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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1504/2023 R.G. promossa da
IN PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato Giuseppe Strongoli
-ricorrente opponente-
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Bubbo Controparte_1
-resistente opposto-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
retribuzione;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 921/2023 R.G., l'odierno opposto adiva il Tribunale di Catanzaro, esponendo di aver prestato attività lavorativa per la società opponente per il periodo 3/9/2021 – 30/9/2022, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansione di muratore, qualifica di operaio ed inquadramento al II° livello del CCNL di categoria (edilizia), e di non
Pag. 1 a 8 aver ricevuto né il pagamento della retribuzione dovuta per il mese di luglio 2022, né il TFR spettante.
1.1. All'esito del procedimento, veniva emesso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 250/2023, con il quale la in Parte_2
persona del l.r.p.t., veniva condannata a pagare, nei confronti del , la CP_1 somma di € 3.914,32 (di cui, € 2.105,32 a titolo di TFR), oltre interessi, rivalutazione, spese e competenze della fase monitoria.
2. Parte ricorrente propone, ora, opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, non contestando l'esistenza del rapporto di lavoro, bensì eccependo il pagamento della mensilità di luglio 2022 (attestato dalla sottoscrizione della relativa busta paga “per ricevuta e quietanza”) e proponendo, quanto al TFR, eccezione di compensazione della somma dovuta (€ 2.105,32), con l'indennità di mancato preavviso rivendicata dalla società, in ragione della sussistenza della giusta causa del recesso dal rapporto di lavoro operata dalla parte datoriale (e motivata dall'assenza ingiustificata del lavoratore, sanzionata con il suo licenziamento disciplinare).
3. Parte opposta ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda e ne ha chiesto il rigetto.
4. L'opposizione è infondata.
5. Deve essere premesso che il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore
(art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art.
Pag. 2 a 8 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla
14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti (Tribunale
Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057).
6. Sulla scorta della richiamata ripartizione degli oneri probatori tra le parti, parte opposta – ricorrente in senso sostanziale, come già accennato, ha dato prova della – invero, incontestata – sussistenza del rapporto di lavoro ed ha, altresì, allegato l'inadempimento della parte datoriale all'obbligazione retributiva sulla stessa gravante.
6.1. Ha, infatti, prodotto, per la quantificazione del credito spettante, il cedolino paga di luglio 2022, dal quale emerge l'ammontare della retribuzione netta (così come rivendicata dal lavoratore) dovuta per le mensilità in contestazione (€
1.809,00), nonché la Certificazione Unica 2023 per l'anno 2022, riportante l'ammontare del TFR spettante (€ 2.105,32), per una differenza retributiva complessiva pari ad € 3.914,32.
6.2. Raggiunta tale prova, parte resistente avrebbe dovuto provare l'esatto adempimento.
6.3. Nel caso di specie, tuttavia, detto onere non è stato assolto, non essendo state prodotte ulteriori ricevute, né comunque documentazione dalla quale evincere l'integrale pagamento della retribuzione spettante.
Pag. 3 a 8 6.4. A tal fine, non è sufficiente la produzione in giudizio del cedolino di paga del mese di luglio 2022, sottoscritto dal lavoratore.
6.5. Costituisce, invero, ius receptum il principio in virtù del quale, qualora le buste paga risultino sottoscritte dal dipendente (e la sottoscrizione non sia da quest'ultimo disconosciuta), ciò, in assenza dell'indicazione che la sottoscrizione equivalga anche a quietanza, costituisce prova solo della avvenuta consegna delle suddette buste paga, ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore.
6.6. Tuttavia, qualora il dipendente apponga la quietanza, l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava invece sul dipendente.
6.7. In sostanza, va distinta la sottoscrizione 'per ricevuta', alla quale è attribuito il mero significato di avvenuta consegna del documento e la sottoscrizione 'per quietanza', che invece produce l'effetto di trasferire sul lavoratore che l'ha apposta l'onere di provare la non corrispondenza fra l'importo indicato nella busta e quello effettivamente ricevuto (Corte appello Firenze sez. lav., 04/08/2023, n.435).
6.8. Applicando i principi appena esposti all'odierna vicenda contenziosa, anche a prescindere dal rilievo (valorizzato dall'opposto) per il quale la sottoscrizione della busta paga, non disconosciuta, è stata apposta non in coincidenza del riquadro contenente la dicitura “per ricevuta e quietanza”, il lavoratore ha prodotto in giudizio l'estratto conto aggiornato al 31/12/2022, da cui si evince che la società non ha accreditato al dipendente la mensilità di luglio 2022 (mentre emerge la corresponsione delle ulteriori retribuzioni).
