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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9566 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
VIII Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18052 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, e vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso ex art. 281-decies c.p.c., dall'avv. Vittorio Barbera ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Via del Banco di Santo Spirito n. 42,
RICORRENTE
contro
- già (C.F. ), Controparte_1 Controparte_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: nullità donazioni dirette e indirette – difetto di animus donandi e forma solenne;
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.05.2025, il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già indicate nel ricorso introduttivo del giudizio:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
A. accertare e dichiarare la nullità della donazione relativa all'acquisto e ristrutturazione dell'immobile sito in Roma, Via AN n. 63, int. 9, e della donazione relativa all'acquisto dell'autovettura BMWI3 targata FT328LD per mancanza di spirito di liberalità e, conseguentemente, condannare la convenuta sig.ra al trasferimento a favore del Controparte_1 ricorrente dell'immobile di Via AN n. 63 int. 9, Roma o, in subordine, alla restituzione della somma di € 1.086.804,64 per l'acquisto dell'immobile e di € 12.002,50 per la sua ristrutturazione, ed alla restituzione della somma di € 36.825,65 pagata per l'acquisto della BMW tg. FT328LD, oltre interessi dai rispettivi acquisti al saldo;
B. in caso di accertamento e dichiarazione della nullità della donazione dell'appartamento sito in
Roma, Via AN n. 63, int. 9, autorizzare il ricorrente a trascrivere la sentenza presso la
Conservatoria dei registri immobiliari di Roma.
C. accertare e dichiarare che i trasferimenti delle seguenti somme: 1. € 40.000,00 avvenuto il 27 settembre 2019 2. US$20.000,00 avvenuto il 4 febbraio 2019 3. US$120.000,00 avvenuto l'11 febbraio 2019 4. US$120.000,00 avvenuto l'11 febbraio 2019 costituiscono donazioni nulle perché fatte senza atto pubblico e senza spirito di liberalità e, conseguentemente, condannare la convenuta alla restituzione di tali somme pari a € 40.000,00 e all'equivalente in Euro di US$260.000,00 a favore del ricorrente oltre interessi dal giorno dei rispettivi trasferimenti al saldo.
D. Condannare la convenuta alle spese e compensi di lite maggiorati ai sensi dell'art. 4 comma 8
D.M. 55/14, per manifesta fondatezza delle ragioni di parte ricorrente, da distrarsi a favore del presente difensore che si dichiara ANTISTATARIO”.
FATTO E DIRITTO
Il giudizio è stato introdotto da al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria di Parte_1 nullità delle donazioni disposte in favore della parte resistente , coniuge del Controparte_1 ricorrente al tempo del compimento degli atti dispositivi.
A sostegno delle pretese svolte, ha dedotto che, in data 4.11.2004, presso la Contea Parte_1 di Sarasota, in Florida (Stati Uniti), aveva contratto matrimonio con la resistente e Controparte_1 che, già a quel tempo, era titolare di un ingente patrimonio, a differenza della parte resistente, che, invece, era pressoché nulla tenente, beneficiando di redditi minimi.
In particolare, quanto alla sua situazione patrimoniale, il ricorrente ha allegato che, negli Stati Uniti, era titolare dei seguenti conti correnti: 1) c/c n. 750337494 presso la Whitney National BA, intestato al solo;
2) c/c n. 586013812631 presso la BA of CA, cointestato con Parte_1 la coniuge;
3) c/c n. n. 229043717089 presso la BA of CA, cointestato con Controparte_1
; 4) c/c n. 826220555 presso la Banca Chase cointestato con;
5) Controparte_1 Controparte_1
c/c n. 13160809 presso la Banca Chase cointestato con . Controparte_1
ha, poi, dedotto che, in data 17.05.2016, per effetto di una sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale della Contea di Collins - Florida, aveva subito una condanna al pagamento dell'importo di US$ 1.847.077,91 e che, al fine di evitare l'aggressione dei creditori in seguito a tale sentenza, una volta trasferitosi in Italia unitamente alla moglie, aveva iniziato a spogliarsi di tutto il suo patrimonio mediante una serie di pagamenti e trasferimenti disposti in favore di quest'ultima.
In particolare, il ricorrente ha allegato che, in data 12.11.2018, aveva acquistato, per il corrispettivo di € 36.825,65, proveniente dal suo conto corrente personale n. 36034 presso la banca CP_3
l'autovettura BMW I3, intestandola alla moglie . Controparte_1
Ha, poi, dedotto di aver quasi completamente svuotato il conto corrente cointestato presso la BA of CA, effettuando, nel febbraio 2019 e nel giro di pochissimi giorni, bonifici a favore della moglie per oltre € 1.000.000,00, così articolati: 1) bonifico datato 4.02.2019, di importo pari a
USD$ 20.000,00; 2) bonifico datato 11.02.2019, di USD$ 120.000,00; 3) ulteriore bonifico datato
11.02.2019 di importo pari a USD$ 120.000,00; 4) bonifico del 12.02.2019 di USD$ 915.840,00 (€
800.000,00), effettuato in favore del notaio allo scopo di acquistare un immobile Persona_1 sito in Roma ed intestarlo alla moglie.
Quanto al bonifico da ultimo citato, il ricorrente ha dedotto che, in data 28.02.2019, aveva utilizzato l'importo già bonificato al notaio per acquistare - per l'importo di € 1.000.000,00, oltre Per_1 spese di bonifico pari ad € 1.768,00, in aggiunta a spese di agenzia, spese legali e notarili -
l'immobile sito in Roma, Via AN n. 63, int. 9, intestandolo all'allora coniuge, CP_1
[...]
Con riferimento all'atto dispositivo de quo, ha precisato di aver corrisposto la somma di €
66.410,00 all'intermediario immobiliare Agenzia Professione casa Roma S.r.l. e la somma complessiva di € 18.626,64 a titolo di spese notarili e compensi legali.
Ha, quindi, allegato di aver corrisposto, per l'acquisto dell'immobile di Via AN, l'importo complessivo € 1.098.807,14, comprensivo del quantum di € 12.002,50 dovuto alle spese di ristrutturazione degli infissi all'interno dell'immobile.
ha, poi, allegato di aver donato alla resistente l'ulteriore somma di € 40.000,00, Parte_1 traendola, in data 27.09.2019, dal proprio conto corrente personale presso la Banca Unicredit.
Ha, infine, allegato che, in data 23.07.2020, il Tribunale distrettuale della Florida, Contea di
Sarasota, ha pronunciato il divorzio definitivo tra le parti.
In punto di diritto, il ricorrente ha dedotto che, considerata la finalità per la quale sono stati posti in essere tutti gli atti dispositivi effettuati a beneficio della controparte (ossia la necessità di sfuggire alle azioni esecutive dei creditori), tali atti costituiscono donazioni nulle, in quanto mancanti di spirito di liberalità. Ha, poi, dedotto la nullità di tali donazioni per difetto di forma solenne, non potendo tali atti qualificarsi alla stregua di donazioni di modico valore in ragione della rilevanza degli importi trasferiti e delle rimanenze monetarie sui conti correnti interessati. Sulla scorta di quanto dedotto, ha allegato il proprio diritto alla restituzione Parte_1 dell'immobile di Via AN, in quanto interamente acquistato con il proprio denaro.
Ha, poi, domandato la restituzione del quantum impiegato per l'acquisto dell'autovettura BMW, considerata l'impossibilità di ottenere la restituzione del bene – risultando lo stesso, allo stato, alienato a terzi – e vista la perdita di valore dell'autovettura, in ragione del decorso di un apprezzabile arco temporale dal suo acquisto.
Il ricorrente ha, infine, domandato la restituzione degli importi trasferiti mediante bonifici, qualificando gli stessi alla stregua di donazioni dirette e ravvisando, tuttavia, la loro nullità per mancanza di forma solenne e di animus dondandi.
Alla prima udienza di comparizione del 1.10.2024, il Giudicante, verificata la ritualità della notifica e vista l'omessa costituzione in giudizio di ne ha dichiarato la contumacia. Controparte_1
La causa è stata rinviata all'udienza del 29.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c.
******
Allegando la totale assenza di animus donandi nelle donazioni disposte in favore dell'allora coniuge il ricorrente ha domandato all'intestato Tribunale di accertare e Controparte_1 Parte_1 dichiarare la nullità di tali atti dispositivi.
A sostegno di tali pretese, ha dedotto di aver posto in essere tali atti al solo fine di sfuggire alle azioni esecutive dei propri creditori, titolati in forza di una sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Collins, in Florida.
In punto di diritto, seppur con deduzioni non sempre univoche, il ricorrente ha qualificato gli atti dispositivi posti in essere in favore della parte resistente alla stregua di donazioni, lamentando, tuttavia, la nullità delle stesse per mancanza dell'elemento soggettivo dell'animus donandi. Ha altresì, contestato la nullità delle donazioni attuate tramite trasferimenti di denaro su conti correnti della resistente, allegando il difetto di forma solenne ed escludendo la qualificazione alla stregua di donazioni di modico valore.
Orbene, atteso l'oggetto del presente giudizio – relativo alla contestata validità degli atti dispositivi effettuati dal ricorrente in favore della parte resistente (e dal primo qualificati come donazioni nulle)
- occorre anzitutto osservare che l'art. 769 c.c. definisce la donazione come il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
La donazione realizza, quindi, un arricchimento del patrimonio del donatario, con correlativo depauperamento del donante, che dispone di un proprio diritto nei confronti del donatario, ovvero assume verso di lui un'obbligazione. La donazione, pertanto, si caratterizza non soltanto in ragione dell'elemento oggettivo, dato dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto l'obbligazione, ma altresì per la concorrente sussistenza dell'elemento soggettivo, ossia lo spirito di liberalità.
Trattandosi di un contratto, si applicano alla donazione le regole dettate per i contratti in generale, fatte salve le espresse deroghe ovvero le disposizioni incompatibili con la particolare natura della donazione.
Nello specifico, va evidenziato che la donazione è un particolare contratto a titolo gratuito, connotato, cioè, dall'assenza di corrispettivo. È consensuale, perché si perfeziona con la manifestazione di volontà delle parti ed è normalmente traslativo, consistendo, generalmente, nel trasferimento di un diritto, salvi i casi in cui costituisce lo strumento per l'assunzione di un'obbligazione. È, inoltre, un contratto formale, poiché richiede la redazione con atto pubblico e alla presenza di due testimoni.
La liberalità che caratterizza la donazione così come ricostruita può realizzarsi, altresì, attraverso il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'altrui arricchimento.
In tali atti, pertanto, l'intenzione donativa emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame delle circostanze della singola fattispecie.
La donazione indiretta si identifica, infatti, in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso dal fine di liberalità e abbia lo scopo e l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario (v, ad es., Cass. Sez Un. n. 9282/1982).
Premesse tali considerazioni di carattere generale in tema di donazioni, considerate le deduzioni di parte ricorrente - volte, in primo luogo, a lamentare la nullità delle donazioni effettuate in favore della resistente, in ragione dell'assenza di animus donandi – può osservarsi quanto segue in ordine alla corretta definizione ed interpretazione di tale elemento costitutivo e del riparto dell'onere probatorio in ordine alla sua sussistenza.
L'opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza ritiene integrato lo spirito di liberalità ogniqualvolta il donante attribuisca al donatario un vantaggio patrimoniale con la consapevolezza di non esservi obbligato. L'intenzione donativa, quindi, consiste nella coscienza del compimento di un'elargizione patrimoniale in assenza di un vincolo giuridico che determini tale comportamento.
