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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 4253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4253 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 572 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2025, vertente TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Fernando Colantoni, e con lui Parte_1 elett.te dom.to presso il suo studio in Latina, Piazza Bruno Buozzi n.9, Scala B, giusta delega in atti
Appellante E
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dagli avv.ti Anna Paola Ciarelli CP_1 e Laura Loreni, giusta procura generale alle liti conferita ai predetti Avvocati con atto del Notaio del 22 marzo 2024, repertorio n. 37875, ed Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura dell' . CP_2 Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1092/2024 pubbl. il 17/10/2024
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado conveniva in giudizio l' innanzi Parte_1 CP_1 al Tribunale di Latina – Sez. Lav., rassegnando le seguenti conclusioni:<< 1.
Accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire l'indennitá di Parte_1 accompagnamento (tenuto conto dell'accertamento relativo al requisito sanitario come riconosciuto con decreto di omologa 17.02.2023 del emesso dal Giudice del
Tribunale di Latina a seguito di Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo) e, CP_ conseguentemente, condannare l' in persona del legale rapp.te pro-tempore, a corrispondere la complessiva somma di €. 8.404,56 salvo errori od omissioni, a titolo di ratei di indennità di accompagno, maturati e non riscossi dalla data del
01.03.2022 sino al 30/06/2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria sui singoli ratei scaduti ed a scadere al soddisfo, a far tempo dal 121 giorno successiva al riconoscimento nonché al pagamento dei ratei maturati dal 1 luglio 2023 all'emananda sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. Condannare
l' , in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese del presente CP_1 giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. >> CP_ Si costituiva l'11/07/2024 l' chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo provveduto a liquidare la prestazione richiesta con la rata mensile di febbraio 2024.
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Latina dichiarava cessata la materia del contendere e con riferimento alle spese di lite così decideva: “1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa le spese di lite per 1/3 e CP_ condanna l' al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in complessivi € 570,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 in favore del procuratore di parte ricorrente oltre spese vive per c.u. pari ad € 28,66.”
Con il gravame ha lamentato l'erroneità della decisione quanto Parte_1 alla determinazione delle spese di lite sostenendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c – illeggittima ed erronea compensazione delle spese di lite;
la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 d.m. 55/2014 - illegittima esclusione della fase di trattazione e di decisione dai compensi liquidati.
Il Tribunale di Latina avrebbe errato in punto di liquidazione delle spese di giudizio anche nella nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese
2 tra le parti, parzialmente o per intero, non solo quando ricorrono i casi espressamente codificati, ma anche qualora sussistano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, fermo l'obbligo del giudice di motivare, dovendo, per precetto costituzionale, essere motivati tutti i provvedimenti giurisdizionali e nella parte in cui, applicando i valori medi indicati dal D.M. n. 55/14, ha escluso dalla liquidazione dei compensi le fasi istruttoria e decisionale.
Secondo l'appellante le attività successive relative allo svolgimento della prima udienza devono essere ricomprese nella successiva fase di trattazione (come ad esempio l'esame della memoria di costituzione avversa e della documentazione prodotta o i colloqui intervenuti con la propria assistita per verificare l'effettivo avvenuto pagamento della prestazione da parte dell' ) dovrebbero tutte essere CP_1 ricomprese nella fase di trattazione della causa e considerate dal Magistrato ai fini della liquidazione delle spese, non potendosi escludere tale fase per il sol fatto di non aver espletato attività istruttoria.
In considerazione delle tariffe forensi di cui al DM 55/14 e criteri applicabili, tenuto conto della natura previdenziale della causa, dell'attività effettivamente svolta, dello scaglione relativo al valore del giudizio (€ 5.200,00/26.000,00), i compensi professionali ai valori medi ridotti del 50% spettanti al procuratore costituito dovevano essere così valutati: € 465,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 832,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.011,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 2.697,00.
L'appellante ha concluso chiedendo la riforma in parte qua della sentenza di condannare l' al pagamento delle ulteriori spese di primo grado, secondo il CP_1 compenso professionale sopra riportato, in considerazione delle tariffe forensi di cui al DM 55/14 e criteri applicabili, tenuto conto della natura previdenziale della causa, dell'attività effettivamente svolta, dello scaglione relativo al valore del giudizio, quantificate in € 2.127,00 (ovverosia i valori minimi del tariffario pari ad
€ 2.697,00 detratti € 570,00 già liquidati in primo grado), oltre spese generali ed accessori di legge tutti come per legge ovvero alla diversa somma che si riterrà di giustizia;
2) condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione CP_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. oltre spese vive per c.u. versato pari ad € 28,66.
