CASS
Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
Massime • 1
Non è ricorribile per cassazione da parte dell'imputato, difettando il suo interesse ad impugnare, l'ordinanza di rigetto ex art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen. della concorde richiesta di accoglimento dei motivi di appello, in quanto il predetto, a seguito della reiezione della proposta di concordato, può articolare la propria difesa tanto sui motivi afferenti alla responsabilità, rinunciati all'atto della proposta, quanto su quelli inerenti al trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che, a seguito del rigetto della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., le parti possono presentare una nuova proposta, emendata dai vizi rilevati dal giudice di appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2023, n. 3124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3124 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NN EP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/06/2022 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale LIDIA GIORGIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore avv.to Antonio Barbieri che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza in data 1 giugno 2022, il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti sulla libertà personale, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di NA IU avverso l'ordinanza del G.I.P. del tribunale di Roma datata 23-3-2022 che aveva adottato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., in relazione alla ritenuta partecipazione alla "locale" di 'ndrangheta romana nonché di alcune fattispecie estorsive di cui ai capi 46, 47 e 48 e di detenzione e porto abusivo di armi da sparo (capi 38, 39 e 41). 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Barbieri, lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione dell'art. 606 lett.c) cod.proc.pen. per inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte ed eseguite per il capo n. 48) posto che le intercettazioni erano state disposte ed eseguite per il delitto di partecipazione mafiosa e non potevano essere utilizzate per l'estorsione tentata AM per il quale mancava qualsiasi nesso di connessione;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3124 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 23/11/2022 - violazione dell'art. 606 lett.c) cod.proc.pen. per inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte ed eseguite per i capi nn. 46) e 47) posto che le intercettazioni erano state disposte ed eseguite per il delitto di partecipazione mafiosa e non potevano essere utilizzate per i reati in danno di AN EG e dei suoi familiari, in quanto tali episodi andavano qualificati ai sensi dell'art. 393 cod.pen. ed erano privi di connessione funzionale posto che il ricorrente ed il figlio erano stati truffati dalla p.o.; - violazione dell'art. 606 lett.b) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa posto che mancava l'individuazione di condotte specifiche di partecipazione alla vita del sodalizio;
- vizio di motivazione per omesso esame delle deduzioni difensive in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto associativo esposte con la memoria depositata in data 1-6-22; - erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta gravità indiziaria per la detenzione di armi contestata al capo n. 38) e vizio di motivazione sul punto;
- vizio di motivazione per omesso esame delle specifiche deduzioni difensive quanto ai capi 39) e 41) di detenzione e porto di arma;
- erronea applicazione della legge penale in ordine ai delitti di estorsione di cui ai capi 46) e 47) non potendo essere applicata la custodia in carcere trattandosi di ipotesi qualificabili ai sensi dell'art. 393 cod.pen.; - erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione sulla tentata estorsione di cui al capo n. 48) mancando sia un'effettiva minaccia che il giusto rilievo all'avvenuta transazione tra AM e NO. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II ricorso è proposto per motivi infondati e deve, pertanto, essere respinto. Quanto ai primi due motivi, con i quali si deduce violazione delle norme valide pro tempore in relazione all'utilizzazione delle conversazioni intercettate per reati diversi da quelli nelle quali sono state disposte, va ricordato come l'art. 270 cod.proc.pen. esclude il divieto di utilizzazione delle intercettazioni disposte per reati diversi per i delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza;
ed ai sensi del successivo art. 380 secondo comma cod.proc.pen. l'arresto è obbligatorio per i reati consumati o tentati indicati nella lunga elencazione contenute dalle lettere da a) ad m quater) dello stesso articolo ed, in particolare, anche per la rapina e l'estorsione di cui alla lettera f). Ne consegue che essendo l'estorsione tentata tra i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio, per la stessa non opera il divieto di cui all'art. 270 cod.proc.pen. e quindi le intercettazioni disposte anche in procedimenti diversi possono essere utilizzate nei procedimenti aventi ad oggetto detta fattispecie. In ogni caso, il giudice del riesame, ha fatto applicazione del principio dettato dalle Sezioni Unite secondo cui in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i 2 quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 Ud. (dep. 02/01/2020 ) Rv. 277395 - 01). E correttamente il tribunale della libertà di Roma ha evidenziato che tra