6.9. È opportuno evidenziare che il documento in questione (seppur prodotto tardivamente, essendosi l'opponente costituito in data 7.11.2023 per l'udienza
Pag. 4 a 8 dell'8.11.2023, in violazione del termine di cui all'art. 416 c.p.c.), può essere ugualmente acquisito agli atti utilizzabili per la decisione, ex art. 421 c.p.c.
6.10. Nel rito del lavoro, infatti, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte;
ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti (Cassazione civile sez. lav.,
27/10/2020, n.23605).
6.11. Nel caso di specie, l'acquisizione dell'estratto conto prodotto dal dipendente, lungi dal costituire una remissione in termini dell'opposto, è necessaria al fine di superare le incertezze scaturenti da dati fattuali già ritualmente entrati nel processo, ossia, per un verso, la sottoscrizione, da parte del lavoratore, del cedolino paga (come dedotto dall'opponente); per altro verso, l'allegazione dell'opposto (già effettuata in sede di proposizione del ricorso monitorio) di non aver ricevuto la retribuzione spettante;
per altro verso ancora, la mancata produzione, da parte dell'opponente, di idonea documentazione atta a comprovare la corresponsione degli emolumenti retributivi.
6.12. Con riferimento a quest'ultimo specifico profilo, infatti, non deve essere trascurato che la vicenda in esame ricade nell'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui alla l. n. 205 del 2017.
6.13. In particolare, l'art. 1, comma 910, pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di eseguire i pagamenti delle retribuzioni (e del TFR) in favore dei
Pag. 5 a 8 lavoratori con mezzi di pagamento tracciabili, con obbligo di conservazione della documentazione comprovante tali pagamenti pena l'applicazione delle sanzioni di legge, di cui al successivo comma 913.
6.14. Inoltre, l'art. 1, comma 912, stabilisce che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
6.15. Ne consegue che, sulla base delle allegazioni già presenti in atti,
l'acquisizione ufficiosa dell'estratto conto del lavoratore è necessaria per superare lo stato di incertezza sulla sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata dall'opposto.
6.16. Alla luce delle risultanze fin qui analizzate, dunque, non può ritenersi dimostrato l'avvenuto pagamento, da parte del datore, della mensilità di luglio
2022.
6.17. Né detta prova poteva essere, del resto, fornita mediante testimoni, alla luce della qualità delle parti (e, in particolare, della veste giuridica della parte datoriale, ossia una società di capitali), della natura del rapporto (lavoro subordinato) e, infine, della formulazione generica del relativo capitolo di prova (cfr. anche
Cassazione civile sez. II, 20/04/2020, n.7940: “Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c., le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art.
2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta”; nonché App. Milano, sent.
10.2.2017: “La prova testimoniale dei pagamenti in danaro, per superare il rigido vaglio di ammissibilità previsto dagli artt. 2726 e 2721 c.c., deve essere particolarmente specifica e dettagliare non solo con quali modalità è avvenuta la consegna del denaro all'accipiens, ma anche in che modo il solvens si è procurato la provvista necessaria per il pagamento”).
Pag. 6 a 8 6.18. Per quanto attiene al TFR, parte opponente non contesta né l'an né il quantum della pretesa creditoria, limitandosi ad eccepire la compensazione tra quanto dovuto a tale titolo (ossia, € 2.105,32) e quanto spettante a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
6.19. Sennonché, l'eccezione di compensazione deve essere disattesa, non essendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento della richiamata indennità in capo alla società opponente, poiché: a) a recedere è stato il datore;
b) l'art. 2119, comma 2, limita al prestatore di lavoro il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso in caso di recesso per giusta causa;
c) in ogni caso, non è dimostrata la sussistenza dei fatti addebitati al lavoratore (ossia, la sua assenza ingiustificata) e posti a fondamento della sanzione esplusiva adottata, sì da valutare l'effettiva ricorrenza della giusta causa di recesso.