Si è costituito l' resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_1
3 All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Il capo di sentenza impugnato è il seguente: < del principio della soccombenza virtuale e della liquidazione dei ratei arretrati di indennità di accompagnamento (art.1 L n. 18/1980) avvenuta in data 20.02.2024 quindi successivamente al deposito del ricorso giudiziario del 13.07.2023 e successivamente alla sua notifica del 9.11.2023 (oltre un anno dall'invio del modello AP70 da parte del ricorrente avvenuto in data 02.03.2023 come si evince CP_ dal doc. n. 4 allegato al fascicolo di parte ricorrente), tenuto conto che l' nel costituirsi in giudizio non ha resistito alla domanda, devono essere compensate per
1/3, mentre l' va condannato al pagamento dei restanti 2/3, liquidati e distratti CP_1 come in dispositivo, secondo quanto previsto dal D.M. n. 147/22 in relazione al valore della controversia (da €5.200/€26.000) con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà stante l'assenza di questioni giuridiche di rilievo, avuto riguardo all'impegno professionale, nonché alla natura della decisione, con esclusione della fase istruttoria e decisionale .
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della CP_ materia del contendere;
2. compensa le spese di lite per 1/3 e condanna l' al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in complessivi €570,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 in favore del procuratore di parte ricorrente oltre spese vive per c.u. pari ad € 28,66.>>
L'appello è fondato e merita di essere accolto nei termini che seguono e per le ragioni illustrate.
Come è noto, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”; mentre la compensazione delle spese può essere disposta dal giudice, parzialmente o per l'intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Così dispone l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione modificata dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162, norma con riferimento alla quale è intervenuta, peraltro, la pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza Corte
Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77) “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora
4 sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nella parte motiva di tale sentenza si legge: “… La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui - ripetendo l'analoga prescrizione dell'art. 370, primo comma, del codice di procedura civile del 1865 - prevede che "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa". Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite. L'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. È giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa.
Questa Corte ha in proposito affermato che "il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento" (sentenza n. 135 del 1987). La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito
(art. 24 Cost.). Il "normale complemento" dell'accoglimento della domanda - ha affermato questa Corte (sentenza n. 303 del 1986) - è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa.”. Resta fermo, dunque, il principio generale della soccombenza: ma, aggiunge la Corte
Costituzionale, “… è ben possibile - ha affermato questa Corte (sentenza n. 157 del
2014) - “una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)”…. il legislatore ha voluto far riferimento a due ipotesi tassative (assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, … Però la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori
5 altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. …”.
Tali analoghe fattispecie vengono individuate dal Giudice delle Leggi, con riferimento all'ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente, nel sopravvenire di una norma di interpretazione autentica o più in generale di uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, ovvero di una pronuncia della medesima Corte Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale, o di una Corte europea, o ancora di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze, tutte ipotesi che “ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed
"eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.”.
Quanto alla seconda tassativa ipotesi (l'assoluta novità della questione),
“riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, la Corte Costituzionale ha affermato che “In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a “gravi ed eccezionali ragioni”, con conseguente contrasto con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) laddove il legislatore del 2014 ha “tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative
a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”; fermo restando, chiosa la Corte, l'obbligo del giudice – derivante dal precetto generale di cui all'art. 111, comma 6, Cost. – di motivare in ogni caso la decisione di compensare le spese di lite, sia nelle ipotesi espressamente previsto dalla legge, sia ove “ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della Corte
Costituzionale, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore
6 ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n.
2572 del 22/02/2012, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014, Cass. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022).
Ciò posto, ritiene la Corte che la regolamentazione delle spese di lite effettuata dal
Tribunale non risulti meritevole di conferma, neppure con diversa motivazione.