la fattispecie associativa ed i fatti di estorsione consumata e tentata sussisteva connessione ex art. 12 cod.proc.pen. trattandosi di condotte poste in essere nell'ambito della realizzazione del programma associativo e, quindi, connesse ex lettere b) e c) del citato art. 12 cod.proc.pen.. 2.2 Quanto ai motivi da n. 3 a n. 6, in tema di gravità indiziaria, deve essere ricordato come secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie(Sez. U, 22 marzo 2000 n. 11, Audino, Rv.215828); inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di 'rilettura' degli elementi probatori (Sez. Un. 22 marzo 2000, n. 11, cit.). Nel caso in esame il tribunale del riesame appare avere esattamente compiuto tale analisi esponendo come dall'analisi delle conversazioni intercettate fosse risultato che il ricorrente faceva ripetutamente riferimento alla propria formale partecipazione alla 'ndrangheta e tale dato risultava confermato dai rapporti con altri partecipi oltre che dalla gravità indiziaria per i delitti in materia di armi. Quanto alle analoghe doglianze esposte in tema di gravità indiziaria con riguardo alla detenzione ed al porto di armi da sparo, va ricordato come in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389 - 01). E nel caso in esame tale manifesta illogicità ed irragionevolezza proprio non sussiste stante i chiari e ripetuti riferimenti compiuti dal ricorrente al possesso di armi nelle conversazioni riportate in stralcio alle pagine 26 e 29 del provvedimento impugnato. 3 2.3 Altresì infondati sono i motivi proposti Con riferimento alla qualificazione dei fatti commessi in danno dell'AN e dei suoi familiari di cui ai capi nn. 46, 47 e 48; invero, con le diffuse argomentazioni esposte alle pagine 28 e seguenti, il tribunale della libertà ha già spiegato come il credito del NA nascendo da una precedente dazione illecita di somme, effettuata per "comprare" il rilascio di una patente di guida, non avrebbe potuto formale oggetto di tutela giudiziaria tanto più che le minacce venivano anche rivolte verso terzi estranei al rapporto originario (i familiari della p.o. costretti a pagare). Le Sezioni Unite Filardo secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. (Sez. U - ,n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 02 ha affermato in motivazione che:"... Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967). 21 Detta verifica, come pure è stato già osservato, è preliminare: «i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito - che il giudice è preliminarmente chiamato a verificare - deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo» (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, D. V., rv. 268764). In applicazione del principio, è già stata, ad esempio, ritenuta la con figurabilità del delitto di estorsione, e non dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché in tal caso egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa con tra ius (Sez. 2, n. 9931 del 09/03/2015, Iovine, Rv. 262566; Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017, Nicosia, Rv. 269968)." Proprio l'applicazione del suddetto principio deve fare escludere la tutelabilità in sede giudiziaria della pretesa avanzata dal NA avente ad oggetto la restituzione di una somma precedentemente consegnata per compiere un atto illecito costituente anche reato penale. In ogni caso, l'azione si configura come integrante l'ipotesi più grave di cui all'art. 629 cod.pen. anche perché realizzata nei confronti di terzi estranei al rapporto debitorio originale;
su tale punto la stessa pronuncia delle Sezioni Unite ha spiegato come " proprio in considerazione del fatto che la sussistenza del requisito della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo è diretta va verificata preliminarmente (poiché 4 commette il reato di cui all'art. 393 cod. pen. "chiunque" possa ricorrere al giudice al fine di esercitare un preteso diritto), risulta evidente che l'agente non potrebbe azionare in giudizio la sua pretesa chiamando in causa, in garanzia, e senza titolo alcuno, i terzi oggetto di viiolenza o minaccia. Come già correttamente ritenuto, in più occasioni, da questa Corte, è, pertanto, configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo 22 assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi minacce in danno del figlio e della moglie;
Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555 e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967, entrambe in fattispecie nelle quali era stata usata violenza in danno del padre del debitore, per costringerlo ad adempiere il debito del figlio)". Ne consegue che stante la non applicabilità dell'art. 393 cod.pen., sia per la causa illecita del rapporto originario che per la consumazione di condotte minacciose anche nei confronti dei familiari del debitore, permane la possibilità di applicare la custodia in carcere. 2.4 Infine, si osserva ancora che, con argomenti logici e privi di qualsiasi irragionevolezza oltre che di travisamenti, il giudice del riesame ha anche spiegato come sussista la gravità indiziaria in relazione al capo n. 48), la tentata estorsione AM, stante l'elevato grado intimidatorio delle frasi rivolte dal ricorrente alla p.o. ed a fronte dei quali il ricorso propone una lettura alternativa di elementi di fatto non consentita. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata;
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc.pen. Roma, 23 novembre 2022 (IL CONSIGLIE EST.
