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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 19/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 471/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 471/2022 promossa da:
(C.F.: , nato a [...] a Parte_1 C.F._1
Cremano (NA) il 04.05.1978, residente in [...], elettivamente domiciliato in
Termoli (CB) presso lo studio del difensore Avv. Anna Lalli;
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , nata a [...] il [...], _1 C.F._2 ivi residente in [...]. Colle Di Roio, via Coppito, elettivamente domiciliata in L'AQ
(AQ) presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Di Rocco.
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: con note di trattazione scritta del 13.02.2024, si chiede:
“IN VIA PRINCIPALE: - confermare la collocazione prevalente di presso l'abitazione del IG. CP_2 Parte_1
in Luino (VA) alla Via Dumenza n. 29 ove attualmente risiede, con
[...]
sospensione della responsabilità genitoriale della madre ed affido esclusivo al padre;
- stabilire che la IG.ra possa vedere il figlio , tenendo conto _1 CP_2
degli impegni e delle esigenze del minore e di entrambi i genitori, secondo una calendarizzazione degli incontri protetti madre-figlio che l'Intestato Tribunale vorrà determinare coinvolgendo il Servizio Sociale territoriale del luogo di attuale residenza del minore (Luino) e la psicologa del Consultorio delle Valli dott.ssa Persona_1
predisponendo e prescrivendo altresì ogni e qualsivoglia intervento utile a supportare psicologicamente il minore per consentirgli di elaborare i vissuti negativi con la madre nonché prescrivendo alla madre un percorso di sostegno alla genitorialità utile ad una gestione funzionale del rapporto con il proprio figlio;
-disporre che la IG.ra sia tenuta a corrispondere, a titolo di contributo _1
al mantenimento per il piccolo , tramite vaglia postale o bonifico bancario al CP_2
IG. , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la complessiva Parte_1 somma di € 100,00 mensili o di quell'altra ritenuta congrua e di giustizia, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT come per legge;
-stabilire che la IG.ra sia tenuta a corrispondere al IG. _1 Parte_1
nella misura del 50% ed in aggiunta all'assegno di mantenimento, il
[...]
rimborso delle spese straordinarie non quantificabili o determinabili in anticipo che si renderanno necessarie per il figlio secondo le indicazioni fornite dal Protocollo CP_2
d'Intesa del Tribunale di L'AQ;
- disporre che nessun mantenimento è dovuto dal IG. alla IG.ra Parte_1
a far data dalla domanda di divorzio (art. 4 comma 13 L898/70); _1
- disporre che il IG. potrà richiedere e ad ottenere il rilascio o il Parte_1 rinnovo della carta di identità e/o dei documenti validi anche per l'espatrio per il figlio minore, con ogni altra consequenziale pronuncia;
-rigettare l'istanza 709 ter ex adverso proposta;
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio anche ai sensi degli artt.116 e 96 c.p.c. con la conseguente revoca del gratuito patrocinio di cui beneficia la IG.ra . _1
pag. 2/26 IN VIA SUBORDINATA, solo nella denegata ipotesi in cui l'On. Tribunale adito non dovesse ritenere accoglibile la domanda principale, necessitata dalle risultanze istruttorie e dalla tutela del preminente interesse di , si rassegnano le seguenti CP_2 conclusioni e si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia:
- confermare la collocazione prevalente di presso l'abitazione del IG. CP_2 Parte_1
in Luino (VA) alla Via Dumenza n. 29, con affidamento condiviso ad
[...]
entrambi i genitori ovvero con affido esclusivo al padre qualora ritenuto più idoneo dall'Intestato Tribunale, all'esito della CTU sulla personalità, l'idoneità affettiva, la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale, la salute e l'ambiente familiare di entrambe le figure genitoriali, nonché sulle dinamiche relazionali madre- figlio e padre-figlio e previa opportuna audizione del minore ormai dodicenne;
- disporre che la IG.ra possa vedere il figlio secondo una _1 CP_2 calendarizzazione che l'Intestato Tribunale vorrà determinare all'esito della espletata
CTU, tenendo conto degli impegni e delle esigenze del minore e di entrambi i genitori;
- disporre che la IG.ra sia tenuta a corrispondere, a titolo di contributo _1
al mantenimento per il piccolo , tramite vaglia postale o bonifico bancario al CP_2
IG. , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la complessiva Parte_1 somma di € 100,00 mensili o di quell'altra ritenuta congrua e di giustizia, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT come per legge;
-disporre che la IG.ra sia tenuta a corrispondere al IG. _1 Parte_1 nella misura del 50% ed in aggiunta all'assegno di mantenimento, il
[...]
rimborso delle spese straordinarie non quantificabili o determinabili in anticipo che si renderanno necessarie per il figlio secondo le indicazioni fornite dal Protocollo CP_2
d'Intesa del Tribunale di L'AQ
– stabilire un assegno di mantenimento per la IGnora nella misura che _1
l'On. Tribunale riterrà congrua e comunque inferiore ai 400,00 mensili stabiliti con
l'ordinanza presidenziale, tenendo conto delle risorse economiche e patrimoniali di cui beneficia la IG.ra , della modifica in peius delle condizioni economiche, _1
reddituali e patrimoniali del IG. e del fatto che ad oggi, come accertato Pt_1 dall'On. Presidente all'udienza dell'11.10.2023, la famiglia del IG. è Pt_1
costituita dal IG. , dalla IG.ra e dai 4 figli minori: Parte_1 CP_3
pag. 3/26 , di anni 11 (nato il [...]), di anni 3 (nata il [...]), CP_2 Per_2 Per_3
di anni 2 (nato il [...]) e di soli 5 mesi (nata il [...]) ; Per_4
- disporre che il IG. potrà richiedere e ad ottenere il cambio di Parte_1
residenza di , nonché il rilascio o il rinnovo della carta di identità e/o dei CP_2 documenti validi anche per l'espatrio per il figlio minore, con ogni altra consequenziale pronuncia.
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
IN VIA ESTREMAMENTE SUBORDINATA per mero tuziorismo difensivo, solo nella denegata e non creduta ipotesi in cui, contrariamente al preminente interesse del minore, l'On. Tribunale adito dovesse revocarne il collocamento in Luino in cui attualmente risiede, ci si riporta alle conclusioni tutte già rassegnate in via meramente subordinata nella memoria integrativa del 28.07.2022, in atti del presente giudizio, che per brevità abbiansi per integralmente richiamate e trascritte in questa sede.
In via istruttoria ci si riporta alle conclusioni in atti e si reiterano le istanze di cui alle memorie 183 VI co. nn. 2 e 3 c.p.c. chiedendo anche in questa sede il rigetto di quelle avverse e, nella denegata e non creduta ipotesi di loro accoglimento, si insiste per la prova contraria.
Il tutto nel totale rigetto delle conclusioni rassegnate da controparte, senza alcuna accettazione del contraddittorio su domande nuove eventualmente ex adverso formulate.”
Per la resistente: con note di trattazione scritta del 13.02.2024, si chiede:
“ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di L 'AQ , disattesa ogni contraria istanza , eccezione e deduzione,
- confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, CP_2
statuendo modalità attuative di contenuto precettivo atte a garantire la effettività della relazione madre/figlio e preordinate al rientro del minore in L'AQ presso la abitazione della madre;
- per l'effetto disporre che trascorra con la madre : ( i ) almeno un weekend al CP_2 mese presso la di lei abitazione in L'AQ , con obbligo a carico del padre di accompagnarlo ivi;
(ii) almeno una settimana durante le vacanze natalizie (con
pag. 4/26 alternanza quanto al Natale ovvero al Capodanno), con obbligo per il padre di accompagnarlo a L'AQ ; ( i i i) almeno tre giorni durante le vacanze pasquali (con alternanza quanto al la giornata di Pasqua o Pasquetta), con obbligo per il padre di accompagnarlo a L'AQ; ( iv) un mese durante l'estate (anche frazionato in due periodi da 15 giorni) , con obbligo a carico del padre di accompagnarlo a L'AQ;
- disporre, altresì, che il padre si adoperi fattivamente per favorire la ripresa e la effettività dei rapporti madre/figlio e che garantisca a regolari contatti CP_2
telefonici (ed in videochiamata) con la IG.ra ; _1
- onerare il IG. sino al rientro di a L'AQ presso Parte_1 CP_2
l'abitazione materna, del di lui mantenimento ordinario e straordinario e, all'esito, porre a carico del medesimo l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 700,00 rivalutabile Istat oltre extra al 50% ed assegno unico a vantaggio della IG.ra _1
;
[...]
- ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all' art. 5 / 6 L . 898 /70 nel testo vigente per il riconoscimento in favore del la IG.ra di un assegno divorzi le, _1
onerare i l ricorrente del versamento mensile - per il dedotto titolo - di una somma non inferiore ad € . 650, 00 rivalutabile Istat con decorrenza dalla data della domanda;
- ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. : ( i ) dichiarare che le condotte poste in essere dal IG. costituiscono gravi inadempienze che arrecano pregiudizio a Parte_1
e comunque sono di ostacolo al corretto esercizio dei diritti / doveri della IG.ra CP_2
e dalla corretta attuazione dell' affidamento condiviso;
( i i ) ammonire, _1 per l'effetto , il ricorrente diffidandolo a desistere per il futuro da condotte oppositive, elusive e/o comunque inadempienti e ad adoperarsi fattivamente per favorire il rapporto madre/figlio; ( i i i ) disporre il risarcimento dei danni a carico del IG. nella misura che verrà determinata secondo equità (e/o come da L. Pt_1
206/2021) in favore del figlio minore;
( i i i ) condannare infine il IG. Parte_1
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinarsi
[...] secondo giustizia tra il minimo di e. 75,00 e il massimo di € 5.000,00 in favore della cassa ammende;
- con vittoria di spese e competenze del procedimento.
pag. 5/26 L 'Avv. Maria Teresa Di Rocco precisa, in ogni caso e per quanto di necessità, anche in via istruttoria le conclusioni reiterando tutte le istanze di prova (non vagliate e/o non ammesse) formalizzate con la con la memoria ex art.183, VI co. n.2 c.p.c., opponendosi
– ove reiterate- a quelle di controparte ed insistendo per l'espletamento di CTU genitoriale, data la pregnanza dell'interesse oggetto di tutela.”,
PUBBLICO MINISTERO: ==
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 16.03.2022, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in L'AQ (AQ) il 28.07.2007, _1
di avere avuto con la stessa un figlio, , nato il [...], di avere CP_2
raggiunto con la stessa una separazione consensuale omologata in data
07.07.2020 con decreto n. 4217 del Tribunale civile di L'AQ, chiedeva, in via preliminare, la riunione del procedimento in esame con il giudizio instaurato con ricorso del 12.05.2021 per modifica delle condizioni della separazione ex art. 710 c.p.c. (r.g.n. 622/2021 VG), e, nel merito, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con conseguenti statuizioni accessorie.
2. Con memoria di costituzione del 26.05.2022, la resistente aderiva alla domanda sullo status avanzata dal ricorrente e contestava quanto ex adverso rappresentato, con conseguenti statuizioni accessorie.
3. Il Tribunale, in esito alla comparizione delle parti ed in parziale modifica del decreto di omologa della separazione, confermava in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, mentre riduceva l'importo del mantenimento posto a carico del in favore della moglie e del figlio, rideterminandolo nella Pt_1
misura di euro 600 oltre a spese straordinarie al 50% per il figlio, e di euro 400 per la moglie.
