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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12655 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 46950/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Giovanni De Francesco) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore ( ) CP_1 CP_2
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, per sentir dichiarare non dovute le somme pretese dall' a titolo di ripetizione d'indebito, CP_1 rivendicate dall'ente con le comunicazioni del 24.07.2023 e del 22.07.2024; chiedeva altresì la condanna dell'ente al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità, detratte le somme medio tempore versate, a decorrere dal mese di gennaio 2020. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Deduceva, in particolare, il ricorrente di essere titolare dell'assegno di invalidità n. 019- 700934577335 dal mese di gennaio 2020; che, pertanto, sino alla cessazione della propria attività lavorativa, verificatasi il 09.02.2022, il datore di lavoro provvedeva ad effettuare in busta paga le trattenute per la quota di reddito incumulabile con la predetta prestazione;
che, quindi, si susseguivano una serie di comunicazioni da parte dell CP_1
(16.03.2021, 08.06.2022 e 06.032023), con cui l'ente ricalcolava l'importo del predetto assegno, riconoscendo un credito a favore del pensionato;
che, con missiva del 24.07.2023, l' segnalava di aver erogato indebitamente, sull'anzidetta prestazione, la CP_1 somma di € 10.526,49 lorde;
che avverso detta determinazione veniva presentato ricorso amministrativo, il quale veniva parzialmente accolto dall che, con delibera n. CP_1
2335737 del 28.11.2023, riconosceva l'insussistenza dell'indebito per il 2022 ed una riduzione di quello relativo al 2021, confermando invece l'indebito per il 2020; che, quindi, con comunicazione del 06.11.2023, l'ente procedeva al ricalcolo dell'assegno, ravvisando un credito di € 9.316,84 in capo al ricorrente;
che, tuttavia, tale importo non è mai stato erogato;
che, con missiva del 22.07.2024, l'istituto tornava a segnalare la presenza di un'erogazione indebita, per il 2022, dell'ammontare di € 8.893,17 lorde;
che anche tale provvedimento veniva impugnato amministrativamente, ma senza ricevere alcun riscontro. Lamentava quindi il ricorrente che, avendo interrotto la propria attività lavorativa il 09.02.2022, a decorrere da tale data non avrebbe più dovuto incorrere in alcuna riduzione dell'assegno de quo, come del resto riconosciuto dalla stessa in sede di CP_1 ricorso gerarchico;
deduceva inoltre l'illegittimità delle determinazioni impugnate, evidenziando come la contraddittorietà delle stesse fosse sintomatica del vizio di eccesso di potere;
invocava, poi, l'irripetibilità delle somme pretese, stante l'assenza di alcuna omissione dolosa a proprio carico, avendo infatti questi assolto ai propri obblighi dichiarativi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
eccepiva, da ultimo, l'intervenuta decadenza annuale per il recupero delle somme relative agli anni 2020,21 e 22. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto. Evidenziava in particolare che, a seguito dell'ultimo ricorso amministrativo presentato dal ricorrente (31.07.2024), aveva provveduto al ricalcolo della prestazione, riconoscendo a favore del pensionato, per il 2022, un credito lordo di € 8.893,17, somma questa che andava così ad annullare l'importo a debito oggetto della precedente comunicazione del 22.07.2024, di talché alcuna trattenuta, per il recupero di tale somma, veniva effettuata sulla prestazione dovuta. Relativamente al debito di € 8.663,30 riconosciuto con la precedente comunicazione del 24.07.2023, invece, l' ammetteva di aver provveduto ad operare trattenute sulla CP_1 prestazione in esame per un totale di € 5.259,80 (€ 309,40 mensili da 10/2023 a 02/2025), deducendo però di aver provveduto a restituire detta somma con la rata di marzo 2025. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita con produzioni documentali e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere deciso facendo applicazione del principio della ragione più liquida, avuto riguardo alla situazione probatoria emergente dal compendio documentale depositato in atti dalle parti, alla luce delle reciproche contestazioni e deduzioni svolte, con conseguente assorbimento implicito delle questioni sottoposte alla cognizione di questo giudice, non espressamente trattate.
pagina 2 di 6 Parte ricorrente agisce in questa sede affinché vengano dichiarate illegittime le richieste di restituzione d'indebito, relative all'assegno di invalidità ordinaria IOART n. 019- 700934577335, avanzate dall' con comunicazione del 24.07.2023 e del 22.07.2024. CP_1
E' pacifico e non contestato in giudizio che i due provvedimenti con i quali l'ente previdenziale ha comunicato al ricorrente le erogazioni indebite oggetto di causa, facciano riferimento all'anno 2020, nonchè all'anno 2022 (cfr. doc. 9, 14 ric.). I predetti indebiti sarebbero stati determinati dalla applicazione delle norme di cui L. n. 335/1995 in materia di trattenute sulla prestazione previdenziale, applicate ai titolari di Assegno ordinario di invalidità che percepiscano contestualmente redditi da lavoro. E' pacifico fra le parti che il ricorrente abbia cessato la propria attività lavorativa il 9 febbraio 2022. Non vi è alcuna contestazione sulla circostanza che la prestazione previdenziale riconosciuta al ricorrente fosse sottoposta alle predette trattenute, per incumulabilità con il reddito da lavoro, in quanto avente un importo superiore al minimo. Né vi è contestazione sulla circostanza che gli indebiti rinvenuti dall'ente previdenziale, siano stati correttamente calcolati rispetto alla percentuale di legge prevista, in rapporto al limite reddituale annuale;
piuttosto, sono state concentrate le censure sulla ripetibilità dell'indebito di volta in volta individuato nei singoli provvedimenti, sull'assenza di dolo nonché sull'insussistenza di contestuale attività lavorativa nell'anno 2022. Ebbene, sulla scorta di tali premesse, si deve ritenere che quanto all'indebito afferente all'anno 2022, la materia del contendere sia cessata. E' in atti, infatti, il successivo provvedimento di riliquidazione, risalente al 14 gennaio 2025 (cfr. doc. 7 res.), con cui l'ente previdenziale ha rilevato un credito a favore del ricorrente, per il 2022, di importo sostanzialmente sovrapponibile a quello di cui all'indebito oggetto della comunicazione del 22.07.2024, di cui non vi è prova dell'avvenuta restituzione;
pertanto, la sostanziale coincidenza di importi e titoli fra la comunicazione dell'indebito e il riconoscimento successivo di un credito in favore del ricorrente, ben può essere intesa in termini di revoca del primo, da intendersi tamquam non esset. E, in tali termini, ben potrà essere ritenuta cessata la materia del contendere in parte de qua, non residuando spazi per la cognizione di questo giudice in merito. Invero, tanto in sede amministrativa (cfr. doc. 11 ric., in cui l' riconosce “il venir CP_1 meno dello stesso per il 2022, avendo egli effettivamente terminato di lavorare in data 09.02.2022”), quanto in quella giudiziale, riconosce che, avendo il ricorrente CP_1 interrotto la propria attività lavorativa il 09.02.2022, a decorrere da tale data non debba più operare, sulla prestazione in esame, la trattenuta prevista dall'art. 1, comma 42, Legge 335/1995, avendo quindi il pensionato diritto a percepire integralmente l'assegno di invalidità. pagina 3 di 6 E' evidente che tali considerazioni debbano estendersi anche alla prima ripetizione d'indebito impugnata (del 24.07.2023 – cfr. doc. 9 ric.), ricondotta dall alle somme CP_1 maturate per l'anno 2022, per le quali non si deve ravvisare alcun indebito e alcunchè deve essere restituito. Quanto alle somme relative ai periodi diversi dal 2022, e indicate nei provvedimenti comunicati da , opposte nel presente giudizio, si osserva. CP_1
Nel caso di specie, si verte in materia di indebito previdenziale, in ragione della natura della prestazione. Ne consegue pertanto che nel caso di specie troverà applicazione l'art. 52, Legge 88/1989 (“1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”), per come interpretato autenticamente dall'art. 13 della Legge 412/1991, secondo il quale “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.” Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista CP_1 dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del pagina 4 di 6 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017). 10. Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non CP_1 ripetibilità indicata dall'art. 52, comma 2, I. n. 88/1989 (come modificato dal comma 1 dell'art. 13 I. n. 412 del 1991), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2.” (Cass. L., sent. 13918/2021). Ne consegue, pertanto, che la rideterminazione della prestazione per il 2020, operata dall' sulla scorta della dichiarazione dei redditi relativi a tale anno, rientra nelle CP_1 ipotesi di cui al citato articolo 13, comma 2, trattandosi quindi di somme ripetibili dall'ente. Alla luce del differimento operato dall'art. 21, comma 1, D.L. 144/2022 (“Il recupero delle prestazioni indebite ((correlato)) alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023), il termine di cui all'art. 13, comma 2 cit. risulta rispettato dall' avendo l'ente CP_1 comunicato l'indebito, relativo ai redditi per il 2020, prima del 31.12.2023. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve ritenersi legittimo l'indebito ravvisato dall' per il 2020, dallo stesso quantificato in € 1.448,20 e non contestato nella CP_1 esattezza della misura. Quanto alla domanda di erogazione del credito per la prestazione relativa all'assegno ordinario di invalidità, che il ricorrente lamenta di non aver mai percepito sin dalla data del suo riconoscimento, risalente al gennaio 2020, si osserva quanto segue. Al netto di tutte le argomentazioni che precedono, in ordine alle somme afferenti all'anno 2022, rileva, ai fini della domanda di erogazione del credito per assegno di invalidità dal gennaio 2020, la circostanza dell'assenza di qualunque contestazione sulla rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi da Lavoro, nei termini ravvisati dall'istituto previdenziale (ex art.1, comma 42 legge 335/1995), nonché sui calcoli di trattenuta effettuati dall' sulla base dei redditi indicati nelle dichiarazioni reddituali CP_1 prodotte. Ebbene, incontestata la quantificazione delle trattenute operate da per l'anno in CP_1 questione, deve darsi atto che l'ente resistente ha dedotto e provato (con la documentazione di cui agli allegati 10-12 della memoria), di non avere nulla da restituire al ricorrente. pagina 5 di 6 Deduce infatti di aver operato sulla prestazione in esame, in forza dell'indebito previdenziale dovuto, per il solo importo di € 1.448,20 (relativo all'anno 2020), una trattenuta di € 5.259,80 (€ 309,40 mensili da 10/2023 a 02/2025); di avere quindi successivamente provveduto alla restituzione della stessa, detratto l'importo dovuto per il 2020 di € 1.448,20, con il pagamento della rata di marzo 2025, finendo così per restituire al pensionato l'importo dovuto pari ad € 3.811,60 (cfr. doc.11). In assenza di una contestazione specifica sulla correttezza di tale importo effettivamente liquidato al ricorrente e sulla concreta misura di un'eventuale residuo ancora da erogare, la domanda non potrà essere accolta. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della soccombenza parziale della parte ricorrente nei termini sopra precisati, a fronte di una cessata materia del contendere per le somme di cui all'anno 2022, derivante da provvedimento amministrativo emesso successivamente all'introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla sussistenza di un indebito previdenziale per l'anno 2022;
- rigetta la domanda per il residuo;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti. Così deciso in Roma, 26 novembre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
pagina 6 di 6
(Avv. Giovanni De Francesco) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore ( ) CP_1 CP_2
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, per sentir dichiarare non dovute le somme pretese dall' a titolo di ripetizione d'indebito, CP_1 rivendicate dall'ente con le comunicazioni del 24.07.2023 e del 22.07.2024; chiedeva altresì la condanna dell'ente al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità, detratte le somme medio tempore versate, a decorrere dal mese di gennaio 2020. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Deduceva, in particolare, il ricorrente di essere titolare dell'assegno di invalidità n. 019- 700934577335 dal mese di gennaio 2020; che, pertanto, sino alla cessazione della propria attività lavorativa, verificatasi il 09.02.2022, il datore di lavoro provvedeva ad effettuare in busta paga le trattenute per la quota di reddito incumulabile con la predetta prestazione;
che, quindi, si susseguivano una serie di comunicazioni da parte dell CP_1
(16.03.2021, 08.06.2022 e 06.032023), con cui l'ente ricalcolava l'importo del predetto assegno, riconoscendo un credito a favore del pensionato;
che, con missiva del 24.07.2023, l' segnalava di aver erogato indebitamente, sull'anzidetta prestazione, la CP_1 somma di € 10.526,49 lorde;
che avverso detta determinazione veniva presentato ricorso amministrativo, il quale veniva parzialmente accolto dall che, con delibera n. CP_1
2335737 del 28.11.2023, riconosceva l'insussistenza dell'indebito per il 2022 ed una riduzione di quello relativo al 2021, confermando invece l'indebito per il 2020; che, quindi, con comunicazione del 06.11.2023, l'ente procedeva al ricalcolo dell'assegno, ravvisando un credito di € 9.316,84 in capo al ricorrente;
che, tuttavia, tale importo non è mai stato erogato;
che, con missiva del 22.07.2024, l'istituto tornava a segnalare la presenza di un'erogazione indebita, per il 2022, dell'ammontare di € 8.893,17 lorde;
