Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 3365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3365 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03365/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01122/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Agatino Cariola, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via G. Carnazza, 51;
contro
Comune di Tremestieri Etneo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Freni e Patrizia Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Tremestieri Etneo n. 02/2023 del 29 marzo 2023, nella parte in cui ha determinato gli oneri di urbanizzazione a carico della Ditta istante nella misura di € 372.599,91, ai sensi dell'art. 16 del d.p.r. n. 380/2001 e della l.r. Sicilia n. 16/2016, precisamente in € 271.581,70 a titolo di oneri di urbanizzazione, ed € 101.018,12, per costo di costruzioni;
- per la riduzione delle polizze fideiussorie richieste con note 20 ottobre 2022, prot. n. 28453, e 25 novembre 2022, prot. n. 32354 (qui impugnate in via tuzioristica);
- sempre in via tuzioristica, per l'impugnazione delle Deliberazioni di Consiglio comunale, non conosciute, che hanno approvato i contributi per il rilascio dei titoli edilizi, e che hanno fatto seguito rispettivamente alle proposte-determine della Direzione Pianificazione Urbanistica 11 febbraio 2015, n. 1, e 30 dicembre 2015, n. 27, provvedimento n. 1230, comunque qui gravate; Determine Dirigenziali VII Direzione n. 27-28 R.G. 1230-1231 del 30/12/2015, non conosciute ad eccezione della determina n. 27/2015, ma citate in altri atti dell'Amministrazione;
- e per la ripetizione delle somme versate in eccedenza dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tremestieri Etneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa IN RA DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 3 giugno 2025, la ditta ricorrente ha impugnato gli atti meglio indicati in epigrafe, nella parte in cui hanno determinato gli oneri di urbanizzazione a carico della Ditta istante, agendo altresì per la riduzione delle polizze fideiussorie richieste e per la ripetizione delle somme asseritamente versate in eccedenza al Comune di Tremestieri Etneo.
La ditta deducente ha esposto di avere presentato un progetto edilizio per la realizzazione di alcuni lavori, e precisamente « ristrutturazione edilizia, con parziale demolizione e ricostruzione, e cambio di destinazione d’uso da opificio a casa di riposo sita in via -OMISSIS- contrada -OMISSIS- », da realizzare sull’area in catasto al fg. -OMISSIS-del Comune di Tremestieri Etneo.
Il Comune ha rilasciato il permesso di costruire il 29 marzo 2023 n. 02/2023 e, in quell’occasione, « ha provveduto alla determinazione del contributo di costruzione nella somma complessiva di € 371.599,91, ai sensi dell’art. 16 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2021) e della L.R. n. 16 del 2016 applicando le tariffe vigenti »; «[d] etto importo complessivo comprendeva la somma di € 271.581,79 a titolo di oneri di urbanizzazione e di € 101.018,12 a titolo di costo di costruzione».
Con Determinazione del 3 ottobre 2024, n. 95, r.g. n. 1027, il Comune ha rideterminato gli oneri per il rilascio del titolo edilizio; ciò in quanto l’amministrazione ha «considerato che … emerge [rebbe] che la tariffa applicata per il calcolo degli oneri di urbanizzazione è pari ad € 98,01 a mq di superficie lorda di pavimento pari a quella prevista per “insediamenti commerciali e direzionali” da realizzare nelle zone A e B »; di conseguenza, ha rideterminato il «contributo di costruzione nella quota relativa agli oneri di urbanizzazione, erroneamente quantificati in sede di rilascio del Permesso di Costruire n. 02/2023 del 29/03/2023, in ossequio a quanto previsto dalle Determine Dirigenziali VII Direzione n. 27-28 R.G. 1230-1231 del 30/12/2015 »; quindi, ha « effettuato il ricalcolo … ed ha determinato in € 543.163,58 l’importo effettivamente da corrispondere a titolo di oneri di urbanizzazione per la realizzazione dell’intervento di cui al Permesso di Costruire n. 02/2023… [per] insediamenti direzionali e commerciali ricadenti in zona territoriale omogenea D3 (D3-9) ».
La ditta ricorrente ha impugnato tale ultimo atto con ricorso straordinario al Presidente della Regione del 7 febbraio 2025, facendone valere l’illegittimità.