sentite le conclusioni del Procuratore Generale LIDIA GIORGIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore avv.to Antonio Barbieri che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza in data 1 giugno 2022, il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti sulla libertà personale, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di NA IU avverso l'ordinanza del G.I.P. del tribunale di Roma datata 23-3-2022 che aveva adottato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., in relazione alla ritenuta partecipazione alla "locale" di 'ndrangheta romana nonché di alcune fattispecie estorsive di cui ai capi 46, 47 e 48 e di detenzione e porto abusivo di armi da sparo (capi 38, 39 e 41). 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Barbieri, lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione dell'art. 606 lett.c) cod.proc.pen. per inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte ed eseguite per il capo n. 48) posto che le intercettazioni erano state disposte ed eseguite per il delitto di partecipazione mafiosa e non potevano essere utilizzate per l'estorsione tentata AM per il quale mancava qualsiasi nesso di connessione;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3124 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 23/11/2022 - violazione dell'art. 606 lett.c) cod.proc.pen. per inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte ed eseguite per i capi nn. 46) e 47) posto che le intercettazioni erano state disposte ed eseguite per il delitto di partecipazione mafiosa e non potevano essere utilizzate per i reati in danno di AN EG e dei suoi familiari, in quanto tali episodi andavano qualificati ai sensi dell'art. 393 cod.pen. ed erano privi di connessione funzionale posto che il ricorrente ed il figlio erano stati truffati dalla p.o.; - violazione dell'art. 606 lett.b) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa posto che mancava l'individuazione di condotte specifiche di partecipazione alla vita del sodalizio;
- vizio di motivazione per omesso esame delle deduzioni difensive in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto associativo esposte con la memoria depositata in data 1-6-22; - erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta gravità indiziaria per la detenzione di armi contestata al capo n. 38) e vizio di motivazione sul punto;
- vizio di motivazione per omesso esame delle specifiche deduzioni difensive quanto ai capi 39) e 41) di detenzione e porto di arma;
- erronea applicazione della legge penale in ordine ai delitti di estorsione di cui ai capi 46) e 47) non potendo essere applicata la custodia in carcere trattandosi di ipotesi qualificabili ai sensi dell'art. 393 cod.pen.; - erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione sulla tentata estorsione di cui al capo n. 48) mancando sia un'effettiva minaccia che il giusto rilievo all'avvenuta transazione tra AM e NO. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II ricorso è proposto per motivi infondati e deve, pertanto, essere respinto. Quanto ai primi due motivi, con i quali si deduce violazione delle norme valide pro tempore in relazione all'utilizzazione delle conversazioni intercettate per reati diversi da quelli nelle quali sono state disposte, va ricordato come l'art. 270 cod.proc.pen. esclude il divieto di utilizzazione delle intercettazioni disposte per reati diversi per i delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza;
ed ai sensi del successivo art. 380 secondo comma cod.proc.pen. l'arresto è obbligatorio per i reati consumati o tentati indicati nella lunga elencazione contenute dalle lettere da a) ad m quater) dello stesso articolo ed, in particolare, anche per la rapina e l'estorsione di cui alla lettera f). Ne consegue che essendo l'estorsione tentata tra i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio, per la stessa non opera il divieto di cui all'art. 270 cod.proc.pen. e quindi le intercettazioni disposte anche in procedimenti diversi possono essere utilizzate nei procedimenti aventi ad oggetto detta fattispecie. In ogni caso, il giudice del riesame, ha fatto applicazione del principio dettato dalle Sezioni Unite secondo cui in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i 2 quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 Ud. (dep. 02/01/2020 ) Rv. 277395 - 01). E correttamente il tribunale della libertà di Roma ha evidenziato che tra la fattispecie associativa ed i fatti di estorsione consumata e tentata sussisteva connessione ex art. 12 cod.proc.pen. trattandosi di condotte poste in essere nell'ambito della realizzazione del programma associativo e, quindi, connesse ex lettere b) e c) del citato art. 12 cod.proc.pen.. 2.2 Quanto ai motivi da n. 3 a n. 6, in tema di gravità indiziaria, deve essere ricordato come secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie(Sez. U, 22 marzo 2000 n. 11, Audino, Rv.215828); inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di 