4. Disposto il passaggio alla fase contenziosa, con memoria integrativa del
28.07.2022, parte ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento condiviso o l'affidamento esclusivo al padre con collocazione urgente del figlio minore presso la propria abitazione in Luino e calendarizzazione delle visite della madre al figlio, nonché dichiararsi l'insussistenza del diritto all'assegno divorzile da pag. 6/26 parte della ex moglie e ordinarsi la corresponsione dell'assegno di mantenimento e del 50% delle spese straordinarie per il figlio da parte della resistente. Parte ricorrente chiedeva infine affermarsi il diritto di chiedere e ottenere il cambio di residenza del figlio e il rilascio di carta di identità o altro documento del figlio valido anche per l'espatrio. In via subordinata, in caso di conferma di collocamento prevalente presso la madre, parte ricorrente chiedeva disporsi specifica regolamentazione del diritto di visita del padre nonché la corresponsione di assegno divorzile nei confronti della ex moglie pari a 100 euro mensili e di un assegno di mantenimento nei confronti del figlio fino a un massimo di 300 euro più il 50% di spese straordinarie. Con riguardo all'affidamento e al collocamento della prole, il affermava che: a) il Pt_1
nucleo familiare allargato del ricorrente, in cui si è perfettamente CP_2
integrato, rappresentava al momento la migliore scelta di vita per il figlio, tenuto conto del forte legame di attaccamento con il padre e della presenza dei due fratelli, nonché tenuto conto del fatto che la realtà lombarda offre al ragazzo prospettive di vita, di lavoro e di opportunità sociali maggiori e migliori di quelle che si potrebbero presentare vivendo in L'AQ, alla frazione di Colle di
Roio; b) ogni volta che deve far ritorno a L'AQ, supplica chiunque lo CP_2
debba accompagnare di non riportarlo a casa dalla madre, che lo sottopone a innumerevoli impegni scolastici ed extrascolastici con pretesa di perfezione assoluta;
c) le pretese della madre avevano comportato in uno stato di CP_2
ansia e di agitazione, nonché disturbi del sonno, di concentrazione e di memoria e verificarsi di episodi di ribellione ed irrequietezza, problematiche che non si manifestano quando il figlio è con il padre d) la resistente ostacola i contatti con la famiglia paterna (zia e nonni). Con riguardo all'assegno divorzile, il ricorrente afferma: a) di avere come unica fonte di reddito una retribuzione mensile, al netto di oneri contributivi, pari a circa 2193,55 franchi svizzeri (corrispondenti a euro 2098,79), corrisposta dalla società Dreaming Lab Sagl, di non possedere beni immobili e di non disporre di capitali investiti né dei risparmi guadagnati durante la vita matrimoniale, pari ad euro 84.858,59 e versati alla ex moglie b) di avere ampliato il proprio nucleo familiare con la nascita di altri due figli,
pag. 7/26 , nata il [...], e , nato il [...], con conseguente Per_2 Per_3
depauperamento della propria capacità reddituale c) di dover provvedere mensilmente al pagamento di: euro 1.000 per il mantenimento della moglie e del figlio;
euro 310,00 per finanziamento contratto con la banca BNL in CP_2 data 31.12.2020, in costanza di matrimonio, per l'acquisto dei mobili e degli arredi della casa coniugale in uso alla signora;
euro 240,00 circa per _1
spese di viaggio per vedere e tenere con sé il figlio;
euro 2.000 circa per CP_2
le spese relative al nuovo nucleo familiare;
euro 400 a titolo di retta mensile per scuola di infanzia della figlia , a decorrere dal mese di settembre 2022; Per_2
d) di doversi avvalere, per far fronte a queste uscite, dell'aiuto economico dei familiari e dell'attuale compagna, percettrice di un reddito di CP_3
circa 1.560 euro, inidoneo a soddisfare equamente le esigenze della famiglia allargata unitamente al reddito del compagno e) che la moglie è proprietaria di
10 particelle catastali in L'AQ, abita a titolo gratuito nella ex casa coniugale ove utilizza mobili e arredi ancora pagati dal con rate mensili, è Pt_1 proprietaria di un'autovettura elettrica acquistata dal in costanza di Pt_1
matrimonio, dispone dei risparmi guadagnati dal marito durante la vita matrimoniale e detiene investimenti per euro 150.000. Il ricorrente sostiene quindi che, alla luce di una valutazione complessiva di tutte le circostanze esposte, non fosse prospettabile alcuna sperequazione tra i coniugi e che, qualora la stessa dovesse essere riscontrata, le seguenti ragioni ne escluderebbero comunque la rilevanza: a) la resistente ha cessato di lavorare durante la vita matrimoniale per sua libera scelta, forte del reddito elevato del marito b) nel corso del matrimonio, si è fatto carico esclusivo delle spese del Pt_1
canone del villino di Laveno nel quale la famiglia ha vissuto stabilmente nonché delle spese occorrenti per la manutenzione e gestione della casa, provvedendo altresì costantemente all'assistenza morale e materiale del figlio e all'aiuto della moglie nelle faccende domestiche e nella spesa c) per consentire alla Pt_1
moglie di tenersi occupata e di realizzarsi lavorativamente, fino a qualche mese prima della separazione, iscriveva la a un corso di inglese e inviava lui _1
Parte_ stesso le presso i vari plessi scolastici, tramite la propria posta elettronica,
pag. 8/26 contattando inoltre un ente di beneficenza della zona per farle fare la volontaria, sebbene la stessa abbia poi rifiutato anche questo tipo di occupazione d) la resistente non si è attivamente prodigata per cercare lavoro dalla data della separazione ad oggi, pur essendo indubbia la sua capacità lavorativa, in ragione dell'età e delle precedenti esperienze lavorative, e dovendosi tenere conto anche del fatto che il figlio ha 10 anni e trascorre a scuola la maggior parte del suo tempo, dalle 9.00 alle 17.00. Con riguardo al mantenimento della prole, il ricorrente, premesso il pagamento regolare delle somme concordate in sede di separazione, afferma che, in considerazione dell'ampliamento del nucleo familiare e delle problematiche lavorative ed economiche, l'assegno di mantenimento per il minore, in caso di mancato accoglimento della richiesta di collocamento prevalente del minore presso il padre, non dovrà superare i 300 euro, in aggiunta al 50% di spese straordinarie.
5. Con memoria integrativa del 27.09.2022, parte resistente chiedeva invece disporsi affidamento esclusivo del figlio alla madre in caso di perduranti condotte del ricorrente ostative a una corretta attuazione delle modalità dell'affidamento disposte in sede di separazione, ferma restando la regolamentazione del diritto di visita del padre nei termini di cui al decreto di omologa o, in subordine, la conferma dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, con autorizzazione della madre all'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale in riferimento agli atti di ordinaria gestione. Parte resistente chiedeva inoltre porsi a carico del la corresponsione di assegno di mantenimento e del 50% delle spese Pt_1
straordinarie per il figlio, nonché la corresponsione di assegno divorzile nella misura determinata secondo equità dal Tribunale. La medesima parte chiedeva infine ex art. 709 ter c.p.c. l'ammonimento, il risarcimento del danno in favore del minore e l'irrogazione di sanzione pecuniaria nei confronti del ricorrente.
Circa l'affidamento e il collocamento del figlio, la resistente affermava che a) il figlio ha sviluppato un rapporto molto intenso con la madre, derivante dalle costanti cure e attenzioni fornite nel corso della vita matrimoniale b) il figlio è perfettamente inserito nel nuovo ambiente di vita aquilano, ove risiede dal 2019,
pag. 9/26 venendo seguito dalla madre e dai nonni materni c) un eventuale stravolgimento delle abitudini e dell'ambiente sociale, familiare e relazionale, che seguirebbe al trasferimento del figlio in provincia di Varese, avrebbe ripercussioni devastanti sulla di lui stabilità e serenità d) di avere garantito nel tempo al minore tempi di permanenza presso il genitore e gli ascendenti paterni ben più ampi rispetto a quelli previsti e) di converso il dopo essersi formato una nuova Pt_1
famiglia, ha manifestato comportamenti di disaffezione verso , alla cui CP_2
cura, per comodità personale, ha di norma delegato i propri genitori, che spesso e volentieri riportavano a casa il minore la domenica dopo le trasferte in Larino
f) il ricorrente ha precluso al figlio una normale vita sociale, ricreativa e di relazione, rifiutando il consenso a qualsivoglia iniziativa della madre, impedendo al figlio di frequentare il catechismo, il gruppo scout e la piscina, all'evidenza per non contribuire alla relativa spesa g) il ricorrente non ha sottoscritto la delega per consentire ai nonni materni di riprendere a CP_2
scuola, neppure per il solo caso di impossibilità della madre. Circa il diritto all'assegno divorzile, la resistente affermava: a) di essere priva di qualsivoglia fonte di reddito e di qualsiasi contribuzione previdenziale atta ad assicurarle una qualche forma di tutela pensionistica, potendo godere del solo investimento a lungo termine effettuato nell'interesse di con i proventi della vendita di CP_2
un immobile di proprietà dei genitori;
b) il reddito di cui il sostiene di Pt_1
essere percettore è in realtà solo parte degli introiti mensili effettivamente corrisposti e dei benefit di cui beneficia presso la Dreaming Lab Sagl.
Affermava quindi non potersi negare la sussistenza di una sperequazione rispetto alle capacità economico-patrimoniali del ricorrente, determinata in sostanza dalla scelte che i coniugi avevano effettuato nel corso del matrimonio;
in particolare sottolineando a) di avere investito nel matrimonio ogni risorsa, seguendo il marito in un piccolo centro della provincia di Varese, ivi trasferendosi e lasciando la propria città in difetto di qualsivoglia supporto ed appoggio familiare e con un bambino di un anno da mantenere;
b) di aver rinunciato a qualsiasi prospettiva di professione per favorire la carriera del dedicandosi in via esclusiva all'accudimento di e alla Pt_1 CP_2
pag. 10/26 gestione della casa coniugale, ripagata dall'affetto del marito e da un tenore di vita più che buono, finché il marito non decideva di lasciarla per intraprendere una nuova relazione con la sua attuale compagna;
c) di essere regolarmente iscritta nelle liste di collocamento, ma di non trovare alcuno sbocco lavorativo, men che meno in linea con il titolo di studio conseguito, con le aspettative professionali sacrificate per favorire la carriera del marito e con le sue precarie condizioni fisiche. Circa il mantenimento del figlio, la ricorrente afferma che i sopravvenuti oneri verso i bambini avuti dalla nuova compagna non possono incidere sul sostentamento di , in ragione della mancanza di mezzi in CP_2 capo alla resistente, dell'esponenziale aumento del costo della vita, non coperto da indicizzazione e le cui ripercussioni negative gravano in misura prevalente sul genitore collocatario, e della deficitaria compartecipazione del ricorrente alle spese straordinarie.
6. Respinta l'istanza di riunione del presente procedimento con quello n. 622/2021
VG, instaurato dal ricorrente ex art. 701 c.p.c. e conclusosi in data 01.09.2022 con decreto di rigetto delle contrapposte domande in quanto devolute al giudice del divorzio, veniva pronunciata sentenza definitiva parziale n. 805, con declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, erano rimesse le parti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio sulle rimanenti domande.
7. Si rigettavano quindi le richieste di prove orali delle parti, mentre si ordinavano accertamenti sui redditi e sulle capacità patrimoniali delle parti mediante indagini della G.D.F. - Polizia Tributaria. Acquisite le relazioni degli esperti del
Centro famiglie e dei servizi di neuropsichiatria, comprensive di dichiarazioni del minore, la cui volontà è stata quindi efficacemente indagata in tali ambiti dagli esperti, il Tribunale si pronunciava sul ricorso proposto dal in Pt_1
data 16.01.2023 ex artt. 709, 4° comma c.p.c. e 4 legge 898/1970 avverso l'ordinanza presidenziale del 04.07.2022; ivi si dava atto che dal 23.10.2022 il minore aveva iniziato a vivere con il padre in Luino, in sostanziale accordo delle parti, in ragione della precarietà della condizione psichica della madre accertata dal Centro famiglie di L'AQ e da psichiatra del Centro di salute mentale di pag. 11/26 L'AQ; fermo l'affidamento condiviso, si disponeva il collocamento del minore presso il padre, con onere di mantenimento a carico del padre e spese straordinarie a carico di entrambi i genitori;
ferma la necessità di garantire un rapporto significativo del minore con la madre, si demandava al Centro famiglie di L'AQ il compito di individuare la modalità concrete atte a garantire il diritto di visita della madre, anche in occasione degli incontri tra i genitori presso il Centro.
8. Ascoltate le parti all'udienza dell'11.10.2023, alla luce del materiale istruttorio acquisito, il Tribunale, con ordinanza del 20.11.2023, fissava al 13.02.2024 udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita da note di trattazione scritta.
9. Lette le note di trattazione scritta delle parti nonché la relazione urgente del
Centro famiglie di L'AQ depositata in data 28.03.2024, il Tribunale, con ordinanza del 06.05.2024, fissava al 20.05.2024 udienza in presenza per la precisazione delle conclusioni. In tale sede, le parti rinviavano alle note di trattazione scritta del 13.02.2024. Seguivano l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e la riserva di decisione all'esito.
10. In via preliminare, giova brevemente osservarsi che l'istanza ex art. 709 ter c.p.c. formulata da parte resistente, con richiesta di condanna al risarcimento del danno in favore del minore, risulta inammissibile. Sul medesimo fatto è infatti intervenuta pronuncia con ordinanza del 01.09.2022, all'esito del procedimento r.g.n. 580/2021, instaurato dalla ricorrente con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. del
20.05.2021. In ogni caso, allo stato ogni profilo cautelare resta assorbito dalle decisioni di merito definitive che, allo stato, devono essere assunte.
11. Tanto premesso, si osserva che le domande attoree sono in parte fondate, nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
12. Giova iniziare l'esame dal profilo di domanda maggiormente delicato, afferente all'affidamento e al collocamento del minore;
al riguardo, il collegio reputa opportuno disporre che l'affidamento del minore sia regolato nella forma della condivisione, mantenendosi – per il preminente interesse del minore – ul suo attuale collocamento prevalente presso il padre, in Luino.
pag. 12/26 13. Al riguardo, in punto di diritto, si rammenta come il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 337 ter c.c. precisi che, per tutelare l'interesse morale e materiale dei minori, il Giudice debba sempre valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, stabilendo in alternativa a quale di essi i figli sono affidati. A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato che: “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. […]” (Ordinanza n.
21425 del 06/07/2022, ex multis). Resta, in ogni caso, in favore dei minori, il principio della bigenitorialità, “da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (sent. cass. sez. I, 11/04/2024, n.9839, ex multis). Valorizzandosi tale principio, il Collegio ritiene che, oltre a dover verificare le capacità genitoriali nella nuova situazione di disgregazione familiare sulla base di giudizio prognostico “formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore” (sent. cass. sez. I, 11/04/2024,
n.9839, ex multis),“…il giudice deve prendere in considerazione gli stessi minori, la loro età e capacità di adattamento ... il trasferimento non può comportare un traumatico sradicamento del loro ambiente socio-affettivo” (Cass. civ., sez. I, ord. n. 12282 del 07.05.2024). E' fondamentale pertanto verificare che il trasferimento non pregiudichi in modo irreversibile la possibilità dell'altro genitore di esercitare il proprio ruolo genitoriale, sia a livello logistico che pag. 13/26 economico, nonché i rapporti con gli ascendenti, fermo restando il rilievo della volontà consapevolmente espressa dagli stessi minori.