In data 30 gennaio 2025, per conto della ditta ricorrente, il professionista incaricato ha potuto accedere agli atti ed ha potuto quindi notare gli errori di calcolo in cui sarebbe incorso il Comune di Tremestieri già nel calcolo degli oneri per costo di costruzione e concessori allorquando è stato rilasciato il permesso di costruire n. 2/2023, avverso il quale, nei limiti indicati, la deducente propone azione innanzi a questo Tribunale Amministrativo.
Specificando che la vicenda riguarda una materia oggetto di giurisdizione esclusiva ex art. 133, lett. f), c.p.a., la ditta ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
I) Illegittimità del permesso di costruire n. 0272023 per violazione e falsa applicazione art. 16 dpr n. 380/2001, e per contrasto con le Determine Dirigenziali VII Direzione, nn. 27 e 28 del 30 dicembre 2015, registro generale nn. 1230 e 1231. Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti:
- l’intervento che la ricorrente vorrebbe realizzare in Tremestieri Etneo per la costruzione di una struttura sanitaria vede la preesistenza dei fabbricati A, B, C e D, e solo la ricostruzione dei corpi di fabbrica B e C, sicché, sulla base della normativa vigente in materia (art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, come già la l. n. 10/1977, e in Sicilia l’art. 7 della l.r. Sicilia n. 16/2016), laddove l’intervento edilizio comporti solo la ristrutturazione di edifici in zone già urbanizzate, quanto già pagato o comunque quanto già considerato all’atto di realizzazione del fabbricato esistente non potrebbe non essere scomputato dall’importo dovuto;
- sulla base della relazione del tecnico incaricato, la differenza tra le tabelle riportate in tale relazione (€ 396.356,36 per quanto da realizzare secondo progetto ed € 301.386,42 per quanto già esistente) porterebbe all’importo di € 94.969,94, che è quanto la ricorrente dovrebbe corrispondere, fermo restando il costo di costruzione di € 101.018,12;
II) Illegittimità delle determine dirigenziali VII Direzione n. 1 dell’11 febbraio 2015, nn. 27-28 Rg 1230-1231 del 30 dicembre 2025, perché radicalmente nulle ex art. 21 septies l. n. 241/1990, in violazione dell’art. 32 l. n. 142/1990, come recepita dalla l.r. Sicilia n. 48/1991, e dell’art. 24 l.r. Sicilia n. 25/1997, come modificato dall’art. 17, comma 12, l.r. Sicilia n. 4/2003, e dell’art. 7 l.r. Sicilia n. 16/2016. Incompetenza assoluta del dirigente e/o del Responsabile di area amministrativa a determinare gli oneri concessori. Illegittimità derivata del permesso di costruire n. 02/2023 nella parte in cui ha stabilito il contributo dovuto dalla Ditta -OMISSIS- per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, in assenza di idonea base normativa:
- sarebbe impossibile individuare la base normativa assunta a presupposto del calcolo degli oneri concessori da parte del Comune di Tremestieri Etneo;
- la Determinazione della Direzione UTC 19 dicembre 2023, n, 131, registro generale n. 1549, e la Deliberazione di C.C. 29 novembre 2023, n. 39, che pure si rinvengono sul sito istituzionale del Comune, non dovrebbero applicarsi alla vicenda perché successive al rilascio del titolo edilizio;
- le determinazioni dirigenziali VII Direzione n. 27-28 R.G. 1230-1231 del 30 dicembre 2015 sarebbero viziate da incompetenza assoluta, atteso che, per legge, è il consiglio comunale l’unico organo competente a decidere su « g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi », con conseguente nullità delle stesse.
Parte ricorrente ha, quindi, avanzato istanza istruttoria volta ad acquisire i documenti indicati, chiedendo, altresì, di disporre consulenza tecnica d’ufficio per quantificare gli oneri di urbanizzazione dovuti.
