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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 6919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6919 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
XI SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 12.06.2025
Nella causa iscritta al RG. n. 869/2020
Il Giudice,
preliminarmente dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n.
34/2020 (conv. con modifiche in 1. n. 77/2020) e che entro il termine assegnato dalla scrivente le parti hanno depositato le note conclusive, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della presente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Maria Rosaria Scotti REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - undicesima sezione civile
La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, all'udienza del 12.06.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 869 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Nola Parte_1 P.I. P.IVA_1
(NA), all'Interporto Campano Lotto H B1 D/7, elettivamente domiciliata in Napoli al Viale
Antonio Gramsci n. 13, presso lo studio dell'avv. Giovanni Ippolito, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
" residente in [...]a Controparte_1 C.F. C.F. 1 "
Cremano alla via Pittore n. 42, elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cremano alla via
F. De Lauzieres n. 46, presso lo studio degli avv.ti Gianmarco Scerbo e Paola Scordo, dai quali è rappresentata e difesa unitamente all'Abogado avv. Stabilito Fabio Luongo giusta procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 8805/2019 ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1 per chiedere la revoca del provvedimento monitorio, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per valore del
Giudice adito, nel merito l'inadempimento dell'opposta e l'intervenuta risoluzione del contratto di incarico professionale concluso con quest'ultima il 07.01.2019.
premesso che:
le parti sottoscrivevano in data 07.01.2019 il contratto di incarico professionale per attività di consulenza per la durata di 12 mesi, con il quale la dott.ssa CP_1 si impegnava in favore della opponente ad espletare servizi di consulenza tecnico-organizzativa in ambito di marketing e comunicazione per il corrispettivo di euro 1.750,00 mensili, al netto di IVA e di eventuali spese di trasferta;
l'opposta svolgeva le richiamate attività, emettendo le ricevute di pagamento n. 1/19 del
31.01.2019, n. 2/19 del 28.02.2019 e n. 3/19 del 30.03.2019 per il corrispettivo stabilito;
il contratto si concludeva dopo breve tempo e ben prima della sua naturale scadenza, circostanza pacificamente ammessa dalle parti. Secondo la prospettazione dell'opponente,
l'interruzione del rapporto contrattuale si determinava per il mancato avvio delle attività da parte della secondo la prospettazione di parte opposta in seguito al ricevimento P_
,
della richiesta di pagamento;
atteso il mancato riscontro, l'opposta con raccomandate A/R nn. 153583861403,
153583861447 e 153583861436, ricevute dall'opponente in data 14.10.2019, inviava formale diffida per il corrispettivo maturato nei mesi gennaio-marzo 2019, rimasta senza esito;
proponeva, allora, ricorso per decreto ingiuntivo ottenendo l'emissione del decreto n.
8805/2019 con cui veniva ingiunto all'opponente il pagamento di euro 4.200,00, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/02, spese di procedura, rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge;
l'opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per valore del Giudice adito, in favore del Giudice di Pace, in quanto il valore della causa determinato in euro 4.200,00 rientrava, ex art. 7 c.p.c., nella competenza di quest'ultimo, deducendo nel merito l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
"In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per valore dell'adito Tribunale
e, per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il d.i. n. 8805/19 del Tribunale di Napoli;
In via subordinata, nel merito
1. dichiarare nullo o annullare ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 8805/2019
del Tribunale di Napoli in ogni sua parte;
2. Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario."
Si costituiva ritualmente l'opposta, contestando, in primo luogo, l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito sollevata dall'opponente.
Affermava, nel merito, l'infondatezza e la pretestuosità del dedotto inadempimento, esponendo che il rapporto di collaborazione tra le parti era iniziato già nel corso del 2018 e proprio perché idoneo e rispondente alle esigenze di marketing della società committente era poi confluito nella sottoscrizione dell'accordo contrattuale del 07.01.2019, come era, peraltro, possibile desumere dalla corrispondenza allegata.
Sottolineava, infine, che l'opponente era comunque tenuta a versare l'importo ingiunto, avendo omesso, contrariamente a quanto previsto nell'accordo contrattuale, di inviare comunicazione scritta di interruzione del rapporto di collaborazione nel termine di preavviso di 60 giorni.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
"Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: 1)Dichiarare la propria competenza a decidere del giudizio de quo e, qualora il Giudice dovesse ravvisarne i presupposti, disporre il mutamento dal rito ordinario a quello speciale di lavoro;
2)In ogni caso rigettare l'atto di opposizione perché infondato in fatto ed in diritto e non provato;
3)Confermare il D.I. opposto e per l'effetto dichiararlo immediatamente esecutivo.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e della procedura monitoria"
Alla prima udienza del 03.12.2020, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice, rilevato che l'interruzione dei servizi informatici poteva aver determinato difficoltà nel deposito delle note scritte, rinviava la causa per gli stessi incombenti.
