Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2031/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato l'8 settembre
2022
da titolare della ditta individuale INTUIZIONI D'ARREDO di ON Parte_1
RI (C.F. , P.I. ), rappresentata e difesa, per CodiceFiscale_1 P.IVA_1 mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Michela Nuvoletto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mestrino via Aquileia n. 56
- attrice opponente -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce alla Controparte_1 P.IVA_2
comparsa di costituzione e risposta, dagli avv. Beatrice Levorato e Franco Abriani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Padova galleria Brancaleon n. 2
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 658/2022.
Causa iscritta a ruolo il 20 settembre 2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza
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CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente il 27 settembre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
nel merito
1. dichiarare non dovuto il credito dell'OPPOSTA nell'ammontare indicato nella fattura
1174/2021 per errata applicazione della scontistica riservata all'OPPONENTE e per mancata deduzione degli elettrodomestici non consegnati, accertare il credito corretto e applicare la scontistica come da accordi tra le parti;
2. accertare l'inadempimento di rispetto agli ordini contrattuali per CP_1
mancata consegna di alcuni elettrodomestici;
3. accertato il diritto al risarcimento danno ex art. 1223 c.c. per l'inadempimento subito dall'OPPONENTE, condannare l'OPPOSTA al risarcimento del danno a favore dell'OPPONENTE nella misura di 5000 euro o maggiore o minore in funzione di quanto verrà determinato di giustizia da Codesto Autorevole Tribunale;
4. dichiarare la compensazione tra il credito dell'OPPOSTA relativo alla fornitura e il controcredito dell'OPPONENTE relativo al risarcimento del danno per inadempimento dell'OPPOSTA;
5. condannare ex art. 96 cpc per non aver aderito alla negoziazione assistita CP_1
e per aver azionato la tutela monitoria con dolo e/o colpa grave consistente nell'essere stata inadempiente al contratto e di aver causato un danno che ha anche riconosciuto, e nell'essere consapevole di aver diritto ad una minor somma di denaro rispetto a quella azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo.
6. revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 658/2022 del 29.06.2022 rg 1427/2022 notificato in data 30.06.2022 emesso dal Tribunale di Pordenone, per i motivi di cui in narrativa.
Pagina 2 di 9 Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
In via istruttoria
_rimettere la causa in istruttoria ed autorizzare l'escussione del teste ”. Testimone_1
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 26 settembre
2024:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda o eccezione
- in via principale, respingersi l'opposizione proposta da “Intuizioni d'Arredo di ON
A” in quanto infondata e non provata, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 658/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone il 27-29 giugno 2022 e condannarsi pertanto “Intuizioni d'Arredo di ON A” a pagare a la Controparte_2 somma di €uro 14.911,35 oltre a €uro 40,00 per risarcimento ai sensi dell'art. 6 comma 2
D. Lgs. 231/2002, oltre agli interessi come da domanda e oltre alle spese e compensi del procedimento monitorio;
con rifusione di spese e compensi della presente causa di opposizione;
in via subordinata, respinta ogni contraria domanda, dichiarare che il credito di CP_2 derivante dalla fornitura delle due cucine di cui alle conferme d'ordine del 28/05/2021
[...]
e del 11/06/2021 ammonta a €uro 14.911,35 e quindi condannare l'attrice opponente
“ ” al pagamento e a della predetta Controparte_3 Controparte_2 somma di €uro 14.911,35 o di quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, con rivalutazione monetaria secondo indici istat della predetta somma e con gli interessi legali sulla somma rivalutata;
con rifusione di spese e compensi di causa;
- in via subordinata istruttoria, ammettersi prova per testimoni sui capitoli formulati nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c.;
in caso di ammissione della prova per testimoni formulata dall'attrice opponente, si chiede prova contraria sui capitoli ammessi, coi testimoni già indicati a prova diretta”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 3 di 9 1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice opponente KA ON, titolare della ditta individuale Intuizioni d'Arredo di ON KA, ha evocato avanti al
Tribunale di Pordenone la convenuta opposta proponendo opposizione Controparte_1
contro il decreto ingiuntivo n. 658/2022 emesso il 27/29 giugno 2022 e notificatole il 30 giugno 2022, col quale le era stato intimato il pagamento di € 14.911,35 complessivi (oltre
€ 40,00 per risarcimento ex art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n.