Lo spirito di liberalità non si identifica con un intento benefico o altruistico, ma con lo scopo obiettivo che si raggiunge attraverso il negozio e che ne costituisce la causa, cioè la gratuita attribuzione del bene al donatario.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità afferma che l'animus donandi - che partecipa della causa del contratto come qualificazione in senso soggettivo della gratuità - consiste nella consapevolezza, in capo al donante, di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale in assenza di un obbligo giuridico, extragiuridico o morale (Cass., Sez. 1, 11/3/1996, n. 2001; Cass., Sez. 1,
5/12/1998, n. 12325; Cass., Sez. 2, 21/5/2012, n. 8018), e, dunque, di agire a titolo di mera spontanea elargizione fine a sé stessa (Cass., Sez. 2, 18/2/1977, n. 737; Cass., Sez. 2, 28/8/2008, n.
21781), senza che debba necessariamente essere caratterizzato dall'intento benefico o altruistico e senza necessità di una diversa manifestazione specifica, identificandosi con l'obiettiva gratuità dell'attribuzione considerata ex parte donantis (Cass., Sez. 2, 24/7/1965, n. 1728; Cass., Sez. 3,
26/1/1980, n. 651).
Sulla base di quanto osservato, quindi, la donazione trae la sua causa nella liberalità, ossia nella consapevole determinazione all'arricchimento del beneficiario mediante attribuzioni ed erogazioni patrimoniali effettuate nullo iure cogente.
Tali considerazioni in punto di animus donandi sono, peraltro, valevoli anche con riferimento alle donazioni indirette, nelle quali la liberalità è integrata mediante l'utilizzo strumentale di negozi diversi da quello di donazione ex art. 769 c.c.
Tanto premesso, nella fattispecie oggetto di causa, parte ricorrente ha lamentato la nullità delle donazioni effettuate in favore dell'allora coniuge, adducendo di aver posto in essere tali atti dispositivi al solo fine di sfuggire alle pretese dei propri creditori. Ha, quindi, anzitutto impugnato le donazioni per cui è causa, deducendo l'assenza dell'elemento costitutivo dell'animus donandi.
In punto di ripartizione dell'onere probatorio circa la sussistenza di tale elemento soggettivo, il ricorrente ha ritenuto fosse onere della parte donataria provare la sussistenza dello spirito di liberalità nelle donazioni oggetto di lite.
Questo Giudice non condivide le prospettazioni della parte ricorrente in ordine al richiamato riparto dell'onere probatorio.
Ed infatti, a governare tale riparto è il principio “onus probandi incumbit ei qui dicit”, cristallizzato nell'art. 2697, co. 1, c.c. ove si afferma che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”. Tale principio, peraltro, fermo restando il rispetto del principio di vicinanza della prova, non subisce deroghe neppure a fronte di fatti negativi, in quanto
“la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (cfr. Cass. 23229/04; Cass. 9099/12; Cass. civ., 9201/2015).
Applicate tali coordinate normative e giurisprudenziali, ne deriva che, nella fattispecie in esame, spetta a parte ricorrente fornire prova della lamentata assenza di animus donandi nelle donazioni oggetto di lite, senza che, sul punto, possa assumere rilevanza la contumacia della parte donataria, atteso che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non viene esteso alla parte che non si è costituita, potendo, la contumacia, esprimere, tutt'al più, un silenzio non soggetto a valutazione, che non vale, tuttavia, a sopperire alle eventuali carenze probatorie della controparte, restando inalterata la ripartizione dei rispettivi oneri secondo le ordinarie regole processuali.
Al riguardo, peraltro, non appaiono pertinenti i precedenti giurisprudenziali addotti dal ricorrente a sostegno dell'invocato riparto dell'onere probatorio, trattandosi di fattispecie non sovrapponibili a quella oggetto di esame.
In particolare, non appaiono estensibili al caso de quo le conclusioni cui è pervenuto il giudice di secondo grado nella sentenza n. 6029/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Roma, atteso che - come si evince dalla pronuncia depositata in atti - in quel caso, la parte attrice aveva chiesto all'Autorità adita di accertare la comproprietà dell'immobile che era stato volontariamente intestato ad un solo coniuge (al fine di escludere che su tale bene l'ex moglie dell'altro potesse vantare alcuna pretesa), pur avendo il coniuge non intestatario provveduto a saldare i ratei del mutuo con denaro tratto da un conto corrente cointestato, ma alimentato da proventi a lui riferibili in via esclusiva. Nel costituirsi in giudizio, la coniuge intestataria dell'immobile, non contestando l'avvenuto pagamento dei ratei ad opera della controparte, aveva dedotto che ciò fosse avvenuto per mero spirito di liberalità, senza alcun obbligo di restituzione. Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda attorea, ravvisando, nel pagamento delle somme da parte del coniuge non intestatario, l'animus donandi della donazione. Di poi, con la pronuncia di secondo grado, la Corte
d'Appello aveva ritenuto che il pagamento dei ratei non potesse integrare una donazione indiretta, difettando il relativo animus donandi.
Ebbene, il riparto dell'onere probatorio operante nella fattispecie menzionata appare coerente con il richiamato principio di cui all'art. 2697 c.c., per effetto del quale deve ritenersi soccombente la parte che, avendo dedotto fatti costitutivi a sostegno delle domande o eccezioni svolte, non ha assolto al relativo onere circa la dimostrazione di tali fatti costitutivi, ovvero modificativi o estintivi dell'altrui pretesa. Applicato tale principio alla fattispecie da cui è originata la pronuncia invocata dal ricorrente, spettava, quindi, alla parte donataria (convenuta in giudizio) la prova relativa alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dello schema donativo dalla stessa invocato.
Ciò posto, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, il richiamato riparto di onere probatorio non è derivato direttamente dalla posizione di “donataria” assunta dalla convenuta nello schema negoziale invocato, ma, più correttamente, dalla posizione processuale dalla stessa assunta per effetto delle deduzioni introdotte nel giudizio e dall'applicazione del summenzionato principio di cui all'art. 2697 c.c. In altre parole, avendo invocato l'operatività dello schema liberale, spettava alla parte donataria provarne in giudizio tutti gli elementi costitutivi.
In aggiunta a quanto osservato, va, altresì, rilevato che tali considerazioni relative al riparto dell'onere probatorio in ordine all'elemento dell'animus donandi valgono tanto più considerato il legame di coniugio che sussisteva tra le parti processuali all'epoca della donazione. È, difatti, pacifico che e sono stati legati da rapporto coniugale a far data dal Parte_1 Controparte_1
04.11.2004 al 23.07.2020, data nella quale è stato pronunciato il divorzio definitivo (cfr. all.ti nn. 2
e 27).
Tale rapporto di coniugio - e la presunta affectio e solidarietà dallo stesso derivante – appaiono in grado di sorreggere l'intenzione, spontanea, dell'altrui arricchimento, anche considerato l'effetto prodotto dall'implementazione del patrimonio del coniuge sul ménage familiare.
Al riguardo, la giurisprudenza di merito e di legittimità si è spesso occupata della qualificazione attribuibile ai conferimenti effettuati dai coniugi in costanza di matrimonio ed ha ritenuto tali elargizioni riconducibili, in via presuntiva, allo schema della donazione indiretta, perseguente un fine di liberalità giustificato dalla soddisfazione dei bisogni familiari. Nello specifico, tali pronunce hanno riguardato l'acquisto di un immobile con denaro proprio di uno dei coniugi ed intestazione a favore dell'altro, fattispecie, peraltro, analoga a quella in esame tra le odierne parti processuali (cfr.
Cassazione civile sez. III, 04/10/2018, n.24160; Cass. n. 3147/1980; Corte appello Milano sez. II,
22/12/2021, n.3702).
Ebbene, tali considerazioni in ordine al legame di coniugio influiscono sull'onere probatorio operante in fattispecie nelle quali si controverte in ordine ad elargizioni disposte in favore del coniuge. Come già visto, in tali casi, si presume che i relativi conferimenti siano stati effettuati per spirito di liberalità, ferma restando la possibilità di offrire prova contraria in ordine alla reale causa di tali attribuzioni.
Tanto premesso, come già osservato, nella fattispecie oggetto di causa, parte ricorrente ha lamentato la nullità delle donazioni effettuate in favore dell'allora coniuge, adducendo di aver posto in essere tali atti dispositivi senza lo spirito di liberalità che caratterizza la donazione.
Sulla scorta di quanto innanzi motivato in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697
c.c. e considerato quanto appena argomentato in merito al legame di coniugio sussistente tra le parti al momento dell'attuazione delle elargizioni patrimoniali, spettava a parte ricorrente offrire prova di quanto dedotto. Ne deriva che avrebbe dovuto provare la mancanza di spirito di Parte_1 liberalità in tutte le elargizioni disposte in favore della resistente superando, Controparte_1 peraltro, la presunzione di liberalità derivante dal rapporto di coniugio. A sostegno delle allegazioni relative alla mancanza di animus donandi, il ricorrente ha dedotto che alla base delle disposizioni patrimoniali disposte in favore dell'allora coniuge vi era il solo intento di sfuggire al rischio di azioni esecutive dei propri creditori, adducendo, a riprova di tale circostanza, un debito derivante dalla sentenza di condanna al pagamento di US$ 1.847.077,91 (pari ad € 1.847.077,00), pronunciata nei suoi confronti, nel maggio del 2016, dal Tribunale della Contea di Collins, in Florida.
Ebbene, questo Giudicante ritiene che la dedotta finalità di sottrazione del proprio patrimonio alla garanzia patrimoniale generica dei creditori non sia, di per sé, inconciliabile con lo spirito di liberalità, correttamente interpretato, quale consapevole determinazione all'arricchimento del beneficiario mediante attribuzioni ed erogazioni patrimoniali effettuate nullo iure cogente, ossia in assenza di alcun obbligo legale o morale in tal senso.
Osserva, difatti, il Tribunale che la volontà di sfuggire alle pretese creditorie addotta dal ricorrente si colloca sul piano dei motivi interni che hanno determinato il disponente ad agire, senza con ciò direttamente escludere lo spirito di liberalità.
Ed infatti, questo Giudicante condivide quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte riguardo al rapporto tra animus donandi e spinte motivazionali perseguite dal donante. Nonostante
l'animus donandi faccia emergere le motivazioni dell'atto liberale, esso deve essere correttamente colto nel senso suindicato, sicché “la spontaneità dell'attribuzione patrimoniale, una volta accertata, non può essere esclusa da spinte motivazionali del donante, le quali, quando non integranti ipotesi di cogenza giuridica o costrizione morale, mantengono valenza neutra rispetto a quella causale dell'atto di liberalità” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 10/01/2024, n. 982).
Ebbene, applicate tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ci occupa, l'intento di evitare l'aggressione dei creditori, perseguito dal donante, anziché escludere lo spirito di liberalità, integra una mera spinta motivazionale con valenza interna al donante stesso e con impatto irrilevante sulla causa liberale.
Del resto - interpretato lo spirito liberale alla stregua della consapevole attribuzione ad altri di un vantaggio patrimoniale nullo iure cogente – solo la sussistenza di un obbligo giuridico o extragiuridico atto a giustificare l'elargizione patrimoniale è in grado di incidere sulla causa liberale, elidendola. Senonché, nella fattispecie oggetto di lite, il timore del ricorrente di subire l'azione esecutiva dei creditori - in forza della sentenza di condanna resa nei suoi confronti dal
Tribunale della Contea di Collins – non integra alcun obbligo in tal senso, afferendo, al più, al solo movente posto alla base degli atti dispositivi.
Senza smentire quanto già motivato, osserva, inoltre, il Tribunale come risulti decorso un apprezzabile arco temporale tra la condanna pronunciata dal Tribunale statunitense (emessa nel maggio 2016) e le date delle donazioni in tale sede contestate (avvenute tra il novembre 2018 e il settembre 2019), sicché, a tutto voler concedere, la stessa spinta motivazionale dedotta dal ricorrente come unica ragione giustificativa delle elargizioni patrimoniali in favore della coniuge non può ritenersi certamente dimostrata.
Ciò detto, se, da un lato, l'intento conservativo del proprio patrimonio non è tale, nel caso di specie, da integrare un obbligo atto ad escludere la spontaneità dell'elargizione come sopra ricostruita, dall'altro, va osservato come neppure emergono, nella fattispecie che ci occupa, ulteriori elementi volti a provare che l'elargizione in favore della coniuge non era mossa da spirito di liberalità. Il ricorrente non ha, infatti, dedotto o provato ulteriori circostanze giustificative di tali spostamenti patrimoniali nonostante tale onere incombesse su di lui, ex art. 2697, co. 1, c.c.
Peraltro - come già osservato - tali considerazioni valgono tanto più considerato il legame di coniugio sussistente tra le parti, il quale, in conformità all'orientamento giurisprudenziale sopracitato, può senz'altro sorreggere l'intenzione spontanea dell'altrui arricchimento, con conseguente onere, incombente sul donante, di prova contraria in ordine allo spirito di liberalità.
Alla luce delle motivazioni esposte – considerato quanto innanzi detto in ordine al riparto dell'onere probatorio e quanto argomentato in ordine alla esatta interpretazione del requisito dell'animus donandi e al suo rapporto con le spinte motivazionali interne al donante – l'intento di sfuggire alle pretese creditorie – correttamente qualificato come motivo interno del donante – non esclude l'animus donandi delle attribuzioni liberali oggetto di causa.
Tale conclusione è riferita a tutte le donazioni oggetto di causa – siano esse dirette ovvero indirette.
Ed infatti, le deduzioni in punto di animus donandi sono certamente valevoli anche per le donazioni indirette, nelle quali la liberalità è integrata dall'utilizzo strumentale di negozi giuridici diversi dalla donazione ex art. 769 c.c. La donazione diretta - così come quella indiretta – trae, infatti, la sua causa nella liberalità, ossia nella già menzionata consapevole determinazione all'arricchimento del beneficiario mediante attribuzioni ed erogazioni patrimoniali effettuate nullo iure cogente.
In aggiunta a ciò, rileva il Tribunale che, considerate le deduzioni addotte dal ricorrente a sostegno delle proprie pretese, lo stesso avrebbe potuto allegare il carattere fiduciario ovvero simulato degli atti dispositivi posti in essere, deducendo l'integrazione delle fattispecie di interposizione fittizia ovvero reale di persona.
Va osservato che l'interposizione fittizia di persona ricorre quando, in forza di un accordo simulatorio intercorrente tra interponente, terzo e interposto, si finge di contrarre con una persona, ma, in realtà, si vuole che gli effetti del negozio si producano nei confronti di un'altra persona diversa da quella che appare nell'atto. Diversamente, nell'interposizione reale non vi è un accordo simulatorio tra le persone che prendono parte all'atto (il quale, infatti, è dalle stesse voluto). Lo schema dell'interposizione reale si fonda sul presupposto che l'interposto acquista la titolarità del bene acquistato, il quale, in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, è tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire il bene a quest'ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.
Ebbene - fermo restando che l'azione di simulazione relativa del contratto per interposizione fittizia di persona e quella diretta all'accertamento dell'interposizione reale sono diverse, in quanto fondate su situazioni di fatto del tutto distinte - va rilevato che parte ricorrente non ha svolto alcuna pretesa in tal senso e non ha qualificato i negozi dispositivi posti in essere nell'ambito delle operazioni fiduciarie o simulatorie summenzionate.
Considerato che rientra tra i poteri del Giudice quello di qualificare giuridicamente l'azione proposta e finanche di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, va comunque rilevato che non vi sono, nella fattispecie in esame, elementi per riscontrare, negli atti dispositivi oggetto di lite, l'integrazione di una delle richiamate fattispecie.
Parte ricorrente, infatti, non ha offerto alcun elemento utile per poter ritenere sussistente un accordo finalizzato alla produzione di effetti diversi da quelli derivati dagli atti posti in essere.
Quanto all'interposizione fittizia di persona - che avrebbe potuto, in astratto, operare in ordine all'acquisto dell'immobile di Via AN e dell'automobile BMW - l'accordo avrebbe dovuto coinvolgere anche la parte alienante. Peraltro, l'assolvimento dell'onere probatorio relativo a tale accordo avrebbe reso necessaria la prova della controdichiarazione, tenuto conto dell'operatività delle limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni. Senonché, sul punto, parte ricorrente non ha addotto alcuna deduzione, né offerto alcuna prova.
Neppure sono emersi elementi per poter ritenere provato un accordo fiduciario tra le parti del giudizio, fattispecie che non avrebbe reso necessaria la prova del coinvolgimento di un terzo soggetto. Invero, parte ricorrente non ha dedotto alcunché neppure in ordine all'eventuale consapevolezza dell'allora coniuge circa l'intenzione di sottrarre i beni donati alla garanzia patrimoniale generica del donante e l'assunzione dell'obbligo di restituzione.
A tutto voler concedere, poi, ferma restando l'assenza di qualsivoglia deduzione e prova al riguardo, va rilevata la mancata proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. imprescindibilmente connessa all'azione di accertamento dell'interposizione reale. Pertanto, quand'anche, per effetto dei poteri qualificatori spettanti al Giudicante, l'azione spiegata da parte ricorrente fosse qualificata alla stregua di un'azione volta ad accertare un'interposizione fittizia ovvero reale di persona, la stessa non potrebbe comunque trovare accoglimento.
Chiarito quanto precede in ordine alla doglianza relativa alla carenza di animus donandi, osserva il
Tribunale che il ricorrente ha, altresì, lamentato la nullità delle donazioni per difetto di forma solenne, limitando tali deduzioni alle sole donazioni dirette di denaro
Al riguardo, va premesso che, ai sensi dell'art. 782 c.c., il contratto di donazione deve essere stipulato per atto pubblico, sotto pena di nullità. Ai sensi dell'art. 48, co.1, R.D. 16.02.1913 n. 89, poi, ai fini della validità della donazione è richiesta la redazione dell'atto pubblico alla presenza delle parti e di due testimoni.
La forma solenne non è, tuttavia, prescritta per ogni donazione. Ed infatti, la donazione di beni mobili di modico valore, tradizionalmente definita come “donazione manuale” richiede per la sua validità, ai sensi dell'art. 783 c.c., la traditio del bene mobile, ma non anche l'atto pubblico.
Allo stesso modo, non è richiesto l'atto pubblico per le donazioni indirette, nelle quali, come già esposto, l'elargizione liberale è attuata - anziché attraverso il tipico negozio della donazione diretta ex art. 769 e ss. c.c. - mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio, l'effetto indiretto dell'arricchimento senza corrispettivo, animo donandi, del destinatario della liberalità (cfr. Cass. 7 dicembre 1989 n. 5410; Cass. 5 dicembre 1970 n. 2565).
Per la validità della donazione indiretta non è, quindi, necessaria la forma solenne, essendo sufficiente quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti. Ed infatti,
l'art. 809 c.c., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione.
Ciò premesso, al fine di valutare la fondatezza delle doglianze di parte ricorrente occorre preliminarmente esaminare le donazioni oggetto di causa, onde qualificare le stesse alla stregua di donazioni dirette ovvero indirette, atteso che solo per le prime può muoversi la contestazione relativa all'assenza di forma solenne.
Ebbene, quanto all'elargizione patrimoniale avente ad oggetto l'acquisto dell'immobile di Via
AN n. 63, intestato alla resistente, va osservato quanto segue.
Parte ricorrente ha dedotto di aver pagato personalmente, per l'acquisto dell'immobile in oggetto,
l'importo complessivo di 1.098.807,14, comprensivo di corrispettivo per l'acquisto, spese di bonifici, spese di agenzia, spese notarili e legali e, infine, spese di ristrutturazione.
Invero, al riguardo, occorre innanzitutto osservare come la quasi totalità delle elargizioni patrimoniali relative alla compravendita in esame sia stata effettuata con denaro tratto da conti correnti intestati anche alla parte resistente, in regime di cointestazione (presso la BA of CA
e la Banca Chase).
Rinviando a quanto si argomenterà in ordine alla presunzione di pari titolarità delle giacenze dei conti cointestati, va in tale sede rilevato come le elargizioni patrimoniali in esame meritino di essere considerate per la sola metà dei relativi importi, attesa la titolarità della residua porzione in capo alla parte donataria.
Ciò premesso, con riferimento al corrispettivo pagato per l'acquisto dell'immobile di via AN, in Roma – pari a complessivi € 1.000.000.00 - il ricorrente ha allegato di aver corrisposto €
800.000,00 a mezzo di bonifico bancario diretto al conto corrente del Notaio rogante, dott. Per_2
, ed € 200.000,00 mediante tre distinti bonifici (di cui due di € 75.000,00 ed uno di €
[...]
50.000,00) in favore del conto corrente intestato alla parte alienante.
Invero, in ordine all'importo di € 800.000,00, va osservato che, dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente, emerge un'incongruenza relativa alla modalità di corresponsione di tale importo. Ed infatti, nell'atto pubblico di compravendita datato 28.02.2019 (cfr. all.to n. 18) la somma di € 800.000,00 risulta corrisposta alla parte venditrice, contestualmente alla redazione dell'atto, mediante quattro assegni circolari non trasferibili (tre dei quali di importo pari ad €
250.000,00 ed uno di importo pari ad € 50.000,00). Diversamente, parte ricorrente ha allegato - e provato mediante deposito di estratto conto del c/c aperto presso la BA of CA (cfr. all.to n.
17) - di aver corrisposto l'importo di € 800.000,00 a mezzo di bonifico bancario diretto al conto corrente del notaio rogante, dott. . Senonché, la prova offerta dal ricorrente circa la Persona_3 corresponsione di tale somma al conto corrente del Notaio rogante induce a superare la contraddittorietà e a ritenere che lo stesso ricorrente abbia offerto, mediante il bonifico menzionato, la provvista per l'emissione dei citati assegni circolari indicati nell'atto di compravendita.
Quanto, invece, ai tre bonifici di importo complessivo pari ad € 200.000,00, la prova degli stessi emerge dall'estratto conto fornito dalla Banca Chase. Al riguardo, va rilevato che le date di attuazione dei relativi trasferimenti, gli importi e i numeri delle relative transazioni corrispondono a quanto indicato nell'atto pubblico di compravendita (cfr. all.ti nn. 22 e 18).
Ciò premesso, considerata la modalità di attuazione delle attribuzioni patrimoniali in esame, occorre valutare se tali disposizioni integrino una donazione indiretta di immobile, ovvero una donazione diretta di denaro, considerato l'impatto della definizione de quo ai fini delle prescrizioni applicabili in punto di forma dell'atto di liberalità.
È consolidato, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, si è in presenza di una donazione indiretta di un immobile, piuttosto che di una donazione di una somma di denaro, tutte le volte in cui una persona provveda con denaro proprio al pagamento del prezzo di un immobile che risulta acquistato da altri, venendo così attuato un complesso procedimento di arricchimento del destinatario del trasferimento, nel cui patrimonio entra a far parte l'immobile (Cass. civ. sez. un.
5.08.1992 n. 9282; Cass. 23.12.1992 n. 13630; Cass. 6 maggio 1991 n. 4986; Cass. 31 gennaio
1989 n. 596; Cass. 14.05.1997 n. 4231; Cass. 14.12.2000 n. 15778; Cass. 26/8/2002, n. 12486;
Cass. 6/4/2001, n. 5122; Cass. 16.03.2006 n. 5333). Si è, invece, al cospetto di una donazione diretta avente ad oggetto il denaro quando il disponente dona al beneficiario una somma di denaro che successivamente questi utilizza per l'acquisto di un immobile ed il successivo reimpiego sia rimasto estraneo alla previsione del donante (cfr. Cass. civ. 15.11.1997 n. 11327).