2. In data 1 settembre 2025 si è costituito il Comune di Tremestieri Etneo per resistere al giudizio.
3. Con memoria del 3 ottobre 2025, parte ricorrente ha ribadito le tesi già esposte, insistendo come in ricorso.
4. Con memoria del 3 ottobre 2025, il Comune resistente, dopo aver premesso che il permesso di costruire in questione sarebbe frutto di un accordo corruttivo, ha controdedotto quanto segue:
- i fabbricati oggetto del progetto erano stati realizzati in data anteriore al 1942 e la loro regolarità urbanistica era stata definita dagli elaborati catastali originari redatti in data 30 giugno 1940; dunque, per tali fabbricati non è stata versata alcuna somma a titolo di costo di costruzione e di oneri di urbanizzazione, essendo stati realizzati antecedentemente al 1940, poiché gli oneri concessori sono stati istituiti successivamente dalla legge 10/1977, sicché non può fondatamente sostenersi la tesi dell’assolvimento virtuale, la quale opera allorquando il volume edilizio ricostruito si ponga in relazione di continuità rispetto all’edificazione preesistente e non vi sia un nuovo carico urbanistico (con piena fedeltà tra vecchio e nuovo edilizio), il che non sarebbe nel caso di specie in cui vi è il passaggio da opificio a struttura sanitaria e, pertanto, un cambio di destinazione non omogeneo;
- nessun rimborso sarebbe dovuto;
- non sarebbe doverosa la partecipazione del privato nella fase di determinazione di tali oneri;
- con riferimento alle determinazioni dirigenziali nn. 27 e 28 del 30 dicembre 2015, avversate in via tuzioristica con ricorso straordinario al Presidente della Regione, la censura di incompetenza non sarebbe stata ivi formulata;
- gli atti censurati hanno applicato le tabelle parametriche che l’Assessore regionale per il territorio e l'ambiente definisce per classi di comuni, con la conseguenza che l’adozione di una deliberazione di Consiglio Comunale non avrebbe portato a risultati differenti.
Il Comune, infine, si è opposto alla istanza istruttoria, non ritenendo sussistenti i presupposti per il suo accoglimento.
5. Con memoria di replica del 13 ottobre 2025, il Comune ha riscontrato la memoria di parte ricorrente, ribadendo la propria tesi.
6. Alla pubblica udienza del 4 novembre 2025 il ricorso è stato posto in decisione
7. Il ricorso è infondato.
8. La vicenda contenziosa in esame ha ad oggetto la contestazione della determinazione degli oneri di urbanizzazione, come effettuata nel permesso di costruire rilasciato dal Comune di Tremestieri Etneo (n. 02/2023 del 29 marzo 2023), impugnato in parte qua , congiuntamente agli altri atti indicati in epigrafe, che, in tesi, avrebbero concorso alla determinazione del contestato quantum .
9. Ritiene il Collegio che, in via preliminare, occorra affrontare la questione - adombrata dal Comune - del profilo di “illegittimità” dello stesso permesso di costruire n. 2/2023, frutto di accordo corruttivo, per il quale è scaturita la richiesta di rinvio a giudizio in relazione al procedimento penale indicato a carico anche del marito della dante causa della ditta ricorrente, a tutt’oggi pendente.
In disparte la mancanza, allo stato, di una sentenza penale passata in autorità di cosa giudicata, la questione sottoposta alla valutazione di questo Tribunale si rivela non conducente nel caso di specie, ove si consideri che devono ritenersi dar luogo ad annullabilità (e non a nullità, rilevabile anche d’ufficio) tutti i vizi da cui è affetta la volontà dell’amministrazione e che comportano una deviazione rispetto alla causa tipica del potere autoritativo, anche nelle ipotesi più gravi in cui la condotta del funzionario autore dell’atto sia qualificabile come reato (Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 2017, n. 2028; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 1598 del 14 giugno 2022). A tale riguardo, è sufficiente osservare come la giurisprudenza consolidata rifiuti la concezione pan-penalistica, per la quale all’accertamento del reato segue l’automatica illegittimità dell’atto amministrativo che ne sia stato mezzo esecutivo (come nel caso del reato di abuso d’ufficio o di corruzione), essendo sempre necessario, invece, l’autonomo apprezzamento della legittimità dell’atto alla luce dei vizi enunciati dall’art. 21-octies della legge n. 241/1990 (cfr. C.G.A., 13 gennaio 2021, n. 26; Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2019, n. 3583 e giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di specie, non risulta che il Comune, in relazione al detto titolo edilizio, abbia mai attivato alcun procedimento di autotutela o inibitorio; ne consegue che la questione evidenziata dal Comune non può acquisire rilevanza nel presente giudizio, fatti comunque salvi i poteri di autotutela dell’ente, nella sussistenza dei presupposti di legge.
10. Venendo al merito, con il primo motivo, parte ricorrente sostiene che, nel caso di intervento di ristrutturazione edilizia, come quello in questione, gli oneri di urbanizzazione vanno determinati in base alla consistenza del nuovo intervento e dall’importo così determinato andrebbe detratto l’impatto urbanistico di quanto già esistente, con conseguente sussistenza dell’onere contributivo in ragione del solo incremento del carico urbanistico, e ciò al fine di evitare che l’interessato paghi due volte gli oneri concessori.
In particolare, rifacendosi alla relazione del tecnico privato incaricato, specifica parte ricorrente che lo stato di fatto originario prevedeva la destinazione d’uso opificio commerciale per i corpi di fabbrica “A-B-C” e residenziale per il corpo di fabbrica “D”, mentre il progetto presentato e autorizzato con Permesso di Costruire n. 2/2023 prevede una unica destinazione d’uso come struttura sanitaria direzionale. Alla luce di quanto sopra indicato e riportando le tabelle relative al calcolo degli oneri di urbanizzazione riferite alle consistenze e destinazioni d’uso dello stato di fatto originario e a quelle dello stato di progetto autorizzato, perviene alla conclusone che il costo degli oneri di urbanizzazione da versare è pari alla differenza tra gli oo.uu. determinati avuto riguardo al progetto autorizzato (€ 396.356,36) e quelli relativi allo stato di fatto originario (€ 301.386,42) e che, pertanto, il totale effettivamente dovuto a tale titolo è pari a € 94.969,94.
10.1. Il motivo è infondato.
10.2. Come rilevato da condivisa giurisprudenza (cfr. Cons. St. sez. II, 12 aprile 2021, n. 2956; id 21 luglio 2021, n. 5494):
- "mentre la quota del contributo di costruzione commisurata al costo di costruzione risulta ontologicamente connessa alla tipologia e all'entità (superficie e volumetria) dell'intervento edilizio e assolve alla funzione di permettere all'amministrazione comunale il recupero delle spese sostenute dalla collettività di riferimento per la trasformazione del territorio consentita al privato istante, la quota del contributo di costruzione commisurata agli oneri di urbanizzazione assolve alla prioritaria funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona, con la precisazione che per aumento del carico urbanistico deve intendersi tanto la necessità di dotare l'area di nuove opere di urbanizzazione, quanto l'esigenza di utilizzare più intensamente quelle già esistenti " (Cons. Stato, Sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3298);
- in base al generale principio di correlare gli oneri di urbanizzazione al carico urbanistico, ciò che rileva è il verificarsi di un maggior carico urbanistico quale effetto dell'intervento edilizio, sicché è sufficiente che risulti comunque mutata la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica, con oneri riferiti all'oggettiva rivalutazione dell'immobile e funzionali a sopportare l'aggiuntivo carico socio-economico che l'attività edilizia comporta (Cons. Stato, Sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2838);
- " sulla base del generale principio di correlare gli oneri di urbanizzazione al carico urbanistico, la ristrutturazione edilizia comporta il pagamento di detti oneri allorché l'intervento abbia determinato un aumento del carico urbanistico ” (Cons. Stato, Sez. II, 21 luglio 2021, n. 5494: id. sez. IV, 29 aprile 2004, n. 2611);
- nei casi di progetti di demo-ricostruzione con variazione di destinazione e mancanza di continuità tra l’edificio esistente ed il nuovo fabbricato l’assolvimento fittizio degli oneri di urbanizzazione non può aver luogo (Cons. Stato, sez. VI, n. 5769/2023); in particolare, è stato specificato dalla giurisprudenza che di “ scomputo degli oneri relativi a volumetrie preesistenti, nonché di assolvimento virtuale dei contributi per gli edifici realizzati anteriormente alle norme istitutive degli oneri stessi, può parlarsi esclusivamente con riguardo ad interventi di recupero effettuati su edifici esistenti, compresi quelli realizzati mediante demolizione e ricostruzione, purché il volume edilizio ricostruito si ponga in relazione di continuità rispetto all’edificazione preesistente ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 5703/2022; Cons. Stato, sez. VI, n. 7261/2023).).