192/2012, interessi e spese) per la fornitura di due cucine su misura meglio indicate nelle conferme d'ordine n. 4506/2021 e n. 4781/2021 e nella fattura n. 1174 del 30 luglio 2021.
L'attrice opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PRELIMINARE: non concedere la provvisoria esecutività alla luce delle eccezioni sollevate, visto che l'opposizione è basata su prova scritta, ovvero il riconoscimento del proprio inadempimento da parte di e il riconoscimento espresso a favore CP_1 di INTUIZIONI D'ARREDO anche di una somma di denaro da detrarsi dall'importo della fattura, che si contesta in quanto dovevano essere emesse due fatture e gli importi non sono corretti;
NEL MERITO:
1. dichiarare non dovuto il credito dell'OPPOSTA nell'ammontare indicato nella fattura
1174/2021 per errata applicazione della scontistica riservata all'OPPONENTE, accertare
l'importo corretto della fornitura e applicare la scontistica come da accordi tra le parti;
2. accertare l'inadempimento di rispetto agli ordini contrattuali per CP_1
mancata consegna di alcuni elettrodomestici;
3. accertato il diritto al risarcimento danno ex art. 1223 c.c. per l'inadempimento subito dall'OPPONENTE, condannare l'OPPOSTA al risarcimento del danno a favore dell'OPPONENTE nella misura di 5000 euro o maggiore o minore in funzione di quanto verrà determinato di giustizia da Codesto Autorevole Tribunale;
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4. dichiarare la compensazione tra il credito dell'OPPOSTA relativo alla fornitura e il controcredito dell'OPPONENTE relativo al risarcimento del danno per inadempimento dell'OPPOSTA;
5. compensare il residuo credito di con le somme dovute da a CP_1 CP_1
INTUIZIONI D'ARREDO per la restituzione delle cucine da esposizione;
6. condannare ex art. 96 cpc per non aver aderito alla negoziazione assistita CP_1
e per aver azionato la tutela monitoria con dolo e/o colpa grave consistente nell'essere stata inadempiente al contratto e di aver causato un danno che ha anche riconosciuto, e nell'essere consapevole di aver diritto ad una minor somma di denaro rispetto a quella azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo.
7. revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 658/2022 del 29.06.2022 rg 1427/2022 notificato in data 30.06.2022 emesso dal Tribunale di Pordenone, per i motivi di cui in narrativa.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
1.2 Si è costituita la convenuta opposta formulando le seguenti testuali, Controparte_1
conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda o eccezione
- in via pregiudiziale, concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 primo comma c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta
o di pronta soluzione;
- nel merito ed in via principale, respingersi l'opposizione proposta da “Intuizioni d'Arredo di ON A” in quanto infondata e non provata, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 658/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone il 27-29 giugno 2022 e condannarsi pertanto “Intuizioni d'Arredo di ON A” a pagare a la Controparte_1 somma di €uro 14.911,35 oltre a €uro 40,00 per risarcimento ai sensi dell'art. 6 comma 2
D. Lgs. 231/2002, oltre agli interessi come da domanda e oltre alle spese e compensi del procedimento monitorio;
con rifusione di spese e compensi della presente causa di opposizione;
Pagina 5 di 9 - in via subordinata, respinta ogni contraria domanda, condannarsi “ Controparte_3
” a pagare a la somma di €uro 14.911,35 per i titoli
[...] Controparte_1
esposti o quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, con rivalutazione monetaria secondo indici istat della predetta somma e con gli interessi legali sulla somma rivalutata;
con rifusione di spese e compensi di causa”.
1.3 Con ordinanza del 14 aprile 2023, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi di pari data, il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Indi, la causa, senza alcuna istruttoria orale, all'esito dell'udienza cartolare del 27 settembre 2024 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione di termine sino al 26 novembre 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e di successivo termine sino al 16 dicembre 2024 per il deposito delle memorie di replica (facoltà di cui si è poi avvalsa la sola convenuta opposta).
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, ai quali soltanto ci si deve nella presente sede strettamente attenere, meritano parziale accoglimento le contrapposte domande formulate dalle parti.
Quanto alla domanda di pagamento, introdotta da con il ricorso Controparte_1
monitorio, occorre premettere che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, esplicando un tanto i suoi effetti anzitutto nell'ambito dell'onere della prova, di talché il Giudice è tenuto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio, pertanto, spetta al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa, e conseguentemente la contestazione di tali fatti da parte dell'opponente nel corso di siffatto giudizio non si colloca sul versante della domanda (che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per
Pagina 6 di 9 ingiunzione), ma si configura mera difesa (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 8718 del 27 giugno 2000 e Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 24815 del
24 novembre 2005).