Nel caso in oggetto, dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente, emerge una connessione univoca tra l'elargizione delle somme di denaro e l'acquisto dell'immobile di via
AN n. 63; connessione che risulta particolarmente evidente in relazione al pagamento dell'importo di € 200.000,00, disposto a mezzo di tre bonifici bancari diretti in favore della parte alienante (cfr. all.ti nn. 22 e 18) e al trasferimento dell'importo di € 800.000,00 sul conto corrente intestato al notaio rogante.
Le somme di denaro corrisposte appaiono, quindi, dirette all'acquisto di uno specifico bene immobile, con conseguente qualificazione della donazione in esame come donazione indiretta di immobile e non come donazione diretta di denaro. D'altra parte, la conferma di tale assunto deriva dalle stesse difese della parte ricorrente, la quale, nel ricorso introduttivo del giudizio, ha esplicitamente qualificato tale donazione come indiretta.
Possono, inoltre, qualificarsi alla stregua di donazioni indirette le elargizioni patrimoniali relative al pagamento delle spese notarili e legali (cfr. all.ti da 19 a 22), delle spese di mediazione immobiliare
(cfr. all.ti nn. 22) e delle spese relative alle operazioni bancarie dovute al pagamento del corrispettivo (cfr. all.to n. 23), trattandosi di esborsi strettamente funzionali all'acquisto dell'immobile donato in via indiretta.
La qualificazione di tali elargizioni patrimoniali alla stregua di donazioni indirette esclude che alle stesse possa applicarsi il disposto di cui all'art. 782 c.c. in punto di forma scritta solenne richiesta ai fini della validità dell'atto. Come già motivato, trattandosi di donazioni indirette, è sufficiente il rispetto della forma prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti. Nel caso di specie, pertanto, la forma dell'atto pubblico adottata per la compravendita, pur in assenza dei testimoni, esclude l'invalidità della donazione per difetto di forma.
Le medesime conclusioni possono estendersi alla donazione dell'automobile BMW I3, intestata alla parte resistente ed acquistata, per l'importo di € 36.825,65, con bonifico bancario del 12.11.2018 proveniente dal conto corrente n. 36034 del ricorrente e diretto al conto corrente della CP_3
Concessionaria Automag GmbH (cfr. all.to n. 16). Applicando i richiamati principi giurisprudenziale in punto di distinzione tra donazione indiretta di beni e donazione diretta di denaro, l'acquisto dell'autovettura BMW può essere qualificato come donazione indiretta di bene mobile registrato, atteso l'evidente collegamento tra l'elargizione del denaro – disposta, nel caso in esame, direttamente in favore della parte alienante – e l'acquisto dell'autovettura.
Anche in questo caso, la qualificazione di tale donazione come donazione indiretta esclude l'operatività della norma di cui all'art. 782 c.c. in punto di forma scritta solenne. Trattandosi di donazione indiretta, l'elargizione patrimoniale in esame può ritenersi validamente attuata, risultando, il contratto di acquisto dell'autovettura, stipulato in forma scritta (cfr. all.to n. 16), sebbene tale forma non sia richiesta ai fini della validità dell'atto, ma solo ai fini della trascrizione nel pubblico registro automobilistico.
Concludendo sul punto, ne deriva che, con riferimento alle donazioni indirette dell'immobile di via
AN e dell'autovettura BMW, non può accogliersi la domanda volta ad accertare la nullità delle donazioni per difetto di forma solenne ex art. 782 c.c., non operando tale fattispecie per le donazioni indirette in esame.
Di poi, il Tribunale osserva quanto segue in merito alle residue elargizioni patrimoniali asseritamente attuate nel febbraio e nel settembre 2019 a mezzo di bonifici bancari disposti in favore di conti correnti intestati alla resistente.
Al riguardo, parte ricorrente ha lamentato il difetto di forma solenne nei seguenti trasferimenti di denaro, tutti qualificati alla stregua di donazioni dirette: 1) trasferimento di € 40.000,00, avvenuto il
27 settembre 2019; 2) trasferimento di US$ 20.000,00, avvenuto il 4 febbraio 2019; 3) trasferimento di US$ 120.000,00, avvenuto l'11 febbraio 2019; 4) ulteriore US$ 120.000,00, avvenuto l'11 febbraio 2019.
In punto di diritto, può, anzitutto, premettersi che, per costante orientamento giurisprudenziale, le liberalità effettuate mediante il trasferimento di denaro a mezzo di bonifico bancario sono qualificate alla stregua di donazioni dirette del denaro ad esecuzione indiretta, con la conseguenza che le stesse sono affette da nullità se non vengono effettuate con atto pubblico e alla presenza di due testimoni, salvo che si tratti di donazione di modico valore (cfr. Cass. SS.UU. 18725/2017)
Ciò premesso, occorre procedere ad esaminare, nel merito, i trasferimenti di denaro sopracitati onde verificarne l'effettiva sussistenza alla luce della documentazione allegata.
Orbene, con riferimento al bonifico di € 40.000,00 del 27.09.2019, disposto dal conto corrente intestato al solo ricorrente e diretto al conto corrente della resistente presso la Deutsche CP_3
BA, va osservato che, a riprova del trasferimento di tale importo, il ricorrente ha allegato un ordine di bonifico datato 27.09.2019 (cfr. all.to n. 24) e l'estratto conto attestante la movimentazione in uscita del medesimo importo (cfr. all.to n. 25).
Senonché, dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente (e, dunque, presuntivamente relativa ai rapporti bancari intercorsi tra le parti in causa) si evince, altresì, in data 30.07.2020, un accredito del medesimo importo di € 40.000,00 in favore dello stesso conto corrente del CP_3 ricorrente (cfr. pag. 1, all.to n. 24, cit.).
In tale contesto, il trasferimento di detta somma appare frutto di semplici movimentazioni di denaro disposte tra i tra coniugi ed attuate nell'ambito della gestione del ménage familiare, piuttosto che di un atto compiuto con spirito di liberalità. Del resto, di tali accomodamenti vi è conferma anche negli scritti difensivi di parte ricorrente, oltre che nei plurimi estratti conto versati in atti.
Ciò posto, la documentazione da cui emerge il riaccredito della somma di € 40.000,00 (di cui all'all.to n. 24) porta ad escludere che, nella specie, si sia trattato di donazione di denaro, con conseguente rigetto della domanda svolta in punto di nullità per difetto di forma solenne ex art. 782
c.c di restituzione della medesima somma.
Occorre, quindi, esaminare i tre trasferimenti di denaro disposti nel febbraio 2019.
Va preliminarmente osservato che tali trasferimenti risultano essere stati attuati con denaro tratto da un conto corrente aperto presso la BA of CA e cointestato alla parte resistente, come emerge dalle stesse deduzioni di parte ricorrente e dagli estratti conto versati in atti (cfr. all.to n. 17).
Tale circostanza involge il noto principio giurisprudenziale secondo il quale la cointestazione di un conto corrente bancario determina una presunzione di pari titolarità delle somme transitanti sul conto e sui saldi, salvo che venga fornita la prova contraria circa la titolarità esclusiva delle stesse in capo ad uno dei cointestatari.
Difatti, secondo l'insegnamento della S.C., nel conto corrente intestato a due o più persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (cfr., tra le tante e da ultimo, Cass., 2.12.2013, n. 26991; in senso conforme, Cass., 04/01/2018, n. 77; Cass., 27.07.2020, n. 15966/2020).
Nondimeno, la presunzione di contitolarità dell'oggetto del contratto dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (v. Cass. n. 18777/2015; Cass., 809/2014; Cass.,. n. 28839/2008; cfr. anche
Cass., n. 4496/2010).
Ebbene, considerate tali coordinate giurisprudenziali, va, in primo luogo, osservato che, nel caso di specie, non sono emersi elementi significativi al fine di superare la presunzione di pari titolarità del conto corrente cointestato presso la BA of CA. A tal fine, difatti, non appaiono utili le dichiarazioni dei redditi versate in atti dal ricorrente (cfr. all.ti nn. 29-49, molte delle quali, peraltro, prive di traduzione giurata) quantomeno in mancanza di documentazione atta a provare il saldo iniziale del conto alla data della sua apertura. Va, infatti, osservato che gli unici estratti conto depositati si riferiscono al periodo intercorrente tra il dicembre 2018 e il febbraio 2019, sicché non vi sono elementi per poter accertare se, fin dalla data della sua apertura, il conto fosse alimentato da provviste del solo . Parte_1
Il mancato superamento della presunzione di pari titolarità, di per sé, esclude che i richiamati trasferimenti possano risultare, per il loro intero ammontare, oggetto di donazione. Quand'anche, quindi, la pretesa di parte ricorrente risultasse fondata, la stessa dovrebbe ritenersi limitata alla sola metà dei relativi importi.
Fermo restando ciò, va, ad ogni modo, rilevato che l'esame degli estratti conto richiamati (cfr. all.to n. 17) non consente di individuare, con ragionevole certezza, il conto corrente di destinazione dei trasferimenti attuati nel febbraio 2019, atteso che gli stessi sembrano indirizzati ad un ulteriore conto corrente cointestato alle parti processuali, come emerge dalla causale di tali operazioni, recante la seguente dicitura “TRANSFER LL LUCIANI: . Email_1
Sul punto, non possono, quindi, ritenersi dimostrate le deduzioni di parte ricorrente volte a significare di aver trasferito dette somme presso conti correnti intestati alla sola parte resistente. Ed infatti, l'impossibilità di accertare il conto corrente di destinazione degli importi dedotti non consente di ravvisare una donazione disposta in favore della parte resistente.
Laddove, poi, come sembrerebbe, tali trasferimenti siano stati indirizzati presso un conto corrente cointestato, neppure potrebbe parlarsi di donazioni, ma, tutt'al più, di semplici accomodamenti disposti tra conti correnti aventi la medesima titolarità. Del resto, come già osservato, di tali movimentazioni vi è conferma anche negli scritti difensivi di parte ricorrente, oltre che nei plurimi estratti conto versati in atti.
Le considerazioni che precedono non consentono, quindi, di qualificare i tre trasferimenti di denaro attuati nel febbraio 2019 (nelle date 4.02.2019 e 11.02.2019 e pari a complessivi US$ 260.000,00) alla stregua di donazioni disposte in favore della parte resistente. Ciò considerato, resta assorbita la questione qualificatoria di tali trasferimenti alla stregua di donazioni dirette, con conseguente nullità per difetto di forma ex art. 782 c.c. Ne deriva, quindi, il rigetto della domanda svolta anche in ordine ai trasferimenti in esame.
In conclusione, l'azione svolta dal ricorrente non merita accoglimento, in primo Parte_1 luogo, non avendo lo stesso assolto all'onere probatorio relativo al difetto di animus donandi e, in secondo luogo, non risultando fondate, per tutte le motivazioni fin qui esposte, le doglianze relative al difetto di forma scritta solenne prescritta dalla legge per le donazioni di non modico valore.
Ne consegue, il rigetto delle domande di restituzione, sia con riferimento all'immobile di via
AN 63, che alle attribuzioni di denaro di cui al ricorso introduttivo.
Atteso il mancato accoglimento dell'azione spiegata, va altresì rigettata la domanda, svolta da parte ricorrente, di condanna della resistente, al pagamento delle spese processuali, che Controparte_1 restano, quindi, a carico della parte ricorrente che le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – VIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande svolte da nei confronti di , con il ricorso ex art. Parte_1 Controparte_1
281 decies, c.p.c., iscritto a Ruolo il 25 aprile 2024;
- nulla in ordine alle spese di lite, attesa la soccombenza di parte ricorrente e la contumacia di parte resistente.
