per avere avuto con la ricorrente “un rapporto di convivenza dal 2017 sino al febbraio di quest'anno” - si è limitato a dichiarare, per quanto di rilievo ai fini dell'accoglimento della domanda, di avere appreso - de relato dalla parte ricorrente - della mancata consumazione del di lei matrimonio.
Sul capitolo 1) di cui alla citata memoria integrativa, infatti (“vero che nel febbraio del 2020 a seguito del matrimonio della sig.ra in Tunisia con il sig. Parte_1 Controparte_1 la stessa rientrava in Italia e vivev sua abitazione di Fo Sturzi n. 36”) ha risposto: “1) E' vero che è rientrata subito in Italia ma in realtà già all'epoca conviveva col sottoscritto”.
Sul capitolo 2) (“vero che dal febbraio 2020, dopo che la sig.ra si è sposata ed è Parte_1 rientrata in Italia, essa ha sempre vissuto da sola dapprima all'indirizzo di Fossalta di Piave Don Luigi Sturzi n. 36 poi a San Donà di Piave (VE) Via Carrozzani Luigi n. 172”;) ha dedotto “Ho già risposto”.
Sul capitolo 3) (“vero che nel 2020 il dott. (all'epoca medico in servizio presso Testimone_1
l'Ospedale di San Donà di Piave ha più volte raccolto la confidenza della sig.ra che Parte_1 gli ha rappresentato di non avere più notizie del marito con il quale si era a a febbraio e che la convivenza non v'era stata, né aveva avuto alcun rapporto sessuale con lo stesso”) ha risposto: “Confermo interamente la circostanza. Anzi preciso ancora una volta che sono stato il compagno della ricorrente, anche all'epoca dei fatti”.
Le predette affermazioni comprovano le deduzioni della ricorrente in merito alla mancata convivenza dei coniugi;
non sono tuttavia sufficienti –in assenza di ulteriori elementi - né a fornire prova della mancata consumazione del matrimonio – sul quale il testimone ha riferito per averne appreso de relato (dalla ricorrente) per averne raccolto le “confidenze” - né, per altro profilo, idonee a fondare una pronuncia di accoglimento della domanda rimanendo, del pari, indimostrato che la causa invocata della mancata instaurazione della vita coniugale sia diretta conseguenza della mancata consumazione del matrimonio (invero, imputata dalla parte alla sopravvenuta consapevolezza che il marito, dapprima rimasto in Tunisia, e successivamente rientrato in Italia per conto proprio, non volesse “formare una famiglia” con lei).
La parte dovrà dunque addivenire a scioglimento del vincolo coniugale secondo gli ordinari strumenti posti a disposizione dall'ordinamento.
Le spese vanno dichiarate non ripetibili stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
- Rigetta la domanda;
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Cosi deciso in Venezia nella camera di consiglio svoltasi in data 8.5.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Lisa Micochero
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