che anche tale provvedimento veniva impugnato amministrativamente, ma senza ricevere alcun riscontro. Lamentava quindi il ricorrente che, avendo interrotto la propria attività lavorativa il 09.02.2022, a decorrere da tale data non avrebbe più dovuto incorrere in alcuna riduzione dell'assegno de quo, come del resto riconosciuto dalla stessa in sede di CP_1 ricorso gerarchico;
deduceva inoltre l'illegittimità delle determinazioni impugnate, evidenziando come la contraddittorietà delle stesse fosse sintomatica del vizio di eccesso di potere;
invocava, poi, l'irripetibilità delle somme pretese, stante l'assenza di alcuna omissione dolosa a proprio carico, avendo infatti questi assolto ai propri obblighi dichiarativi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
eccepiva, da ultimo, l'intervenuta decadenza annuale per il recupero delle somme relative agli anni 2020,21 e 22. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto. Evidenziava in particolare che, a seguito dell'ultimo ricorso amministrativo presentato dal ricorrente (31.07.2024), aveva provveduto al ricalcolo della prestazione, riconoscendo a favore del pensionato, per il 2022, un credito lordo di € 8.893,17, somma questa che andava così ad annullare l'importo a debito oggetto della precedente comunicazione del 22.07.2024, di talché alcuna trattenuta, per il recupero di tale somma, veniva effettuata sulla prestazione dovuta. Relativamente al debito di € 8.663,30 riconosciuto con la precedente comunicazione del 24.07.2023, invece, l' ammetteva di aver provveduto ad operare trattenute sulla CP_1 prestazione in esame per un totale di € 5.259,80 (€ 309,40 mensili da 10/2023 a 02/2025), deducendo però di aver provveduto a restituire detta somma con la rata di marzo 2025. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita con produzioni documentali e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere deciso facendo applicazione del principio della ragione più liquida, avuto riguardo alla situazione probatoria emergente dal compendio documentale depositato in atti dalle parti, alla luce delle reciproche contestazioni e deduzioni svolte, con conseguente assorbimento implicito delle questioni sottoposte alla cognizione di questo giudice, non espressamente trattate.
pagina 2 di 6 Parte ricorrente agisce in questa sede affinché vengano dichiarate illegittime le richieste di restituzione d'indebito, relative all'assegno di invalidità ordinaria IOART n. 019- 700934577335, avanzate dall' con comunicazione del 24.07.2023 e del 22.07.2024. CP_1
E' pacifico e non contestato in giudizio che i due provvedimenti con i quali l'ente previdenziale ha comunicato al ricorrente le erogazioni indebite oggetto di causa, facciano riferimento all'anno 2020, nonchè all'anno 2022 (cfr. doc. 9, 14 ric.). I predetti indebiti sarebbero stati determinati dalla applicazione delle norme di cui L. n. 335/1995 in materia di trattenute sulla prestazione previdenziale, applicate ai titolari di Assegno ordinario di invalidità che percepiscano contestualmente redditi da lavoro. E' pacifico fra le parti che il ricorrente abbia cessato la propria attività lavorativa il 9 febbraio 2022. Non vi è alcuna contestazione sulla circostanza che la prestazione previdenziale riconosciuta al ricorrente fosse sottoposta alle predette trattenute, per incumulabilità con il reddito da lavoro, in quanto avente un importo superiore al minimo. Né vi è contestazione sulla circostanza che gli indebiti rinvenuti dall'ente previdenziale, siano stati correttamente calcolati rispetto alla percentuale di legge prevista, in rapporto al limite reddituale annuale;
piuttosto, sono state concentrate le censure sulla ripetibilità dell'indebito di volta in volta individuato nei singoli provvedimenti, sull'assenza di dolo nonché sull'insussistenza di contestuale attività lavorativa nell'anno 2022. Ebbene, sulla scorta di tali premesse, si deve ritenere che quanto all'indebito afferente all'anno 2022, la materia del contendere sia cessata. E' in atti, infatti, il successivo provvedimento di riliquidazione, risalente al 14 gennaio 2025 (cfr. doc. 7 res.), con cui l'ente previdenziale ha rilevato un credito a favore del ricorrente, per il 2022, di importo sostanzialmente sovrapponibile a quello di cui all'indebito oggetto della comunicazione del 22.07.2024, di cui non vi è prova dell'avvenuta restituzione;
pertanto, la sostanziale coincidenza di importi e titoli fra la comunicazione dell'indebito e il riconoscimento successivo di un credito in favore del ricorrente, ben può essere intesa in termini di revoca del primo, da intendersi tamquam non esset. E, in tali termini, ben potrà essere ritenuta cessata la materia del contendere in parte de qua, non residuando spazi per la cognizione di questo giudice in merito. Invero, tanto in sede amministrativa (cfr. doc. 11 ric., in cui l' riconosce “il venir CP_1 meno dello stesso per il 2022, avendo egli effettivamente terminato di lavorare in data 09.02.2022”), quanto in quella giudiziale, riconosce che, avendo il ricorrente CP_1 interrotto la propria attività lavorativa il 09.02.2022, a decorrere da tale data non debba più operare, sulla prestazione in esame, la trattenuta prevista dall'art. 1, comma 42, Legge 335/1995, avendo quindi il pensionato diritto a percepire integralmente l'assegno di invalidità. pagina 3 di 6 E' evidente che tali considerazioni debbano estendersi anche alla prima ripetizione d'indebito impugnata (del 24.07.2023 – cfr. doc. 9 ric.), ricondotta dall alle somme CP_1 maturate per l'anno 2022, per le quali non si deve ravvisare alcun indebito e alcunchè deve essere restituito. Quanto alle somme relative ai periodi diversi dal 2022, e indicate nei provvedimenti comunicati da , opposte nel presente giudizio, si osserva. CP_1
Nel caso di specie, si verte in materia di indebito previdenziale, in ragione della natura della prestazione. Ne consegue pertanto che nel caso di specie troverà applicazione l'art. 52, Legge 88/1989 (“1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”), per come interpretato autenticamente dall'art. 13 della Legge 412/1991, secondo il quale “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.” Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista CP_1 dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del pagina 4 di 6 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017). 10. Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non CP_1 ripetibilità indicata dall'art. 52, comma 2, I. n. 88/1989 (come modificato dal comma 1 dell'art. 13 I. n. 412 del 1991), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2.” (Cass. L., sent. 13918/2021). Ne consegue, pertanto, che la rideterminazione della prestazione per il 2020, operata dall' sulla scorta della dichiarazione dei redditi relativi a tale anno, rientra nelle CP_1 ipotesi di cui al citato articolo 13, comma 2, trattandosi quindi di somme ripetibili dall'ente. Alla luce del differimento operato dall'art. 21, comma 1, D.L. 144/2022 (“Il recupero delle prestazioni indebite ((correlato)) alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023), il termine di cui all'art. 13, comma 2 cit. risulta rispettato dall' avendo l'ente CP_1 comunicato l'indebito, relativo ai redditi per il 2020, prima del 31.12.2023. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve ritenersi legittimo l'indebito ravvisato dall' per il 2020, dallo stesso quantificato in € 1.448,20 e non contestato nella CP_1 esattezza della misura. Quanto alla domanda di erogazione del credito per la prestazione relativa all'assegno ordinario di invalidità, che il ricorrente lamenta di non aver mai percepito sin dalla data del suo riconoscimento, risalente al gennaio 2020, si osserva quanto segue. Al netto di tutte le argomentazioni che precedono, in ordine alle somme afferenti all'anno 2022, rileva, ai fini della domanda di erogazione del credito per assegno di invalidità dal gennaio 2020, la circostanza dell'assenza di qualunque contestazione sulla rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi da Lavoro, nei termini ravvisati dall'istituto previdenziale (ex art.1, comma 42 legge 335/1995), nonché sui calcoli di trattenuta effettuati dall' sulla base dei redditi indicati nelle dichiarazioni reddituali CP_1 prodotte. Ebbene, incontestata la quantificazione delle trattenute operate da per l'anno in CP_1 questione, deve darsi atto che l'ente resistente ha dedotto e provato (con la documentazione di cui agli allegati 10-12 della memoria), di non avere nulla da restituire al ricorrente. pagina 5 di 6 Deduce infatti di aver operato sulla prestazione in esame, in forza dell'indebito previdenziale dovuto, per il solo importo di € 1.448,20 (relativo all'anno 2020), una trattenuta di € 5.259,80 (€ 309,40 mensili da 10/2023 a 02/2025); di avere quindi successivamente provveduto alla restituzione della stessa, detratto l'importo dovuto per il 2020 di € 1.448,20, con il pagamento della rata di marzo 2025, finendo così per restituire al pensionato l'importo dovuto pari ad € 3.811,60 (cfr. doc.11). In assenza di una contestazione specifica sulla correttezza di tale importo effettivamente liquidato al ricorrente e sulla concreta misura di un'eventuale residuo ancora da erogare, la domanda non potrà essere accolta. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della soccombenza parziale della parte ricorrente nei termini sopra precisati, a fronte di una cessata materia del contendere per le somme di cui all'anno 2022, derivante da provvedimento amministrativo emesso successivamente all'introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla sussistenza di un indebito previdenziale per l'anno 2022;
- rigetta la domanda per il residuo;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti. Così deciso in Roma, 26 novembre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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