14. In punto di fatto, gli elementi emersi in relazione alla capacità genitoriale delle parti, alle capacità di adattamento del minore e alla volontà di quest'ultimo giustificano l'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso il padre. In primo luogo, devono essere considerate le problematiche psicopatologiche della madre, che si sono in concreto ripercosse in obbiettive criticità nella gestione quotidiana del figlio e che hanno determinato il trasferimento del minore presso il padre a Luino nell'ottobre del 2022; tali criticità non possono essere ritenute del tutto superate, allo stato. La sig.
[...]
è infatti seguita dal Centro di Salute mentale di L'AQ e sottoposta a _1 terapia farmacologica sin dal 2019, a causa di un “Disturbo depressivo maggiore ricorrente”, insorto successivamente a evento di vita stressante, quale appunto la separazione dal coniuge. Nel corso degli anni, la resistente risulta aver alternato periodi di discreta stabilità del quadro psicopatologico con episodi di riacutizzazione della sintomatologia clinica (cfr comunicazione urgente del
28.03.2024 e, in particolare, relazione clinica Centro di salute mentale di
L'AQ del 06.04.2023). Il 21 ottobre 2022, il Centro famiglie di L'AQ ha riferito di pensieri deliranti della , la quale si diceva convinta di essere _1 controllata dall'ex marito mediante meccanismi installati nel televisore e nel cellulare e di parlare con l'ex marito e con la sua attuale compagna attraverso il televisore;
affermava di avere distrutto un cellulare scagliandolo contro il muro alla presenza del minore, sosteneva di sentirsi molto appesantita dalla gestione quotidiana del figlio, cui spesso si rivolgeva urlando ed impartendo punizioni, ed affermava infine di avere attenuato o sospeso autonomamente una terapia farmacologia prescritta dallo psichiatria presso il quale è in cura, nella convinzione che la diagnosi fosse sbagliata. Da qui, l'intervento dello psichiatra del Centro di Salute mentale di L'AQ, che aveva suggeriva una collocazione temporanea del minore presso il padre (cfr allegato 2 a ricorso incidentale del
16.01.2023). In successiva relazione clinica del Centro di Salute Mentale di
L'AQ si dava atto di una attuale buona consapevolezza della malattia e di pag. 14/26 aderenza alla terapia nonché della minore pervasività e della sottoposizione a critica delle idee di controllo riferite all'ex coniuge, con permanenza di alcune difficoltà nel fronteggiare in modo funzionale problemi di vita reale e tendenza alla preoccupazione in situazioni particolarmente stressanti, che possono impedire al soggetto di prendere le opportune decisioni (cfr comunicazione urgente del 28.03.2024 e, in particolare, relazione clinica Centro di salute mentale di L'AQ del 06.04.2023). Alla luce di tali riscontri, il Centro per le famiglie definiva la situazione compensata ma meritevole di attenzione soprattutto nelle condizioni di stress (cfr comunicazione urgente del 28.03.2024
e, in particolare, relazione Centro famiglie di L'AQ del 08.05.2023).
Tuttavia, in successiva relazione, il Centro per le famiglie dava atto di nuove affermazioni della resistente circa l'essere spiata e controllata mediante televisore e strumenti informatici e telefonici dall'ex marito (cfr comunicazione urgente del 28.03.2024 e, in particolare, relazione Centro famiglie di L'AQ del 21.03.2024). Sulla base della documentazione agli atti, non possono allo stato escludersi nuovi episodi di riacutizzazione delle problematiche psicopatologiche della madre, tenuto conto della gravosità degli impegni nella gestione quotidiana di un figlio, in età particolarmente delicata e che in passato frequentemente ha manifestato, unicamente nei confronti della madre, comportamenti oppositivi e provocatori(cfr allegato 18 a ricorso introduttivo, cfr allegato 6 a memoria integrativa del ricorso introduttivo). In secondo luogo, non vi è prova dei comportamenti di disaffezione del padre nei confronti del figlio né di comportamenti preclusivi allo svolgimento di normali relazioni sociali e ricreative affermate dalla resistente, né al tempo del collocamento del minore presso la madre in L'AQ né successivamente al trasferimento dello stesso in Luino.
15. Circa la mancata delega ai nonni materni per riprendere a scuola, la CP_2 mancata autorizzazione all'iscrizione al gruppo scout Agesci e alla frequentazione del catechismo in vista della Comunione, ricordate dalla resistente in sede di memoria integrativa, deve dirsi che, in riferimento a tali condotte, vi è stata pronuncia di cessazione della materia del contendere con pag. 15/26 ordinanza del 01.09.2022 nel procedimento r.g.n. 580/2021 instaurato dalla
[...]
con ricorso ex art. 709 ter c.p.c., per sopraggiunte autorizzazioni e _1 intervenuta celebrazione del sacramento della Comunione all'esito di una effettiva frequentazione del catechismo. Circa la delega di fatto delle cure del minore ai nonni paterni, la stessa non risulta provata. Circa la sospensione dal corso di nuoto per mancata compartecipazione alla spese da parte del padre, circostanza non contestata dal ricorrente, la stessa non può rilevare come comportamento preclusivo, in assenza di ulteriori elementi di valutazione e risultando acclarato che il figlio comunque praticasse attività sportiva. In particolare, a far data dal trasferimento in Luino, il minore risulta iscritto a corso di basket (cfr allegato 10 a memoria di parte ricorrente del 05.01.2023) e si dimostra ben inserito nel nucleo familiare del ricorrente. A quest'ultimo proposito, va ricordato che il percorso psicologico del minore, attivato presso il
Centro famiglia delle Valli nel marzo 2023, su richiesta del padre e con il consenso della madre, era stato sospeso a settembre 2023 per riscontrata serenità nel contesto paterno e mancata emersione di criticità se non nel rapporto con la madre (cfr comunicazione urgente del 28.03.2024 e, in particolare, relazione del
05.05.2023 e mail del 19.03.2024 del Centro per la famiglia delle Valli –
Consultorio familiare Comunità montana del Piambello).
16. A tali valutazioni, inerenti la capacità genitoriale delle parti, deve aggiungersi il mancato riscontro di problematiche legate allo sradicamento in termini di rendimento scolastico del minore, rilevando a tal proposito le relazioni scolastiche di contenuto positivo agli atti (cfr allegato 4 a memoria di parte ricorrente del 16.12.2022). Il minore dimostra pertanto buone capacità di adattamento nel nuovo contesto. Rilevano, infine, le dichiarazioni rese dal minore agli esperti del Centro per la famiglia per le Valli, nell'ambito dell'anzidetto percorso psicologico. Il minore ha infatti chiaramente manifestato la volontà di restare a vivere con il padre, la di lui compagna e i fratelli (cfr comunicazione urgente del 28.03.2024 e, in particolare, relazione del
05.05.2023 del Centro per la famiglia delle Valli – Consultorio familiare
Comunità montana del Piambello).
pag. 16/26 17. Circa il diritto del figlio alla bi-genitorialità, il collegio ritiene che sia necessario evitare che la notevole distanza tra il luogo di residenza del minore e la particolare contingenza connessa alle condizioni di salute della sig. , _1
non ancora pienamente risolte, possano esitare in uno sradicamento del minore di tipo affettivo dalla realtà di provenienza. Per questa ragione, il Tribunale considera opportuno prevedere modalità attuative di contenuto precettivo atte a garantire la effettività della relazione tra il minore e la madre che, come da recente relazione del Centro per le famiglie, si va sempre più allentando (cfr relazione Centro per le famiglie di L'AQ, depositato in data 05.07.2024).
Deve a tal proposito tenersi conto anche della notevole distanza (circa 400 km) intercorrente tra L'AQ e Luino e darsi atto che, allo stato, ha potuto CP_2
incontrare la madre solo in occasione di una trasferta da lei autonomamente organizzata in Luino, dall'1 al 4 giugno 2023 e che, infine, ad oggi non risultano predisposte modalità attuative di incontri tra madre e figlio da parte del Centro per le famiglie di L'AQ, in ragione dell'impossibilità di trovare un accordo tra i genitori circa tali modalità. Orbene, non potendosi immaginare che vi sia equivalenza tra l'ipotesi in cui gli incontri madre-figlio si svolgano in Luino e l'ipotesi in cui si svolgano a L'AQ, luogo nel quale il bambino ha comunque vissuto fino a non molto tempo fa e nel quale può ritrovare alcuni degli ambienti che gli erano familiari oltre che frequentare i nonni materni, si ritiene opportuno al fine di sostenere in maniera adeguata la consapevolezza dell'importanza di alcuni rapporti parentali essenziali, di dover disporre che – allo stato - il minore possa venir prelevato dalla madre o accompagnato dal padre per trascorrere presso l'abitazione della in L'AQ, in occasione di un fine settimana _1
ogni due mesi nonché, alternativamente, per una settimana nel periodo delle festività natalizie comprendente o il Natale o il Capodanno e di tre giorni in quelle pasquali, ferma la possibilità per la madre di recarsi presso il figlio in
Luino, ove possibile, almeno in un fine settimana al mese, dal sabato all'uscita da scuola o dalla mattina (se non vi è scuola in quel giorno) fino alla domenica alle 20; dovrà essere inoltre prevista la possibilità per la madre di tenere con sé il figlio per un periodo di quindici giorni durante le vacanze estive, da concordare pag. 17/26 entro il 31 maggio di ogni anno, con il supporto, ove necessario, del Centro per le Famiglie e del Servizio Sociale del luogo ove il minore, in corso di causa, ha ora la residenza e di trascorrere con il figlio ad anni alterni il giorno del suo compleanno in L'AQ o in Luino e, tutti gli anni, il giorno del proprio compleanno e la festa della mamma;
18. Non si reputa necessaria una calendarizzazione di incontri tra madre e figlio in modalità protetta, alla luce del mancato riscontro di problemi nel corso dell'unica visita effettuata a Luino dalla resistente, nonché delle ridotte occasioni di stress nella cura del figlio per brevi periodi, anche in ragione del venir meno della gestione pratica degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore da parte della madre. Risulta inoltre indispensabile garantire contatti telefonici regolari tra madre e figlio, nella misura di almeno una telefonata/videochiamata ogni due giorni ed auspicabilmente nella maggior misura che le parti vorranno spontaneamente concordare e che il padre dovrà cercare di favorire. Appare infine opportuno continuare gli incontri tra genitori in modalità telematica presso il Centro per le famiglie di L'AQ, per consentire il recupero di un rapporto pacifico nel prevalente interesse del figlio minore. Entrambi i genitori, considerata la notevole distanza tra il luogo di attuale residenza di e il luogo di residenza della madre, dovranno CP_2 impegnarsi a favorire nella maniera più ampia possibile l'organizzazione degli incontri, anche al di fuori della calendarizzazione proposta dal tribunale.
19. Con riguardo all'assegno divorzile, va rilevato, in punto di diritto, che l'art. 5, comma 6, legge 898/1970, prevede che il giudice, tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Va quindi ricordato che, secondo sent. cass.
Sez. Un. n. 18287 dell'11.07.2018, l'assenza di mezzi adeguati va valutata con pag. 18/26 riferimento agli elementi indicati nella prima parte della disposizione e non in riferimento al tenore di vita endo-coniugale. L'assegno realizza infatti un bilanciamento tra dovere di solidarietà post-coniugale e principio di auto- responsabilità dell'individuo, assolvendo a una funzione assistenziale e perequativa, finalizzata al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi. Dopo aver considerato le ragioni della decisione e aver accertato l'esistenza di una situazione di disparità economica tra ex coniugi, occorre pertanto verificare se il divario reddituale sia conseguenza di scelte maturate e condivise durante il matrimonio nella distribuzione dei ruoli, se cioè sia accaduto che l'ex coniuge economicamente più debole abbia rinunciato alle sue aspettative di crescita professionale per dedicarsi alla conduzione della vita professionale sulla base di scelta condivisa con l'ex coniuge. Verificata la sussistenza e l'entità del sacrificio della vita lavorativa, occorre altresì valutare le potenzialità professionali del richiedente al momento del divorzio e, quindi, la possibilità di recupero del pregiudizio economico e professionale. Tanto premesso, in punto di fatto, va rilevato che, accertata la non imputabilità della fine della relazione alla resistente, deve ritenersi sussistente una sperequazione dei coniugi in termini reddituali. La resistente risulta essere intestataria di un conto corrente con deposito titoli a custodia, aperto in data 04.05.2019, con saldo pari a 6.956,00 euro al 31 marzo
2023 e come controvalore fondi e per un ammontare di 86.937,93 euro Pt_3
alla medesima data (cfr Atto ALL 5 - PARTE II - DA PAG. 135 A PAG. 266, depositato dalla GDF in data 28 settembre 2023). Tale dato risulta sostanzialmente equivalente a quanto già esistente in sede di omologa dell'accordo di separazione (cfr ALL. 5 PARTE II FINO A PAG. 134., depositato dalla GDF in data 28 settembre 2023, attestante una situazione Fondi e Sicav pari a euro 73.442, 01 al 31 marzo 2020 e a euro 86.067,99 al 30 giugno 2020).
La resistente risulta inoltre avere percepito nel 2022 redditi esenti erogati dall' in misura pari a euro 1.704,50. La resistente non risulta essere titolare CP_4
di redditi da attività lavorativa né, per quanto consta, ha la disponibilità di pag. 19/26 sostanze frutto della vita lavorativa del ricorrente sostenuta da quest'ultimo. La resistente risulta comunque essere proprietaria di cinque immobili, di cui uno, in cui attualmente risiede, in proprietà, e gli altri in nuda proprietà, dai quali, pertanto, non è possibile prevedere la possibilità di ricavare alcun reddito. Non può essere valutata dal collegio la circostanza allegata dal ricorrente in occasione del deposito della comparsa conclusionale, in cui si sostiene sarebbe stato stipulato un contratto di lavoro presso l'Archivio di Stato di L'AQ da parte dell'odierna resistente, asserita dal ricorrente con comparsa conclusionale del 19.07.2024. Trattasi invero di fatto nuovo, introdotto successivamente al maturare della definitiva preclusione in sede di precisazione delle conclusioni (in tal senso, Cassazione civile sez. I, 02/05/2019 n. 11547) e non documentato in maniera adeguata, bensì semplicemente tramite l'indicazione di un link. In ogni caso, l'elemento sopravvenuto varrà, ove documentato, per il futuro, laddove in questo giudizio va valutata la situazione familiare dalla data del ricorso a quella della decisione. Non ci sono, pertanto, i presupposti per provvedere a rimettere la causa in istruttoria per procedere all'accertamento.
20. Il quadro patrimoniale-economico del ricorrente, in base alla documentazione allegata e agli accertamenti disposti dalla tributaria, non CP_5
resitituisce significative discordanze rospetto alle entrate e alle uscite dichiarate e allegate dal negli atti introduttivi del giudizio. Egli percepisce Pt_1
attualmente reddito derivante da stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato nella misura di euro 2098,79 netti mensili (cfr allegato 6 ricorso introduttivo) e risulta essere avente causa in un comodato registrato in data
18.10.2021 e avente come co-parte l'attuale compagna, nonché conduttore in locazione di immobile ad uso diverso da quello abitativo per un valore annuale dichiarato di euro 900,00, registrato in data 01.01.2022. Va precisato che il risulta essere intestatario di conto corrente deposito titoli a custodia, Pt_1
aperto in data 22.02.2012, con saldo pari a euro 243,15 al 31.03.2023 nonché co- intestario di conto corrente bancario con l'attuale compagna, con saldo pari a euro 378,52 al 31.03.2023. Può dirsi pertanto accertata una diminuzione delle capacità reddituali del rispetto alla data dell'omologa della Pt_1
pag. 20/26 separazione, in considerazione, principalmente, della cessazione di precedente rapporto lavorativo meglio remunerato (cfr allegato 4 ricorso) e dei sopravvenuti oneri derivanti dalla nascita di un secondo figlio dalla attuale compagna. Alla luce di quanto considerato, la sperequazione tra gli ex coniugi può dirsi esistente, in considerazione, in particolare, dell'assenza di reddito lavorativo della madre, cui si contrappone il reddito lavorativo da contratto di lavoro a tempo indeterminato del padre, in parte assorbito dalle spese per i figli avuti da nuova relazione ma sostenuto dalla compartecipazione alle spese della compagna attualmente percettrice di reddito lavorativo pari a euro 1560,00 mensili (cfr allegato 5 memoria integrativa del ricorso introduttivo). La sperequazione in oggetto non è imputabile alla madre, la quale ha smesso di lavorare a partire dalla nascita del figlio per dedicarsi alla cura del minore e della casa coniugale per otto anni, fino alla separazione (cfr allegato 8 memoria parte resistente del 05.12.2022). La spesa sostenuta dal ricorrente peraltro con somme derivanti da un conto corrente cointestato con la , per l'iscrizione della _1
resistente a corsi di inglese e l'invio di PEC a plessi scolastici dall'indirizzo del ricorrente (cfr allegati 16 e 17 al ricorso introduttivo) possono giustificarsi in un quadro di normale collaborazione e sostegno morale e materiale in ambito familiare e di per sé non possono costituire premessa per argomentare che la scelta di non coltivare l'attività di lavoro non sia stata concordata tra ex coniugi per ragioni di interesse comune e familiare. Né alla madre può essere imputato lo stato di disoccupazione successivo alla separazione e tuttora perdurante. Ciò in considerazione dell'iscrizione al Centro dell'impiego in data 25.07.2019 con disponibilità all'assunzione per diverse qualifiche, anche non in linea con il titolo di studio, con contestuale iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio ai sensi della legge 68/1999 nella categoria Invalidi civili (cfr allegato 9 alla memoria della resistente del 15.02.2022). Può quindi allo stato riscontrarsi una percentuale medio-bassa in termini di prognosi futura favorevole circa il reperimento di un lavoro da parte della , in considerazione _1 dell'età, delle condizioni di salute e dei cinque anni decorsi dall'iscrizione al
Centro di impiego, cui si contrappongono le pregresse esperienze lavorative e il pag. 21/26 livello culturale della medesima, laureata in giurisprudenza e in grado di parlare due lingue. Alla luce dei suddetti elementi, valutati congiuntamente alla sopravvenuta nascita di un terzo figlio del e dell'attuale compagna nel Pt_1 corso del presente giudizio (cfr verbale udienza dell'11.10.2023), devono ritenersi sussistenti i presupposti di fatto in favore della sigg. alla _1
corresponsione dell'assegno divorzile, che in considerazione delle condizioni reddituali del sig. e del fatto che la sig. ha la disponibilità di Pt_1 _1
una abitazione di proprietà può fissarsi, con decorrenza dalla sentenza definitiva, nella minor misura di € 350 (rispetto ad € 400 come fissato in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti).
21. Circa il mantenimento del figlio minore, va rammentato, in punto di diritto, quanto previsto dall'art. 337 ter, 4° comma, c.p.c.. Secondo tale disposizione, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
ove necessario, il giudice dispone la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori,
i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In punto di fatto deve dirsi che l'assenza di reddito lavorativo della madre e la percezione di due stipendi nel nucleo familiare paterno risultano decisivi ai fini della scelta di porre l'onere di mantenimento del figlio a prevalente carico del padre collocatario prevendendosi un contributo minimo, che può essere individuato in € 100 mensili a carico della madre, con decorrenza dalla data della sentenza. Non va dimenticato, al riguardo, come la suprema corte, con ordinanza a Sezioni Unite n. 12283 del 7/05/2024, abbia di recente ribadito che il genitore deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato ed anzi, in caso di disoccupazione, dovrà continuare ad attivarsi, così come peraltro è emerso stia facendo la sig. , nella _1
ricerca di un lavoro, per essere in condizione di fare fronte agli impegni connessi alla genitorialità.
pag. 22/26 22. Circa le spese straordinarie riferite al figlio, va ricordato, in punto di diritto, che ai fini del riparto devono seguirsi criteri non dissimili dai parametri normativi enunciati dall'art. 337 ter, 4° comma, c.p.c.. Difatti, secondo orientamento della giurisprudenza di legittimità che si condivide, il riparto delle spese straordinarie per i figli “non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti
(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021)”. In punto di fatto, tenutosi conto dell'onere di mantenimento di cui è gravato il padre e della situazione reddituale dello stesso, si reputa opportuna una ripartizione di tali spese al 70%,
a carico del genitore con maggiori redditi e, allo stato, al 30% in carico alla madre.
23. Circa il diritto alla percezione esclusiva dell'assegno unico , affermato CP_4
dalla resistente, va ricordato, in punto di diritto, che il combinato disposto degli artt. 2 e 6 del d. lgs. 230/2021 prevede l'erogazione di tale beneficio in pari misura ai soggetti che esercitano responsabilità genitoriale, salva l'ipotesi di affidamento esclusivo, nel qual caso l'assegno è corrisposto interamente al genitore affidatario in assenza di diverso accordo. In punto di fatto, la ricorrenza di una situazione di affidamento condiviso e l'assenza di un accordo con l'altro genitore circa diverse modalità di ripartizione dell'assegno determina il rigetto della domanda di parte resistente, avendo la stessa diritto alla percezione dell'assegno unico nella misura del 50%. CP_4
24. Circa la domanda del padre di ottenere il rilascio della carta di identità o di altri documenti del minore validi anche per l'espatrio, non sussistono ragioni per non accoglierla positivamente, ove manchi il consenso della madre.
25. Deve infine dirsi che il Tribunale reputa sussistenti i presupposti per procedere all'irrogazione ex officio della sanzione dell'ammonimento ex art. 709 ter, 2° comma n. 1 c.p.c. (abrogato, ma ancora applicabile ai procedimenti, come il presente, già instaurati al momento della entrata in vigore della riforma
Cartabia), nei confronti di entrambi i genitori. Le parti hanno infatti frapposto pag. 23/26 seri ostacoli al corretto esercizio delle modalità di affidamento del minore, come statuite con ordinanza dell'11.03.2023 adottata nel corso del presente procedimento. In particolare, la previsione di modalità attuative del diritto di visita della madre è stata resa concretamente impossibile in ragione della mancata disponibilità dei genitori ad accordarsi su qualsiasi soluzione proposta dal Centro per le famiglie, il padre insistendo nel non voler portare il minore a
L'AQ, la madre insistendo nel non voler andare a Luino se non ospitata (cfr verbale di udienza del 11.10.2023, cfr comunicazione urgente del 28.03.2024 e, in particolare, relazione Centro famiglie di L'AQ del 21.03.2024). Dissidi e posizioni inconciliabili sono emersi anche con riferimento alle modalità di visita del minore da parte della madre nel corso delle vacanze estive del 2024 (cfr relazione Centro per le famiglie di L'AQ, depositato in data 05.07.2024). A ciò deve aggiungersi il frequente intervento del Centro per le famiglie di
L'AQ “per la firma di vari consensi: per lo sport, per la scuola e per la gita scolastica, per il doposcuola specialistico etc.”, a conferma del permanere di un'alta conflittualità tra gli ex coniugi (cfr relazione Centro per le famiglie di
L'AQ del 18.09.2023). Si ritiene pertanto opportuno ammonire i genitori, affinché gli stessi non persistano in condotte ostative al corretto esercizio delle modalità di affidamento e rispettino le statuizioni della presente sentenza, cooperando tra di loro e con il Centro per le famiglie di L'AQ a tutela del prevalente interesse del minore alla salvaguardia del diritto alla bigenitorialità.
26. Alla luce dei principi di soccombenza e causalità, la reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
27. Con riguardo alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dal ricorrente, la stessa va rigettata per difetto del presupposto della soccombenza integrale della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia sulle condizioni accessorie del divorzio pronunciato con sentenza di questo Tribunale n. 805/2022:
1) dichiara inammissibile la domanda ex art. 709 ter c.p.c. avanzata dalla;
_1
pag. 24/26 2) dispone l'affidamento condiviso con collocamento prevalente del minore presso l'abitazione del padre sita in Luino (VA), alla via Dumenza n. 29;
3) dispone, a tutela del diritto del minore alla bi-genitorialità:
-che tra madre e figlio intercorrano contatti telefonici regolari, almeno una volta ogni due giorni, in modalità chiamata/videochiamata, agli orari che saranno stabiliti dal
Centro per le famiglie di L'AQ previa audizione dei genitori e del minore;
-che potrà trascorrere con la madre in L'AQ, a) un weekend ogni due CP_2
mesi presso la di lei abitazione in L'AQ, presso la quale potrà accompagnarlo il padre o potrà essere accompagnato dalla madre, purché gli impegni scolastici e ricreativi lo consentano;
b) una settimana a L'AQ durante le vacanze natalizie (con alternanza quanto al Natale ovvero al Capodanno); b) un fine settimana ogni due mesi in
L'AQ, dove potrà essere accompagnato dal padre o portato dalla madre;
c) la madre potrà inoltre trascorrere con il figlio in Luino ad anni alterni la Pasqua o la Pasquetta;
d) la madre potrà visitare il figlio in Luino almeno un fine settimana al mese, da concordare tra i genitori, dall'uscita da scuola del sabato fino alla domenica alle 20, o con le migliori e diverse modalità che potranno essere concordate, anche con il supporto del Centro per le Famiglie;
e) la madre potrà trascorrere con il figlio un periodo di vacanza di giorni 15 durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
f) la madre potrà infine trascorrere con il figlio ad anni alterni il giorno del suo compleanno in L'AQ o in Luino e, tutti gli anni, il giorno del proprio compleanno e la festa della mamma in Luino;
per tutte le condizioni sopra previste sono fatti salvi migliori accordi tra le parti;
-che i genitori proseguano i loro incontri, in modalità telematica, presso il Centro per le famiglie di L'AQ;
4) rigetta la domanda della di riconoscimento del diritto alla percezione _1 dell'assegno unico in via esclusiva;
; CP_4
5) ordina al di versare entro il giorno 5 di ciascun mese, in favore della Pt_1
un assegno divorzile che, con decorrenza dalla data della _1 pubblicazione della sentenza, fissa in € 350 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT (FOI);
pag. 25/26 6) dispone che la versi mensilmente un contributo al mantenimento di _1
, pari ad € 100 (rivalutabile ISTAT-FOI), entro il giorno 5 di ogni mese, CP_2
con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza;
7) autorizza, in mancanza di consenso, il rilascio di carta di identità o di altri documenti del minore validi anche per l'espatrio su richiesta del Pt_1
8) ammonisce la e il al rispetto delle condizioni e a collaborare _1 Pt_1
tra loro perché le condizioni stesse siano correttamente adempiute, a tutela del prevalente interesse del minore;
9) compensa integralmente le spese di lite;
10) rigetta la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dal
Pt_1
Così deciso in L'AQ il 13 febbraio 2025. Il Presidente
Elvira Buzzelli
pag. 26/26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 471/2022 promossa da:
(C.F.: , nato a [...] a Parte_1 C.F._1
Cremano (NA) il 04.05.1978, residente in [...], elettivamente domiciliato in
Termoli (CB) presso lo studio del difensore Avv. Anna Lalli;
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , nata a [...] il [...], _1 C.F._2 ivi residente in [...]. Colle Di Roio, via Coppito, elettivamente domiciliata in L'AQ
(AQ) presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Di Rocco.
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: con note di trattazione scritta del 13.02.2024, si chiede:
“IN VIA PRINCIPALE: - confermare la collocazione prevalente di presso l'abitazione del IG. CP_2 Parte_1
in Luino (VA) alla Via Dumenza n. 29 ove attualmente risiede, con
[...]
sospensione della responsabilità genitoriale della madre ed affido esclusivo al padre;
- stabilire che la IG.ra possa vedere il figlio , tenendo conto _1 CP_2
degli impegni e delle esigenze del minore e di entrambi i genitori, secondo una calendarizzazione degli incontri protetti madre-figlio che l'Intestato Tribunale vorrà determinare coinvolgendo il Servizio Sociale territoriale del luogo di attuale residenza del minore (Luino) e la psicologa del Consultorio delle Valli dott.ssa Persona_1
predisponendo e prescrivendo altresì ogni e qualsivoglia intervento utile a supportare psicologicamente il minore per consentirgli di elaborare i vissuti negativi con la madre nonché prescrivendo alla madre un percorso di sostegno alla genitorialità utile ad una gestione funzionale del rapporto con il proprio figlio;
-disporre che la IG.ra sia tenuta a corrispondere, a titolo di contributo _1
al mantenimento per il piccolo , tramite vaglia postale o bonifico bancario al CP_2
IG. , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la complessiva Parte_1 somma di € 100,00 mensili o di quell'altra ritenuta congrua e di giustizia, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT come per legge;
-stabilire che la IG.ra sia tenuta a corrispondere al IG. _1 Parte_1
nella misura del 50% ed in aggiunta all'assegno di mantenimento, il
[...]
rimborso delle spese straordinarie non quantificabili o determinabili in anticipo che si renderanno necessarie per il figlio secondo le indicazioni fornite dal Protocollo CP_2
d'Intesa del Tribunale di L'AQ;
- disporre che nessun mantenimento è dovuto dal IG. alla IG.ra Parte_1
a far data dalla domanda di divorzio (art. 4 comma 13 L898/70); _1
- disporre che il IG. potrà richiedere e ad ottenere il rilascio o il Parte_1 rinnovo della carta di identità e/o dei documenti validi anche per l'espatrio per il figlio minore, con ogni altra consequenziale pronuncia;
-rigettare l'istanza 709 ter ex adverso proposta;
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio anche ai sensi degli artt.116 e 96 c.p.c. con la conseguente revoca del gratuito patrocinio di cui beneficia la IG.ra . _1
pag. 2/26 IN VIA SUBORDINATA, solo nella denegata ipotesi in cui l'On. Tribunale adito non dovesse ritenere accoglibile la domanda principale, necessitata dalle risultanze istruttorie e dalla tutela del preminente interesse di , si rassegnano le seguenti CP_2 conclusioni e si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia:
- confermare la collocazione prevalente di presso l'abitazione del IG. CP_2 Parte_1
in Luino (VA) alla Via Dumenza n. 29, con affidamento condiviso ad
[...]
entrambi i genitori ovvero con affido esclusivo al padre qualora ritenuto più idoneo dall'Intestato Tribunale, all'esito della CTU sulla personalità, l'idoneità affettiva, la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale, la salute e l'ambiente familiare di entrambe le figure genitoriali, nonché sulle dinamiche relazionali madre- figlio e padre-figlio e previa opportuna audizione del minore ormai dodicenne;
- disporre che la IG.ra possa vedere il figlio secondo una _1 CP_2 calendarizzazione che l'Intestato Tribunale vorrà determinare all'esito della espletata
CTU, tenendo conto degli impegni e delle esigenze del minore e di entrambi i genitori;
- disporre che la IG.ra sia tenuta a corrispondere, a titolo di contributo _1
al mantenimento per il piccolo , tramite vaglia postale o bonifico bancario al CP_2
IG. , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la complessiva Parte_1 somma di € 100,00 mensili o di quell'altra ritenuta congrua e di giustizia, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT come per legge;
-disporre che la IG.ra sia tenuta a corrispondere al IG. _1 Parte_1 nella misura del 50% ed in aggiunta all'assegno di mantenimento, il
[...]
rimborso delle spese straordinarie non quantificabili o determinabili in anticipo che si renderanno necessarie per il figlio secondo le indicazioni fornite dal Protocollo CP_2
d'Intesa del Tribunale di L'AQ
– stabilire un assegno di mantenimento per la IGnora nella misura che _1
l'On. Tribunale riterrà congrua e comunque inferiore ai 400,00 mensili stabiliti con
l'ordinanza presidenziale, tenendo conto delle risorse economiche e patrimoniali di cui beneficia la IG.ra , della modifica in peius delle condizioni economiche, _1
reddituali e patrimoniali del IG. e del fatto che ad oggi, come accertato Pt_1 dall'On. Presidente all'udienza dell'11.10.2023, la famiglia del IG. è Pt_1
costituita dal IG. , dalla IG.ra e dai 4 figli minori: Parte_1 CP_3
pag. 3/26 , di anni 11 (nato il [...]), di anni 3 (nata il [...]), CP_2 Per_2 Per_3
di anni 2 (nato il [...]) e di soli 5 mesi (nata il [...]) ; Per_4
- disporre che il IG. potrà richiedere e ad ottenere il cambio di Parte_1
residenza di , nonché il rilascio o il rinnovo della carta di identità e/o dei CP_2 documenti validi anche per l'espatrio per il figlio minore, con ogni altra consequenziale pronuncia.
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
IN VIA ESTREMAMENTE SUBORDINATA per mero tuziorismo difensivo, solo nella denegata e non creduta ipotesi in cui, contrariamente al preminente interesse del minore, l'On. Tribunale adito dovesse revocarne il collocamento in Luino in cui attualmente risiede, ci si riporta alle conclusioni tutte già rassegnate in via meramente subordinata nella memoria integrativa del 28.07.2022, in atti del presente giudizio, che per brevità abbiansi per integralmente richiamate e trascritte in questa sede.
In via istruttoria ci si riporta alle conclusioni in atti e si reiterano le istanze di cui alle memorie 183 VI co. nn. 2 e 3 c.p.c. chiedendo anche in questa sede il rigetto di quelle avverse e, nella denegata e non creduta ipotesi di loro accoglimento, si insiste per la prova contraria.
Il tutto nel totale rigetto delle conclusioni rassegnate da controparte, senza alcuna accettazione del contraddittorio su domande nuove eventualmente ex adverso formulate.”
Per la resistente: con note di trattazione scritta del 13.02.2024, si chiede:
“ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di L 'AQ , disattesa ogni contraria istanza , eccezione e deduzione,
- confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, CP_2
statuendo modalità attuative di contenuto precettivo atte a garantire la effettività della relazione madre/figlio e preordinate al rientro del minore in L'AQ presso la abitazione della madre;
- per l'effetto disporre che trascorra con la madre : ( i ) almeno un weekend al CP_2 mese presso la di lei abitazione in L'AQ , con obbligo a carico del padre di accompagnarlo ivi;
(ii) almeno una settimana durante le vacanze natalizie (con
pag. 4/26 alternanza quanto al Natale ovvero al Capodanno), con obbligo per il padre di accompagnarlo a L'AQ ; ( i i i) almeno tre giorni durante le vacanze pasquali (con alternanza quanto al la giornata di Pasqua o Pasquetta), con obbligo per il padre di accompagnarlo a L'AQ; ( iv) un mese durante l'estate (anche frazionato in due periodi da 15 giorni) , con obbligo a carico del padre di accompagnarlo a L'AQ;
- disporre, altresì, che il padre si adoperi fattivamente per favorire la ripresa e la effettività dei rapporti madre/figlio e che garantisca a regolari contatti CP_2
telefonici (ed in videochiamata) con la IG.ra ; _1
- onerare il IG. sino al rientro di a L'AQ presso Parte_1 CP_2
l'abitazione materna, del di lui mantenimento ordinario e straordinario e, all'esito, porre a carico del medesimo l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 700,00 rivalutabile Istat oltre extra al 50% ed assegno unico a vantaggio della IG.ra _1
;
[...]
- ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all' art. 5 / 6 L . 898 /70 nel testo vigente per il riconoscimento in favore del la IG.ra di un assegno divorzi le, _1
onerare i l ricorrente del versamento mensile - per il dedotto titolo - di una somma non inferiore ad € . 650, 00 rivalutabile Istat con decorrenza dalla data della domanda;
- ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. : ( i ) dichiarare che le condotte poste in essere dal IG. costituiscono gravi inadempienze che arrecano pregiudizio a Parte_1
e comunque sono di ostacolo al corretto esercizio dei diritti / doveri della IG.ra CP_2
e dalla corretta attuazione dell' affidamento condiviso;
( i i ) ammonire, _1 per l'effetto , il ricorrente diffidandolo a desistere per il futuro da condotte oppositive, elusive e/o comunque inadempienti e ad adoperarsi fattivamente per favorire il rapporto madre/figlio; ( i i i ) disporre il risarcimento dei danni a carico del IG. nella misura che verrà determinata secondo equità (e/o come da L. Pt_1
206/2021) in favore del figlio minore;
( i i i ) condannare infine il IG. Parte_1
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinarsi
[...] secondo giustizia tra il minimo di e. 75,00 e il massimo di € 5.000,00 in favore della cassa ammende;
- con vittoria di spese e competenze del procedimento.
pag. 5/26 L 'Avv. Maria Teresa Di Rocco precisa, in ogni caso e per quanto di necessità, anche in via istruttoria le conclusioni reiterando tutte le istanze di prova (non vagliate e/o non ammesse) formalizzate con la con la memoria ex art.183, VI co. n.2 c.p.c., opponendosi
– ove reiterate- a quelle di controparte ed insistendo per l'espletamento di CTU genitoriale, data la pregnanza dell'interesse oggetto di tutela.”,
PUBBLICO MINISTERO: ==
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 16.03.2022, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in L'AQ (AQ) il 28.07.2007, _1
di avere avuto con la stessa un figlio, , nato il [...], di avere CP_2
raggiunto con la stessa una separazione consensuale omologata in data
07.07.2020 con decreto n. 4217 del Tribunale civile di L'AQ, chiedeva, in via preliminare, la riunione del procedimento in esame con il giudizio instaurato con ricorso del 12.05.2021 per modifica delle condizioni della separazione ex art. 710 c.p.c. (r.g.n. 622/2021 VG), e, nel merito, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con conseguenti statuizioni accessorie.
2. Con memoria di costituzione del 26.05.2022, la resistente aderiva alla domanda sullo status avanzata dal ricorrente e contestava quanto ex adverso rappresentato, con conseguenti statuizioni accessorie.
3. Il Tribunale, in esito alla comparizione delle parti ed in parziale modifica del decreto di omologa della separazione, confermava in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, mentre riduceva l'importo del mantenimento posto a carico del in favore della moglie e del figlio, rideterminandolo nella Pt_1
misura di euro 600 oltre a spese straordinarie al 50% per il figlio, e di euro 400 per la moglie.
