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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 18/07/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 654/2023 promossa da:
residente in [...], nato a [...] il [...], cod. Parte_1 fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Cao (cod. fisc. C.F._1
, presso il cui studio in Cagliari, nella Via Tuveri n. 54/b, ha eletto domicilio, C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
, ora in persona del Controparte_1 Controparte_2
Liquidatore Dott. con sede legale in Milano, via Carlo Pisacane n. 34, C.F. e P.IVA CP_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Granato e dall'Avv. Manuela Meloni, P.IVA_1
- Resistente –
E CONTRO
in persona del Legale Rappresentante, Dott. Controparte_4 Controparte_5
C.F./P.I. , con sede legale in Como, Via Belvedere 2/A, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Luigi Granato e dall'Avv. Manuela Meloni,
- Terza intervenuta –
e nei confronti di
CF , con sede centrale in Roma, Controparte_6 P.IVA_3
Via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Chiara Marras, in forza di procura generale alle liti conferita in data 23.01.23, Rep. n
1 37590, a rogito Dott. Notaio in Fiumicino, elettivamente domiciliato in Oristano nella Persona_1
Via Dorando Petri Torre A presso l'Ufficio legale della Sede Provinciale dell' , CP_6
- terzo chiamato -
Oggetto: differenze retributive.
La causa viene decisa, mediante sentenza contestualmente motivata, sulla base delle seguenti:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Richiamato, in ordine alla ricostruzione della vicenda controversa, il contenuto assertivo dei rispettivi atti di parte secondo il modello della motivazione c.d. per relationem, si osserva quanto segue nei limiti della trattazione delle sole ragioni di fatto e di diritto concretamente rilevanti ai fini della decisione.
Con ricorso depositato in data 14.07.2023, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro la Controparte_1
esponendo di essere stato dipendente della cooperativa Vigilanza Sardegna, con le
[...]
mansioni inizialmente di guardia giurata e in seguito di portiere, svolgendo tale mansione per la stessa cooperativa presso i locali dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, con applicazione del CCNL
Multiservizi, II livello, per poi transitare alle dipendenze della società Coopservice e, a partire dal
15.06.2018, di (ora denominata Servizi Fiduciari soc. Parte_2
coop.), che gli aveva applicato il trattamento retributivo previsto dal Livello D del CCNL Servizi
Fiduciari, fino a che il rapporto con l'odierna controparte era cessato il 16.10.2022 e attualmente il Sig. era impiegato presso altra società (GSA - Gruppo Servizi Associati S.p.A). Pt_1
Il ricorrente ha lamentato che il trattamento retributivo corrispostogli dalla Controparte_1
per tutto il periodo di durata del rapporto era illegittimo e gravemente pregiudizievole del
[...]
diritto costituzionalmente garantito dall'art. 36 Cost., in quanto non gli consentiva di svolgere un'esistenza libera e dignitosa all'interno del proprio nucleo familiare, allegando che l'ammontare dell'ultima retribuzione corrispostagli era di 950,00 lordi (€ 5,37572 / h), pari a circa € 665,00 netti mensili che erano diventati circa € 675,00 netti mensili (€ 965,00 lordi) dopo tre anni per il riconoscimento di uno scatto di anzianità, ampiamente al di sotto della soglia di povertà elaborata dall'Istat nel periodo 2018/2021 (stimata per gli abitanti di Comuni fino a 50.000 abitanti nel
Mezzogiorno per un nucleo familiare di una persona).
Il ricorrente ha allegato che, prima di essere riassorbito dalla Coopservice, percepiva una retribuzione totale di € 1.237,89, comprensiva degli scatti di anzianità, di gran lunga superiore rispetto alla retribuzione corrisposta da Coopservice alla fine del suo rapporto.
Una conferma dell'inadeguatezza della retribuzione prevista nel C.C.N.L. Servizi Fiduciari si
2 traeva dal confronto con quanto previsto dal Controparte_7
(in cui nel 2015 per un VI livello profilo B “Custode” era prevista una
[...]
retribuzione di euro 1.297,98 mensili).
In virtù, fra l'altro, della applicazione del livello D del CCNL Servizi fiduciari, la Procura di Como
e di Milano avevano disposto l'amministrazione giudiziaria della per Controparte_1
l'ipotizzato reato di caporalato.