Come sopra illustrato, la valutazione che il giudice compie in ordine ai presupposti della compensazione delle spese di lite è “elastica”, e tale “elasticità” di valutazione costituisce, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
21400 del 26/07/2021) un connotato costituzionalmente necessario del potere/dovere del giudice di regolamentare le spese di lite, visto che l'introduzione di un sistema di rigida predeterminazione delle “altre” ragioni, rispetto alla soccombenza reciproca, idonee a giustificare la compensazione, è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione, avendo la Corte costituzionale affermato come una rigida “predeterminazione” di ipotesi “tipiche” di compensazione rechi un “minus” agli artt. 24 e 111 della Carta Fondamentale, visto che “la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti” (Corte cost., sent.
n. 77/2018).
Sovviene, pertanto, a giudizio della Suprema Corte, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni per la compensazione il tratto caratterizzante la disciplina in materia, giacché persino “la stessa ipotesi della soccombenza reciproca”, che “parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente” (Corte cost., sent. n. 77 del 2018, cit.). Dunque, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice — sebbene debba astenersi da formule stereotipate o di mero stile — è tenuto, essenzialmente, ad evitare che “siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge” (Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n.
7 9777).
Va compiuta, dunque, una verifica “in negativo” delle ragioni poste a fondamento della decisione del primo giudice di disporre la compensazione parziale delle spese di lite, in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che, come visto, caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese processuali, “non essendo
… indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157), al fine di verificare che le stesse siano “non illogiche” o “erronee”.
Nel caso di specie, la valutazione compiuta dal giudice di prime cure non può essere condivisa, sia in quanto oltremodo generica e criptica, non avendo il Tribunale chiarito a quali “peculiari modalità di svolgimento e di conclusione del giudizio” abbia fatto riferimento;
sia in ragione del fatto che, pur volendo individuare tali
“peculiari modalità” nella intervenuta cessazione della materia del contendere determinata dal pagamento, seppur tardivo, dell' , tale argomentazione non CP_1 può essere condivisa, essendo pacifico che: i) l' ha provveduto alla CP_1 liquidazione di quanto spettante all'odierno appellante dopo la data di notifica del ricorso di primo grado;
ii) l' ha materialmente corrisposto le somme dovute CP_2 in epoca successiva al deposito della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado (circostanza non contestata); iii) il deposito del ricorso di primo grado si è perfezionato dopo oltre due anni dalla scadenza dilatorio e del deposito della documentazione P70.
Ne deriva, pertanto, che l' avrebbe potuto provvedere (quantomeno) alla CP_1 liquidazione delle somme dovute con maggiore tempestività, evitando al predetto di agire in via giudiziale per ottenere la prestazione di cui aveva ampiamente diritto.
Dunque, pacifico in quanto non oggetto di gravame che, in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, nel caso oggetto del giudizio Parte_2 debba essere considerato quale parte totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, alla luce del riconoscimento della sua pretesa creditoria da parte dell'Istituto appellato., ritiene la Corte che non siano ravvisabili, nel caso che occupa, i presupposti richiesti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. ai fini del provvedimento di compensazione delle spese di lite, né le “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” individuate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 sopra illustrata, e che tantomeno tali gravi ed eccezionali ragioni possano essere identificate nei dati fattuali posti a fondamento della decisione oggi impugnata.
8 Pertanto, per tutto quanto sin qui esposto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata nella parte in cui dispone la compensazione parziale delle spese di lite tra le parti.
Con l'ulteriore motivo si censura la decisione nella parte in cui, applicando i valori medi indicati dal D.M. n. 55/14, il primo giudice ha escluso dalla liquidazione dei compensi le fasi istruttoria e decisionale.
Secondo l'appellante le attività successive relative allo svolgimento della prima udienza devono essere ricomprese nella successiva fase di trattazione (come ad esempio l'esame della memoria di costituzione avversa e della documentazione prodotta o i colloqui intervenuti con la propria assistita per verificare l'effettivo avvenuto pagamento della prestazione da parte dell' ) dovrebbero tutte essere CP_1 ricomprese nella fase di trattazione della causa e considerate dal Magistrato ai fini della liquidazione delle spese, non potendosi escludere tale fase per il sol fatto di non aver espletato attività istruttoria.
In considerazione delle tariffe forensi di cui al DM 55/14 e criteri applicabili, tenuto conto della natura previdenziale della causa, dell'attività effettivamente svolta, dello scaglione relativo al valore del giudizio (€ 5.200,00/26.000,00), i compensi professionali ai valori medi ridotti del 50% spettanti al procuratore costituito dovevano essere così valutati: € 465,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 832,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.011,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 2.697,00.