Così deciso in Roma il 17.06.2025
IL GIUDICE dott. Fausto Basile
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in tirocinio, dott.ssa Alessia Ciufo.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
VIII Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18052 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, e vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso ex art. 281-decies c.p.c., dall'avv. Vittorio Barbera ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Via del Banco di Santo Spirito n. 42,
RICORRENTE
contro
- già (C.F. ), Controparte_1 Controparte_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: nullità donazioni dirette e indirette – difetto di animus donandi e forma solenne;
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.05.2025, il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già indicate nel ricorso introduttivo del giudizio:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
A. accertare e dichiarare la nullità della donazione relativa all'acquisto e ristrutturazione dell'immobile sito in Roma, Via AN n. 63, int. 9, e della donazione relativa all'acquisto dell'autovettura BMWI3 targata FT328LD per mancanza di spirito di liberalità e, conseguentemente, condannare la convenuta sig.ra al trasferimento a favore del Controparte_1 ricorrente dell'immobile di Via AN n. 63 int. 9, Roma o, in subordine, alla restituzione della somma di € 1.086.804,64 per l'acquisto dell'immobile e di € 12.002,50 per la sua ristrutturazione, ed alla restituzione della somma di € 36.825,65 pagata per l'acquisto della BMW tg. FT328LD, oltre interessi dai rispettivi acquisti al saldo;
B. in caso di accertamento e dichiarazione della nullità della donazione dell'appartamento sito in
Roma, Via AN n. 63, int. 9, autorizzare il ricorrente a trascrivere la sentenza presso la
Conservatoria dei registri immobiliari di Roma.
C. accertare e dichiarare che i trasferimenti delle seguenti somme: 1. € 40.000,00 avvenuto il 27 settembre 2019 2. US$20.000,00 avvenuto il 4 febbraio 2019 3. US$120.000,00 avvenuto l'11 febbraio 2019 4. US$120.000,00 avvenuto l'11 febbraio 2019 costituiscono donazioni nulle perché fatte senza atto pubblico e senza spirito di liberalità e, conseguentemente, condannare la convenuta alla restituzione di tali somme pari a € 40.000,00 e all'equivalente in Euro di US$260.000,00 a favore del ricorrente oltre interessi dal giorno dei rispettivi trasferimenti al saldo.
D. Condannare la convenuta alle spese e compensi di lite maggiorati ai sensi dell'art. 4 comma 8
D.M. 55/14, per manifesta fondatezza delle ragioni di parte ricorrente, da distrarsi a favore del presente difensore che si dichiara ANTISTATARIO”.
FATTO E DIRITTO
Il giudizio è stato introdotto da al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria di Parte_1 nullità delle donazioni disposte in favore della parte resistente , coniuge del Controparte_1 ricorrente al tempo del compimento degli atti dispositivi.
A sostegno delle pretese svolte, ha dedotto che, in data 4.11.2004, presso la Contea Parte_1 di Sarasota, in Florida (Stati Uniti), aveva contratto matrimonio con la resistente e Controparte_1 che, già a quel tempo, era titolare di un ingente patrimonio, a differenza della parte resistente, che, invece, era pressoché nulla tenente, beneficiando di redditi minimi.
In particolare, quanto alla sua situazione patrimoniale, il ricorrente ha allegato che, negli Stati Uniti, era titolare dei seguenti conti correnti: 1) c/c n. 750337494 presso la Whitney National BA, intestato al solo;
2) c/c n. 586013812631 presso la BA of CA, cointestato con Parte_1 la coniuge;
3) c/c n. n. 229043717089 presso la BA of CA, cointestato con Controparte_1
; 4) c/c n. 826220555 presso la Banca Chase cointestato con;
5) Controparte_1 Controparte_1
c/c n. 13160809 presso la Banca Chase cointestato con . Controparte_1
ha, poi, dedotto che, in data 17.05.2016, per effetto di una sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale della Contea di Collins - Florida, aveva subito una condanna al pagamento dell'importo di US$ 1.847.077,91 e che, al fine di evitare l'aggressione dei creditori in seguito a tale sentenza, una volta trasferitosi in Italia unitamente alla moglie, aveva iniziato a spogliarsi di tutto il suo patrimonio mediante una serie di pagamenti e trasferimenti disposti in favore di quest'ultima.
In particolare, il ricorrente ha allegato che, in data 12.11.2018, aveva acquistato, per il corrispettivo di € 36.825,65, proveniente dal suo conto corrente personale n. 36034 presso la banca CP_3
l'autovettura BMW I3, intestandola alla moglie . Controparte_1
Ha, poi, dedotto di aver quasi completamente svuotato il conto corrente cointestato presso la BA of CA, effettuando, nel febbraio 2019 e nel giro di pochissimi giorni, bonifici a favore della moglie per oltre € 1.000.000,00, così articolati: 1) bonifico datato 4.02.2019, di importo pari a
USD$ 20.000,00; 2) bonifico datato 11.02.2019, di USD$ 120.000,00; 3) ulteriore bonifico datato
11.02.2019 di importo pari a USD$ 120.000,00; 4) bonifico del 12.02.2019 di USD$ 915.840,00 (€
800.000,00), effettuato in favore del notaio allo scopo di acquistare un immobile Persona_1 sito in Roma ed intestarlo alla moglie.
Quanto al bonifico da ultimo citato, il ricorrente ha dedotto che, in data 28.02.2019, aveva utilizzato l'importo già bonificato al notaio per acquistare - per l'importo di € 1.000.000,00, oltre Per_1 spese di bonifico pari ad € 1.768,00, in aggiunta a spese di agenzia, spese legali e notarili -
l'immobile sito in Roma, Via AN n. 63, int. 9, intestandolo all'allora coniuge, CP_1
[...]
Con riferimento all'atto dispositivo de quo, ha precisato di aver corrisposto la somma di €
66.410,00 all'intermediario immobiliare Agenzia Professione casa Roma S.r.l. e la somma complessiva di € 18.626,64 a titolo di spese notarili e compensi legali.
Ha, quindi, allegato di aver corrisposto, per l'acquisto dell'immobile di Via AN, l'importo complessivo € 1.098.807,14, comprensivo del quantum di € 12.002,50 dovuto alle spese di ristrutturazione degli infissi all'interno dell'immobile.
ha, poi, allegato di aver donato alla resistente l'ulteriore somma di € 40.000,00, Parte_1 traendola, in data 27.09.2019, dal proprio conto corrente personale presso la Banca Unicredit.
Ha, infine, allegato che, in data 23.07.2020, il Tribunale distrettuale della Florida, Contea di
Sarasota, ha pronunciato il divorzio definitivo tra le parti.
In punto di diritto, il ricorrente ha dedotto che, considerata la finalità per la quale sono stati posti in essere tutti gli atti dispositivi effettuati a beneficio della controparte (ossia la necessità di sfuggire alle azioni esecutive dei creditori), tali atti costituiscono donazioni nulle, in quanto mancanti di spirito di liberalità. Ha, poi, dedotto la nullità di tali donazioni per difetto di forma solenne, non potendo tali atti qualificarsi alla stregua di donazioni di modico valore in ragione della rilevanza degli importi trasferiti e delle rimanenze monetarie sui conti correnti interessati. Sulla scorta di quanto dedotto, ha allegato il proprio diritto alla restituzione Parte_1 dell'immobile di Via AN, in quanto interamente acquistato con il proprio denaro.
Ha, poi, domandato la restituzione del quantum impiegato per l'acquisto dell'autovettura BMW, considerata l'impossibilità di ottenere la restituzione del bene – risultando lo stesso, allo stato, alienato a terzi – e vista la perdita di valore dell'autovettura, in ragione del decorso di un apprezzabile arco temporale dal suo acquisto.
Il ricorrente ha, infine, domandato la restituzione degli importi trasferiti mediante bonifici, qualificando gli stessi alla stregua di donazioni dirette e ravvisando, tuttavia, la loro nullità per mancanza di forma solenne e di animus dondandi.
Alla prima udienza di comparizione del 1.10.2024, il Giudicante, verificata la ritualità della notifica e vista l'omessa costituzione in giudizio di ne ha dichiarato la contumacia. Controparte_1
La causa è stata rinviata all'udienza del 29.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c.
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Allegando la totale assenza di animus donandi nelle donazioni disposte in favore dell'allora coniuge il ricorrente ha domandato all'intestato Tribunale di accertare e Controparte_1 Parte_1 dichiarare la nullità di tali atti dispositivi.
A sostegno di tali pretese, ha dedotto di aver posto in essere tali atti al solo fine di sfuggire alle azioni esecutive dei propri creditori, titolati in forza di una sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Collins, in Florida.
In punto di diritto, seppur con deduzioni non sempre univoche, il ricorrente ha qualificato gli atti dispositivi posti in essere in favore della parte resistente alla stregua di donazioni, lamentando, tuttavia, la nullità delle stesse per mancanza dell'elemento soggettivo dell'animus donandi. Ha altresì, contestato la nullità delle donazioni attuate tramite trasferimenti di denaro su conti correnti della resistente, allegando il difetto di forma solenne ed escludendo la qualificazione alla stregua di donazioni di modico valore.
Orbene, atteso l'oggetto del presente giudizio – relativo alla contestata validità degli atti dispositivi effettuati dal ricorrente in favore della parte resistente (e dal primo qualificati come donazioni nulle)
- occorre anzitutto osservare che l'art. 769 c.c. definisce la donazione come il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
La donazione realizza, quindi, un arricchimento del patrimonio del donatario, con correlativo depauperamento del donante, che dispone di un proprio diritto nei confronti del donatario, ovvero assume verso di lui un'obbligazione. La donazione, pertanto, si caratterizza non soltanto in ragione dell'elemento oggettivo, dato dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto l'obbligazione, ma altresì per la concorrente sussistenza dell'elemento soggettivo, ossia lo spirito di liberalità.
Trattandosi di un contratto, si applicano alla donazione le regole dettate per i contratti in generale, fatte salve le espresse deroghe ovvero le disposizioni incompatibili con la particolare natura della donazione.
Nello specifico, va evidenziato che la donazione è un particolare contratto a titolo gratuito, connotato, cioè, dall'assenza di corrispettivo. È consensuale, perché si perfeziona con la manifestazione di volontà delle parti ed è normalmente traslativo, consistendo, generalmente, nel trasferimento di un diritto, salvi i casi in cui costituisce lo strumento per l'assunzione di un'obbligazione. È, inoltre, un contratto formale, poiché richiede la redazione con atto pubblico e alla presenza di due testimoni.
La liberalità che caratterizza la donazione così come ricostruita può realizzarsi, altresì, attraverso il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'altrui arricchimento.
In tali atti, pertanto, l'intenzione donativa emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame delle circostanze della singola fattispecie.
La donazione indiretta si identifica, infatti, in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso dal fine di liberalità e abbia lo scopo e l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario (v, ad es., Cass. Sez Un. n. 9282/1982).
Premesse tali considerazioni di carattere generale in tema di donazioni, considerate le deduzioni di parte ricorrente - volte, in primo luogo, a lamentare la nullità delle donazioni effettuate in favore della resistente, in ragione dell'assenza di animus donandi – può osservarsi quanto segue in ordine alla corretta definizione ed interpretazione di tale elemento costitutivo e del riparto dell'onere probatorio in ordine alla sua sussistenza.
L'opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza ritiene integrato lo spirito di liberalità ogniqualvolta il donante attribuisca al donatario un vantaggio patrimoniale con la consapevolezza di non esservi obbligato. L'intenzione donativa, quindi, consiste nella coscienza del compimento di un'elargizione patrimoniale in assenza di un vincolo giuridico che determini tale comportamento.