Il ricorrente ha pertanto chiesto in via principale che gli venisse riconosciuto il diritto a vedersi applicato, in luogo del trattamento economico illegittimo previsto dal C.C.N.L. Servizi Fiduciari, quello previsto dal C.C.N.L. Multiservizi, per il periodo dal 16.06.2018 fino alla cessazione del rapporto in data 16.10.2022; per l'effetto, ha chiesto la condanna della società resistente al pagamento in suo favore delle differenze retributive (comprensive di 13° mensilità e TFR), alla data del ricorso pari a € 19.303,20 lordi, o la diversa somma che fosse stata accertata in corso di giudizio.
In via subordinata, ha domandato che venisse il diritto del ricorrente a vedersi computato il contributo AFAC ex art. 24 CCNL Servizi Fiduciari nella retribuzione oraria e quindi nelle maggiorazioni e nella retribuzione differita (tredicesima) e nella liquidazione del TFR nel periodo
16.06.2018 fino al 16.10.2022 e, per l'effetto, venisse disposta la condanna della
[...]
, in persona del legale rappresentante in carica, a corrispondere le differenze Controparte_1
retributive così maturate dal 16.06.2018 al 16.10.2022 (comprensive di 13° e TFR), pari a complessivi
€ 916,53 lordi o la diversa somma che dovesse accertarsi in corso di giudizio, oltre interessi legali sulla somma rivalutata decorrenti da ciascuna scadenza all'effettivo saldo.
In ogni caso, con condanna della convenuta a versare all' la differenza dei corrispondenti CP_6 contributi previdenziali, al fine di consentire all'Istituto previdenziale il conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico a favore dell'esponente, conforme al riconoscimento di cui alle precedenti domande.
2. Si è costituita in giudizio la resistente , eccependo in via Controparte_1
preliminare la prescrizione ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. quanto alle pretese relative a differenze retributive relative al periodo antecedente al 01/08/2018 e chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di parte ricorrente avente ad oggetto la voce
AFAC per intervenuta transazione tra le parti con verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale in data 01/06/2021.
Nel merito, in via principale ha chiesto il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto e in diritto.
Ha sostenuto di avere sempre correttamente corrisposto la retribuzione spettante al ricorrente, che
3 era disciplinata dal Regolamento Sociale approvato in data 8.5.2017, così come modificato/integrato dalla delibera del Piano di Crisi redatto ai sensi dell'art. 6 Legge 142/2001 e, infine, dall'ultimo
Regolamento sostitutivo del 13.9.2018, dovendosi rilevare che, contestualmente all'ammissione a socio del ricorrente, la convenuta aveva consegnato al medesimo, come a tutti gli altri soci lavoratori, il
Regolamento sociale all'epoca vigente, le cui disposizioni venivano dallo stesso integralmente accettate.
Tenendo conto del rateo di tredicesima e confrontando le retribuzioni mensilmente percepite dal ricorrente alle dipendenze della convenuta, ha negato che il sig. avesse mai percepito Pt_1
retribuzioni inferiori alla c.d. soglia di povertà indicata a pag. 4 del ricorso, essendo irrilevante il riferimento al tasso soglia di povertà indicato dall'ISTAT nella delibazione circa l'adeguatezza di una retribuzione al parametro costituzionale di cui all'art. 36 Cost..
La resistente ha contestato pertanto che fossero dovute differenze retributive al ricorrente e in ogni caso ha contestato i conteggi allegati ex adverso (per tutti i motivi indicati nella memoria in atti), rilevando che il C.C.N.L. Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari era stato stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e vi era piena coerenza del contratto collettivo rispetto all'oggetto dell'appalto affidato alla convenuta, di portierato e vigilanza in senso stretto;
viceversa, i C.C.N.L. richiamati dal ricorrente non erano coerenti con l'oggetto dell'appalto.
