Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 39
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione, escludendo la prescrizione del credito in quanto i termini di notifica sono stati rispettati e le cartelle non sono state impugnate nei termini di legge.

  • Rigettato
    Prescrizione/decadenza del tributo

    La Corte ha accertato che i termini di notifica delle cartelle sono stati rispettati e che, non essendo state impugnate nei termini, il credito è cristallizzato ed esigibile. Il termine triennale applicabile alle tasse auto è stato rispettato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 39
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 39
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo