Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00512/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00866/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 866 del 2020, proposto dal Comune di Riccione, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia MO MA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Lauricella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Rimini, Comune di Cattolica, Comune di Misano Adriatico, non costituiti in giudizio ;
Provincia di Rimini, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Bitetti e Sarah Fionchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Puliatti e Fabrizia Senofonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Patrimonio MO Provincia di Rimini Soc. Cons. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Bernardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell'inadempimento dell'Agenzia MO MA agli obblighi assunti con l'Accordo di Programma del 15 luglio 2008, concluso tra i Comuni di Rimini, Riccione, Cattolica, Misano Adriatico, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Rimini e l’Agenzia MO MA (già Patrimonio MO Provincia di Rimini P.M.R. S.r.l. e Consorzio di Enti Locali Agenzia MO MA) e, in ogni caso, dell'inadempimento delle Amministrazioni resistenti alle previsioni dell'Accordo di Programma del 15 luglio 2008 e la conseguenza declaratoria di risoluzione;
nonché per la condanna delle odierne resistenti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Comune di Riccione in conseguenza dell'inadempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia MO MA S.r.l., della Provincia di Rimini, della Regione Emilia-Romagna e di Patrimonio MO Provincia di Rimini Soc. Cons. a r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 marzo 2026 la dott.ssa NA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe il Comune di Riccione ha adito questo TAR per l’accertamento dell’inadempimento dell’Agenzia MO MA agli obblighi assunti con l’Accordo di Programma del 15 luglio 2008, concluso tra i Comuni di Rimini, Riccione, Cattolica, Misano Adriatico, la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Rimini e la Agenzia MO MA e, in ogni caso, dell’inadempimento delle Amministrazioni alle previsioni dell’Accordo, la conseguente declaratoria di risoluzione dello stesso e la condanna delle parti intimate al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall’amministrazione ricorrente.
Si sono costituiti per resistere al ricorso la Provincia di Rimini, la Regione Emilia-Romagna, Patrimonio MO Provincia di Rimini Soc. cons. a r.l., l’Agenzia mobilità MA S.r.l.
In data 12 gennaio 2026 il Comune ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo conseguente declaratoria di improcedibilità a spese compensate.
Patrimonio MO Provincia di Rimini Soc. Cons. a r.l., con memoria del 15 gennaio 2026, ha preso atto della dichiarazione di parte ricorrente, con espressa accettazione anche in punto spese.
In data 12 febbraio 2026 anche l’Agenzia per la MO MA S.r.l. ha dichiarato la sua adesione alla pronuncia in rito, a spese compensate.
La Provincia di Rimini ha parimenti preso atto dell’improcedibilità, rimettendosi sulle spese.
Anche la Regione Emilia Romagna, presente all’udienza, si è rimessa a giustizia in punto spese.
Trattenuta la causa in decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 17 marzo 2026, al Collegio non resta che prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente e dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del codice di rito, in ossequio al principio dispositivo che regola il processo amministrativo.
Le spese di lite possono essere compensate, considerato che le resistenti si sono costituite con memoria di mero stile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026, tenutasi in modalità telematica da remoto, con l'intervento dei magistrati:
AR RT, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
NA AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AR | AR RT |
IL SEGRETARIO