Ordinanza collegiale 2 agosto 2024
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 12/05/2026, n. 8806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8806 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08806/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07391/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7391 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OR AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Agenzia delle Entrate, Formez Pa, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale IO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IL GA, AR AN, IM LE, TI BE, AL IN, IU NO ZU, CH SE, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla REGIONE LAZIO E UFFICI CENTRALI, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 13/05/2024 e la successiva e rettificata graduatoria di merito ed elenco dei vincitori del 22/05/24, relativi alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB) di cui al Bando di concorso n.272034 del 24/7/23 (rettificato con atto n.300017/2023 del 24/08/2023 e con atto n.224448 del 9/05/2024;
Per quanto di ragione, degli atti di approvazione della graduatoria di merito ed elenco dei vincitori pubblicati in data 13/05/24 e rettificati in data 22/05/24 relativi alla REGIONE LAZIO E UFFICI CENTRALI, adottati dal Direttore regionale e pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate;
Per quanto di ragione, del Bando di concorso n.272034 del 24/07/23;
Per quanto di ragione e se lesivo, del provvedimento di rettifica del Bando di cui alla nota prot.n.2023/300017;
Per quanto di ragione, del questionario con l’esito della prova scritta svolta in data 24/11/2023 e conclusa con il punteggio di 21,43 comunicato nell’area riservata della parte ricorrente;
Per quanto di ragione, del regolamento di Amministrazione dell’Agenzia, laddove lesivo nei confronti di parte ricorrente;
nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LL ZI il 12\5\2025 :
della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla REGIONE LAZIO nonché del loro atto di approvazione pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate presumibilmente il giorno 9/08/2024;
dei successivi atti di scorrimento delle graduatorie della selezione;
di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di Formez Pa e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale IO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il consigliere AC RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. – Con ricorso notificato il 4 luglio 2024 e depositato il successivo giorno 8, la dottoressa AN OR ha impugnato la graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla Regione IO, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 13/05/2024, relativi alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” di cui al Bando di concorso n.272034 del 24/7/23 (rettificato con atto n.300017/2023 del 24/08/2023 e con atto n.224448 del 9/05/2024).
2. – La parte ricorrente si è collocata alla posizione n.3.460 con il punteggio di 21,43 senza vedersi riconoscere il titolo di preferenza per i “figli a carico” nè il punteggio aggiuntivo di 0,51 punti per i quattro quesiti asseritamente errati (numeri 23, 50, 55 e 58) nel test somministrato ai candidati, che le avrebbe garantito di collocarsi, nella graduatoria finale, tra i vincitori.
In particolare, la ricorrente assume, ai fini della prova di resistenza, che, dati i punteggi attribuiti in caso di risposta corretta (+0,43), non data (+0) ed errata (-0,08), con la neutralizzazione dei quiz contestati, ella otterrebbe il punteggio complessivo di 23,47 (punteggio prova 21,43 + 2,04 punti aggiuntivi).
Inoltre, considerata la disapplicazione della normativa “taglia idonei” di cui all’art.7.4 del Bando, l’interesse al presente ricorso si radicherebbe in quanto la rideterminazione del punteggio complessivo permetterebbe alla parte ricorrente di acquisire (con l’annullamento di 4 quiz) la posizione n.1.226 nella graduatoria di merito della Regione IO e uffici centrali, con evidenti maggiori possibilità di assunzione in caso di scorrimento.
3. - Il ricorso introduttivo reca i seguenti motivi.
1) Violazione e falsa applicazione di legge, violazione dell’art.5 del DPR n.487/1994; violazione dell’art.7 del bando, violazione dell’art.3 e 6 della l.n.241/90 (motivazione e soccorso istruttorio); violazione degli artt.3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, illogicità, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti e violazione del principio della “ par condicio” : nella parte in cui, l'amministrazione non ha tenuto conto del titolo di preferenza vantato e dimostrato dal ricorrente.
Secondo l’art.5 del DPR n.487/1994, nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva secondo un dato ordine, che alla lettera e) contempla il titolo “maggior numero di figli a carico”; quest’ultimo titolo di preferenza sarebbe stato declinato dalla concorrente nella propria domanda di partecipazione, ma l’Agenzia delle Entrate non ne avrebbe tenuto conto.