All'udienza del 28.01.2021, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. Alla successiva udienza del 15.11.2021, il Giudice si riservava sulle richieste istruttorie delle parti e con ordinanza del 12.12.2021 non ammetteva l'interrogatorio formale dell'opposta e la prova per testi articolata dall'opponente, mentre ammetteva la prova per testi articolata dall'opposta e la prova contraria richiesta dall'opponente.
All'udienza del 15.06.2023 si escutevano i testi Testimone_1 e Testimone_2
Con ordinanza del 18.02.2025 la causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 12.06.2025 ai sensi dell'art. 281 -sexies c.p.c. e con successiva ordinanza del 06.06.2025 si disponeva la celebrazione dell'udienza in modalità cartolare.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito sollevata dalla opponente, poiché il valore della causa deve essere determinato non in base all'importo netto di euro 4.200,00 derivante dalla detrazione della ritenuta d'acconto del
20%, ma in base all'importo lordo pattuito dalle parti, pari ad euro 5.250,00. La ritenuta d'acconto, infatti, è una modalità di pagamento anticipato delle imposte, il cui obbligo è posto a carico del committente o datore di lavoro, cd. sostituto di imposta, che la trattiene al prestatore di lavoro (sostituito) e la versa per suo conto. Sì che tale importo che nella specie è pari ad euro 350,00 per mensilità va computato nel corrispettivo spettante all'opposta nella misura, dunque di euro 1750,00.
Passando al merito, va disattesa l'eccezione di inadempimento sollevata dalla opponente che, in maniera confusionaria, deduce sia l'inesistenza di qualsivoglia accordo contrattuale con la controparte sia l'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento degli obblighi assunti dalla stessa che non avrebbe dato inizio alle attività di promozione e consulenza affidate.
Sul punto, è noto l'orientamento della Suprema Corte secondo cui "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento (eventualmente di inesattezza dell'adempimento per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento" (cfr. Cass. Ord. n. 16324/2021).
Orbene, dall'esame della documentazione in atti e in particolare dal contratto di incarico professionale per attività di consulenza sottoscritto tra le parti in data 07.01.2019 ed allegato dalla opposta nonché dalla corrispondenza e-mail (cfr. all. memoria 183, comma 6, n. 2
c.p.c. parte opposta) si ritiene che l'opposta abbia documentalmente provato il titolo in base al quale richiede all'opponente il corrispettivo pattuito nonché il corretto adempimento delle prestazioni a suo carico. Ciò trova riscontro nella medesima corrispondenza da cui risulta che gli stessi collaboratori della Pt_1 sembrano valutare positivamente le attività svolte per conto della società dalla consulente la quale relazionava, nel dettaglio, la preparazione degli eventi concordati. Invero, la prospettazione difensiva dell'opponente è del tutto assertiva, limitandosi a negare quanto affermato dalla controparte, adducendo inadempimenti delle attività commissionate in modo del tutto generico e in ogni caso mancando di documentare la comunicazione alla controparte di interruzione del rapporto di collaborazione in corso di esecuzione nel termine contrattualmente previsto.
Nella corrispondenza allegata dalla opposta risulta la presentazione di proposte di promozione di brand della società opponente, come, ad esempio, nella mail del 20.01.2019
(cfr. corrispondenza mail da gennaio a febbraio 2019 pag 27) con cui la CP_1 inviava alla Pt_1 un "canovaccio della presentazione marketing per la rete vendita da esporre il
24", illustrandone i passaggi, e il riscontro del 21.01.2019 da parte di Tes_3 di Capua della
Saggese, con modifica di alcuni punti. Analogamente, dallo scambio di mails si evince l'attività svolta in riferimento all'organizzazione dell'evento di presentazione del brand
"Ironica", tenutosi in data 24.01.2019, presso il Palazzo dello Spagnuolo di Napoli, ed i contatti intrapresi dalla consulente con una pluralità di interlocutori per conto della società in occasione della realizzazione dell'evento.
,Dalla mail del 23.01.2019 si evince, inoltre, come la P_ , dopo aver inviato il file di presentazione dell'evento, abbia ricevuto da Tes_3 di Capua direttive per la modifica di alcune slide (cfr. ibidem, pag. 31).