'rilettura' degli elementi probatori (Sez. Un. 22 marzo 2000, n. 11, cit.). Nel caso in esame il tribunale del riesame appare avere esattamente compiuto tale analisi esponendo come dall'analisi delle conversazioni intercettate fosse risultato che il ricorrente faceva ripetutamente riferimento alla propria formale partecipazione alla 'ndrangheta e tale dato risultava confermato dai rapporti con altri partecipi oltre che dalla gravità indiziaria per i delitti in materia di armi. Quanto alle analoghe doglianze esposte in tema di gravità indiziaria con riguardo alla detenzione ed al porto di armi da sparo, va ricordato come in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389 - 01). E nel caso in esame tale manifesta illogicità ed irragionevolezza proprio non sussiste stante i chiari e ripetuti riferimenti compiuti dal ricorrente al possesso di armi nelle conversazioni riportate in stralcio alle pagine 26 e 29 del provvedimento impugnato. 3 2.3 Altresì infondati sono i motivi proposti Con riferimento alla qualificazione dei fatti commessi in danno dell'AN e dei suoi familiari di cui ai capi nn. 46, 47 e 48; invero, con le diffuse argomentazioni esposte alle pagine 28 e seguenti, il tribunale della libertà ha già spiegato come il credito del NA nascendo da una precedente dazione illecita di somme, effettuata per "comprare" il rilascio di una patente di guida, non avrebbe potuto formale oggetto di tutela giudiziaria tanto più che le minacce venivano anche rivolte verso terzi estranei al rapporto originario (i familiari della p.o. costretti a pagare). Le Sezioni Unite Filardo secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. (Sez. U - ,n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 02 ha affermato in motivazione che:"... Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967). 21 Detta verifica, come pure è stato già osservato, è preliminare: «i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito - che il giudice è preliminarmente chiamato a verificare - deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo» (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, D. V., rv. 268764). In applicazione del principio, è già stata, ad esempio, ritenuta la con figurabilità del delitto di estorsione, e non dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché in tal caso egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa con tra ius (Sez. 2, n. 9931 del 09/03/2015, Iovine, Rv. 262566; Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017, Nicosia, Rv. 269968)." Proprio l'applicazione del suddetto principio deve fare escludere la tutelabilità in sede giudiziaria della pretesa avanzata dal NA avente ad oggetto la restituzione di una somma precedentemente consegnata per compiere un atto illecito costituente anche reato penale. In ogni caso, l'azione si configura come integrante l'ipotesi più grave di cui all'art. 629 cod.pen. anche perché realizzata nei confronti di terzi estranei al rapporto debitorio originale;
su tale punto la stessa pronuncia delle Sezioni Unite ha spiegato come " proprio in considerazione del fatto che la sussistenza del requisito della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo è diretta va verificata preliminarmente (poiché 4 commette il reato di cui all'art. 393 cod. pen. "chiunque" possa ricorrere al giudice al fine di esercitare un preteso diritto), risulta evidente che l'agente non potrebbe azionare in giudizio la sua pretesa chiamando in causa, in garanzia, e senza titolo alcuno, i terzi oggetto di viiolenza o minaccia. Come già correttamente ritenuto, in più occasioni, da questa Corte, è, pertanto, configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo 22 assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi minacce in danno del figlio e della moglie;
Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555 e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967, entrambe in fattispecie nelle quali era stata usata violenza in danno del padre del debitore, per costringerlo ad adempiere il debito del figlio)". Ne consegue che stante la non applicabilità dell'art. 393 cod.pen., sia per la causa illecita del rapporto originario che per la consumazione di condotte minacciose anche nei confronti dei familiari del debitore, permane la possibilità di applicare la custodia in carcere. 2.4 Infine, si osserva ancora che, con argomenti logici e privi di qualsiasi irragionevolezza oltre che di travisamenti, il giudice del riesame ha anche spiegato come sussista la gravità indiziaria in relazione al capo n. 48), la tentata estorsione AM, stante l'elevato grado intimidatorio delle frasi rivolte dal ricorrente alla p.o. ed a fronte dei quali il ricorso propone una lettura alternativa di elementi di fatto non consentita. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata;
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc.pen. Roma, 23 novembre 2022 (IL CONSIGLIE EST.