7. Ne consegue che, alla luce di quanto sin qui argomentato, il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
8. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 3.914,32) e delle singole fasi del processo, esclusa quella istruttoria che non ha avuto luogo e avuto riguardo ai valori prossimi ai minimi tariffari, in virtù della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate, sono poste a carico della parte opponente soccombente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 250/2023 del 6/6/2023;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Pag. 7 a 8 Catanzaro, 19/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 8 a 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1504/2023 R.G. promossa da
IN PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato Giuseppe Strongoli
-ricorrente opponente-
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Bubbo Controparte_1
-resistente opposto-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
retribuzione;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 921/2023 R.G., l'odierno opposto adiva il Tribunale di Catanzaro, esponendo di aver prestato attività lavorativa per la società opponente per il periodo 3/9/2021 – 30/9/2022, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansione di muratore, qualifica di operaio ed inquadramento al II° livello del CCNL di categoria (edilizia), e di non
Pag. 1 a 8 aver ricevuto né il pagamento della retribuzione dovuta per il mese di luglio 2022, né il TFR spettante.
1.1. All'esito del procedimento, veniva emesso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 250/2023, con il quale la in Parte_2
persona del l.r.p.t., veniva condannata a pagare, nei confronti del , la CP_1 somma di € 3.914,32 (di cui, € 2.105,32 a titolo di TFR), oltre interessi, rivalutazione, spese e competenze della fase monitoria.
2. Parte ricorrente propone, ora, opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, non contestando l'esistenza del rapporto di lavoro, bensì eccependo il pagamento della mensilità di luglio 2022 (attestato dalla sottoscrizione della relativa busta paga “per ricevuta e quietanza”) e proponendo, quanto al TFR, eccezione di compensazione della somma dovuta (€ 2.105,32), con l'indennità di mancato preavviso rivendicata dalla società, in ragione della sussistenza della giusta causa del recesso dal rapporto di lavoro operata dalla parte datoriale (e motivata dall'assenza ingiustificata del lavoratore, sanzionata con il suo licenziamento disciplinare).
3. Parte opposta ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda e ne ha chiesto il rigetto.
4. L'opposizione è infondata.
5. Deve essere premesso che il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore
(art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art.
Pag. 2 a 8 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla
14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti (Tribunale
Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057).
6. Sulla scorta della richiamata ripartizione degli oneri probatori tra le parti, parte opposta – ricorrente in senso sostanziale, come già accennato, ha dato prova della – invero, incontestata – sussistenza del rapporto di lavoro ed ha, altresì, allegato l'inadempimento della parte datoriale all'obbligazione retributiva sulla stessa gravante.
6.1. Ha, infatti, prodotto, per la quantificazione del credito spettante, il cedolino paga di luglio 2022, dal quale emerge l'ammontare della retribuzione netta (così come rivendicata dal lavoratore) dovuta per le mensilità in contestazione (€
1.809,00), nonché la Certificazione Unica 2023 per l'anno 2022, riportante l'ammontare del TFR spettante (€ 2.105,32), per una differenza retributiva complessiva pari ad € 3.914,32.
6.2. Raggiunta tale prova, parte resistente avrebbe dovuto provare l'esatto adempimento.
6.3. Nel caso di specie, tuttavia, detto onere non è stato assolto, non essendo state prodotte ulteriori ricevute, né comunque documentazione dalla quale evincere l'integrale pagamento della retribuzione spettante.
Pag. 3 a 8 6.4. A tal fine, non è sufficiente la produzione in giudizio del cedolino di paga del mese di luglio 2022, sottoscritto dal lavoratore.
6.5. Costituisce, invero, ius receptum il principio in virtù del quale, qualora le buste paga risultino sottoscritte dal dipendente (e la sottoscrizione non sia da quest'ultimo disconosciuta), ciò, in assenza dell'indicazione che la sottoscrizione equivalga anche a quietanza, costituisce prova solo della avvenuta consegna delle suddette buste paga, ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore.
6.6. Tuttavia, qualora il dipendente apponga la quietanza, l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava invece sul dipendente.
6.7. In sostanza, va distinta la sottoscrizione 'per ricevuta', alla quale è attribuito il mero significato di avvenuta consegna del documento e la sottoscrizione 'per quietanza', che invece produce l'effetto di trasferire sul lavoratore che l'ha apposta l'onere di provare la non corrispondenza fra l'importo indicato nella busta e quello effettivamente ricevuto (Corte appello Firenze sez. lav., 04/08/2023, n.435).
6.8. Applicando i principi appena esposti all'odierna vicenda contenziosa, anche a prescindere dal rilievo (valorizzato dall'opposto) per il quale la sottoscrizione della busta paga, non disconosciuta, è stata apposta non in coincidenza del riquadro contenente la dicitura “per ricevuta e quietanza”, il lavoratore ha prodotto in giudizio l'estratto conto aggiornato al 31/12/2022, da cui si evince che la società non ha accreditato al dipendente la mensilità di luglio 2022 (mentre emerge la corresponsione delle ulteriori retribuzioni).