Oltretutto, sul piano concreto il C.C.N.L. Servizi fiduciari non era meno favorevole rispetto al
C.C.N.L. Multiservizi, anzi le differenze sulla paga oraria risultavano pressoché minime e compensate da previsioni normative e contrattuali incidenti sul piano economico. Sostanzialmente, non avrebbe potuto essere considerato un contratto per la sola paga base oraria, ma avrebbero dovuto essere considerati elementi fondamentali che incidono in modo netto e incontrovertibile alla fine della settimana e, più in generale, alla fine del mese;
fra questi, l'orario di lavoro effettivo (e, quindi, del divisore orario), le percentuali di maggiorazione degli straordinari e la loro applicazione e le specifiche sulle remunerazioni.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di cui al ricorso, ha chiesto che venisse ridotto il quantum, contestando gli avversi conteggi.
3. Con ordinanza del 1°.03.2024, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal lavoratore contro il datore di CP_6
lavoro al fine di ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva.
4. L' si è costituito in giudizio, con memoria depositata il 12.08.2024, affinché l'emananda CP_6
sentenza facesse stato nei propri confronti ove fosse stato accertato il diritto del ricorrente alle
4 differenze contributive rivendicate nei termini e nella misura indicati e richiesti nel ricorso introduttivo.
Non essendo stata esercitata alcuna azione in sede amministrativa (denuncia di eventuale scopertura contributiva), era tuttavia preclusa all'Istituto qualsiasi deduzione circa il diritto vantato dal ricorrente, fermo restando che, all'esito del giudizio, in esecuzione alla sentenza, si sarebbe proceduto al recupero dell'eventuale contribuzione omessa e all'aggiornamento della posizione assicurativa del ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale del diritto al versamento della contribuzione.
5. Verificata la rituale integrazione del contraddittorio nel termine assegnato dal Tribunale, è stata fissata l'udienza del 18.06.2025 per la decisione, poi rinviata al 09.07.2025, per trattative di conciliazione.
6. Con memoria depositata l'08.07.2025, è intervenuta in giudizio la Controparte_4
cessionaria dell'azienda in forza di contratto del 31.10.2023 stipulato con la Servizi Fiduciari
[...]
Soc. Coop., dando atto del raggiungimento di un accordo di conciliazione con il ricorrente, in forza del quale era stato previsto che le obbligazioni di pagamento avrebbero dovuto essere adempiute da
[...]
Controparte_4
7. All'udienza del 09.07.2025 il ricorrente, assistito dal proprio difensore, e il difensore della società convenuta nonché della munito di apposita procura speciale Controparte_4
idonea a transigere ex art. 185 c.p.c., hanno dato atto di avere raggiunto un accordo, alle condizioni di cui alla scrittura di conciliazione ritualmente sottoscritta di fronte al giudice e che è stata depositata nel fascicolo telematico in parti data. È stato quindi disposto un differimento alla data odierna per la contestuale definizione del giudizio, assegnando, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il medesimo termine perentorio per il deposito di note scritte, con l'invito a provvedervi entro le ore 9.30.
§§§
8. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti nelle note scritte depositate nel termine loro assegnato, atteso che il ricorrente ha raggiunto con la società convenuta e con la cessionaria un accordo di Controparte_4 conciliazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2113, ultimo comma c.c., idoneo a definire tutte le questioni controverse nel presente giudizio, che è stato sottoscritto in data 09.07.2025 dinnanzi al giudice dal ricorrente personalmente, dal suo difensore e, per la società convenuta, dal procuratore munito di idonea procura speciale, ritualmente depositata agli atti del giudizio in allegato alla memoria difensiva. In pari data l'accordo di conciliazione è stato depositato nel fascicolo telematico.
Nulla deve essere disposto in ordine alla domanda originariamente spiegata in giudizio di condanna della resistente alla “regolarizzazione contributiva”, che aveva giustificato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , dovendosi ritenere tale domanda superata dalla conciliazione CP_6
5 sottoscritta in data 09.07.2025. Anche su tale domanda, dunque, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
9. Il raggiungimento di un accordo giustifica una pronuncia di compensazione integrale delle spese del presente giudizio, ferme restando, chiaramente, le condizioni dell'accordo sottoscritto in data
09.07.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti, ferme restando le condizioni dell'accordo sottoscritto in data 09.07.2025 tra il ricorrente, la e la Controparte_4
. Controparte_1
Così deciso in Oristano, il 18 luglio 2025
La Giudice del lavoro dott.ssa Consuelo Mighela
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