Per effetto degli illustrati principi, l'immanenza dell'obbligo di corresponsione degli oneri di urbanizzazione accede alla realizzazione di un maggiore carico urbanistico, quale effetto di un assentito intervento edilizio, e ciò anche nell'ipotesi in cui (come nella fattispecie all'esame) venga in considerazione un intervento di parziale demo-ricostruzione con mutamento funzionale di destinazione da opificio a casa di riposo; nella presente fattispecie, infatti, non può trovare condivisibilità la pretesa di parte ricorrente, attesa l’evidente rilevanza – ai fini di che trattasi – del verificarsi di un maggior carico urbanistico quale effetto dell’intervento edilizio in questione, con conseguente immutazione della realtà strutturale e della fruibilità urbanistica ed aggiuntivo carico socio-economico indotto dall'attività edilizia, in assenza di dimostrata “ continuità rispetto all’edificazione preesistente ”.
Infatti, premesso che la relazione TAV. 1 dà atto che i fabbricati oggetto del progetto erano stati realizzati in data anteriore al 1942 e che la loro regolarità urbanistica era stata definita dagli elaborati catastali originari redatti in data 30 giugno 1940 - con la conseguenza che, per essi, non è stata versata alcuna somma a titolo di costo di costruzione e di oneri di urbanizzazione - non può accogliersi la tesi dello scomputo degli oneri relativi a volumetrie preesistenti, nonché di assolvimento virtuale dei contributi per gli edifici realizzati anteriormente alle norme istitutive degli oneri stessi, in quanto il mutamento della destinazione con il passaggio da opificio a struttura sanitaria costituisce un cambio di destinazione d’uso avente rilevanza urbanistica e non è dubitabile che esso comporti un aumento del carico urbanistico (utenze, traffico, servizi necessari).
In particolare, l’opificio rientra nelle categorie a destinazione produttiva ed è legato ad attività industriali o artigianali, mentre una casa di riposo rientra in categorie destinate ad attività di alloggio collettivo o di servizi sanitari o comunque di tipo ricettivo; dunque, l'opificio è destinato alla produzione di beni o servizi, mentre la casa di riposo ha una finalità di assistenza e cura per persone anziane o in condizioni di bisogno, riconducibile al genus delle strutture ricettive (sul cambio di destinazione d’uso con effetti incidenti sul carico urbanistico cfr. Cons. Stato, sez. II, 6948/2020; Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2009, n. 498; Cons. Stato, sez. VI, 5907/2022).
D’altronde, lo stesso ricorrente non dimostra la continuità dell’intervento rispetto all’edificazione preesistente né l’inesistenza di un maggior carico urbanistico (con piena fedeltà tra vecchio e nuovo edilizio), limitandosi ad argomentare circa la non dovutezza della somma così come calcolata, in quanto struttura preesistente e non nuova costruzione; ne consegue che la domanda di parte ricorrente, come formulata, non può trovare accoglimento.
11. Con il secondo motivo, la ditta ricorrente censura le determinazioni dirigenziali nn. 27 e 28 del 30 dicembre 2015 per incompetenza assoluta del Dirigente che le ha emesse in luogo del competente Consiglio Comunale, con la conseguente illegittimità derivata del permesso di costruire n. 2/2023 nella parte in cui ha stabilito il contributo dovuto dalla ricorrente per costo di costruzione e oneri di urbanizzazione in assenza di idonea base normativa.
11.1. In disparte l’inammissibilità dell’impugnativa avverso i medesimi atti già avversati con ricorso straordinario al Presidente della Regione in base al principio di alternatività sancito dall’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1191/1971, il motivo è comunque anche infondato.
11.2. Il motivo è infondato sulla base di quanto affermato dall’Adunanza Plenaria n. 12/2018 in ordine alla natura giuridica degli oneri concessori di cui all’art. 16 d.P.R. n. 380/2001, quale natura di prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario, di carattere generale, e alla natura privatistica degli atti con i quali l’amministrazione comunale determina o ridetermina il contributo di costruzione.
Innanzitutto, va specificato che la controversia in ordine alla spettanza e alla liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell'art. 16 della l. n. 10 del 1977 e, oggi, dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., ha ad oggetto l'accertamento di un rapporto di credito e prescinde dall'esistenza di atti della pubblica amministrazione, non essendo soggetta alle regole delle azioni impugnatorie - annullatorie degli atti amministrativi e ai rispettivi termini di decadenza.
