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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4913 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1297/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 1.12.2025, in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1297/2024 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...] C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv.to Rita Raso, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv.to Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avviso di addebito n. 37120230014511045000, notificato in data
17/01/2024
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/01/2024, l'epigrafata ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120230014511045000, notificato in data 17/01/2024, avente ad oggetto la CP_2 richiesta di versamento di contributi IVS fissi e somme aggiuntive per gli anni 2021, 2022 e 2023, accertati e dovuti a titolo di gestione commercianti per un importo di € 7.906,16 e conseguente al provvedimento d'iscrizione d'ufficio alla medesima gestione, notificato in data 02/11/2018.
A sostegno della domanda ha dedotto di essere dipendente statale in quanto insegnante di ruolo presso l'Istituto Superiore IPSCT Minzoni di Giugliano sin dal 01/09/2016, con regolare copertura previdenziale, come da estratto contributivo in atti;
che dal 20/07/2001 era anche socia della C.S.A. Group srl, senza poteri di amministrazione o di rappresentanza;
che la predetta società aveva come oggetto sociale il commercio al dettaglio di carburanti con sede in Giugliano in Campania (NA) alla
Via Della Resistenza, 59 e che l'amministratore unico era , dichiarato fallito in Controparte_3 proprio il 15/02/2019, con sentenza n. 9/19 del Tribunale di Napoli Nord per estensione dovuta al fallimento della di cui era socio accomandatario illimitatamente responsabile;
che Controparte_4
l'attività di impresa era stata sempre gestita unicamente dall'amministratore unico , Controparte_3 al quale competeva oltre alla rappresentanza sociale e legale, anche poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e che di fatto esercitava l'attività di impresa;
che quale socia unica di capitale della
C.S.A. Group srl non aveva mai esercitato poteri di amministrazione, né aveva svolto attività lavorativa all'interno della detta società, partecipando solo agli utili;
che la società C.S.A. Group srl era attiva senza produzione di utili;
che la richiesta di pagamento dei contributi a carico della gestione commercianti era illegittima, fondandosi su provvedimento del 23/10/2018, mai notificato, di iscrizione come titolare dell'azienda C.S.A. Group srl, con inizio attività dal 06/09/2018 e decorrenza contribuzione dal 01/09/2018, senza che tale iscrizione fosse stata preceduta da accertamenti volti a provare la sua effettiva partecipazione all'attività imprenditoriale e/o lavorativa.
Pertanto, ha chiesto in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n.37120230014511045000 e nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità ed infondatezza dello stesso per le motivazioni sopra indicate, vinte le spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_2
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute (cfr. Cass. n.2038/97.).
In applicazione dei summenzionati principi, venendo al caso di specie, la ricorrente ha dimostrato che in data 24/06/2025 l' di Napoli ha rilasciato certificato di cessata attività della Controparte_5 società CSA Group srl rappresentata legalmente da , a decorrere dal 20/02/2019 e che Controparte_3
l' in data 25/07/2025 ha disposto la cancellazione dell'impresa CSA Group srl dalla Gestione CP_2 commercianti, con effetto dal 20/02/2019 e contestualmente lo sgravio delle pretese contributive e tra queste dell'avviso di addebito impugnato, n. 37120230014511045000 per l'importo di € 7.906,16.
Pertanto, tenuto conto della dichiarazione del procuratore della parte ricorrente e della documentazione depositata, deve ritenersi che il provvedimento in atti adottato dall' di sgravio CP_2 dell'opposto avviso di addebito n. 37120230014511045000, abbia soddisfatto la pretesa di parte ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Raffaella
Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.695,00, per CP_2 compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi
Aversa, 5.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 1.12.2025, in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1297/2024 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...] C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv.to Rita Raso, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv.to Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avviso di addebito n. 37120230014511045000, notificato in data
17/01/2024
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/01/2024, l'epigrafata ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120230014511045000, notificato in data 17/01/2024, avente ad oggetto la CP_2 richiesta di versamento di contributi IVS fissi e somme aggiuntive per gli anni 2021, 2022 e 2023, accertati e dovuti a titolo di gestione commercianti per un importo di € 7.906,16 e conseguente al provvedimento d'iscrizione d'ufficio alla medesima gestione, notificato in data 02/11/2018.
A sostegno della domanda ha dedotto di essere dipendente statale in quanto insegnante di ruolo presso l'Istituto Superiore IPSCT Minzoni di Giugliano sin dal 01/09/2016, con regolare copertura previdenziale, come da estratto contributivo in atti;
che dal 20/07/2001 era anche socia della C.S.A. Group srl, senza poteri di amministrazione o di rappresentanza;
che la predetta società aveva come oggetto sociale il commercio al dettaglio di carburanti con sede in Giugliano in Campania (NA) alla
Via Della Resistenza, 59 e che l'amministratore unico era , dichiarato fallito in Controparte_3 proprio il 15/02/2019, con sentenza n. 9/19 del Tribunale di Napoli Nord per estensione dovuta al fallimento della di cui era socio accomandatario illimitatamente responsabile;
che Controparte_4
l'attività di impresa era stata sempre gestita unicamente dall'amministratore unico , Controparte_3 al quale competeva oltre alla rappresentanza sociale e legale, anche poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e che di fatto esercitava l'attività di impresa;
che quale socia unica di capitale della
C.S.A. Group srl non aveva mai esercitato poteri di amministrazione, né aveva svolto attività lavorativa all'interno della detta società, partecipando solo agli utili;
che la società C.S.A. Group srl era attiva senza produzione di utili;
che la richiesta di pagamento dei contributi a carico della gestione commercianti era illegittima, fondandosi su provvedimento del 23/10/2018, mai notificato, di iscrizione come titolare dell'azienda C.S.A. Group srl, con inizio attività dal 06/09/2018 e decorrenza contribuzione dal 01/09/2018, senza che tale iscrizione fosse stata preceduta da accertamenti volti a provare la sua effettiva partecipazione all'attività imprenditoriale e/o lavorativa.
Pertanto, ha chiesto in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n.37120230014511045000 e nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità ed infondatezza dello stesso per le motivazioni sopra indicate, vinte le spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_2
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute (cfr. Cass. n.2038/97.).
In applicazione dei summenzionati principi, venendo al caso di specie, la ricorrente ha dimostrato che in data 24/06/2025 l' di Napoli ha rilasciato certificato di cessata attività della Controparte_5 società CSA Group srl rappresentata legalmente da , a decorrere dal 20/02/2019 e che Controparte_3
l' in data 25/07/2025 ha disposto la cancellazione dell'impresa CSA Group srl dalla Gestione CP_2 commercianti, con effetto dal 20/02/2019 e contestualmente lo sgravio delle pretese contributive e tra queste dell'avviso di addebito impugnato, n. 37120230014511045000 per l'importo di € 7.906,16.
Pertanto, tenuto conto della dichiarazione del procuratore della parte ricorrente e della documentazione depositata, deve ritenersi che il provvedimento in atti adottato dall' di sgravio CP_2 dell'opposto avviso di addebito n. 37120230014511045000, abbia soddisfatto la pretesa di parte ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Raffaella
Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.695,00, per CP_2 compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi
Aversa, 5.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano