Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2023, n. 3124
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Sentenza 25 gennaio 2023

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Non è ricorribile per cassazione da parte dell'imputato, difettando il suo interesse ad impugnare, l'ordinanza di rigetto ex art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen. della concorde richiesta di accoglimento dei motivi di appello, in quanto il predetto, a seguito della reiezione della proposta di concordato, può articolare la propria difesa tanto sui motivi afferenti alla responsabilità, rinunciati all'atto della proposta, quanto su quelli inerenti al trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che, a seguito del rigetto della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., le parti possono presentare una nuova proposta, emendata dai vizi rilevati dal giudice di appello).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2023, n. 3124
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3124
    Data del deposito : 25 gennaio 2023

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