4. Disposto il passaggio alla fase contenziosa, con memoria integrativa del
28.07.2022, parte ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento condiviso o l'affidamento esclusivo al padre con collocazione urgente del figlio minore presso la propria abitazione in Luino e calendarizzazione delle visite della madre al figlio, nonché dichiararsi l'insussistenza del diritto all'assegno divorzile da pag. 6/26 parte della ex moglie e ordinarsi la corresponsione dell'assegno di mantenimento e del 50% delle spese straordinarie per il figlio da parte della resistente. Parte ricorrente chiedeva infine affermarsi il diritto di chiedere e ottenere il cambio di residenza del figlio e il rilascio di carta di identità o altro documento del figlio valido anche per l'espatrio. In via subordinata, in caso di conferma di collocamento prevalente presso la madre, parte ricorrente chiedeva disporsi specifica regolamentazione del diritto di visita del padre nonché la corresponsione di assegno divorzile nei confronti della ex moglie pari a 100 euro mensili e di un assegno di mantenimento nei confronti del figlio fino a un massimo di 300 euro più il 50% di spese straordinarie. Con riguardo all'affidamento e al collocamento della prole, il affermava che: a) il Pt_1
nucleo familiare allargato del ricorrente, in cui si è perfettamente CP_2
integrato, rappresentava al momento la migliore scelta di vita per il figlio, tenuto conto del forte legame di attaccamento con il padre e della presenza dei due fratelli, nonché tenuto conto del fatto che la realtà lombarda offre al ragazzo prospettive di vita, di lavoro e di opportunità sociali maggiori e migliori di quelle che si potrebbero presentare vivendo in L'AQ, alla frazione di Colle di
Roio; b) ogni volta che deve far ritorno a L'AQ, supplica chiunque lo CP_2
debba accompagnare di non riportarlo a casa dalla madre, che lo sottopone a innumerevoli impegni scolastici ed extrascolastici con pretesa di perfezione assoluta;
c) le pretese della madre avevano comportato in uno stato di CP_2
ansia e di agitazione, nonché disturbi del sonno, di concentrazione e di memoria e verificarsi di episodi di ribellione ed irrequietezza, problematiche che non si manifestano quando il figlio è con il padre d) la resistente ostacola i contatti con la famiglia paterna (zia e nonni). Con riguardo all'assegno divorzile, il ricorrente afferma: a) di avere come unica fonte di reddito una retribuzione mensile, al netto di oneri contributivi, pari a circa 2193,55 franchi svizzeri (corrispondenti a euro 2098,79), corrisposta dalla società Dreaming Lab Sagl, di non possedere beni immobili e di non disporre di capitali investiti né dei risparmi guadagnati durante la vita matrimoniale, pari ad euro 84.858,59 e versati alla ex moglie b) di avere ampliato il proprio nucleo familiare con la nascita di altri due figli,
pag. 7/26 , nata il [...], e , nato il [...], con conseguente Per_2 Per_3
depauperamento della propria capacità reddituale c) di dover provvedere mensilmente al pagamento di: euro 1.000 per il mantenimento della moglie e del figlio;
euro 310,00 per finanziamento contratto con la banca BNL in CP_2 data 31.12.2020, in costanza di matrimonio, per l'acquisto dei mobili e degli arredi della casa coniugale in uso alla signora;
euro 240,00 circa per _1
spese di viaggio per vedere e tenere con sé il figlio;
euro 2.000 circa per CP_2
le spese relative al nuovo nucleo familiare;
euro 400 a titolo di retta mensile per scuola di infanzia della figlia , a decorrere dal mese di settembre 2022; Per_2
d) di doversi avvalere, per far fronte a queste uscite, dell'aiuto economico dei familiari e dell'attuale compagna, percettrice di un reddito di CP_3
circa 1.560 euro, inidoneo a soddisfare equamente le esigenze della famiglia allargata unitamente al reddito del compagno e) che la moglie è proprietaria di
10 particelle catastali in L'AQ, abita a titolo gratuito nella ex casa coniugale ove utilizza mobili e arredi ancora pagati dal con rate mensili, è Pt_1 proprietaria di un'autovettura elettrica acquistata dal in costanza di Pt_1
matrimonio, dispone dei risparmi guadagnati dal marito durante la vita matrimoniale e detiene investimenti per euro 150.000. Il ricorrente sostiene quindi che, alla luce di una valutazione complessiva di tutte le circostanze esposte, non fosse prospettabile alcuna sperequazione tra i coniugi e che, qualora la stessa dovesse essere riscontrata, le seguenti ragioni ne escluderebbero comunque la rilevanza: a) la resistente ha cessato di lavorare durante la vita matrimoniale per sua libera scelta, forte del reddito elevato del marito b) nel corso del matrimonio, si è fatto carico esclusivo delle spese del Pt_1
canone del villino di Laveno nel quale la famiglia ha vissuto stabilmente nonché delle spese occorrenti per la manutenzione e gestione della casa, provvedendo altresì costantemente all'assistenza morale e materiale del figlio e all'aiuto della moglie nelle faccende domestiche e nella spesa c) per consentire alla Pt_1
moglie di tenersi occupata e di realizzarsi lavorativamente, fino a qualche mese prima della separazione, iscriveva la a un corso di inglese e inviava lui _1
Parte_ stesso le presso i vari plessi scolastici, tramite la propria posta elettronica,
pag. 8/26 contattando inoltre un ente di beneficenza della zona per farle fare la volontaria, sebbene la stessa abbia poi rifiutato anche questo tipo di occupazione d) la resistente non si è attivamente prodigata per cercare lavoro dalla data della separazione ad oggi, pur essendo indubbia la sua capacità lavorativa, in ragione dell'età e delle precedenti esperienze lavorative, e dovendosi tenere conto anche del fatto che il figlio ha 10 anni e trascorre a scuola la maggior parte del suo tempo, dalle 9.00 alle 17.00. Con riguardo al mantenimento della prole, il ricorrente, premesso il pagamento regolare delle somme concordate in sede di separazione, afferma che, in considerazione dell'ampliamento del nucleo familiare e delle problematiche lavorative ed economiche, l'assegno di mantenimento per il minore, in caso di mancato accoglimento della richiesta di collocamento prevalente del minore presso il padre, non dovrà superare i 300 euro, in aggiunta al 50% di spese straordinarie.
5. Con memoria integrativa del 27.09.2022, parte resistente chiedeva invece disporsi affidamento esclusivo del figlio alla madre in caso di perduranti condotte del ricorrente ostative a una corretta attuazione delle modalità dell'affidamento disposte in sede di separazione, ferma restando la regolamentazione del diritto di visita del padre nei termini di cui al decreto di omologa o, in subordine, la conferma dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, con autorizzazione della madre all'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale in riferimento agli atti di ordinaria gestione. Parte resistente chiedeva inoltre porsi a carico del la corresponsione di assegno di mantenimento e del 50% delle spese Pt_1
straordinarie per il figlio, nonché la corresponsione di assegno divorzile nella misura determinata secondo equità dal Tribunale. La medesima parte chiedeva infine ex art. 709 ter c.p.c. l'ammonimento, il risarcimento del danno in favore del minore e l'irrogazione di sanzione pecuniaria nei confronti del ricorrente.
Circa l'affidamento e il collocamento del figlio, la resistente affermava che a) il figlio ha sviluppato un rapporto molto intenso con la madre, derivante dalle costanti cure e attenzioni fornite nel corso della vita matrimoniale b) il figlio è perfettamente inserito nel nuovo ambiente di vita aquilano, ove risiede dal 2019,
pag. 9/26 venendo seguito dalla madre e dai nonni materni c) un eventuale stravolgimento delle abitudini e dell'ambiente sociale, familiare e relazionale, che seguirebbe al trasferimento del figlio in provincia di Varese, avrebbe ripercussioni devastanti sulla di lui stabilità e serenità d) di avere garantito nel tempo al minore tempi di permanenza presso il genitore e gli ascendenti paterni ben più ampi rispetto a quelli previsti e) di converso il dopo essersi formato una nuova Pt_1
famiglia, ha manifestato comportamenti di disaffezione verso , alla cui CP_2
cura, per comodità personale, ha di norma delegato i propri genitori, che spesso e volentieri riportavano a casa il minore la domenica dopo le trasferte in Larino
f) il ricorrente ha precluso al figlio una normale vita sociale, ricreativa e di relazione, rifiutando il consenso a qualsivoglia iniziativa della madre, impedendo al figlio di frequentare il catechismo, il gruppo scout e la piscina, all'evidenza per non contribuire alla relativa spesa g) il ricorrente non ha sottoscritto la delega per consentire ai nonni materni di riprendere a CP_2
scuola, neppure per il solo caso di impossibilità della madre. Circa il diritto all'assegno divorzile, la resistente affermava: a) di essere priva di qualsivoglia fonte di reddito e di qualsiasi contribuzione previdenziale atta ad assicurarle una qualche forma di tutela pensionistica, potendo godere del solo investimento a lungo termine effettuato nell'interesse di con i proventi della vendita di CP_2
un immobile di proprietà dei genitori;
b) il reddito di cui il sostiene di Pt_1
essere percettore è in realtà solo parte degli introiti mensili effettivamente corrisposti e dei benefit di cui beneficia presso la Dreaming Lab Sagl.
Affermava quindi non potersi negare la sussistenza di una sperequazione rispetto alle capacità economico-patrimoniali del ricorrente, determinata in sostanza dalla scelte che i coniugi avevano effettuato nel corso del matrimonio;
in particolare sottolineando a) di avere investito nel matrimonio ogni risorsa, seguendo il marito in un piccolo centro della provincia di Varese, ivi trasferendosi e lasciando la propria città in difetto di qualsivoglia supporto ed appoggio familiare e con un bambino di un anno da mantenere;
b) di aver rinunciato a qualsiasi prospettiva di professione per favorire la carriera del dedicandosi in via esclusiva all'accudimento di e alla Pt_1 CP_2
pag. 10/26 gestione della casa coniugale, ripagata dall'affetto del marito e da un tenore di vita più che buono, finché il marito non decideva di lasciarla per intraprendere una nuova relazione con la sua attuale compagna;
c) di essere regolarmente iscritta nelle liste di collocamento, ma di non trovare alcuno sbocco lavorativo, men che meno in linea con il titolo di studio conseguito, con le aspettative professionali sacrificate per favorire la carriera del marito e con le sue precarie condizioni fisiche. Circa il mantenimento del figlio, la ricorrente afferma che i sopravvenuti oneri verso i bambini avuti dalla nuova compagna non possono incidere sul sostentamento di , in ragione della mancanza di mezzi in CP_2 capo alla resistente, dell'esponenziale aumento del costo della vita, non coperto da indicizzazione e le cui ripercussioni negative gravano in misura prevalente sul genitore collocatario, e della deficitaria compartecipazione del ricorrente alle spese straordinarie.
6. Respinta l'istanza di riunione del presente procedimento con quello n. 622/2021
VG, instaurato dal ricorrente ex art. 701 c.p.c. e conclusosi in data 01.09.2022 con decreto di rigetto delle contrapposte domande in quanto devolute al giudice del divorzio, veniva pronunciata sentenza definitiva parziale n. 805, con declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, erano rimesse le parti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio sulle rimanenti domande.
7. Si rigettavano quindi le richieste di prove orali delle parti, mentre si ordinavano accertamenti sui redditi e sulle capacità patrimoniali delle parti mediante indagini della G.D.F. - Polizia Tributaria. Acquisite le relazioni degli esperti del
Centro famiglie e dei servizi di neuropsichiatria, comprensive di dichiarazioni del minore, la cui volontà è stata quindi efficacemente indagata in tali ambiti dagli esperti, il Tribunale si pronunciava sul ricorso proposto dal in Pt_1
data 16.01.2023 ex artt. 709, 4° comma c.p.c. e 4 legge 898/1970 avverso l'ordinanza presidenziale del 04.07.2022; ivi si dava atto che dal 23.10.2022 il minore aveva iniziato a vivere con il padre in Luino, in sostanziale accordo delle parti, in ragione della precarietà della condizione psichica della madre accertata dal Centro famiglie di L'AQ e da psichiatra del Centro di salute mentale di pag. 11/26 L'AQ; fermo l'affidamento condiviso, si disponeva il collocamento del minore presso il padre, con onere di mantenimento a carico del padre e spese straordinarie a carico di entrambi i genitori;
ferma la necessità di garantire un rapporto significativo del minore con la madre, si demandava al Centro famiglie di L'AQ il compito di individuare la modalità concrete atte a garantire il diritto di visita della madre, anche in occasione degli incontri tra i genitori presso il Centro.
8. Ascoltate le parti all'udienza dell'11.10.2023, alla luce del materiale istruttorio acquisito, il Tribunale, con ordinanza del 20.11.2023, fissava al 13.02.2024 udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita da note di trattazione scritta.
9. Lette le note di trattazione scritta delle parti nonché la relazione urgente del
Centro famiglie di L'AQ depositata in data 28.03.2024, il Tribunale, con ordinanza del 06.05.2024, fissava al 20.05.2024 udienza in presenza per la precisazione delle conclusioni. In tale sede, le parti rinviavano alle note di trattazione scritta del 13.02.2024. Seguivano l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e la riserva di decisione all'esito.
10. In via preliminare, giova brevemente osservarsi che l'istanza ex art. 709 ter c.p.c. formulata da parte resistente, con richiesta di condanna al risarcimento del danno in favore del minore, risulta inammissibile. Sul medesimo fatto è infatti intervenuta pronuncia con ordinanza del 01.09.2022, all'esito del procedimento r.g.n. 580/2021, instaurato dalla ricorrente con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. del
20.05.2021. In ogni caso, allo stato ogni profilo cautelare resta assorbito dalle decisioni di merito definitive che, allo stato, devono essere assunte.
11. Tanto premesso, si osserva che le domande attoree sono in parte fondate, nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
12. Giova iniziare l'esame dal profilo di domanda maggiormente delicato, afferente all'affidamento e al collocamento del minore;
al riguardo, il collegio reputa opportuno disporre che l'affidamento del minore sia regolato nella forma della condivisione, mantenendosi – per il preminente interesse del minore – ul suo attuale collocamento prevalente presso il padre, in Luino.
pag. 12/26 13. Al riguardo, in punto di diritto, si rammenta come il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 337 ter c.c. precisi che, per tutelare l'interesse morale e materiale dei minori, il Giudice debba sempre valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, stabilendo in alternativa a quale di essi i figli sono affidati. A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato che: “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. […]” (Ordinanza n.
21425 del 06/07/2022, ex multis). Resta, in ogni caso, in favore dei minori, il principio della bigenitorialità, “da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (sent. cass. sez. I, 11/04/2024, n.9839, ex multis). Valorizzandosi tale principio, il Collegio ritiene che, oltre a dover verificare le capacità genitoriali nella nuova situazione di disgregazione familiare sulla base di giudizio prognostico “formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore” (sent. cass. sez. I, 11/04/2024,
n.9839, ex multis),“…il giudice deve prendere in considerazione gli stessi minori, la loro età e capacità di adattamento ... il trasferimento non può comportare un traumatico sradicamento del loro ambiente socio-affettivo” (Cass. civ., sez. I, ord. n. 12282 del 07.05.2024). E' fondamentale pertanto verificare che il trasferimento non pregiudichi in modo irreversibile la possibilità dell'altro genitore di esercitare il proprio ruolo genitoriale, sia a livello logistico che pag. 13/26 economico, nonché i rapporti con gli ascendenti, fermo restando il rilievo della volontà consapevolmente espressa dagli stessi minori.