6.9. È opportuno evidenziare che il documento in questione (seppur prodotto tardivamente, essendosi l'opponente costituito in data 7.11.2023 per l'udienza
Pag. 4 a 8 dell'8.11.2023, in violazione del termine di cui all'art. 416 c.p.c.), può essere ugualmente acquisito agli atti utilizzabili per la decisione, ex art. 421 c.p.c.
6.10. Nel rito del lavoro, infatti, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte;
ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti (Cassazione civile sez. lav.,
27/10/2020, n.23605).
6.11. Nel caso di specie, l'acquisizione dell'estratto conto prodotto dal dipendente, lungi dal costituire una remissione in termini dell'opposto, è necessaria al fine di superare le incertezze scaturenti da dati fattuali già ritualmente entrati nel processo, ossia, per un verso, la sottoscrizione, da parte del lavoratore, del cedolino paga (come dedotto dall'opponente); per altro verso, l'allegazione dell'opposto (già effettuata in sede di proposizione del ricorso monitorio) di non aver ricevuto la retribuzione spettante;
per altro verso ancora, la mancata produzione, da parte dell'opponente, di idonea documentazione atta a comprovare la corresponsione degli emolumenti retributivi.
6.12. Con riferimento a quest'ultimo specifico profilo, infatti, non deve essere trascurato che la vicenda in esame ricade nell'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui alla l. n. 205 del 2017.
6.13. In particolare, l'art. 1, comma 910, pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di eseguire i pagamenti delle retribuzioni (e del TFR) in favore dei
Pag. 5 a 8 lavoratori con mezzi di pagamento tracciabili, con obbligo di conservazione della documentazione comprovante tali pagamenti pena l'applicazione delle sanzioni di legge, di cui al successivo comma 913.
6.14. Inoltre, l'art. 1, comma 912, stabilisce che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
6.15. Ne consegue che, sulla base delle allegazioni già presenti in atti,
l'acquisizione ufficiosa dell'estratto conto del lavoratore è necessaria per superare lo stato di incertezza sulla sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata dall'opposto.
6.16. Alla luce delle risultanze fin qui analizzate, dunque, non può ritenersi dimostrato l'avvenuto pagamento, da parte del datore, della mensilità di luglio
2022.
6.17. Né detta prova poteva essere, del resto, fornita mediante testimoni, alla luce della qualità delle parti (e, in particolare, della veste giuridica della parte datoriale, ossia una società di capitali), della natura del rapporto (lavoro subordinato) e, infine, della formulazione generica del relativo capitolo di prova (cfr. anche
Cassazione civile sez. II, 20/04/2020, n.7940: “Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c., le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art.
2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta”; nonché App. Milano, sent.
10.2.2017: “La prova testimoniale dei pagamenti in danaro, per superare il rigido vaglio di ammissibilità previsto dagli artt. 2726 e 2721 c.c., deve essere particolarmente specifica e dettagliare non solo con quali modalità è avvenuta la consegna del denaro all'accipiens, ma anche in che modo il solvens si è procurato la provvista necessaria per il pagamento”).
Pag. 6 a 8 6.18. Per quanto attiene al TFR, parte opponente non contesta né l'an né il quantum della pretesa creditoria, limitandosi ad eccepire la compensazione tra quanto dovuto a tale titolo (ossia, € 2.105,32) e quanto spettante a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
6.19. Sennonché, l'eccezione di compensazione deve essere disattesa, non essendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento della richiamata indennità in capo alla società opponente, poiché: a) a recedere è stato il datore;
b) l'art. 2119, comma 2, limita al prestatore di lavoro il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso in caso di recesso per giusta causa;
c) in ogni caso, non è dimostrata la sussistenza dei fatti addebitati al lavoratore (ossia, la sua assenza ingiustificata) e posti a fondamento della sanzione esplusiva adottata, sì da valutare l'effettiva ricorrenza della giusta causa di recesso.
7. Ne consegue che, alla luce di quanto sin qui argomentato, il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
8. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 3.914,32) e delle singole fasi del processo, esclusa quella istruttoria che non ha avuto luogo e avuto riguardo ai valori prossimi ai minimi tariffari, in virtù della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate, sono poste a carico della parte opponente soccombente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 250/2023 del 6/6/2023;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Pag. 7 a 8 Catanzaro, 19/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 8 a 8