2) Violazione e falsa applicazione di legge, violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art.97Cost; eccesso di potere per vizio di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e violazione del principio della “par condicio”: nella parte in cui l'amministrazione ha somministrato alla parte ricorrente quattro quesiti errati, incompleti, ambigui e senza soluzioni corrette.
- Sul quesito n.23:
Il quesito era così formulato:
“ Secondo lo scopo le società si distinguono in:
a) Società commerciali e società non commerciali.
b) Società di persone e società di capitali.
c) Società lucrative e società cooperative ”.
La ricorrente ha fornito la risposta 1, mentre l’amministrazione ha ritenuto corretta la risposta 3.
- Sul quesito n. 30:
Il quesito era formulato come segue:
“Nella società in accomandita semplice l'amministrazione e la rappresentanza della società (art. 2318 c.c.):
a) Possono essere conferite sia ai soci accomandatari che ai soci accomandanti;
b) Possono essere conferite solo ai soci accomandatari. (risposta ritenuta corretta dalla commissione);
c) Possono essere conferite solo ai soci accomandanti”.
La parte ricorrente ha barrato l’opzione di risposta “Possono essere conferite sia ai soci accomandatari che ai soci accomandanti.
- Sul quesito n.58:
La Commissione ha assegnato alla parte ricorrente il seguente quesito e le seguenti risposte:
“Nelle società a responsabilità limitata, al momento del perfezionamento dell’atto costitutivo (art. 2464 c.c.):
a) Il capitale deve essere sottoscritto e versato integralmente;
b) Il capitale deve essere sottoscritto integralmente e versato nella misura minima del 25%; i conferimenti in denaro, di beni in natura e i crediti devono essere effettuati integralmente (risposta ritenuta corretta dalla commissione);
c) Il capitale deve essere sottoscritto integralmente e versato nella misura del 25% anche per quanto riguarda i conferimenti di beni in natura e i crediti”.
La parte ricorrente ha fornito la seguente risposta: “Il capitale deve essere sottoscritto integralmente e versato nella misura del 25% anche per quanto riguarda i conferimenti di beni in natura e i crediti”.
- Sul quesito n.55:
Il quesito aveva il seguente tenore:
“I soggetti non residenti in Italia, ma con stabile organizzazione in Italia oppure registrati ai fini IVA tramite identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale:
a) Possono esercitare i diritti in materia IVA come soggetti residenti ma non possono utilizzare il credito IVA in compensazione o richiederlo a rimborso;
b) Possono esercitare i diritti in materia IVA come soggetti residenti, pertanto, possono richiedere il credito IVA a rimborso utilizzarlo in compensazione (risposta ritenuta corretta dalla commissione);
c) Non possono esercitare nessun diritto in materia IVA come soggetti residenti”.
La parte ricorrente ha fornito la seguente risposta: “Possono esercitare i diritti in materia IVA come soggetti residenti ma non possono utilizzare il credito IVA in compensazione o richiederlo a rimborso”.
Dei quattro quesiti su rassegnati la ricorrente, nelle sue censure, si diffonde ad argomentare le asserite ambiguità ed erroneità sotto svariati profili.
4. – Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 27 aprile 2025 e depositato il successivo 12 maggio, la ricorrente ha poi impugnato la graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla Regione IO pubblicati il 9 agosto 2024 e rinnovati con l’inserimento al posto n. 2050 di una candidata precedentemente non ivi collocata, affermando di averne potuto avere conoscenza, date le modalità di pubblicazione di tali atti sul sito istituzionale dell’Agenzia, soltanto in data 9 aprile 2025 per mezzo del deposito documentale effettuato dalla difesa dell’Agenzia delle Entrate.
In effetti, in tale atto d’impugnazione la ricorrente si limita a fare valere l’illegittimità derivata degli atti impugnati da quella degli atti gravati nel ricorso introduttivo, mentre si sofferma ad illustrare le ragioni per cui i motivi aggiunti sarebbero tempestivi.