Lo svolgimento delle attività di consulenza riceve conferma anche in sede istruttoria. La escussa all'udienza del 15.06.2023, sul capo n. 1) di cui alla teste Testimone_1
memoria istruttoria di parte opposta: "Vero è che nei giorni 21 e 24 gennaio 2019 sono stati realizzati un servizio fotografico e un evento di presentazione di abbigliamento presso l'abitazione di proprietà della signora e nella corte di Palazzo Testimone_1
Spagnuolo a Napoli?" dichiarava "Sì è vero, ho anche messo in contatto la signora CP_1 con l'amministratore per liberare il cortile del palazzo dalle auto in sosta"; ancora sul capo n. 2) "Vero è che la Dott.ssa P_ si è recata personalmente per un primo sopralluogo il 12 gennaio 2019 presso l'abitazione della signora Tes_1 e altre volte anche successivamente per curare l'organizzazione dell'evento?" rispondeva “Si è vero, la signora P_ nella data del 21 gennaio 2019 fece con le modelle molte fotografie che furono utilizzate anche per la scenografia della sfilata”.
Dall'esame complessivo degli atti si ritiene che l'opposta abbia provato la fondatezza della pretesa creditoria sia dimostrando la sussistenza di un valido rapporto contrattuale mediante l'allegazione del contratto di consulenza del 07.01.2019 (cfr. doc. 04 comparsa di costituzione e risposta), sia l'effettivo svolgimento dell'attività di consulenza mediante l'allegazione della corrispondenza e-mail intercorsa fra le parti, mentre l'opponente nulla ha documentato, da un lato negando l'instaurazione di un contratto di collaborazione professionale con controparte, dall'altro affermando del tutto genericamente l'intervenuta risoluzione dello stesso per inadempimento della stessa.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 8805/2019.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, XI Sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8805/2019 proposta dalla Parte 1 nei confronti di Controparte_1 così provvede:
,
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 8805/2019 emesso dal Tribunale di Napoli in data 02.12.2019;
2) Condanna Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano per compenso in euro 2.800, oltre s.g., Iva e Cpa come da legge.
Così deciso in Napoli il 04.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Rosaria Scotti
XI SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 12.06.2025
Nella causa iscritta al RG. n. 869/2020
Il Giudice,
preliminarmente dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n.
34/2020 (conv. con modifiche in 1. n. 77/2020) e che entro il termine assegnato dalla scrivente le parti hanno depositato le note conclusive, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della presente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Maria Rosaria Scotti REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - undicesima sezione civile
La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, all'udienza del 12.06.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 869 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Nola Parte_1 P.I. P.IVA_1
(NA), all'Interporto Campano Lotto H B1 D/7, elettivamente domiciliata in Napoli al Viale
Antonio Gramsci n. 13, presso lo studio dell'avv. Giovanni Ippolito, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
" residente in [...]a Controparte_1 C.F. C.F. 1 "
Cremano alla via Pittore n. 42, elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cremano alla via
F. De Lauzieres n. 46, presso lo studio degli avv.ti Gianmarco Scerbo e Paola Scordo, dai quali è rappresentata e difesa unitamente all'Abogado avv. Stabilito Fabio Luongo giusta procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 8805/2019 ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1 per chiedere la revoca del provvedimento monitorio, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per valore del
Giudice adito, nel merito l'inadempimento dell'opposta e l'intervenuta risoluzione del contratto di incarico professionale concluso con quest'ultima il 07.01.2019.
premesso che:
le parti sottoscrivevano in data 07.01.2019 il contratto di incarico professionale per attività di consulenza per la durata di 12 mesi, con il quale la dott.ssa CP_1 si impegnava in favore della opponente ad espletare servizi di consulenza tecnico-organizzativa in ambito di marketing e comunicazione per il corrispettivo di euro 1.750,00 mensili, al netto di IVA e di eventuali spese di trasferta;
l'opposta svolgeva le richiamate attività, emettendo le ricevute di pagamento n. 1/19 del
31.01.2019, n. 2/19 del 28.02.2019 e n. 3/19 del 30.03.2019 per il corrispettivo stabilito;
il contratto si concludeva dopo breve tempo e ben prima della sua naturale scadenza, circostanza pacificamente ammessa dalle parti. Secondo la prospettazione dell'opponente,
l'interruzione del rapporto contrattuale si determinava per il mancato avvio delle attività da parte della secondo la prospettazione di parte opposta in seguito al ricevimento P_
,
della richiesta di pagamento;
atteso il mancato riscontro, l'opposta con raccomandate A/R nn. 153583861403,
153583861447 e 153583861436, ricevute dall'opponente in data 14.10.2019, inviava formale diffida per il corrispettivo maturato nei mesi gennaio-marzo 2019, rimasta senza esito;
proponeva, allora, ricorso per decreto ingiuntivo ottenendo l'emissione del decreto n.
