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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/05/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 2257/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 11/04/2025
Da: , Parte_1 con l'avv. TELESI ALESSIA
e: , Parte_2 con l'avv. SABBADIN DARIO
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da ricorso e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e il figlio Per_1
nato il [...] e la figlia , nata il [...], a [...] relazione
[...] Persona_2
more uxorio dei ricorrenti, iniziata nell'anno 2014 e naufragata nel corso del mese di febbraio 2025.
Le parti medesime, all'udienza del 15/05/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero del 22/04/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
1) Viene previsto l'affidamento condiviso sui figli minori e Giulia, con collocazione Per_1
prevalente e residenza dei figli presso la madre in via Pralongo n. 26 int. 6 a Monastier di Treviso.
2) Il padre potrà vedere e stare con i figli minori a week end alterni dal venerdì dall'uscita da scuola sino alle 20.30 / 21.30 della domenica quando li riaccompagnerà presso la madre dopo cena;
2 pomeriggi la settimana - il martedì ed il giovedì - dall'uscita da scuola con riaccompagno alla casa della madre dopo cena tra le 19.30 e le 22.00.
Durante le vacanze natalizie i figli staranno la Vigilia con il papà, il giorno di Natale con la mamma, inoltre i figli staranno dal 26 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dalla sera del 31 dicembre sino al 06 gennaio con l'altro, e così ad anni alterni.
Durante il periodo pasquale i figli staranno tre giorni con un genitore e gli altri tre con l'altro genitore, alternando il giorno di Pasqua e di Pasquetta.
Le vacanze di Carnevale saranno alternate di anno in anno tra i genitori, così come lo saranno eventuali altre vacanze e/o ponti festivi.
Le vacanze estive saranno trascorse con ciascun genitore per due settimane anche non consecutive, le cui date verranno concordate dai genitori entro il 30 giugno di ogni anno, compatibilmente anche con le esigenze ed impegni dei figli.
Il giorno di compleanno di ciascun figlio sarà regolato di comune accordo tra i genitori, anche con la possibilità che il figlio possa eventualmente trascorrere parte della giornata con il padre e parte con la madre.
Il giorno del compleanno di ciascun genitore e quello dei nonni o le altre festività familiari
(anniversari, cerimonie, ecc.) verranno trascorsi con il genitore in questione, con diritto dell'altro di recuperare eventualmente la giornata.
I genitori si impegnano a comunicare gli spostamenti e gli indirizzi delle località in cui condurranno i figli ed a consentire i contatti telefonici e le videochiamate con l'altro genitore.
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento per i Parte_2 Parte_1 figli minori e Giulia la somma di €. 350,00 (€. 175,00 per ciascun figlio) in via anticipata Per_1 entro il 10 di ogni mese, somma che sarà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo.
4) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, così come disciplinate dal Protocollo per il processo di famiglia dell'01.12.2016 vigente presso il Tribunale di Treviso (quali le spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche, ecc.), così come pure i buoni pasto saranno ripartiti tra i genitori nella misura del
50% ciascuno, tali spese saranno liquidate sulla base della relativa documentazione (che verrà esibita anche a mezzo e-mail o whatsapp) ed entro il 10 del mese successivo dovranno essere corrisposte o rimborsate al genitore che le avrà integralmente anticipate.
5) L'assegno unico universale per i figli oggi pari a €. 470,80 sarà percepito per intero dalla sig.ra quale genitore collocatario. Parte_1
6) Entrambi i genitori prestano sin da ora il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio intestati ai figli minori.
7) Spese compensate.
8) I genitori prestano sin da ora acquiescenza all'emananda sentenza di ratifica delle condizioni di affido così come ut supra disciplinate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 15/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 2257/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 11/04/2025
Da: , Parte_1 con l'avv. TELESI ALESSIA
e: , Parte_2 con l'avv. SABBADIN DARIO
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da ricorso e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e il figlio Per_1
nato il [...] e la figlia , nata il [...], a [...] relazione
[...] Persona_2
more uxorio dei ricorrenti, iniziata nell'anno 2014 e naufragata nel corso del mese di febbraio 2025.
Le parti medesime, all'udienza del 15/05/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero del 22/04/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
1) Viene previsto l'affidamento condiviso sui figli minori e Giulia, con collocazione Per_1
prevalente e residenza dei figli presso la madre in via Pralongo n. 26 int. 6 a Monastier di Treviso.
2) Il padre potrà vedere e stare con i figli minori a week end alterni dal venerdì dall'uscita da scuola sino alle 20.30 / 21.30 della domenica quando li riaccompagnerà presso la madre dopo cena;
2 pomeriggi la settimana - il martedì ed il giovedì - dall'uscita da scuola con riaccompagno alla casa della madre dopo cena tra le 19.30 e le 22.00.
Durante le vacanze natalizie i figli staranno la Vigilia con il papà, il giorno di Natale con la mamma, inoltre i figli staranno dal 26 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dalla sera del 31 dicembre sino al 06 gennaio con l'altro, e così ad anni alterni.
Durante il periodo pasquale i figli staranno tre giorni con un genitore e gli altri tre con l'altro genitore, alternando il giorno di Pasqua e di Pasquetta.
Le vacanze di Carnevale saranno alternate di anno in anno tra i genitori, così come lo saranno eventuali altre vacanze e/o ponti festivi.
Le vacanze estive saranno trascorse con ciascun genitore per due settimane anche non consecutive, le cui date verranno concordate dai genitori entro il 30 giugno di ogni anno, compatibilmente anche con le esigenze ed impegni dei figli.
Il giorno di compleanno di ciascun figlio sarà regolato di comune accordo tra i genitori, anche con la possibilità che il figlio possa eventualmente trascorrere parte della giornata con il padre e parte con la madre.
Il giorno del compleanno di ciascun genitore e quello dei nonni o le altre festività familiari
(anniversari, cerimonie, ecc.) verranno trascorsi con il genitore in questione, con diritto dell'altro di recuperare eventualmente la giornata.
I genitori si impegnano a comunicare gli spostamenti e gli indirizzi delle località in cui condurranno i figli ed a consentire i contatti telefonici e le videochiamate con l'altro genitore.
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento per i Parte_2 Parte_1 figli minori e Giulia la somma di €. 350,00 (€. 175,00 per ciascun figlio) in via anticipata Per_1 entro il 10 di ogni mese, somma che sarà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo.
4) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, così come disciplinate dal Protocollo per il processo di famiglia dell'01.12.2016 vigente presso il Tribunale di Treviso (quali le spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche, ecc.), così come pure i buoni pasto saranno ripartiti tra i genitori nella misura del
50% ciascuno, tali spese saranno liquidate sulla base della relativa documentazione (che verrà esibita anche a mezzo e-mail o whatsapp) ed entro il 10 del mese successivo dovranno essere corrisposte o rimborsate al genitore che le avrà integralmente anticipate.
5) L'assegno unico universale per i figli oggi pari a €. 470,80 sarà percepito per intero dalla sig.ra quale genitore collocatario. Parte_1
6) Entrambi i genitori prestano sin da ora il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio intestati ai figli minori.
7) Spese compensate.
8) I genitori prestano sin da ora acquiescenza all'emananda sentenza di ratifica delle condizioni di affido così come ut supra disciplinate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 15/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca