Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/01/2026, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00581/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14466/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14466 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca OS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Gitto e Umberto Maria Sclafani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale Numero Repertorio CQ/952/2022 del 15/07/2022, Numero Protocollo CQ/71853/2022 del 15/07/2022 da parte della Direzione Tecnica -Ufficio Disciplina Edilizia del Municipio Roma XII, notificata in data 27.09.2022, avente ad oggetto l'Acquisizione di diritto delle aree site in: Via DI AFFOGALASINO, N. 48 oggetto di intervento edilizio illecito, nonché delle opere abusive sulle stesse realizzate. Immissione di Roma Capitale nel possesso delle suddette aree e manufatti – Proprietario Responsabile:-OMISSIS- – (art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. – art. 15, commi 2 e 3, Legge Regione Lazio n. 15/2008);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. VI OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. La sig.ra -OMISSIS-, odierna ricorrente, era stata destinataria di un ordine di demolizione (impartito con determinazione dirigenziale n. 2051 del 27 agosto 2012, notificata il successivo 30 agosto) di opere abusive edilizie realizzate in via di Affogalasino n. 48 e ripristinare lo stato dei luoghi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica.
A seguito di inottemperanza al predetto ordine (constatata con verbale del 16 gennaio 2013), Roma Capitale ha disposto, con provvedimento del 29 ottobre 2013, l’acquisizione gratuita delle opere abusive, dell’area di sedime e dell’intero lotto su cui erano ubicate.
Detto provvedimento è stato impugnato innanzi a questo Tribunale che, in parziale accoglimento del relativo gravame, con sentenza n. 8174/2022 pubblicata il 20 giugno 2022 lo ha annullato limitatamente all’acquisizione dell’intero lotto, ravvisando la mancanza di una specifica motivazione al riguardo.
Con determinazione dirigenziale del 15 luglio 2022 (notificatale il 27 settembre 2022) avente numero di repertorio CQ/952/2022 del 15 luglio 2022 e numero di protocollo CQ/71853/2022, Roma Capitale ha nuovamente disposto l’acquisizione (anche) dell’intero lotto.
I.1.1. Con ricorso notificato il 25 novembre 2022 e depositato il 28 novembre 2022, la sig.ra -OMISSIS- ha nuovamente adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento di quest’ulteriore provvedimento, affidandosi ad un unico motivo di censura così rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’articolo 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 c.d. “Testo unico edilizia” – Eccesso di potere – Vizio di motivazione e contraddittorietà – Abuso del diritto ».
I.2. Roma Capitale si è costituita in giudizio al fine di resistere al ricorso.
I.3. Fissata l’udienza di discussione, l’Amministrazione ha depositato la pertinente documentazione e una relazione degli Uffici a confutazione del proposto gravame.
I.4. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del 12 dicembre 2025, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.
II.2. Con l’unico motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta, sotto un primo profilo, che Roma Capitale abbia richiamato nel testo del provvedimento l’art. 7 L. 47/1985 nonostante tale disposizione fosse stata abrogata dall’art. 136 d.P.R. 380/2001, a decorrere dall’entrata in vigore di tale decreto ( i.e. : dal 1 gennaio 2002, ai sensi del suo art. 138).
La circostanza corrisponde al vero, ma non riverbera sulla legittimità del provvedimento, che non è inficiata da un mero errore nei richiami normativi (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere n. 106/2021 spedito il 25 gennaio 2021; T.A.R. Veneto, Sez. II, 13 marzo 2024, n. 490).
Un’illegittimità può invero derivare qualora l’Amministrazione, richiamando una disposizione non più in vigore, pretenda di esercitare un potere che l’ordinamento non contempli più o abbia disciplinato diversamente (rispetto a come in concreto esercitato).
Il che sicuramente non accade in un caso, come quello di specie, in cui la disposizione erroneamente richiamata sia di identico contenuto letterale (e, conseguentemente, precettivo) rispetto a quella che effettivamente avrebbe dovuto essere richiamata.
Difatti:
- l’art. 7, comma 3, L. 47/1985 ha così disposto per tutto il periodo della sua vigenza (dall’entrata in vigore all’abrogazione): « Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita »;
- l’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, dal canto suo, così dispone sin dalla sua entrata in vigore (non essendo stato mai modificato): « Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita ».
Il denunziato errore si risolve, pertanto, in un mero refuso privo di effetti (men che meno vizianti).
II.3. Sotto altro profilo, la ricorrente lamenta che « anche acquisendo l’intero lotto non si possa ottenere lo scopo previsto dalla norma relativamente all’acquisizione “ulteriore”, ovvero la costruzione di opera analoga nel rispetto della normativa vigente » e che dunque il provvedimento sarebbe illegittimo perché la sua stessa motivazione rappresenterebbe « l’impossibilità, anche a fronte dell’intera acquisizione, di raggiungimento dello scopo previsto dalla norma e per l’effetto un abuso del diritto » (pag. 4 ricorso).
La doglianza è infondata in fatto, poiché dal tenore testuale del provvedimento non si evince il contenuto di cui la ricorrente si duole.
Dall’affermazione dell’Amministrazione secondo la quale « non risulta possibile acquisire un’area inferiore all’intero lotto, dovendo prevedere un’area necessaria alla realizzazione di un’opera analoga a quella abusiva » si ricava, piuttosto, che la stessa Amministrazione:
i) ha valutato (in ossequio al principio di proporzionalità) la possibilità di acquisire soltanto una porzione del lotto;
ii) ha escluso tale possibilità, poiché per realizzare un’opera analoga a quella abusiva era invece necessario acquisire il lotto nella sua interezza;
iii) si è, in ragione di ciò, determinata ad acquisirlo tutto.
L’Amministrazione dunque non nega, ma anzi afferma che acquisendo l’intero lotto si può realizzare un’opera analoga a quella abusiva (mentre nega, a contrario , che sarebbe possibile acquisendone soltanto una parte).
II.3.1. Così operando – si rileva incidentalmente – Roma Capitale ha emendato il vizio che aveva condotto al parziale annullamento del precedente provvedimento, avendo fornito una motivazione (« Vista la planimetria catastale in scala 1:100 con determinazione dell’area da acquisire Prot. CQ n° 66680 del 1° luglio 2022 nella quale si evidenzia la ridottissima dimensione dell’intero lotto (metri 10,90 x 15,10 = mq 164,49) molto inferiore al massimo previsto dall’art. 7 comma 3 della Legge n° 47/1985 che prevede si possa acquisire fino a 10 volte l’area di sedime, ossia […] mq 400,00 […]; Visto che l’edificio abusivo è costruito a ridotto del confine verso la particella 609 e che la larghezza del lotto con affaccio su Via Affogalasino misura soltanto metri 10,90, di poco superiore alla distanza minima di legge fra pareti di immobili confinanti, non risulta possibile acquisire un’area inferiore all’intero lotto, dovendo prevedere un’area necessaria alla realizzazione di un’opera analoga a quella abusiva ») a supporto dell’acquisizione dell’interezza del lotto e non potendo tale motivazione essere sindacata da questo Giudice in assenza di specifiche censure al suo effettivo contenuto.
II.4. Da quanto precede deriva l’infondatezza del ricorso, che va perciò respinto.
II.5. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione, avuto riguardo alla risalenza e al complessivo andamento della vicenda sostanziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO LA, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
VI OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI OS | NO LA |
IL SEGRETARIO