5. – L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio eccependo, con memoria, l’inammissibilità del ricorso per originaria carenza di interesse in relazione alla mancata prova di resistenza, la sua improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse a causa della mancata impugnazione della graduatoria e la sua irricevibilità per tardività; l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo è stata ribadita in memoria conclusionale, e ad essa l’Amministrazione ha aggiunto anche l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti; ha inoltre dedotto l’infondatezza dell’impugnazione nel merito.
6. – La ricorrente è stata onerata dal Collegio dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria finale di merito e nell’elenco dei vincitori della selezione pubblica di cui si discute, limitatamente alle graduatorie formate per l’area regionale di interesse del ricorrente, incombente che ha assolto ritualmente.
7. – Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 4 febbraio 2026.
Ciò malgrado, la ricorrente ha notificato in data 3 aprile 2026 un secondo atto per motivi aggiunti, depositati in data 8 aprile 2026 nel fascicolo del presente giudizio, recante il n. 7391\2024.
8. – In via preliminare il Collegio ribadisce che la seconda serie di motivi aggiunti è stata notificata e depositata -come detto- dopo che la causa di cui al fascicolo n. 7391\2024 era stata assegnata in decisione il 4 febbraio 2026, allorchè il thema decidendum era circoscritto al ricorso introduttivo e al primo ricorso per motivi aggiunti: pertanto il secondo ricorso per motivi aggiunti non può formare oggetto della presente decisione, e ne va qui disposta l’iscrizione al ruolo generale del Tribunale con altro numero d’ordine.
9. – Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Come ripetutamente affermato dalla Sezione in altri giudizi dei tanti che hanno interessato la procedura selettiva che è oggetto anche del presente, per la regione IO (ad esempio, sentenze del 19 marzo 2025, n. 5695 e del 3 giugno 2025, n. 10755), a differenza che per altre Regioni, la graduatoria approvata all’esito delle prove asincrone è stata adottata previa valutazione e decisione su diverse istanze di riesame, importando in sostanza, una rielaborazione della graduatoria medesima.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha adottato tale nuova graduatoria definitiva di merito in quanto: “Considerate e valutate tutte le istanze pervenute a questa Direzione Regionale fino al giorno 8 agosto 2024 volte ad ottenere il riconoscimento dei titoli di preferenza e di riserva previsti dal bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023 (modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023, dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024 e dall’atto n. 314540 del 29 luglio 2024), e in considerazione dello scioglimento della riserva relativa alle 13 posizioni accantonate per le candidate che avevano chiesto e ottenuto l’ammissione alla prova asincrona, prevista ai sensi dell’art. 7, co. 7, del DPR 487/1994, si è resa necessaria la rettifica della graduatoria di merito approvata con atto prot. n. 40184 del 13 maggio 2024 e già rettificata con atto prot. n. 44363 del 24 maggio 2024. Nella prova asincrona svolta il 19 luglio 2024 una sola candidata ha ottenuto l’idoneità e pertanto è stata inserita nella graduatoria di merito. Il presente atto dispone, quindi, la rettifica della graduatoria di merito e dichiara i vincitori della predetta procedura selettiva, tenendo conto delle riserve e dei titoli di preferenza indicati dai candidati nella domanda di partecipazione e determinati ai sensi della normativa vigente a seguito del riesame effettuato. Con il presente atto viene sciolta la riserva in merito alla 13 posizioni accantonate per le candidate che avevano chiesto l’accesso alla prova asincrona ai sensi dell’art. 7, co. 7, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. e, pertanto, le 13 posizioni accantonate vengono attribuite ai candidati collocati nelle posizioni successive all’ultimo vincitore già dichiarato.”
Tanto comporta -con valore dirimente sulle altre eccezioni di rito relative al ricorso introduttivo- il venire meno dell’utilità di un eventuale annullamento della graduatoria iniziale, poi soppiantata da quella successiva; la quale, per quanto detto, non costituisce atto meramente confermativo della prima.
10. – Di qui la necessità di proporre motivi aggiunti avverso la nuova graduatoria regionale.
I motivi aggiunti notificati in data 27 aprile 2025 contro tali atti devono essere dichiarati irricevibili per tardività per le seguenti ragioni, che valgono anche quale motivi di reiezione dell’istanza di rimessione in termini avanzata dalla ricorrente nel medesimo atto d’impugnazione.