8805/2019 con cui veniva ingiunto all'opponente il pagamento di euro 4.200,00, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/02, spese di procedura, rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge;
l'opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per valore del Giudice adito, in favore del Giudice di Pace, in quanto il valore della causa determinato in euro 4.200,00 rientrava, ex art. 7 c.p.c., nella competenza di quest'ultimo, deducendo nel merito l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
"In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per valore dell'adito Tribunale
e, per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il d.i. n. 8805/19 del Tribunale di Napoli;
In via subordinata, nel merito
1. dichiarare nullo o annullare ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 8805/2019
del Tribunale di Napoli in ogni sua parte;
2. Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario."
Si costituiva ritualmente l'opposta, contestando, in primo luogo, l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito sollevata dall'opponente.
Affermava, nel merito, l'infondatezza e la pretestuosità del dedotto inadempimento, esponendo che il rapporto di collaborazione tra le parti era iniziato già nel corso del 2018 e proprio perché idoneo e rispondente alle esigenze di marketing della società committente era poi confluito nella sottoscrizione dell'accordo contrattuale del 07.01.2019, come era, peraltro, possibile desumere dalla corrispondenza allegata.
Sottolineava, infine, che l'opponente era comunque tenuta a versare l'importo ingiunto, avendo omesso, contrariamente a quanto previsto nell'accordo contrattuale, di inviare comunicazione scritta di interruzione del rapporto di collaborazione nel termine di preavviso di 60 giorni.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
"Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: 1)Dichiarare la propria competenza a decidere del giudizio de quo e, qualora il Giudice dovesse ravvisarne i presupposti, disporre il mutamento dal rito ordinario a quello speciale di lavoro;
2)In ogni caso rigettare l'atto di opposizione perché infondato in fatto ed in diritto e non provato;
3)Confermare il D.I. opposto e per l'effetto dichiararlo immediatamente esecutivo.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e della procedura monitoria"
Alla prima udienza del 03.12.2020, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice, rilevato che l'interruzione dei servizi informatici poteva aver determinato difficoltà nel deposito delle note scritte, rinviava la causa per gli stessi incombenti.
All'udienza del 28.01.2021, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. Alla successiva udienza del 15.11.2021, il Giudice si riservava sulle richieste istruttorie delle parti e con ordinanza del 12.12.2021 non ammetteva l'interrogatorio formale dell'opposta e la prova per testi articolata dall'opponente, mentre ammetteva la prova per testi articolata dall'opposta e la prova contraria richiesta dall'opponente.
All'udienza del 15.06.2023 si escutevano i testi Testimone_1 e Testimone_2
Con ordinanza del 18.02.2025 la causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 12.06.2025 ai sensi dell'art. 281 -sexies c.p.c. e con successiva ordinanza del 06.06.2025 si disponeva la celebrazione dell'udienza in modalità cartolare.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito sollevata dalla opponente, poiché il valore della causa deve essere determinato non in base all'importo netto di euro 4.200,00 derivante dalla detrazione della ritenuta d'acconto del
20%, ma in base all'importo lordo pattuito dalle parti, pari ad euro 5.250,00. La ritenuta d'acconto, infatti, è una modalità di pagamento anticipato delle imposte, il cui obbligo è posto a carico del committente o datore di lavoro, cd. sostituto di imposta, che la trattiene al prestatore di lavoro (sostituito) e la versa per suo conto. Sì che tale importo che nella specie è pari ad euro 350,00 per mensilità va computato nel corrispettivo spettante all'opposta nella misura, dunque di euro 1750,00.
Passando al merito, va disattesa l'eccezione di inadempimento sollevata dalla opponente che, in maniera confusionaria, deduce sia l'inesistenza di qualsivoglia accordo contrattuale con la controparte sia l'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento degli obblighi assunti dalla stessa che non avrebbe dato inizio alle attività di promozione e consulenza affidate.
Sul punto, è noto l'orientamento della Suprema Corte secondo cui "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento (eventualmente di inesattezza dell'adempimento per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento" (cfr. Cass. Ord. n. 16324/2021).