Trattasi di controversia decisa, direttamente alla prima udienza, con la sentenza di cessazione la materia del contendere a seguito della liquidazione pagamento della CP_ prestazione richiesta effettuato dall' in corso di causa.
Non risulta quindi essere stata effettuata nella precedente fase di giudizio rilevante attività istruttoria riconducibile a quella di cui all'art. 4, lett. c dm 55/2014 (cfr.,
Cass. n. 4698 del 18/02/2019).
Non può in particolare reputarsi tale il deposito nella precedente fase del giudizio, da parte degli odierni appellanti, delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., introdotto con l'art. 3, comma 10, lettera b d.lgs.
n. 149/2022, trattandosi di attività chiaramente riconducibile, e in via esclusiva, alla fase decisionale.
Quanto dovuto all'appellante dovrà quindi essere liquidato applicando i valori medi dello scaglione applicabile, per l'intero, per la fase di studio, per la fase introduttiva
9 del giudizio e per la fase decisionale.
Quindi In considerazione delle tariffe forensi di cui al DM 55/14 e criteri applicabili, tenuto conto della natura previdenziale della causa, dell'attività effettivamente svolta, dello scaglione relativo al valore del giudizio (€
5.200,00/26.000,00), i compensi professionali ai valori ridotti del 50% spettanti al procuratore costituito sono così determinati: € 465,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 1.011,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 1865,00.
Ne consegue la legittimità dell'importo liquidato a titolo di spese di lite dal giudice di prime cure.
La regolamentazione delle spese di lite del grado di appello, liquidate con il dispositivo, va necessariamente disposta con riguardo all'esito complessivo della lite e segue la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019).
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento, in luogo di quanto determinato in CP_1 prime cure ed esclusa la parziale compensazione, dell'intera somma a titolo di spese di lite, determinata in € 1.865,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, , ad € 26 per c.u., Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Condanna l' al CP_1 pagamento delle spese del grado, che si liquidano in € 400,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 11.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 572 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2025, vertente TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Fernando Colantoni, e con lui Parte_1 elett.te dom.to presso il suo studio in Latina, Piazza Bruno Buozzi n.9, Scala B, giusta delega in atti
Appellante E
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dagli avv.ti Anna Paola Ciarelli CP_1 e Laura Loreni, giusta procura generale alle liti conferita ai predetti Avvocati con atto del Notaio del 22 marzo 2024, repertorio n. 37875, ed Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura dell' . CP_2 Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1092/2024 pubbl. il 17/10/2024
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado conveniva in giudizio l' innanzi Parte_1 CP_1 al Tribunale di Latina – Sez. Lav., rassegnando le seguenti conclusioni:<< 1.
Accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire l'indennitá di Parte_1 accompagnamento (tenuto conto dell'accertamento relativo al requisito sanitario come riconosciuto con decreto di omologa 17.02.2023 del emesso dal Giudice del
Tribunale di Latina a seguito di Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo) e, CP_ conseguentemente, condannare l' in persona del legale rapp.te pro-tempore, a corrispondere la complessiva somma di €. 8.404,56 salvo errori od omissioni, a titolo di ratei di indennità di accompagno, maturati e non riscossi dalla data del
01.03.2022 sino al 30/06/2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria sui singoli ratei scaduti ed a scadere al soddisfo, a far tempo dal 121 giorno successiva al riconoscimento nonché al pagamento dei ratei maturati dal 1 luglio 2023 all'emananda sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. Condannare
l' , in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese del presente CP_1 giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. >> CP_ Si costituiva l'11/07/2024 l' chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo provveduto a liquidare la prestazione richiesta con la rata mensile di febbraio 2024.
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Latina dichiarava cessata la materia del contendere e con riferimento alle spese di lite così decideva: “1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa le spese di lite per 1/3 e CP_ condanna l' al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in complessivi € 570,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 in favore del procuratore di parte ricorrente oltre spese vive per c.u. pari ad € 28,66.”