Va innanzitutto rilevato che al punto 7.5. del bando si legge che “Le graduatorie finali saranno pubblicate sul Portale e sul sito dell’Agenzia delle entrate con valore di notifica a tutti gli effetti di legge”, dal che, vista l’assenza di previsione di notifica individuale delle modifiche di posizione in graduatoria a carico dei singoli candidati, discendeva l’onere, per costoro, di consultare i siti indicati.
La pubblicazione della nuova graduatoria è stata effettuata il 9 agosto 2024 ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 244/2007, norma secondo la quale “Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali, nonché del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati”.
Occorre evidenziare, pertanto, che si tratta di modalità di pubblicazione ordinaria, già seguita dall’Agenzia in occasione della precedente edizione della graduatoria del medesimo concorso in relazione alla Regione IO (tempestivamente impugnata dalla stessa ricorrente con l’atto introduttivo del presente giudizio).
Tale pubblicazione ha riguardato i seguenti files contenenti gli atti ivi specificati, come si evince dalle stesse produzioni della ricorrente: “Graduatoria definitiva di merito - Atto di approvazione della graduatoria definitiva di merito – pdf - Allegato A – Graduatoria definitiva di merito – pdf - Allegato B – Elenco dei vincitori – pdf”.
Tra tali atti si rinviene, dunque, anche quello recante il numero 2024\68090, di approvazione della graduatoria definitiva di merito, il cui oggetto testuale non lascia residuare dubbi sulla novità sostanziale del contenuto rispetto alla graduatoria precedentemente approvata, e sulla sua conseguente autonoma lesività: “ Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4266, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria, (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023, dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024 e dall’atto n. 314540 del 29 luglio 2024) approvata con atto n. 40184 del 13 maggio 2024 ”.
Peraltro, la stessa difesa di parte ricorrente, nell’argomentare la asserita tempestività dei motivi aggiunti, ammette che “l’Agenzia ha inserito in PDF la graduatoria di merito e l’atto di approvazione del 13/05/24, una cartella denominata “rettifica graduatoria” contenente la rettifica del 24/05/24 e poi un’ulteriore cartella, generica e priva di data, denominata “graduatoria definitiva di merito” contenente la citata modifica dello scorso 8 agosto 2024.”
Questa sequenza di pubblicazioni, come descritta dalla stessa ricorrente, attesta la piena conoscibilità dell’evento-rettifica; e alla luce del complesso degli atti pubblicati in quell’occasione deve essere considerata la dicitura “graduatoria definitiva di merito”, che, se di per sé potrebbe apparire generica, è invece chiaramente riferibile alla “Rettifica” contestualmente pubblicata.
11. - Infine occorre sottolineare che la tardività appena rilevata a carico dei motivi aggiunti non attiene alla questione del momento in cui è sorto l’interesse all’impugnazione della nuova graduatoria (quello di conoscenza dei punteggi attribuiti alle prove) affrontato in alcuni precedenti della Sezione che hanno ritenuto tempestiva l’azione di annullamento con riferimento agli effetti della nota prot. n. 224448 del 9 maggio 2024 di rettifica del bando.
Con quella nota era stata eliminata la previsione che poneva un limite percentuale alla possibilità di scorrimento (originariamente fissata al 20% dei posti assegnabili) ed è stato aumentato il numero di posti previsto per le singole regioni (sentenze numeri 11390, 11391, 11392, 11393 e 11394 dell’11 giugno 2025, per cui “ L’interesse è, dunque, sorto a seguito della pubblicazione della rettifica del bando del 24 maggio 2024, che, ampliando le possibilità di scorrimento della graduatoria, in ragione del disposto aumento dei posti per singola regione e dell’eliminazione della previsione di applicazione della disciplina tagliaidonei, ha reso attuale e concreto un interesse che alla data del 17 gennaio 2024 era privo dei detti connotati ”).
12. – In conclusione, il ricorso introduttivo è improcedibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti notificato il 27 aprile 2025 è irricevibile.
Le spese, per la peculiarità delle ragioni che hanno condotto alla definizione in rito, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO (Sezione Seconda Ter), dichiara improcedibile il ricorso introduttivo; dichiara irricevibili i motivi aggiunti.
Dispone l’iscrizione a ruolo quale causa autonoma dei secondi motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
AC RA, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AC RA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO