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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 04/06/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente
RA HE, Relatore
VALEA IU, Giudice
in data 04/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 479/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015363761 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3327/2025 depositato il
06/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.01.2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione pagamento n. 29520249015363761/000, notificata in data 26/10/20024, con la quale, veniva intimato il complessivo pagamento della somma di € 10.317,33, in riferimento a cartelle esattoriali emesse per Tassa Auto 2013-2016-2017-2018-2019, 2020.
Eccepiva la nullità del provvedimento impugnato per omessa notifica di atti presupposti interruttivi, correlati alle pretese tributarie e l'avvenuta prescrizione/decadenza della cartella di pagamento e del relativo tributo nella considerazione che il termine entro cui si prescrive il diritto è di tre anni.
Si costituiva l'AdER documentando l'avvenuta notifica delle cartelle prodromiche, chiedendo perciò dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di tempestiva impugnazione.
Regione Sicilia costituita insiste per il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate non è costituita.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La notifica delle cartelle di pagamento n. 29520170014692678000 , n. 29520200003289211000 n.
29520210058771774000, n. 29520210068827910000, n. 29520230007296644000, n. 29520230022387716, prodromiche all'intimazione impugnata sono state provata e risultano nei termini. Infatti, contrariamente a quanto riferito in ricorso, dalla documentazione prodotta emerge quanto segue:
cartella n. 29520170014692678000 è stata regolarmente notificata in data 05.01.2018,e per la stessa è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 29520219000063090000 il 16.09.2021(All. 4); cartella n.
29520200003289211000 regolarmente notificata in data 14.12.2021(All.5);
cartella n. 29520210058771774000 regolarmente notificata in data 13.06.2022 (All.6); cartella n. 29520210068827910000 regolarmente notificata in data 13.06.2022 (All.7);
cartella n. 29520230007296644000 regolarmente notificata in data 09.05.2023 (All.8);
cartella n. 29520230022387716 regolarmente notificata in data 04.08.2023 (All.9).
Alla luce della prodotta documentazione ed esaminata la natura delle pretese tributarie in contestazione si rileva che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente alcun termine prescrizionale è maturato, precisando, altresì, che nel caso di tasse auto detto termine è triennale.
Il ricorrente non avendo impugnato la cartella nei termini dei 60 giorni dalla notifica ha cristallizzato il credito rendendolo esigibile e nulla può opporre in questa sede;
l'intimazione attuale può essere impugnata per vizi propri dell'atto, che non si ravvisano, cosa che rende ulteriormente inconsistenti le censure proposte.
Pertanto, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 250,00 per ciascuna delle parti intimate
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 04/06/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente
RA HE, Relatore
VALEA IU, Giudice
in data 04/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 479/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015363761 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3327/2025 depositato il
06/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.01.2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione pagamento n. 29520249015363761/000, notificata in data 26/10/20024, con la quale, veniva intimato il complessivo pagamento della somma di € 10.317,33, in riferimento a cartelle esattoriali emesse per Tassa Auto 2013-2016-2017-2018-2019, 2020.
Eccepiva la nullità del provvedimento impugnato per omessa notifica di atti presupposti interruttivi, correlati alle pretese tributarie e l'avvenuta prescrizione/decadenza della cartella di pagamento e del relativo tributo nella considerazione che il termine entro cui si prescrive il diritto è di tre anni.
Si costituiva l'AdER documentando l'avvenuta notifica delle cartelle prodromiche, chiedendo perciò dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di tempestiva impugnazione.
Regione Sicilia costituita insiste per il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate non è costituita.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La notifica delle cartelle di pagamento n. 29520170014692678000 , n. 29520200003289211000 n.
29520210058771774000, n. 29520210068827910000, n. 29520230007296644000, n. 29520230022387716, prodromiche all'intimazione impugnata sono state provata e risultano nei termini. Infatti, contrariamente a quanto riferito in ricorso, dalla documentazione prodotta emerge quanto segue:
cartella n. 29520170014692678000 è stata regolarmente notificata in data 05.01.2018,e per la stessa è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 29520219000063090000 il 16.09.2021(All. 4); cartella n.
29520200003289211000 regolarmente notificata in data 14.12.2021(All.5);
cartella n. 29520210058771774000 regolarmente notificata in data 13.06.2022 (All.6); cartella n. 29520210068827910000 regolarmente notificata in data 13.06.2022 (All.7);
cartella n. 29520230007296644000 regolarmente notificata in data 09.05.2023 (All.8);
cartella n. 29520230022387716 regolarmente notificata in data 04.08.2023 (All.9).
Alla luce della prodotta documentazione ed esaminata la natura delle pretese tributarie in contestazione si rileva che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente alcun termine prescrizionale è maturato, precisando, altresì, che nel caso di tasse auto detto termine è triennale.
Il ricorrente non avendo impugnato la cartella nei termini dei 60 giorni dalla notifica ha cristallizzato il credito rendendolo esigibile e nulla può opporre in questa sede;
l'intimazione attuale può essere impugnata per vizi propri dell'atto, che non si ravvisano, cosa che rende ulteriormente inconsistenti le censure proposte.
Pertanto, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 250,00 per ciascuna delle parti intimate