Articolo 10 della Legge 14 febbraio 1987, n. 41
Articolo 9Articolo 11
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11 marzo 1987
Art. 10. 1. L'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola, i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione degli allievi, i titoli finali di studio, nonche' ogni altra norma necessaria al suo funzionamento, salvo quanto disposto dalla presente legge, sono stabiliti nello statuto.
2. Lo statuto e' proposto dal consiglio direttivo della Scuola, uditi i consigli di classe, ed e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
3. Le modifiche sono proposte ed approvate con le medesime modalita' ed hanno applicazione a partire dall'anno accademico successivo alla loro emanazione.
Entrata in vigore il 11 marzo 1987