14. In punto di fatto, gli elementi emersi in relazione alla capacità genitoriale delle parti, alle capacità di adattamento del minore e alla volontà di quest'ultimo giustificano l'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso il padre. In primo luogo, devono essere considerate le problematiche psicopatologiche della madre, che si sono in concreto ripercosse in obbiettive criticità nella gestione quotidiana del figlio e che hanno determinato il trasferimento del minore presso il padre a Luino nell'ottobre del 2022; tali criticità non possono essere ritenute del tutto superate, allo stato. La sig.
[...]
è infatti seguita dal Centro di Salute mentale di L'AQ e sottoposta a _1 terapia farmacologica sin dal 2019, a causa di un “Disturbo depressivo maggiore ricorrente”, insorto successivamente a evento di vita stressante, quale appunto la separazione dal coniuge. Nel corso degli anni, la resistente risulta aver alternato periodi di discreta stabilità del quadro psicopatologico con episodi di riacutizzazione della sintomatologia clinica (cfr comunicazione urgente del
28.03.2024 e, in particolare, relazione clinica Centro di salute mentale di
L'AQ del 06.04.2023). Il 21 ottobre 2022, il Centro famiglie di L'AQ ha riferito di pensieri deliranti della , la quale si diceva convinta di essere _1 controllata dall'ex marito mediante meccanismi installati nel televisore e nel cellulare e di parlare con l'ex marito e con la sua attuale compagna attraverso il televisore;
affermava di avere distrutto un cellulare scagliandolo contro il muro alla presenza del minore, sosteneva di sentirsi molto appesantita dalla gestione quotidiana del figlio, cui spesso si rivolgeva urlando ed impartendo punizioni, ed affermava infine di avere attenuato o sospeso autonomamente una terapia farmacologia prescritta dallo psichiatria presso il quale è in cura, nella convinzione che la diagnosi fosse sbagliata. Da qui, l'intervento dello psichiatra del Centro di Salute mentale di L'AQ, che aveva suggeriva una collocazione temporanea del minore presso il padre (cfr allegato 2 a ricorso incidentale del
16.01.2023). In successiva relazione clinica del Centro di Salute Mentale di
L'AQ si dava atto di una attuale buona consapevolezza della malattia e di pag. 14/26 aderenza alla terapia nonché della minore pervasività e della sottoposizione a critica delle idee di controllo riferite all'ex coniuge, con permanenza di alcune difficoltà nel fronteggiare in modo funzionale problemi di vita reale e tendenza alla preoccupazione in situazioni particolarmente stressanti, che possono impedire al soggetto di prendere le opportune decisioni (cfr comunicazione urgente del 28.03.2024 e, in particolare, relazione clinica Centro di salute mentale di L'AQ del 06.04.2023). Alla luce di tali riscontri, il Centro per le famiglie definiva la situazione compensata ma meritevole di attenzione soprattutto nelle condizioni di stress (cfr comunicazione urgente del 28.03.2024
e, in particolare, relazione Centro famiglie di L'AQ del 08.05.2023).
Tuttavia, in successiva relazione, il Centro per le famiglie dava atto di nuove affermazioni della resistente circa l'essere spiata e controllata mediante televisore e strumenti informatici e telefonici dall'ex marito (cfr comunicazione urgente del 28.03.2024 e, in particolare, relazione Centro famiglie di L'AQ del 21.03.2024). Sulla base della documentazione agli atti, non possono allo stato escludersi nuovi episodi di riacutizzazione delle problematiche psicopatologiche della madre, tenuto conto della gravosità degli impegni nella gestione quotidiana di un figlio, in età particolarmente delicata e che in passato frequentemente ha manifestato, unicamente nei confronti della madre, comportamenti oppositivi e provocatori(cfr allegato 18 a ricorso introduttivo, cfr allegato 6 a memoria integrativa del ricorso introduttivo). In secondo luogo, non vi è prova dei comportamenti di disaffezione del padre nei confronti del figlio né di comportamenti preclusivi allo svolgimento di normali relazioni sociali e ricreative affermate dalla resistente, né al tempo del collocamento del minore presso la madre in L'AQ né successivamente al trasferimento dello stesso in Luino.
15. Circa la mancata delega ai nonni materni per riprendere a scuola, la CP_2 mancata autorizzazione all'iscrizione al gruppo scout Agesci e alla frequentazione del catechismo in vista della Comunione, ricordate dalla resistente in sede di memoria integrativa, deve dirsi che, in riferimento a tali condotte, vi è stata pronuncia di cessazione della materia del contendere con pag. 15/26 ordinanza del 01.09.2022 nel procedimento r.g.n. 580/2021 instaurato dalla
[...]
con ricorso ex art. 709 ter c.p.c., per sopraggiunte autorizzazioni e _1 intervenuta celebrazione del sacramento della Comunione all'esito di una effettiva frequentazione del catechismo. Circa la delega di fatto delle cure del minore ai nonni paterni, la stessa non risulta provata. Circa la sospensione dal corso di nuoto per mancata compartecipazione alla spese da parte del padre, circostanza non contestata dal ricorrente, la stessa non può rilevare come comportamento preclusivo, in assenza di ulteriori elementi di valutazione e risultando acclarato che il figlio comunque praticasse attività sportiva. In particolare, a far data dal trasferimento in Luino, il minore risulta iscritto a corso di basket (cfr allegato 10 a memoria di parte ricorrente del 05.01.2023) e si dimostra ben inserito nel nucleo familiare del ricorrente. A quest'ultimo proposito, va ricordato che il percorso psicologico del minore, attivato presso il
Centro famiglia delle Valli nel marzo 2023, su richiesta del padre e con il consenso della madre, era stato sospeso a settembre 2023 per riscontrata serenità nel contesto paterno e mancata emersione di criticità se non nel rapporto con la madre (cfr comunicazione urgente del 28.03.2024 e, in particolare, relazione del
05.05.2023 e mail del 19.03.2024 del Centro per la famiglia delle Valli –
Consultorio familiare Comunità montana del Piambello).
16. A tali valutazioni, inerenti la capacità genitoriale delle parti, deve aggiungersi il mancato riscontro di problematiche legate allo sradicamento in termini di rendimento scolastico del minore, rilevando a tal proposito le relazioni scolastiche di contenuto positivo agli atti (cfr allegato 4 a memoria di parte ricorrente del 16.12.2022). Il minore dimostra pertanto buone capacità di adattamento nel nuovo contesto. Rilevano, infine, le dichiarazioni rese dal minore agli esperti del Centro per la famiglia per le Valli, nell'ambito dell'anzidetto percorso psicologico. Il minore ha infatti chiaramente manifestato la volontà di restare a vivere con il padre, la di lui compagna e i fratelli (cfr comunicazione urgente del 28.03.2024 e, in particolare, relazione del
05.05.2023 del Centro per la famiglia delle Valli – Consultorio familiare
Comunità montana del Piambello).
pag. 16/26 17. Circa il diritto del figlio alla bi-genitorialità, il collegio ritiene che sia necessario evitare che la notevole distanza tra il luogo di residenza del minore e la particolare contingenza connessa alle condizioni di salute della sig. , _1
non ancora pienamente risolte, possano esitare in uno sradicamento del minore di tipo affettivo dalla realtà di provenienza. Per questa ragione, il Tribunale considera opportuno prevedere modalità attuative di contenuto precettivo atte a garantire la effettività della relazione tra il minore e la madre che, come da recente relazione del Centro per le famiglie, si va sempre più allentando (cfr relazione Centro per le famiglie di L'AQ, depositato in data 05.07.2024).
Deve a tal proposito tenersi conto anche della notevole distanza (circa 400 km) intercorrente tra L'AQ e Luino e darsi atto che, allo stato, ha potuto CP_2
incontrare la madre solo in occasione di una trasferta da lei autonomamente organizzata in Luino, dall'1 al 4 giugno 2023 e che, infine, ad oggi non risultano predisposte modalità attuative di incontri tra madre e figlio da parte del Centro per le famiglie di L'AQ, in ragione dell'impossibilità di trovare un accordo tra i genitori circa tali modalità. Orbene, non potendosi immaginare che vi sia equivalenza tra l'ipotesi in cui gli incontri madre-figlio si svolgano in Luino e l'ipotesi in cui si svolgano a L'AQ, luogo nel quale il bambino ha comunque vissuto fino a non molto tempo fa e nel quale può ritrovare alcuni degli ambienti che gli erano familiari oltre che frequentare i nonni materni, si ritiene opportuno al fine di sostenere in maniera adeguata la consapevolezza dell'importanza di alcuni rapporti parentali essenziali, di dover disporre che – allo stato - il minore possa venir prelevato dalla madre o accompagnato dal padre per trascorrere presso l'abitazione della in L'AQ, in occasione di un fine settimana _1
ogni due mesi nonché, alternativamente, per una settimana nel periodo delle festività natalizie comprendente o il Natale o il Capodanno e di tre giorni in quelle pasquali, ferma la possibilità per la madre di recarsi presso il figlio in
Luino, ove possibile, almeno in un fine settimana al mese, dal sabato all'uscita da scuola o dalla mattina (se non vi è scuola in quel giorno) fino alla domenica alle 20; dovrà essere inoltre prevista la possibilità per la madre di tenere con sé il figlio per un periodo di quindici giorni durante le vacanze estive, da concordare pag. 17/26 entro il 31 maggio di ogni anno, con il supporto, ove necessario, del Centro per le Famiglie e del Servizio Sociale del luogo ove il minore, in corso di causa, ha ora la residenza e di trascorrere con il figlio ad anni alterni il giorno del suo compleanno in L'AQ o in Luino e, tutti gli anni, il giorno del proprio compleanno e la festa della mamma;
18. Non si reputa necessaria una calendarizzazione di incontri tra madre e figlio in modalità protetta, alla luce del mancato riscontro di problemi nel corso dell'unica visita effettuata a Luino dalla resistente, nonché delle ridotte occasioni di stress nella cura del figlio per brevi periodi, anche in ragione del venir meno della gestione pratica degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore da parte della madre. Risulta inoltre indispensabile garantire contatti telefonici regolari tra madre e figlio, nella misura di almeno una telefonata/videochiamata ogni due giorni ed auspicabilmente nella maggior misura che le parti vorranno spontaneamente concordare e che il padre dovrà cercare di favorire. Appare infine opportuno continuare gli incontri tra genitori in modalità telematica presso il Centro per le famiglie di L'AQ, per consentire il recupero di un rapporto pacifico nel prevalente interesse del figlio minore. Entrambi i genitori, considerata la notevole distanza tra il luogo di attuale residenza di e il luogo di residenza della madre, dovranno CP_2 impegnarsi a favorire nella maniera più ampia possibile l'organizzazione degli incontri, anche al di fuori della calendarizzazione proposta dal tribunale.
19. Con riguardo all'assegno divorzile, va rilevato, in punto di diritto, che l'art. 5, comma 6, legge 898/1970, prevede che il giudice, tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Va quindi ricordato che, secondo sent. cass.
Sez. Un. n. 18287 dell'11.07.2018, l'assenza di mezzi adeguati va valutata con pag. 18/26 riferimento agli elementi indicati nella prima parte della disposizione e non in riferimento al tenore di vita endo-coniugale. L'assegno realizza infatti un bilanciamento tra dovere di solidarietà post-coniugale e principio di auto- responsabilità dell'individuo, assolvendo a una funzione assistenziale e perequativa, finalizzata al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi. Dopo aver considerato le ragioni della decisione e aver accertato l'esistenza di una situazione di disparità economica tra ex coniugi, occorre pertanto verificare se il divario reddituale sia conseguenza di scelte maturate e condivise durante il matrimonio nella distribuzione dei ruoli, se cioè sia accaduto che l'ex coniuge economicamente più debole abbia rinunciato alle sue aspettative di crescita professionale per dedicarsi alla conduzione della vita professionale sulla base di scelta condivisa con l'ex coniuge. Verificata la sussistenza e l'entità del sacrificio della vita lavorativa, occorre altresì valutare le potenzialità professionali del richiedente al momento del divorzio e, quindi, la possibilità di recupero del pregiudizio economico e professionale. Tanto premesso, in punto di fatto, va rilevato che, accertata la non imputabilità della fine della relazione alla resistente, deve ritenersi sussistente una sperequazione dei coniugi in termini reddituali. La resistente risulta essere intestataria di un conto corrente con deposito titoli a custodia, aperto in data 04.05.2019, con saldo pari a 6.956,00 euro al 31 marzo
2023 e come controvalore fondi e per un ammontare di 86.937,93 euro Pt_3
alla medesima data (cfr Atto ALL 5 - PARTE II - DA PAG. 135 A PAG. 266, depositato dalla GDF in data 28 settembre 2023). Tale dato risulta sostanzialmente equivalente a quanto già esistente in sede di omologa dell'accordo di separazione (cfr ALL. 5 PARTE II FINO A PAG. 134., depositato dalla GDF in data 28 settembre 2023, attestante una situazione Fondi e Sicav pari a euro 73.442, 01 al 31 marzo 2020 e a euro 86.067,99 al 30 giugno 2020).