Con il gravame ha lamentato l'erroneità della decisione quanto Parte_1 alla determinazione delle spese di lite sostenendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c – illeggittima ed erronea compensazione delle spese di lite;
la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 d.m. 55/2014 - illegittima esclusione della fase di trattazione e di decisione dai compensi liquidati.
Il Tribunale di Latina avrebbe errato in punto di liquidazione delle spese di giudizio anche nella nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese
2 tra le parti, parzialmente o per intero, non solo quando ricorrono i casi espressamente codificati, ma anche qualora sussistano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, fermo l'obbligo del giudice di motivare, dovendo, per precetto costituzionale, essere motivati tutti i provvedimenti giurisdizionali e nella parte in cui, applicando i valori medi indicati dal D.M. n. 55/14, ha escluso dalla liquidazione dei compensi le fasi istruttoria e decisionale.
Secondo l'appellante le attività successive relative allo svolgimento della prima udienza devono essere ricomprese nella successiva fase di trattazione (come ad esempio l'esame della memoria di costituzione avversa e della documentazione prodotta o i colloqui intervenuti con la propria assistita per verificare l'effettivo avvenuto pagamento della prestazione da parte dell' ) dovrebbero tutte essere CP_1 ricomprese nella fase di trattazione della causa e considerate dal Magistrato ai fini della liquidazione delle spese, non potendosi escludere tale fase per il sol fatto di non aver espletato attività istruttoria.
In considerazione delle tariffe forensi di cui al DM 55/14 e criteri applicabili, tenuto conto della natura previdenziale della causa, dell'attività effettivamente svolta, dello scaglione relativo al valore del giudizio (€ 5.200,00/26.000,00), i compensi professionali ai valori medi ridotti del 50% spettanti al procuratore costituito dovevano essere così valutati: € 465,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 832,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.011,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 2.697,00.
L'appellante ha concluso chiedendo la riforma in parte qua della sentenza di condannare l' al pagamento delle ulteriori spese di primo grado, secondo il CP_1 compenso professionale sopra riportato, in considerazione delle tariffe forensi di cui al DM 55/14 e criteri applicabili, tenuto conto della natura previdenziale della causa, dell'attività effettivamente svolta, dello scaglione relativo al valore del giudizio, quantificate in € 2.127,00 (ovverosia i valori minimi del tariffario pari ad
€ 2.697,00 detratti € 570,00 già liquidati in primo grado), oltre spese generali ed accessori di legge tutti come per legge ovvero alla diversa somma che si riterrà di giustizia;
2) condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione CP_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. oltre spese vive per c.u. versato pari ad € 28,66.
Si è costituito l' resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_1
3 All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Il capo di sentenza impugnato è il seguente: < del principio della soccombenza virtuale e della liquidazione dei ratei arretrati di indennità di accompagnamento (art.1 L n. 18/1980) avvenuta in data 20.02.2024 quindi successivamente al deposito del ricorso giudiziario del 13.07.2023 e successivamente alla sua notifica del 9.11.2023 (oltre un anno dall'invio del modello AP70 da parte del ricorrente avvenuto in data 02.03.2023 come si evince CP_ dal doc. n. 4 allegato al fascicolo di parte ricorrente), tenuto conto che l' nel costituirsi in giudizio non ha resistito alla domanda, devono essere compensate per
1/3, mentre l' va condannato al pagamento dei restanti 2/3, liquidati e distratti CP_1 come in dispositivo, secondo quanto previsto dal D.M. n. 147/22 in relazione al valore della controversia (da €5.200/€26.000) con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà stante l'assenza di questioni giuridiche di rilievo, avuto riguardo all'impegno professionale, nonché alla natura della decisione, con esclusione della fase istruttoria e decisionale .
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della CP_ materia del contendere;
2. compensa le spese di lite per 1/3 e condanna l' al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in complessivi €570,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 in favore del procuratore di parte ricorrente oltre spese vive per c.u. pari ad € 28,66.>>
L'appello è fondato e merita di essere accolto nei termini che seguono e per le ragioni illustrate.
Come è noto, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”; mentre la compensazione delle spese può essere disposta dal giudice, parzialmente o per l'intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Così dispone l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione modificata dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162, norma con riferimento alla quale è intervenuta, peraltro, la pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza Corte
Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77) “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora
4 sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nella parte motiva di tale sentenza si legge: “… La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui - ripetendo l'analoga prescrizione dell'art. 370, primo comma, del codice di procedura civile del 1865 - prevede che "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa". Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite. L'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. È giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa.
Questa Corte ha in proposito affermato che "il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento" (sentenza n. 135 del 1987). La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito
(art. 24 Cost.). Il "normale complemento" dell'accoglimento della domanda - ha affermato questa Corte (sentenza n. 303 del 1986) - è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa.”. Resta fermo, dunque, il principio generale della soccombenza: ma, aggiunge la Corte
Costituzionale, “… è ben possibile - ha affermato questa Corte (sentenza n. 157 del
2014) - “una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)”…. il legislatore ha voluto far riferimento a due ipotesi tassative (assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, … Però la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori
5 altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. …”.
Tali analoghe fattispecie vengono individuate dal Giudice delle Leggi, con riferimento all'ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente, nel sopravvenire di una norma di interpretazione autentica o più in generale di uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, ovvero di una pronuncia della medesima Corte Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale, o di una Corte europea, o ancora di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze, tutte ipotesi che “ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed
"eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.”.
Quanto alla seconda tassativa ipotesi (l'assoluta novità della questione),
“riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, la Corte Costituzionale ha affermato che “In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a “gravi ed eccezionali ragioni”, con conseguente contrasto con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) laddove il legislatore del 2014 ha “tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative
a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”; fermo restando, chiosa la Corte, l'obbligo del giudice – derivante dal precetto generale di cui all'art. 111, comma 6, Cost. – di motivare in ogni caso la decisione di compensare le spese di lite, sia nelle ipotesi espressamente previsto dalla legge, sia ove “ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della Corte
Costituzionale, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore
6 ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n.
2572 del 22/02/2012, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014, Cass. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022).
Ciò posto, ritiene la Corte che la regolamentazione delle spese di lite effettuata dal
Tribunale non risulti meritevole di conferma, neppure con diversa motivazione.
Come sopra illustrato, la valutazione che il giudice compie in ordine ai presupposti della compensazione delle spese di lite è “elastica”, e tale “elasticità” di valutazione costituisce, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
21400 del 26/07/2021) un connotato costituzionalmente necessario del potere/dovere del giudice di regolamentare le spese di lite, visto che l'introduzione di un sistema di rigida predeterminazione delle “altre” ragioni, rispetto alla soccombenza reciproca, idonee a giustificare la compensazione, è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione, avendo la Corte costituzionale affermato come una rigida “predeterminazione” di ipotesi “tipiche” di compensazione rechi un “minus” agli artt. 24 e 111 della Carta Fondamentale, visto che “la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti” (Corte cost., sent.
n. 77/2018).
Sovviene, pertanto, a giudizio della Suprema Corte, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni per la compensazione il tratto caratterizzante la disciplina in materia, giacché persino “la stessa ipotesi della soccombenza reciproca”, che “parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente” (Corte cost., sent. n. 77 del 2018, cit.). Dunque, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice — sebbene debba astenersi da formule stereotipate o di mero stile — è tenuto, essenzialmente, ad evitare che “siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge” (Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n.
7 9777).
Va compiuta, dunque, una verifica “in negativo” delle ragioni poste a fondamento della decisione del primo giudice di disporre la compensazione parziale delle spese di lite, in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che, come visto, caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese processuali, “non essendo
… indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157), al fine di verificare che le stesse siano “non illogiche” o “erronee”.
Nel caso di specie, la valutazione compiuta dal giudice di prime cure non può essere condivisa, sia in quanto oltremodo generica e criptica, non avendo il Tribunale chiarito a quali “peculiari modalità di svolgimento e di conclusione del giudizio” abbia fatto riferimento;
sia in ragione del fatto che, pur volendo individuare tali
“peculiari modalità” nella intervenuta cessazione della materia del contendere determinata dal pagamento, seppur tardivo, dell' , tale argomentazione non CP_1 può essere condivisa, essendo pacifico che: i) l' ha provveduto alla CP_1 liquidazione di quanto spettante all'odierno appellante dopo la data di notifica del ricorso di primo grado;
ii) l' ha materialmente corrisposto le somme dovute CP_2 in epoca successiva al deposito della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado (circostanza non contestata); iii) il deposito del ricorso di primo grado si è perfezionato dopo oltre due anni dalla scadenza dilatorio e del deposito della documentazione P70.