In particolare, l’atto di determinazione contestato viene adottato non nell’esercizio di un potere di natura autoritativa - secondo il paradigma potestà pubblica/interesse legittimo, rispetto al quale sono configurabili i tipici vizi di legittimità consistenti nella violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza - bensì di natura paritetica.
Siffatto potere si sostanzia, a ben vedere, nella mera applicazione, da parte dell’ente comunale, di parametri vincolanti, predeterminati ex ante , che consentono la mera quantificazione ( rectius liquidazione) di una obbligazione ex lege (art. 16 D.P.R. n. 380/2001) a carico del richiedente il titolo autorizzatorio edilizio, sul quale grava una posizione giuridica soggettiva di “obbligo” a fronte del diritto soggettivo di credito della p.a.
Dall’inesistenza di un potere di natura pubblicistica in capo alla p.a. discende l’infondatezza della censura, in astratto potenzialmente assorbente, relativa alla pretesa incompetenza del Dirigente ad adottare le determinazioni in questione (cfr. T.A.R. Salerno, sez. II, n. 177/2020, confermata in appello da Cons. St., sez. IV, n. 196/2022, che, “ in ragione della natura paritetica del rapporto inerente alla pretesa del Comune rispetto alla riscossione degli oneri concessori (cfr. Adunanza plenaria n. 12/2018) ”, ha ritenuto “ condivisibili le statuizioni del primo giudice sui dedotti vizi di incompetenza, di difetto di motivazione e di illegittimo esercizio del potere di autotutela ”).
11.3. La determinazione degli oneri di urbanizzazione, costituendo espressione di un atto di natura paritetica, secondo il paradigma diritto di credito/obbligazione, e correlandosi ad una precisa disciplina regolamentare, non richiede peraltro alcuna puntuale motivazione allorché le scelte operate dalla pubblica amministrazione si conformino ai criteri predeterminati ex ante di cui alle tabelle parametriche (Cons. St., sez. V, 9 febbraio 2001, n. 584) ovvero tendano a rimediare ad eventuali deviazioni rispetto all’applicazione delle tabelle in questione.
11.4. A tal proposito, il Comune ha evidenziato che gli atti censurati si sono limitati ad applicare le tabelle parametriche che l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente definisce per classi comuni e sul punto parte ricorrente non ha efficacemente controdedotto, limitandosi a sostenere l’incompetenza assoluta del soggetto che tali atti ha adottato e la conseguenza nullità delle determinazioni in questione, senza entrare nel merito della dovutezza o meno in base alle dette tabelle parametriche.
12. Non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza istruttoria tesa ad acquisire documenti, essendo quelli in atti sufficienti alla definizione della presente controversia; peraltro, non risulta che tali atti siano stati oggetto di richiesta di accesso da parte della ricorrente, a cui spettava attivarsi per acquisirli, ove ritenuti utili per supportare la propria tesi o per formulare specifiche censure, al fine di una conoscenza strumentale alle difese di cui in ricorso o al fine di proporre ulteriori motivi in diritto.
Analogamente non sussistono i presupposti perché venga disposta la chiesta consulenza tecnica d’ufficio. Invero, la verificazione o la consulenza tecnica nel processo amministrativo non possono avere la funzione di esonerare la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti. Ne consegue che, nel caso di specie, la richiesta di c.t.u., al fine di accertare quale sia l’importo degli oneri di urbanizzazione connessi al permesso di costruire in questione in base alla normativa vigente non può essere assecondata, poiché spettava al ricorrente fornire dimostrazione di ciò; né gli invocati mezzi possono essere utilizzati con finalità meramente esplorativa (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 15 febbraio 2024, n. 1091; Consiglio di Stato, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 75), come sarebbe nel caso in esame.
13. Conclusivamente, le domande di cui al ricorso (demolitorie, di riduzione e/o di restituzione delle somme determinate a titolo di oo.uu.) non risultano adeguatamente supportate e si rivelano infondate alla luce delle superiori argomentazioni.
14. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, che determina complessivamente in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento della denominazione della società ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES NN NE, Presidente
IN RA DO, Consigliere, Estensore
Paola NN Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN RA DO | ES NN NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.