La resistente risulta inoltre avere percepito nel 2022 redditi esenti erogati dall' in misura pari a euro 1.704,50. La resistente non risulta essere titolare CP_4
di redditi da attività lavorativa né, per quanto consta, ha la disponibilità di pag. 19/26 sostanze frutto della vita lavorativa del ricorrente sostenuta da quest'ultimo. La resistente risulta comunque essere proprietaria di cinque immobili, di cui uno, in cui attualmente risiede, in proprietà, e gli altri in nuda proprietà, dai quali, pertanto, non è possibile prevedere la possibilità di ricavare alcun reddito. Non può essere valutata dal collegio la circostanza allegata dal ricorrente in occasione del deposito della comparsa conclusionale, in cui si sostiene sarebbe stato stipulato un contratto di lavoro presso l'Archivio di Stato di L'AQ da parte dell'odierna resistente, asserita dal ricorrente con comparsa conclusionale del 19.07.2024. Trattasi invero di fatto nuovo, introdotto successivamente al maturare della definitiva preclusione in sede di precisazione delle conclusioni (in tal senso, Cassazione civile sez. I, 02/05/2019 n. 11547) e non documentato in maniera adeguata, bensì semplicemente tramite l'indicazione di un link. In ogni caso, l'elemento sopravvenuto varrà, ove documentato, per il futuro, laddove in questo giudizio va valutata la situazione familiare dalla data del ricorso a quella della decisione. Non ci sono, pertanto, i presupposti per provvedere a rimettere la causa in istruttoria per procedere all'accertamento.
20. Il quadro patrimoniale-economico del ricorrente, in base alla documentazione allegata e agli accertamenti disposti dalla tributaria, non CP_5
resitituisce significative discordanze rospetto alle entrate e alle uscite dichiarate e allegate dal negli atti introduttivi del giudizio. Egli percepisce Pt_1
attualmente reddito derivante da stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato nella misura di euro 2098,79 netti mensili (cfr allegato 6 ricorso introduttivo) e risulta essere avente causa in un comodato registrato in data
18.10.2021 e avente come co-parte l'attuale compagna, nonché conduttore in locazione di immobile ad uso diverso da quello abitativo per un valore annuale dichiarato di euro 900,00, registrato in data 01.01.2022. Va precisato che il risulta essere intestatario di conto corrente deposito titoli a custodia, Pt_1
aperto in data 22.02.2012, con saldo pari a euro 243,15 al 31.03.2023 nonché co- intestario di conto corrente bancario con l'attuale compagna, con saldo pari a euro 378,52 al 31.03.2023. Può dirsi pertanto accertata una diminuzione delle capacità reddituali del rispetto alla data dell'omologa della Pt_1
pag. 20/26 separazione, in considerazione, principalmente, della cessazione di precedente rapporto lavorativo meglio remunerato (cfr allegato 4 ricorso) e dei sopravvenuti oneri derivanti dalla nascita di un secondo figlio dalla attuale compagna. Alla luce di quanto considerato, la sperequazione tra gli ex coniugi può dirsi esistente, in considerazione, in particolare, dell'assenza di reddito lavorativo della madre, cui si contrappone il reddito lavorativo da contratto di lavoro a tempo indeterminato del padre, in parte assorbito dalle spese per i figli avuti da nuova relazione ma sostenuto dalla compartecipazione alle spese della compagna attualmente percettrice di reddito lavorativo pari a euro 1560,00 mensili (cfr allegato 5 memoria integrativa del ricorso introduttivo). La sperequazione in oggetto non è imputabile alla madre, la quale ha smesso di lavorare a partire dalla nascita del figlio per dedicarsi alla cura del minore e della casa coniugale per otto anni, fino alla separazione (cfr allegato 8 memoria parte resistente del 05.12.2022). La spesa sostenuta dal ricorrente peraltro con somme derivanti da un conto corrente cointestato con la , per l'iscrizione della _1
resistente a corsi di inglese e l'invio di PEC a plessi scolastici dall'indirizzo del ricorrente (cfr allegati 16 e 17 al ricorso introduttivo) possono giustificarsi in un quadro di normale collaborazione e sostegno morale e materiale in ambito familiare e di per sé non possono costituire premessa per argomentare che la scelta di non coltivare l'attività di lavoro non sia stata concordata tra ex coniugi per ragioni di interesse comune e familiare. Né alla madre può essere imputato lo stato di disoccupazione successivo alla separazione e tuttora perdurante. Ciò in considerazione dell'iscrizione al Centro dell'impiego in data 25.07.2019 con disponibilità all'assunzione per diverse qualifiche, anche non in linea con il titolo di studio, con contestuale iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio ai sensi della legge 68/1999 nella categoria Invalidi civili (cfr allegato 9 alla memoria della resistente del 15.02.2022). Può quindi allo stato riscontrarsi una percentuale medio-bassa in termini di prognosi futura favorevole circa il reperimento di un lavoro da parte della , in considerazione _1 dell'età, delle condizioni di salute e dei cinque anni decorsi dall'iscrizione al
Centro di impiego, cui si contrappongono le pregresse esperienze lavorative e il pag. 21/26 livello culturale della medesima, laureata in giurisprudenza e in grado di parlare due lingue. Alla luce dei suddetti elementi, valutati congiuntamente alla sopravvenuta nascita di un terzo figlio del e dell'attuale compagna nel Pt_1 corso del presente giudizio (cfr verbale udienza dell'11.10.2023), devono ritenersi sussistenti i presupposti di fatto in favore della sigg. alla _1
corresponsione dell'assegno divorzile, che in considerazione delle condizioni reddituali del sig. e del fatto che la sig. ha la disponibilità di Pt_1 _1
una abitazione di proprietà può fissarsi, con decorrenza dalla sentenza definitiva, nella minor misura di € 350 (rispetto ad € 400 come fissato in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti).
21. Circa il mantenimento del figlio minore, va rammentato, in punto di diritto, quanto previsto dall'art. 337 ter, 4° comma, c.p.c.. Secondo tale disposizione, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
ove necessario, il giudice dispone la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori,
i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In punto di fatto deve dirsi che l'assenza di reddito lavorativo della madre e la percezione di due stipendi nel nucleo familiare paterno risultano decisivi ai fini della scelta di porre l'onere di mantenimento del figlio a prevalente carico del padre collocatario prevendendosi un contributo minimo, che può essere individuato in € 100 mensili a carico della madre, con decorrenza dalla data della sentenza. Non va dimenticato, al riguardo, come la suprema corte, con ordinanza a Sezioni Unite n. 12283 del 7/05/2024, abbia di recente ribadito che il genitore deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato ed anzi, in caso di disoccupazione, dovrà continuare ad attivarsi, così come peraltro è emerso stia facendo la sig. , nella _1
ricerca di un lavoro, per essere in condizione di fare fronte agli impegni connessi alla genitorialità.
pag. 22/26 22. Circa le spese straordinarie riferite al figlio, va ricordato, in punto di diritto, che ai fini del riparto devono seguirsi criteri non dissimili dai parametri normativi enunciati dall'art. 337 ter, 4° comma, c.p.c.. Difatti, secondo orientamento della giurisprudenza di legittimità che si condivide, il riparto delle spese straordinarie per i figli “non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti
(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021)”. In punto di fatto, tenutosi conto dell'onere di mantenimento di cui è gravato il padre e della situazione reddituale dello stesso, si reputa opportuna una ripartizione di tali spese al 70%,
a carico del genitore con maggiori redditi e, allo stato, al 30% in carico alla madre.
23. Circa il diritto alla percezione esclusiva dell'assegno unico , affermato CP_4
dalla resistente, va ricordato, in punto di diritto, che il combinato disposto degli artt. 2 e 6 del d. lgs. 230/2021 prevede l'erogazione di tale beneficio in pari misura ai soggetti che esercitano responsabilità genitoriale, salva l'ipotesi di affidamento esclusivo, nel qual caso l'assegno è corrisposto interamente al genitore affidatario in assenza di diverso accordo. In punto di fatto, la ricorrenza di una situazione di affidamento condiviso e l'assenza di un accordo con l'altro genitore circa diverse modalità di ripartizione dell'assegno determina il rigetto della domanda di parte resistente, avendo la stessa diritto alla percezione dell'assegno unico nella misura del 50%. CP_4
24. Circa la domanda del padre di ottenere il rilascio della carta di identità o di altri documenti del minore validi anche per l'espatrio, non sussistono ragioni per non accoglierla positivamente, ove manchi il consenso della madre.
25. Deve infine dirsi che il Tribunale reputa sussistenti i presupposti per procedere all'irrogazione ex officio della sanzione dell'ammonimento ex art. 709 ter, 2° comma n. 1 c.p.c. (abrogato, ma ancora applicabile ai procedimenti, come il presente, già instaurati al momento della entrata in vigore della riforma
Cartabia), nei confronti di entrambi i genitori. Le parti hanno infatti frapposto pag. 23/26 seri ostacoli al corretto esercizio delle modalità di affidamento del minore, come statuite con ordinanza dell'11.03.2023 adottata nel corso del presente procedimento. In particolare, la previsione di modalità attuative del diritto di visita della madre è stata resa concretamente impossibile in ragione della mancata disponibilità dei genitori ad accordarsi su qualsiasi soluzione proposta dal Centro per le famiglie, il padre insistendo nel non voler portare il minore a
L'AQ, la madre insistendo nel non voler andare a Luino se non ospitata (cfr verbale di udienza del 11.10.2023, cfr comunicazione urgente del 28.03.2024 e, in particolare, relazione Centro famiglie di L'AQ del 21.03.2024). Dissidi e posizioni inconciliabili sono emersi anche con riferimento alle modalità di visita del minore da parte della madre nel corso delle vacanze estive del 2024 (cfr relazione Centro per le famiglie di L'AQ, depositato in data 05.07.2024). A ciò deve aggiungersi il frequente intervento del Centro per le famiglie di
L'AQ “per la firma di vari consensi: per lo sport, per la scuola e per la gita scolastica, per il doposcuola specialistico etc.”, a conferma del permanere di un'alta conflittualità tra gli ex coniugi (cfr relazione Centro per le famiglie di
L'AQ del 18.09.2023). Si ritiene pertanto opportuno ammonire i genitori, affinché gli stessi non persistano in condotte ostative al corretto esercizio delle modalità di affidamento e rispettino le statuizioni della presente sentenza, cooperando tra di loro e con il Centro per le famiglie di L'AQ a tutela del prevalente interesse del minore alla salvaguardia del diritto alla bigenitorialità.
26. Alla luce dei principi di soccombenza e causalità, la reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
27. Con riguardo alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dal ricorrente, la stessa va rigettata per difetto del presupposto della soccombenza integrale della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia sulle condizioni accessorie del divorzio pronunciato con sentenza di questo Tribunale n. 805/2022:
1) dichiara inammissibile la domanda ex art. 709 ter c.p.c. avanzata dalla;
_1
pag. 24/26 2) dispone l'affidamento condiviso con collocamento prevalente del minore presso l'abitazione del padre sita in Luino (VA), alla via Dumenza n. 29;
3) dispone, a tutela del diritto del minore alla bi-genitorialità:
-che tra madre e figlio intercorrano contatti telefonici regolari, almeno una volta ogni due giorni, in modalità chiamata/videochiamata, agli orari che saranno stabiliti dal
Centro per le famiglie di L'AQ previa audizione dei genitori e del minore;
-che potrà trascorrere con la madre in L'AQ, a) un weekend ogni due CP_2
mesi presso la di lei abitazione in L'AQ, presso la quale potrà accompagnarlo il padre o potrà essere accompagnato dalla madre, purché gli impegni scolastici e ricreativi lo consentano;
b) una settimana a L'AQ durante le vacanze natalizie (con alternanza quanto al Natale ovvero al Capodanno); b) un fine settimana ogni due mesi in
L'AQ, dove potrà essere accompagnato dal padre o portato dalla madre;
c) la madre potrà inoltre trascorrere con il figlio in Luino ad anni alterni la Pasqua o la Pasquetta;
d) la madre potrà visitare il figlio in Luino almeno un fine settimana al mese, da concordare tra i genitori, dall'uscita da scuola del sabato fino alla domenica alle 20, o con le migliori e diverse modalità che potranno essere concordate, anche con il supporto del Centro per le Famiglie;
e) la madre potrà trascorrere con il figlio un periodo di vacanza di giorni 15 durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
f) la madre potrà infine trascorrere con il figlio ad anni alterni il giorno del suo compleanno in L'AQ o in Luino e, tutti gli anni, il giorno del proprio compleanno e la festa della mamma in Luino;
per tutte le condizioni sopra previste sono fatti salvi migliori accordi tra le parti;
-che i genitori proseguano i loro incontri, in modalità telematica, presso il Centro per le famiglie di L'AQ;
4) rigetta la domanda della di riconoscimento del diritto alla percezione _1 dell'assegno unico in via esclusiva;
; CP_4
5) ordina al di versare entro il giorno 5 di ciascun mese, in favore della Pt_1
un assegno divorzile che, con decorrenza dalla data della _1 pubblicazione della sentenza, fissa in € 350 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT (FOI);
pag. 25/26 6) dispone che la versi mensilmente un contributo al mantenimento di _1
, pari ad € 100 (rivalutabile ISTAT-FOI), entro il giorno 5 di ogni mese, CP_2
con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza;
7) autorizza, in mancanza di consenso, il rilascio di carta di identità o di altri documenti del minore validi anche per l'espatrio su richiesta del Pt_1
8) ammonisce la e il al rispetto delle condizioni e a collaborare _1 Pt_1
tra loro perché le condizioni stesse siano correttamente adempiute, a tutela del prevalente interesse del minore;
9) compensa integralmente le spese di lite;
10) rigetta la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dal
Pt_1
Così deciso in L'AQ il 13 febbraio 2025. Il Presidente
Elvira Buzzelli
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