Ne deriva, pertanto, che l' avrebbe potuto provvedere (quantomeno) alla CP_1 liquidazione delle somme dovute con maggiore tempestività, evitando al predetto di agire in via giudiziale per ottenere la prestazione di cui aveva ampiamente diritto.
Dunque, pacifico in quanto non oggetto di gravame che, in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, nel caso oggetto del giudizio Parte_2 debba essere considerato quale parte totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, alla luce del riconoscimento della sua pretesa creditoria da parte dell'Istituto appellato., ritiene la Corte che non siano ravvisabili, nel caso che occupa, i presupposti richiesti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. ai fini del provvedimento di compensazione delle spese di lite, né le “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” individuate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 sopra illustrata, e che tantomeno tali gravi ed eccezionali ragioni possano essere identificate nei dati fattuali posti a fondamento della decisione oggi impugnata.
8 Pertanto, per tutto quanto sin qui esposto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata nella parte in cui dispone la compensazione parziale delle spese di lite tra le parti.
Con l'ulteriore motivo si censura la decisione nella parte in cui, applicando i valori medi indicati dal D.M. n. 55/14, il primo giudice ha escluso dalla liquidazione dei compensi le fasi istruttoria e decisionale.
Secondo l'appellante le attività successive relative allo svolgimento della prima udienza devono essere ricomprese nella successiva fase di trattazione (come ad esempio l'esame della memoria di costituzione avversa e della documentazione prodotta o i colloqui intervenuti con la propria assistita per verificare l'effettivo avvenuto pagamento della prestazione da parte dell' ) dovrebbero tutte essere CP_1 ricomprese nella fase di trattazione della causa e considerate dal Magistrato ai fini della liquidazione delle spese, non potendosi escludere tale fase per il sol fatto di non aver espletato attività istruttoria.
In considerazione delle tariffe forensi di cui al DM 55/14 e criteri applicabili, tenuto conto della natura previdenziale della causa, dell'attività effettivamente svolta, dello scaglione relativo al valore del giudizio (€ 5.200,00/26.000,00), i compensi professionali ai valori medi ridotti del 50% spettanti al procuratore costituito dovevano essere così valutati: € 465,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 832,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.011,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 2.697,00.
Trattasi di controversia decisa, direttamente alla prima udienza, con la sentenza di cessazione la materia del contendere a seguito della liquidazione pagamento della CP_ prestazione richiesta effettuato dall' in corso di causa.
Non risulta quindi essere stata effettuata nella precedente fase di giudizio rilevante attività istruttoria riconducibile a quella di cui all'art. 4, lett. c dm 55/2014 (cfr.,
Cass. n. 4698 del 18/02/2019).
Non può in particolare reputarsi tale il deposito nella precedente fase del giudizio, da parte degli odierni appellanti, delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., introdotto con l'art. 3, comma 10, lettera b d.lgs.
n. 149/2022, trattandosi di attività chiaramente riconducibile, e in via esclusiva, alla fase decisionale.
Quanto dovuto all'appellante dovrà quindi essere liquidato applicando i valori medi dello scaglione applicabile, per l'intero, per la fase di studio, per la fase introduttiva
9 del giudizio e per la fase decisionale.
Quindi In considerazione delle tariffe forensi di cui al DM 55/14 e criteri applicabili, tenuto conto della natura previdenziale della causa, dell'attività effettivamente svolta, dello scaglione relativo al valore del giudizio (€
5.200,00/26.000,00), i compensi professionali ai valori ridotti del 50% spettanti al procuratore costituito sono così determinati: € 465,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 1.011,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 1865,00.
Ne consegue la legittimità dell'importo liquidato a titolo di spese di lite dal giudice di prime cure.
La regolamentazione delle spese di lite del grado di appello, liquidate con il dispositivo, va necessariamente disposta con riguardo all'esito complessivo della lite e segue la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019).
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento, in luogo di quanto determinato in CP_1 prime cure ed esclusa la parziale compensazione, dell'intera somma a titolo di spese di lite, determinata in € 1.865,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, , ad € 26 per c.u., Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Condanna l' al CP_1 pagamento delle spese del grado, che si liquidano in € 400,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 11.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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