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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 225/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13244/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019192348000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019192348000 BOLLO 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22177/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1 , impugna l'intimazione di pagamento n. 07120259019192348000 notificata il 24/06/2025 avente ad oggetto le cartelle di pagamento n.
07120110228975645000, relativa alla tassa automobilistica anno 2007, e n. 07120140070739629000, relativa alla tassa automobilistica anno 2009.
La parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti posti in riscossione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-IO, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente si duole dell'illegittimità dell' intimazione impugnata per omessa notifica degli atti ad essa afferenti e la conseguente prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti intimati. I motivi di doglianza sono infondati. L'Agenzia delle Entrate-IO ha depositato, agli atti del giudizio, l'intimazione di pagamento n. 07120219008459416000 notificata al ricorrente in data 28.11.2022. Nell'intimazione di pagamento n. 07120219008459416000 , regolarmente notificata, risultano presenti le cartelle di pagamento oggetto dell'impugnazione proposta dal ricorrente. La predetta intimazione non è stata impugnata nei termini di legge dal contribuente. Ciò ha comportato la definitività dei crediti richiesti in riscossione e l'inammissibilità dell'eccezione relativa all'omessa notifica degli atti presupposti. Invero, secondo il recentissimo orientamento della Suprema Corte (ordinanza n. 6436 del 11/03/2025) se l'intimazione di pagamento ex art.50, D.P.R.
602/1973, non viene impugnata (al fine di far valere la sua nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come l'intervenuta prescrizione), il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere, dal contribuente, vicende estintive anteriori alla sua notifica. Sul punto, la Cassazione ha infatti chiarito che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo. ( Cfr. Ord. Cass. Sez. Trib. 22108 del 05.08.2024). Il diritto alla riscossione dei crediti richiesti in pagamento, cristallizzatisi alla data di notifica dell'atto di intimazione non impugnato, è soggetto al decorso di un nuovo termine di prescrizione, la cui durata dipende dal tipo di tributo richiesto al contribuente
( Cass., sez. unite civ., 17 novembre 2016, n.23397). Nel caso in esame, è pacifico che i crediti posti in riscossione afferiscono a Tassa auto soggetta al termine di prescrizione quinquennale. Tra la data di notificazione dell'intimazione n. 07120219008459416000 ( 28.11.2022) e quella di notificazione della successiva intimazione n. 07120259019192348000 (24.06.2025), oggetto della presente impugnativa, detto termine non risulta decorso. Per quanto precede il ricorso è infondato e va rigettato. Il contrasto giurisprudenziale in ordine agli effetti della mancata impugnazione dell'atto intermedio, con riferimento alla prescrizione, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
spese di lite compensate. Il Giudice Monocratico.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13244/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019192348000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019192348000 BOLLO 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22177/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1 , impugna l'intimazione di pagamento n. 07120259019192348000 notificata il 24/06/2025 avente ad oggetto le cartelle di pagamento n.
07120110228975645000, relativa alla tassa automobilistica anno 2007, e n. 07120140070739629000, relativa alla tassa automobilistica anno 2009.
La parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti posti in riscossione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-IO, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente si duole dell'illegittimità dell' intimazione impugnata per omessa notifica degli atti ad essa afferenti e la conseguente prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti intimati. I motivi di doglianza sono infondati. L'Agenzia delle Entrate-IO ha depositato, agli atti del giudizio, l'intimazione di pagamento n. 07120219008459416000 notificata al ricorrente in data 28.11.2022. Nell'intimazione di pagamento n. 07120219008459416000 , regolarmente notificata, risultano presenti le cartelle di pagamento oggetto dell'impugnazione proposta dal ricorrente. La predetta intimazione non è stata impugnata nei termini di legge dal contribuente. Ciò ha comportato la definitività dei crediti richiesti in riscossione e l'inammissibilità dell'eccezione relativa all'omessa notifica degli atti presupposti. Invero, secondo il recentissimo orientamento della Suprema Corte (ordinanza n. 6436 del 11/03/2025) se l'intimazione di pagamento ex art.50, D.P.R.
602/1973, non viene impugnata (al fine di far valere la sua nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come l'intervenuta prescrizione), il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere, dal contribuente, vicende estintive anteriori alla sua notifica. Sul punto, la Cassazione ha infatti chiarito che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo. ( Cfr. Ord. Cass. Sez. Trib. 22108 del 05.08.2024). Il diritto alla riscossione dei crediti richiesti in pagamento, cristallizzatisi alla data di notifica dell'atto di intimazione non impugnato, è soggetto al decorso di un nuovo termine di prescrizione, la cui durata dipende dal tipo di tributo richiesto al contribuente
( Cass., sez. unite civ., 17 novembre 2016, n.23397). Nel caso in esame, è pacifico che i crediti posti in riscossione afferiscono a Tassa auto soggetta al termine di prescrizione quinquennale. Tra la data di notificazione dell'intimazione n. 07120219008459416000 ( 28.11.2022) e quella di notificazione della successiva intimazione n. 07120259019192348000 (24.06.2025), oggetto della presente impugnativa, detto termine non risulta decorso. Per quanto precede il ricorso è infondato e va rigettato. Il contrasto giurisprudenziale in ordine agli effetti della mancata impugnazione dell'atto intermedio, con riferimento alla prescrizione, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
spese di lite compensate. Il Giudice Monocratico.