Lo spirito di liberalità non si identifica con un intento benefico o altruistico, ma con lo scopo obiettivo che si raggiunge attraverso il negozio e che ne costituisce la causa, cioè la gratuita attribuzione del bene al donatario.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità afferma che l'animus donandi - che partecipa della causa del contratto come qualificazione in senso soggettivo della gratuità - consiste nella consapevolezza, in capo al donante, di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale in assenza di un obbligo giuridico, extragiuridico o morale (Cass., Sez. 1, 11/3/1996, n. 2001; Cass., Sez. 1,
5/12/1998, n. 12325; Cass., Sez. 2, 21/5/2012, n. 8018), e, dunque, di agire a titolo di mera spontanea elargizione fine a sé stessa (Cass., Sez. 2, 18/2/1977, n. 737; Cass., Sez. 2, 28/8/2008, n.
21781), senza che debba necessariamente essere caratterizzato dall'intento benefico o altruistico e senza necessità di una diversa manifestazione specifica, identificandosi con l'obiettiva gratuità dell'attribuzione considerata ex parte donantis (Cass., Sez. 2, 24/7/1965, n. 1728; Cass., Sez. 3,
26/1/1980, n. 651).
Sulla base di quanto osservato, quindi, la donazione trae la sua causa nella liberalità, ossia nella consapevole determinazione all'arricchimento del beneficiario mediante attribuzioni ed erogazioni patrimoniali effettuate nullo iure cogente.
Tali considerazioni in punto di animus donandi sono, peraltro, valevoli anche con riferimento alle donazioni indirette, nelle quali la liberalità è integrata mediante l'utilizzo strumentale di negozi diversi da quello di donazione ex art. 769 c.c.
Tanto premesso, nella fattispecie oggetto di causa, parte ricorrente ha lamentato la nullità delle donazioni effettuate in favore dell'allora coniuge, adducendo di aver posto in essere tali atti dispositivi al solo fine di sfuggire alle pretese dei propri creditori. Ha, quindi, anzitutto impugnato le donazioni per cui è causa, deducendo l'assenza dell'elemento costitutivo dell'animus donandi.
In punto di ripartizione dell'onere probatorio circa la sussistenza di tale elemento soggettivo, il ricorrente ha ritenuto fosse onere della parte donataria provare la sussistenza dello spirito di liberalità nelle donazioni oggetto di lite.
Questo Giudice non condivide le prospettazioni della parte ricorrente in ordine al richiamato riparto dell'onere probatorio.
Ed infatti, a governare tale riparto è il principio “onus probandi incumbit ei qui dicit”, cristallizzato nell'art. 2697, co. 1, c.c. ove si afferma che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”. Tale principio, peraltro, fermo restando il rispetto del principio di vicinanza della prova, non subisce deroghe neppure a fronte di fatti negativi, in quanto
“la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (cfr. Cass. 23229/04; Cass. 9099/12; Cass. civ., 9201/2015).
Applicate tali coordinate normative e giurisprudenziali, ne deriva che, nella fattispecie in esame, spetta a parte ricorrente fornire prova della lamentata assenza di animus donandi nelle donazioni oggetto di lite, senza che, sul punto, possa assumere rilevanza la contumacia della parte donataria, atteso che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non viene esteso alla parte che non si è costituita, potendo, la contumacia, esprimere, tutt'al più, un silenzio non soggetto a valutazione, che non vale, tuttavia, a sopperire alle eventuali carenze probatorie della controparte, restando inalterata la ripartizione dei rispettivi oneri secondo le ordinarie regole processuali.
Al riguardo, peraltro, non appaiono pertinenti i precedenti giurisprudenziali addotti dal ricorrente a sostegno dell'invocato riparto dell'onere probatorio, trattandosi di fattispecie non sovrapponibili a quella oggetto di esame.
In particolare, non appaiono estensibili al caso de quo le conclusioni cui è pervenuto il giudice di secondo grado nella sentenza n. 6029/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Roma, atteso che - come si evince dalla pronuncia depositata in atti - in quel caso, la parte attrice aveva chiesto all'Autorità adita di accertare la comproprietà dell'immobile che era stato volontariamente intestato ad un solo coniuge (al fine di escludere che su tale bene l'ex moglie dell'altro potesse vantare alcuna pretesa), pur avendo il coniuge non intestatario provveduto a saldare i ratei del mutuo con denaro tratto da un conto corrente cointestato, ma alimentato da proventi a lui riferibili in via esclusiva. Nel costituirsi in giudizio, la coniuge intestataria dell'immobile, non contestando l'avvenuto pagamento dei ratei ad opera della controparte, aveva dedotto che ciò fosse avvenuto per mero spirito di liberalità, senza alcun obbligo di restituzione. Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda attorea, ravvisando, nel pagamento delle somme da parte del coniuge non intestatario, l'animus donandi della donazione. Di poi, con la pronuncia di secondo grado, la Corte
d'Appello aveva ritenuto che il pagamento dei ratei non potesse integrare una donazione indiretta, difettando il relativo animus donandi.
Ebbene, il riparto dell'onere probatorio operante nella fattispecie menzionata appare coerente con il richiamato principio di cui all'art. 2697 c.c., per effetto del quale deve ritenersi soccombente la parte che, avendo dedotto fatti costitutivi a sostegno delle domande o eccezioni svolte, non ha assolto al relativo onere circa la dimostrazione di tali fatti costitutivi, ovvero modificativi o estintivi dell'altrui pretesa. Applicato tale principio alla fattispecie da cui è originata la pronuncia invocata dal ricorrente, spettava, quindi, alla parte donataria (convenuta in giudizio) la prova relativa alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dello schema donativo dalla stessa invocato.
Ciò posto, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, il richiamato riparto di onere probatorio non è derivato direttamente dalla posizione di “donataria” assunta dalla convenuta nello schema negoziale invocato, ma, più correttamente, dalla posizione processuale dalla stessa assunta per effetto delle deduzioni introdotte nel giudizio e dall'applicazione del summenzionato principio di cui all'art. 2697 c.c. In altre parole, avendo invocato l'operatività dello schema liberale, spettava alla parte donataria provarne in giudizio tutti gli elementi costitutivi.
In aggiunta a quanto osservato, va, altresì, rilevato che tali considerazioni relative al riparto dell'onere probatorio in ordine all'elemento dell'animus donandi valgono tanto più considerato il legame di coniugio che sussisteva tra le parti processuali all'epoca della donazione. È, difatti, pacifico che e sono stati legati da rapporto coniugale a far data dal Parte_1 Controparte_1
04.11.2004 al 23.07.2020, data nella quale è stato pronunciato il divorzio definitivo (cfr. all.ti nn. 2
e 27).
Tale rapporto di coniugio - e la presunta affectio e solidarietà dallo stesso derivante – appaiono in grado di sorreggere l'intenzione, spontanea, dell'altrui arricchimento, anche considerato l'effetto prodotto dall'implementazione del patrimonio del coniuge sul ménage familiare.
Al riguardo, la giurisprudenza di merito e di legittimità si è spesso occupata della qualificazione attribuibile ai conferimenti effettuati dai coniugi in costanza di matrimonio ed ha ritenuto tali elargizioni riconducibili, in via presuntiva, allo schema della donazione indiretta, perseguente un fine di liberalità giustificato dalla soddisfazione dei bisogni familiari. Nello specifico, tali pronunce hanno riguardato l'acquisto di un immobile con denaro proprio di uno dei coniugi ed intestazione a favore dell'altro, fattispecie, peraltro, analoga a quella in esame tra le odierne parti processuali (cfr.
Cassazione civile sez. III, 04/10/2018, n.24160; Cass. n. 3147/1980; Corte appello Milano sez. II,
22/12/2021, n.3702).
Ebbene, tali considerazioni in ordine al legame di coniugio influiscono sull'onere probatorio operante in fattispecie nelle quali si controverte in ordine ad elargizioni disposte in favore del coniuge. Come già visto, in tali casi, si presume che i relativi conferimenti siano stati effettuati per spirito di liberalità, ferma restando la possibilità di offrire prova contraria in ordine alla reale causa di tali attribuzioni.
Tanto premesso, come già osservato, nella fattispecie oggetto di causa, parte ricorrente ha lamentato la nullità delle donazioni effettuate in favore dell'allora coniuge, adducendo di aver posto in essere tali atti dispositivi senza lo spirito di liberalità che caratterizza la donazione.
Sulla scorta di quanto innanzi motivato in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697
c.c. e considerato quanto appena argomentato in merito al legame di coniugio sussistente tra le parti al momento dell'attuazione delle elargizioni patrimoniali, spettava a parte ricorrente offrire prova di quanto dedotto. Ne deriva che avrebbe dovuto provare la mancanza di spirito di Parte_1 liberalità in tutte le elargizioni disposte in favore della resistente superando, Controparte_1 peraltro, la presunzione di liberalità derivante dal rapporto di coniugio. A sostegno delle allegazioni relative alla mancanza di animus donandi, il ricorrente ha dedotto che alla base delle disposizioni patrimoniali disposte in favore dell'allora coniuge vi era il solo intento di sfuggire al rischio di azioni esecutive dei propri creditori, adducendo, a riprova di tale circostanza, un debito derivante dalla sentenza di condanna al pagamento di US$ 1.847.077,91 (pari ad € 1.847.077,00), pronunciata nei suoi confronti, nel maggio del 2016, dal Tribunale della Contea di Collins, in Florida.
Ebbene, questo Giudicante ritiene che la dedotta finalità di sottrazione del proprio patrimonio alla garanzia patrimoniale generica dei creditori non sia, di per sé, inconciliabile con lo spirito di liberalità, correttamente interpretato, quale consapevole determinazione all'arricchimento del beneficiario mediante attribuzioni ed erogazioni patrimoniali effettuate nullo iure cogente, ossia in assenza di alcun obbligo legale o morale in tal senso.
Osserva, difatti, il Tribunale che la volontà di sfuggire alle pretese creditorie addotta dal ricorrente si colloca sul piano dei motivi interni che hanno determinato il disponente ad agire, senza con ciò direttamente escludere lo spirito di liberalità.
Ed infatti, questo Giudicante condivide quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte riguardo al rapporto tra animus donandi e spinte motivazionali perseguite dal donante. Nonostante
l'animus donandi faccia emergere le motivazioni dell'atto liberale, esso deve essere correttamente colto nel senso suindicato, sicché “la spontaneità dell'attribuzione patrimoniale, una volta accertata, non può essere esclusa da spinte motivazionali del donante, le quali, quando non integranti ipotesi di cogenza giuridica o costrizione morale, mantengono valenza neutra rispetto a quella causale dell'atto di liberalità” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 10/01/2024, n. 982).
Ebbene, applicate tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ci occupa, l'intento di evitare l'aggressione dei creditori, perseguito dal donante, anziché escludere lo spirito di liberalità, integra una mera spinta motivazionale con valenza interna al donante stesso e con impatto irrilevante sulla causa liberale.
Del resto - interpretato lo spirito liberale alla stregua della consapevole attribuzione ad altri di un vantaggio patrimoniale nullo iure cogente – solo la sussistenza di un obbligo giuridico o extragiuridico atto a giustificare l'elargizione patrimoniale è in grado di incidere sulla causa liberale, elidendola. Senonché, nella fattispecie oggetto di lite, il timore del ricorrente di subire l'azione esecutiva dei creditori - in forza della sentenza di condanna resa nei suoi confronti dal
Tribunale della Contea di Collins – non integra alcun obbligo in tal senso, afferendo, al più, al solo movente posto alla base degli atti dispositivi.
Senza smentire quanto già motivato, osserva, inoltre, il Tribunale come risulti decorso un apprezzabile arco temporale tra la condanna pronunciata dal Tribunale statunitense (emessa nel maggio 2016) e le date delle donazioni in tale sede contestate (avvenute tra il novembre 2018 e il settembre 2019), sicché, a tutto voler concedere, la stessa spinta motivazionale dedotta dal ricorrente come unica ragione giustificativa delle elargizioni patrimoniali in favore della coniuge non può ritenersi certamente dimostrata.