Orbene, pacifico che le due cucine descritte nella fattura monitoriamente azionata sono state fornite prive l'una del piano cottura e l'altra del forno, ossia di beni che, viceversa, facevano parte della compravendita di che trattasi, giacché presenti nelle conferme d'ordine agli atti, non risulta che di siffatti beni, come detto non consegnati, sia stato, nondimeno, preteso il pagamento con la suddetta fattura.
Il contrasto fra le odierne parti si incentra, allora, esclusivamente sugli sconti, che l'opposta ha sì riconosciuto all'opponente nella concordata misura del 47% + 5%, ma non ha, tuttavia, applicato su tutta la merce.
E, poiché, per quanto sopra illustrato, nella sua veste sostanziale di Controparte_1
attrice, era tenuta a dare la prova degli elementi fondanti la propria pretesa ed, in ispecie, del fatto, recisamente negato da KA ON, che l'accordo concluso con quest'ultima fosse nel senso di non concederle lo sconto sull'intera fornitura ed, in particolare, sugli elettrodomestici, non può che concludersi che tale prova la stessa non ha Controparte_1
offerto documentalmente né si è curata di offrire oralmente, avendo formulato in seconda memoria capitoli vertenti su circostanze, allo scopo, del tutto irrilevanti (l'essersi il proprio agente di zona recato il 29 aprile 2022 presso il negozio dell'opponente per ritirare campioni ed un catalogo di proprietà dell'opposta, dandone il giorno prima preavviso al collaboratore della medesima opponente).
Ne discende che, accogliendosi, limitatamente allo specifico punto che precede,
l'interposta opposizione e previa revoca, per l'effetto ed in ogni sua parte, del decreto ingiuntivo impugnato, KA ON, nella dichiarata qualità, va condannata a corrispondere a la minor somma di € 12.831,50 IVA compresa (calcolata, Controparte_1
previa detrazione del costo di forno e piano di cottura non forniti, sulla base dei prezzi esposti nelle due conferme d'ordine dimesse, con applicazione sull'intera merce compravenduta dello sconto del 47% + 5%, da maggiorarsi poi dell'IVA come per legge), con i soli interessi legali (in assenza di prova del maggior danno da svalutazione monetaria) dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Pagina 7 di 9 Quanto, invece, alla domanda risarcitoria, proposta da KA ON anche in via di eccezione riconvenzionale di compensazione, se ne deve rilevare l'infondatezza, non avendo l'opponente, che ne era onerata, documentato di aver sostenuto degli esborsi a causa della mancata fornitura di parte della merce (tale non potendosi considerare neppure il prezzo d'acquisto presso terzi di tale merce, giacché dall'opposta, comunque, non fatturatale) né avendo la medesima opponente allegato apprezzabili circostanze di fatto idonee ad attestare l'asserito danno d'immagine patito;
anche la prova orale, allo scopo, offerta, si rivela generica (si vedano, ad esempio, i capitoli 10, 11, 12 e 13 della memoria di data 14 giugno 2023, che nemmeno specificano la tipologia e la durata dell'intervento in tesi eseguito oppure quali sconto o “omaggi di pregio” essa avrebbe asseritamente concesso ai clienti) e/o valutativa (vedasi i capitoli 14 e 15, infarciti di giudizi, non demandabili al teste, circa non meglio contestualizzati accordi in ordine a più risalenti forniture).
2.2 Le spese del presente giudizio di opposizione, attesa la sostanziale soccombenza dell'attrice opponente, vanno poste a carico di quest'ultima e si devono liquidare come in dispositivo secondo la prudente notula dimessa, che espone valori inferiori ai medi suggeriti dai vigenti parametri forensi.
Non ricorrono, per quanto precede, i presupposti per la condanna della convenuta opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle contrapposte domande proposte dalle parti, che quanto al resto rigetta, revoca il decreto ingiuntivo impugnato, condannando l'attrice opponente a corrispondere alla convenuta opposta € 12.831,50 (IVA compresa), oltre interessi come specificati in motivazione;
2) condanna l'attrice opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta nel presente giudizio di opposizione, che liquida in € 4.600,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 12 febbraio 2025.
Pagina 8 di 9 Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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