Orbene, dall'esame della documentazione in atti e in particolare dal contratto di incarico professionale per attività di consulenza sottoscritto tra le parti in data 07.01.2019 ed allegato dalla opposta nonché dalla corrispondenza e-mail (cfr. all. memoria 183, comma 6, n. 2
c.p.c. parte opposta) si ritiene che l'opposta abbia documentalmente provato il titolo in base al quale richiede all'opponente il corrispettivo pattuito nonché il corretto adempimento delle prestazioni a suo carico. Ciò trova riscontro nella medesima corrispondenza da cui risulta che gli stessi collaboratori della Pt_1 sembrano valutare positivamente le attività svolte per conto della società dalla consulente la quale relazionava, nel dettaglio, la preparazione degli eventi concordati. Invero, la prospettazione difensiva dell'opponente è del tutto assertiva, limitandosi a negare quanto affermato dalla controparte, adducendo inadempimenti delle attività commissionate in modo del tutto generico e in ogni caso mancando di documentare la comunicazione alla controparte di interruzione del rapporto di collaborazione in corso di esecuzione nel termine contrattualmente previsto.
Nella corrispondenza allegata dalla opposta risulta la presentazione di proposte di promozione di brand della società opponente, come, ad esempio, nella mail del 20.01.2019
(cfr. corrispondenza mail da gennaio a febbraio 2019 pag 27) con cui la CP_1 inviava alla Pt_1 un "canovaccio della presentazione marketing per la rete vendita da esporre il
24", illustrandone i passaggi, e il riscontro del 21.01.2019 da parte di Tes_3 di Capua della
Saggese, con modifica di alcuni punti. Analogamente, dallo scambio di mails si evince l'attività svolta in riferimento all'organizzazione dell'evento di presentazione del brand
"Ironica", tenutosi in data 24.01.2019, presso il Palazzo dello Spagnuolo di Napoli, ed i contatti intrapresi dalla consulente con una pluralità di interlocutori per conto della società in occasione della realizzazione dell'evento.
,Dalla mail del 23.01.2019 si evince, inoltre, come la P_ , dopo aver inviato il file di presentazione dell'evento, abbia ricevuto da Tes_3 di Capua direttive per la modifica di alcune slide (cfr. ibidem, pag. 31).
Lo svolgimento delle attività di consulenza riceve conferma anche in sede istruttoria. La escussa all'udienza del 15.06.2023, sul capo n. 1) di cui alla teste Testimone_1
memoria istruttoria di parte opposta: "Vero è che nei giorni 21 e 24 gennaio 2019 sono stati realizzati un servizio fotografico e un evento di presentazione di abbigliamento presso l'abitazione di proprietà della signora e nella corte di Palazzo Testimone_1
Spagnuolo a Napoli?" dichiarava "Sì è vero, ho anche messo in contatto la signora CP_1 con l'amministratore per liberare il cortile del palazzo dalle auto in sosta"; ancora sul capo n. 2) "Vero è che la Dott.ssa P_ si è recata personalmente per un primo sopralluogo il 12 gennaio 2019 presso l'abitazione della signora Tes_1 e altre volte anche successivamente per curare l'organizzazione dell'evento?" rispondeva “Si è vero, la signora P_ nella data del 21 gennaio 2019 fece con le modelle molte fotografie che furono utilizzate anche per la scenografia della sfilata”.
Dall'esame complessivo degli atti si ritiene che l'opposta abbia provato la fondatezza della pretesa creditoria sia dimostrando la sussistenza di un valido rapporto contrattuale mediante l'allegazione del contratto di consulenza del 07.01.2019 (cfr. doc. 04 comparsa di costituzione e risposta), sia l'effettivo svolgimento dell'attività di consulenza mediante l'allegazione della corrispondenza e-mail intercorsa fra le parti, mentre l'opponente nulla ha documentato, da un lato negando l'instaurazione di un contratto di collaborazione professionale con controparte, dall'altro affermando del tutto genericamente l'intervenuta risoluzione dello stesso per inadempimento della stessa.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 8805/2019.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, XI Sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8805/2019 proposta dalla Parte 1 nei confronti di Controparte_1 così provvede:
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1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 8805/2019 emesso dal Tribunale di Napoli in data 02.12.2019;
2) Condanna Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano per compenso in euro 2.800, oltre s.g., Iva e Cpa come da legge.
Così deciso in Napoli il 04.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Rosaria Scotti