Ciò detto, se, da un lato, l'intento conservativo del proprio patrimonio non è tale, nel caso di specie, da integrare un obbligo atto ad escludere la spontaneità dell'elargizione come sopra ricostruita, dall'altro, va osservato come neppure emergono, nella fattispecie che ci occupa, ulteriori elementi volti a provare che l'elargizione in favore della coniuge non era mossa da spirito di liberalità. Il ricorrente non ha, infatti, dedotto o provato ulteriori circostanze giustificative di tali spostamenti patrimoniali nonostante tale onere incombesse su di lui, ex art. 2697, co. 1, c.c.
Peraltro - come già osservato - tali considerazioni valgono tanto più considerato il legame di coniugio sussistente tra le parti, il quale, in conformità all'orientamento giurisprudenziale sopracitato, può senz'altro sorreggere l'intenzione spontanea dell'altrui arricchimento, con conseguente onere, incombente sul donante, di prova contraria in ordine allo spirito di liberalità.
Alla luce delle motivazioni esposte – considerato quanto innanzi detto in ordine al riparto dell'onere probatorio e quanto argomentato in ordine alla esatta interpretazione del requisito dell'animus donandi e al suo rapporto con le spinte motivazionali interne al donante – l'intento di sfuggire alle pretese creditorie – correttamente qualificato come motivo interno del donante – non esclude l'animus donandi delle attribuzioni liberali oggetto di causa.
Tale conclusione è riferita a tutte le donazioni oggetto di causa – siano esse dirette ovvero indirette.
Ed infatti, le deduzioni in punto di animus donandi sono certamente valevoli anche per le donazioni indirette, nelle quali la liberalità è integrata dall'utilizzo strumentale di negozi giuridici diversi dalla donazione ex art. 769 c.c. La donazione diretta - così come quella indiretta – trae, infatti, la sua causa nella liberalità, ossia nella già menzionata consapevole determinazione all'arricchimento del beneficiario mediante attribuzioni ed erogazioni patrimoniali effettuate nullo iure cogente.
In aggiunta a ciò, rileva il Tribunale che, considerate le deduzioni addotte dal ricorrente a sostegno delle proprie pretese, lo stesso avrebbe potuto allegare il carattere fiduciario ovvero simulato degli atti dispositivi posti in essere, deducendo l'integrazione delle fattispecie di interposizione fittizia ovvero reale di persona.
Va osservato che l'interposizione fittizia di persona ricorre quando, in forza di un accordo simulatorio intercorrente tra interponente, terzo e interposto, si finge di contrarre con una persona, ma, in realtà, si vuole che gli effetti del negozio si producano nei confronti di un'altra persona diversa da quella che appare nell'atto. Diversamente, nell'interposizione reale non vi è un accordo simulatorio tra le persone che prendono parte all'atto (il quale, infatti, è dalle stesse voluto). Lo schema dell'interposizione reale si fonda sul presupposto che l'interposto acquista la titolarità del bene acquistato, il quale, in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, è tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire il bene a quest'ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.
Ebbene - fermo restando che l'azione di simulazione relativa del contratto per interposizione fittizia di persona e quella diretta all'accertamento dell'interposizione reale sono diverse, in quanto fondate su situazioni di fatto del tutto distinte - va rilevato che parte ricorrente non ha svolto alcuna pretesa in tal senso e non ha qualificato i negozi dispositivi posti in essere nell'ambito delle operazioni fiduciarie o simulatorie summenzionate.
Considerato che rientra tra i poteri del Giudice quello di qualificare giuridicamente l'azione proposta e finanche di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, va comunque rilevato che non vi sono, nella fattispecie in esame, elementi per riscontrare, negli atti dispositivi oggetto di lite, l'integrazione di una delle richiamate fattispecie.
Parte ricorrente, infatti, non ha offerto alcun elemento utile per poter ritenere sussistente un accordo finalizzato alla produzione di effetti diversi da quelli derivati dagli atti posti in essere.
Quanto all'interposizione fittizia di persona - che avrebbe potuto, in astratto, operare in ordine all'acquisto dell'immobile di Via AN e dell'automobile BMW - l'accordo avrebbe dovuto coinvolgere anche la parte alienante. Peraltro, l'assolvimento dell'onere probatorio relativo a tale accordo avrebbe reso necessaria la prova della controdichiarazione, tenuto conto dell'operatività delle limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni. Senonché, sul punto, parte ricorrente non ha addotto alcuna deduzione, né offerto alcuna prova.
Neppure sono emersi elementi per poter ritenere provato un accordo fiduciario tra le parti del giudizio, fattispecie che non avrebbe reso necessaria la prova del coinvolgimento di un terzo soggetto. Invero, parte ricorrente non ha dedotto alcunché neppure in ordine all'eventuale consapevolezza dell'allora coniuge circa l'intenzione di sottrarre i beni donati alla garanzia patrimoniale generica del donante e l'assunzione dell'obbligo di restituzione.
A tutto voler concedere, poi, ferma restando l'assenza di qualsivoglia deduzione e prova al riguardo, va rilevata la mancata proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. imprescindibilmente connessa all'azione di accertamento dell'interposizione reale. Pertanto, quand'anche, per effetto dei poteri qualificatori spettanti al Giudicante, l'azione spiegata da parte ricorrente fosse qualificata alla stregua di un'azione volta ad accertare un'interposizione fittizia ovvero reale di persona, la stessa non potrebbe comunque trovare accoglimento.
Chiarito quanto precede in ordine alla doglianza relativa alla carenza di animus donandi, osserva il
Tribunale che il ricorrente ha, altresì, lamentato la nullità delle donazioni per difetto di forma solenne, limitando tali deduzioni alle sole donazioni dirette di denaro
Al riguardo, va premesso che, ai sensi dell'art. 782 c.c., il contratto di donazione deve essere stipulato per atto pubblico, sotto pena di nullità. Ai sensi dell'art. 48, co.1, R.D. 16.02.1913 n. 89, poi, ai fini della validità della donazione è richiesta la redazione dell'atto pubblico alla presenza delle parti e di due testimoni.
La forma solenne non è, tuttavia, prescritta per ogni donazione. Ed infatti, la donazione di beni mobili di modico valore, tradizionalmente definita come “donazione manuale” richiede per la sua validità, ai sensi dell'art. 783 c.c., la traditio del bene mobile, ma non anche l'atto pubblico.
Allo stesso modo, non è richiesto l'atto pubblico per le donazioni indirette, nelle quali, come già esposto, l'elargizione liberale è attuata - anziché attraverso il tipico negozio della donazione diretta ex art. 769 e ss. c.c. - mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio, l'effetto indiretto dell'arricchimento senza corrispettivo, animo donandi, del destinatario della liberalità (cfr. Cass. 7 dicembre 1989 n. 5410; Cass. 5 dicembre 1970 n. 2565).
Per la validità della donazione indiretta non è, quindi, necessaria la forma solenne, essendo sufficiente quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti. Ed infatti,
l'art. 809 c.c., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione.
Ciò premesso, al fine di valutare la fondatezza delle doglianze di parte ricorrente occorre preliminarmente esaminare le donazioni oggetto di causa, onde qualificare le stesse alla stregua di donazioni dirette ovvero indirette, atteso che solo per le prime può muoversi la contestazione relativa all'assenza di forma solenne.
Ebbene, quanto all'elargizione patrimoniale avente ad oggetto l'acquisto dell'immobile di Via
AN n. 63, intestato alla resistente, va osservato quanto segue.
Parte ricorrente ha dedotto di aver pagato personalmente, per l'acquisto dell'immobile in oggetto,
l'importo complessivo di 1.098.807,14, comprensivo di corrispettivo per l'acquisto, spese di bonifici, spese di agenzia, spese notarili e legali e, infine, spese di ristrutturazione.
Invero, al riguardo, occorre innanzitutto osservare come la quasi totalità delle elargizioni patrimoniali relative alla compravendita in esame sia stata effettuata con denaro tratto da conti correnti intestati anche alla parte resistente, in regime di cointestazione (presso la BA of CA
e la Banca Chase).
Rinviando a quanto si argomenterà in ordine alla presunzione di pari titolarità delle giacenze dei conti cointestati, va in tale sede rilevato come le elargizioni patrimoniali in esame meritino di essere considerate per la sola metà dei relativi importi, attesa la titolarità della residua porzione in capo alla parte donataria.
Ciò premesso, con riferimento al corrispettivo pagato per l'acquisto dell'immobile di via AN, in Roma – pari a complessivi € 1.000.000.00 - il ricorrente ha allegato di aver corrisposto €
800.000,00 a mezzo di bonifico bancario diretto al conto corrente del Notaio rogante, dott. Per_2
, ed € 200.000,00 mediante tre distinti bonifici (di cui due di € 75.000,00 ed uno di €
[...]
50.000,00) in favore del conto corrente intestato alla parte alienante.
Invero, in ordine all'importo di € 800.000,00, va osservato che, dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente, emerge un'incongruenza relativa alla modalità di corresponsione di tale importo. Ed infatti, nell'atto pubblico di compravendita datato 28.02.2019 (cfr. all.to n. 18) la somma di € 800.000,00 risulta corrisposta alla parte venditrice, contestualmente alla redazione dell'atto, mediante quattro assegni circolari non trasferibili (tre dei quali di importo pari ad €
250.000,00 ed uno di importo pari ad € 50.000,00). Diversamente, parte ricorrente ha allegato - e provato mediante deposito di estratto conto del c/c aperto presso la BA of CA (cfr. all.to n.
17) - di aver corrisposto l'importo di € 800.000,00 a mezzo di bonifico bancario diretto al conto corrente del notaio rogante, dott. . Senonché, la prova offerta dal ricorrente circa la Persona_3 corresponsione di tale somma al conto corrente del Notaio rogante induce a superare la contraddittorietà e a ritenere che lo stesso ricorrente abbia offerto, mediante il bonifico menzionato, la provvista per l'emissione dei citati assegni circolari indicati nell'atto di compravendita.
Quanto, invece, ai tre bonifici di importo complessivo pari ad € 200.000,00, la prova degli stessi emerge dall'estratto conto fornito dalla Banca Chase. Al riguardo, va rilevato che le date di attuazione dei relativi trasferimenti, gli importi e i numeri delle relative transazioni corrispondono a quanto indicato nell'atto pubblico di compravendita (cfr. all.ti nn. 22 e 18).
Ciò premesso, considerata la modalità di attuazione delle attribuzioni patrimoniali in esame, occorre valutare se tali disposizioni integrino una donazione indiretta di immobile, ovvero una donazione diretta di denaro, considerato l'impatto della definizione de quo ai fini delle prescrizioni applicabili in punto di forma dell'atto di liberalità.
È consolidato, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, si è in presenza di una donazione indiretta di un immobile, piuttosto che di una donazione di una somma di denaro, tutte le volte in cui una persona provveda con denaro proprio al pagamento del prezzo di un immobile che risulta acquistato da altri, venendo così attuato un complesso procedimento di arricchimento del destinatario del trasferimento, nel cui patrimonio entra a far parte l'immobile (Cass. civ. sez. un.
5.08.1992 n. 9282; Cass. 23.12.1992 n. 13630; Cass. 6 maggio 1991 n. 4986; Cass. 31 gennaio
1989 n. 596; Cass. 14.05.1997 n. 4231; Cass. 14.12.2000 n. 15778; Cass. 26/8/2002, n. 12486;
Cass. 6/4/2001, n. 5122; Cass. 16.03.2006 n. 5333). Si è, invece, al cospetto di una donazione diretta avente ad oggetto il denaro quando il disponente dona al beneficiario una somma di denaro che successivamente questi utilizza per l'acquisto di un immobile ed il successivo reimpiego sia rimasto estraneo alla previsione del donante (cfr. Cass. civ. 15.11.1997 n. 11327).
Nel caso in oggetto, dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente, emerge una connessione univoca tra l'elargizione delle somme di denaro e l'acquisto dell'immobile di via
AN n. 63; connessione che risulta particolarmente evidente in relazione al pagamento dell'importo di € 200.000,00, disposto a mezzo di tre bonifici bancari diretti in favore della parte alienante (cfr. all.ti nn. 22 e 18) e al trasferimento dell'importo di € 800.000,00 sul conto corrente intestato al notaio rogante.
Le somme di denaro corrisposte appaiono, quindi, dirette all'acquisto di uno specifico bene immobile, con conseguente qualificazione della donazione in esame come donazione indiretta di immobile e non come donazione diretta di denaro. D'altra parte, la conferma di tale assunto deriva dalle stesse difese della parte ricorrente, la quale, nel ricorso introduttivo del giudizio, ha esplicitamente qualificato tale donazione come indiretta.
Possono, inoltre, qualificarsi alla stregua di donazioni indirette le elargizioni patrimoniali relative al pagamento delle spese notarili e legali (cfr. all.ti da 19 a 22), delle spese di mediazione immobiliare
(cfr. all.ti nn. 22) e delle spese relative alle operazioni bancarie dovute al pagamento del corrispettivo (cfr. all.to n. 23), trattandosi di esborsi strettamente funzionali all'acquisto dell'immobile donato in via indiretta.
La qualificazione di tali elargizioni patrimoniali alla stregua di donazioni indirette esclude che alle stesse possa applicarsi il disposto di cui all'art. 782 c.c. in punto di forma scritta solenne richiesta ai fini della validità dell'atto. Come già motivato, trattandosi di donazioni indirette, è sufficiente il rispetto della forma prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti. Nel caso di specie, pertanto, la forma dell'atto pubblico adottata per la compravendita, pur in assenza dei testimoni, esclude l'invalidità della donazione per difetto di forma.
Le medesime conclusioni possono estendersi alla donazione dell'automobile BMW I3, intestata alla parte resistente ed acquistata, per l'importo di € 36.825,65, con bonifico bancario del 12.11.2018 proveniente dal conto corrente n. 36034 del ricorrente e diretto al conto corrente della CP_3
Concessionaria Automag GmbH (cfr. all.to n. 16). Applicando i richiamati principi giurisprudenziale in punto di distinzione tra donazione indiretta di beni e donazione diretta di denaro, l'acquisto dell'autovettura BMW può essere qualificato come donazione indiretta di bene mobile registrato, atteso l'evidente collegamento tra l'elargizione del denaro – disposta, nel caso in esame, direttamente in favore della parte alienante – e l'acquisto dell'autovettura.
Anche in questo caso, la qualificazione di tale donazione come donazione indiretta esclude l'operatività della norma di cui all'art. 782 c.c. in punto di forma scritta solenne. Trattandosi di donazione indiretta, l'elargizione patrimoniale in esame può ritenersi validamente attuata, risultando, il contratto di acquisto dell'autovettura, stipulato in forma scritta (cfr. all.to n. 16), sebbene tale forma non sia richiesta ai fini della validità dell'atto, ma solo ai fini della trascrizione nel pubblico registro automobilistico.
Concludendo sul punto, ne deriva che, con riferimento alle donazioni indirette dell'immobile di via
AN e dell'autovettura BMW, non può accogliersi la domanda volta ad accertare la nullità delle donazioni per difetto di forma solenne ex art. 782 c.c., non operando tale fattispecie per le donazioni indirette in esame.
Di poi, il Tribunale osserva quanto segue in merito alle residue elargizioni patrimoniali asseritamente attuate nel febbraio e nel settembre 2019 a mezzo di bonifici bancari disposti in favore di conti correnti intestati alla resistente.
Al riguardo, parte ricorrente ha lamentato il difetto di forma solenne nei seguenti trasferimenti di denaro, tutti qualificati alla stregua di donazioni dirette: 1) trasferimento di € 40.000,00, avvenuto il
27 settembre 2019; 2) trasferimento di US$ 20.000,00, avvenuto il 4 febbraio 2019; 3) trasferimento di US$ 120.000,00, avvenuto l'11 febbraio 2019; 4) ulteriore US$ 120.000,00, avvenuto l'11 febbraio 2019.
In punto di diritto, può, anzitutto, premettersi che, per costante orientamento giurisprudenziale, le liberalità effettuate mediante il trasferimento di denaro a mezzo di bonifico bancario sono qualificate alla stregua di donazioni dirette del denaro ad esecuzione indiretta, con la conseguenza che le stesse sono affette da nullità se non vengono effettuate con atto pubblico e alla presenza di due testimoni, salvo che si tratti di donazione di modico valore (cfr. Cass. SS.UU. 18725/2017)
Ciò premesso, occorre procedere ad esaminare, nel merito, i trasferimenti di denaro sopracitati onde verificarne l'effettiva sussistenza alla luce della documentazione allegata.
Orbene, con riferimento al bonifico di € 40.000,00 del 27.09.2019, disposto dal conto corrente intestato al solo ricorrente e diretto al conto corrente della resistente presso la Deutsche CP_3
BA, va osservato che, a riprova del trasferimento di tale importo, il ricorrente ha allegato un ordine di bonifico datato 27.09.2019 (cfr. all.to n. 24) e l'estratto conto attestante la movimentazione in uscita del medesimo importo (cfr. all.to n. 25).
Senonché, dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente (e, dunque, presuntivamente relativa ai rapporti bancari intercorsi tra le parti in causa) si evince, altresì, in data 30.07.2020, un accredito del medesimo importo di € 40.000,00 in favore dello stesso conto corrente del CP_3 ricorrente (cfr. pag. 1, all.to n. 24, cit.).
In tale contesto, il trasferimento di detta somma appare frutto di semplici movimentazioni di denaro disposte tra i tra coniugi ed attuate nell'ambito della gestione del ménage familiare, piuttosto che di un atto compiuto con spirito di liberalità. Del resto, di tali accomodamenti vi è conferma anche negli scritti difensivi di parte ricorrente, oltre che nei plurimi estratti conto versati in atti.
Ciò posto, la documentazione da cui emerge il riaccredito della somma di € 40.000,00 (di cui all'all.to n. 24) porta ad escludere che, nella specie, si sia trattato di donazione di denaro, con conseguente rigetto della domanda svolta in punto di nullità per difetto di forma solenne ex art. 782
c.c di restituzione della medesima somma.
Occorre, quindi, esaminare i tre trasferimenti di denaro disposti nel febbraio 2019.
Va preliminarmente osservato che tali trasferimenti risultano essere stati attuati con denaro tratto da un conto corrente aperto presso la BA of CA e cointestato alla parte resistente, come emerge dalle stesse deduzioni di parte ricorrente e dagli estratti conto versati in atti (cfr. all.to n. 17).
Tale circostanza involge il noto principio giurisprudenziale secondo il quale la cointestazione di un conto corrente bancario determina una presunzione di pari titolarità delle somme transitanti sul conto e sui saldi, salvo che venga fornita la prova contraria circa la titolarità esclusiva delle stesse in capo ad uno dei cointestatari.
Difatti, secondo l'insegnamento della S.C., nel conto corrente intestato a due o più persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (cfr., tra le tante e da ultimo, Cass., 2.12.2013, n. 26991; in senso conforme, Cass., 04/01/2018, n. 77; Cass., 27.07.2020, n. 15966/2020).
Nondimeno, la presunzione di contitolarità dell'oggetto del contratto dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (v. Cass. n. 18777/2015; Cass., 809/2014; Cass.,. n. 28839/2008; cfr. anche
Cass., n. 4496/2010).
Ebbene, considerate tali coordinate giurisprudenziali, va, in primo luogo, osservato che, nel caso di specie, non sono emersi elementi significativi al fine di superare la presunzione di pari titolarità del conto corrente cointestato presso la BA of CA. A tal fine, difatti, non appaiono utili le dichiarazioni dei redditi versate in atti dal ricorrente (cfr. all.ti nn. 29-49, molte delle quali, peraltro, prive di traduzione giurata) quantomeno in mancanza di documentazione atta a provare il saldo iniziale del conto alla data della sua apertura. Va, infatti, osservato che gli unici estratti conto depositati si riferiscono al periodo intercorrente tra il dicembre 2018 e il febbraio 2019, sicché non vi sono elementi per poter accertare se, fin dalla data della sua apertura, il conto fosse alimentato da provviste del solo . Parte_1
Il mancato superamento della presunzione di pari titolarità, di per sé, esclude che i richiamati trasferimenti possano risultare, per il loro intero ammontare, oggetto di donazione. Quand'anche, quindi, la pretesa di parte ricorrente risultasse fondata, la stessa dovrebbe ritenersi limitata alla sola metà dei relativi importi.
Fermo restando ciò, va, ad ogni modo, rilevato che l'esame degli estratti conto richiamati (cfr. all.to n. 17) non consente di individuare, con ragionevole certezza, il conto corrente di destinazione dei trasferimenti attuati nel febbraio 2019, atteso che gli stessi sembrano indirizzati ad un ulteriore conto corrente cointestato alle parti processuali, come emerge dalla causale di tali operazioni, recante la seguente dicitura “TRANSFER LL LUCIANI: . Email_1
Sul punto, non possono, quindi, ritenersi dimostrate le deduzioni di parte ricorrente volte a significare di aver trasferito dette somme presso conti correnti intestati alla sola parte resistente. Ed infatti, l'impossibilità di accertare il conto corrente di destinazione degli importi dedotti non consente di ravvisare una donazione disposta in favore della parte resistente.
Laddove, poi, come sembrerebbe, tali trasferimenti siano stati indirizzati presso un conto corrente cointestato, neppure potrebbe parlarsi di donazioni, ma, tutt'al più, di semplici accomodamenti disposti tra conti correnti aventi la medesima titolarità. Del resto, come già osservato, di tali movimentazioni vi è conferma anche negli scritti difensivi di parte ricorrente, oltre che nei plurimi estratti conto versati in atti.
Le considerazioni che precedono non consentono, quindi, di qualificare i tre trasferimenti di denaro attuati nel febbraio 2019 (nelle date 4.02.2019 e 11.02.2019 e pari a complessivi US$ 260.000,00) alla stregua di donazioni disposte in favore della parte resistente. Ciò considerato, resta assorbita la questione qualificatoria di tali trasferimenti alla stregua di donazioni dirette, con conseguente nullità per difetto di forma ex art. 782 c.c. Ne deriva, quindi, il rigetto della domanda svolta anche in ordine ai trasferimenti in esame.
In conclusione, l'azione svolta dal ricorrente non merita accoglimento, in primo Parte_1 luogo, non avendo lo stesso assolto all'onere probatorio relativo al difetto di animus donandi e, in secondo luogo, non risultando fondate, per tutte le motivazioni fin qui esposte, le doglianze relative al difetto di forma scritta solenne prescritta dalla legge per le donazioni di non modico valore.
Ne consegue, il rigetto delle domande di restituzione, sia con riferimento all'immobile di via
AN 63, che alle attribuzioni di denaro di cui al ricorso introduttivo.
Atteso il mancato accoglimento dell'azione spiegata, va altresì rigettata la domanda, svolta da parte ricorrente, di condanna della resistente, al pagamento delle spese processuali, che Controparte_1 restano, quindi, a carico della parte ricorrente che le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – VIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande svolte da nei confronti di , con il ricorso ex art. Parte_1 Controparte_1
281 decies, c.p.c., iscritto a Ruolo il 25 aprile 2024;
- nulla in ordine alle spese di lite, attesa la soccombenza di parte ricorrente e la contumacia di parte resistente.
Così deciso in Roma il 17.06.2025
IL GIUDICE dott. Fausto Basile
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in tirocinio, dott.ssa Alessia Ciufo.