Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/02/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 10.2.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.13598 dell'anno 2022
TRA
, avv. BAGNULO G, DI TRIA G Parte_1
ricorrente
E
CP_1
resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2022 il ricorrente chiedeva, previo accertamento del diritto e della natura subordinata del rapporto di lavoro corrente inter partes, la condanna al pagamento della somma di euro 50.407,85, oltre accessori e spese legali della ditta resistente, che rimaneva contumace. Istruita con prove documentali ed orali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della ditta convenuta che benchè ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
2. Passando al merito, le risultanze istruttorie acquisite, consistenti nella prova orale (testi , Tes_1
, ) – da ritenersi pienamente attendibile, in difetto di ragioni ostative in tal senso - Tes_2 Parte_1 nonché nella ficta confessio connessa al fatto che la parte intimata contumace senza giustificato motivo non ha reso l'interrogatorio formale deferitole, consentono di ritenere provato che: l'istante è stato dipendente della parte intimata nella qualità di cuoco presso il ristorante La Terrazza di Luca's, lavorando a nero nel lasso temporale 6.7.2020 – 6.10.2022 (in particolare dal 6.7.2020 al 16.9.2021 a nero e dal 17.9.2021 in forza di un contratto non sottoscritto); costui ha percepito la somma di euro
600,00 mensili, lavorando dal martedi' al venerdì dalle 16.00 alle 23.30/24, il sabato dalle 16.00 all'1.00, la domenica dalle 9 alle 16 e dalle 17.00 alle 00.30/1.00; costui non ha percepito la retribuzione per i mesi di agosto, settembre ed ottobre 2022 oltre al tfr;
tali mansioni tutte inquadrabili nell'area 4 livello
CCNL Pubblici servizi.
3.1. Va sottolineato, poi, che la parte convenuta, non essendosi costituita in giudizio, non ha dedotto né provato la ricorrenza in specie di fatti estintivi o modificativi alle pretese creditorie azionate dall'istante, in conformità al criterio di riparto probatorio secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I,
03/07/2009, n. 15677). Appaiono, per conseguenza, fondate tutte le pretese economiche azionate in ricorso.
3.2. In merito al quantum debeatur, ribadita la mancata allegazione ad opera della parte convenuta di fatti modificativi (pagamenti) delle pretese attoree, deve rilevarsi che i conteggi allegati al ricorso appaiono pienamente attendibili in quanto scevri da vizi logico giuridici e conformi al predetto CCNL.
In merito alla dirimente rilevanza dei conteggi in ordine alla liquidazione dei crediti di lavoro nei giudizi con parti contumaci si segnala che ad avviso di Trib. Cassino, 05/02/2009:” In materia di lavoro, nel procedimento avente per oggetto l'inadempimento di parte datoriale all'obbligazione retributive a fronte della normale prestazione lavorativa, ben può costituire oggetto di prova, e fondamento motivazionale per l'accoglimento delle pretese del lavoratore, il conteggio analitico delle proprie spettanze allegato dallo stesso al ricorso introduttivo e, ciò, ancor più ove la parte datoriale sia rimasta contumace.” Alla luce di tali conteggi, emerge che le pretese retributive (differenze retributive, 13 e 14 mensilità) spettanti all'istante, ammontano, al netto di quanto percepito, complessivamente ad euro 50.407,85 di cui euro 22.176,72 a titolo di differenze retributive, euro
21.742,56 a titolo di straordinario euro 4658,62° titolo di tfr, assumendo a referenti i parametri indicati nei conteggi che quivi s'intendono richiamati (cfr. su tale possibilità in tema di ctu Cass. civ., Sez. lavoro, 03/05/1990, n. 3678 ma estensibile in specie a fronte di conteggi specifici). In definitiva, alla luce di quanto precede, va condannata la resistente parte, previo accertamento del diritto, al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro 50.407,85, secondo quanto in dettaglio specificato nei conteggi allegati al ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione al saldo. CP_
4. Da quanto precede consegue la condanna della ditta intimata al versamento in favore dell' dei contributi previdenziali relativi al rapporto in contestazione, nei termini sopra individuati.
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalla parte istante (cfr. in termini sulla decisione assunta sulla ragione più liquida ex multis Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, 28-05-2014, n. 12002 e Trib. Milano Sez. V, 03-12-2014). CP_
6. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della resistente per il principio di soccombenza, secondo il valore della controversia e dell'attività in effetti svolta.
P.Q.M.
2 il giudice definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda, così provvede: dichiara la contumacia della parte convenuta;
previo accertamento del diritto, condanna la parte intimata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 50.407,85 oltre accessori, nei termini di cui in motivazione;
CP_ condanna della ditta intimata al versamento in favore dell' dei contributi previdenziali relativi al rapporto in contestazione, nei termini di cui in motivazione;
condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'istante che si liquidano complessivamente in euro 4500,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge, da distrarsi al procuratore anticipatario.
Bari 10.2.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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