Ordinanza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, ordinanza 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
RG. n° 503/2025
Tribunale di Prato
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.3.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Premesso che ha adito l'intestato Tribunale chiedendo (1) Parte_1
l'autorizzazione al trasferimento della residenza del minore nato il [...] Per_1 dalla relazione more uxorio con ; (2) l'autorizzazione all'iscrizione Controparte_1
alla scuola dell'infanzia e alla delega al ritiro del minore da parte della baby sitter;
(3)
l'autorizzazione all'attribuzione del cognome materno, allegando il rifiuto del padre;
che a sostegno delle proprie domande la ricorrente ha dedotto (a) di abitare attualmente un immobile sito in Prato concesso in comodato d'uso gratuito dal padre e dalla zia della stessa che dovrà lasciare entro il mese di agosto 2025; (b) che nelle more il proprio compagno, conosciuto anche dal piccolo le ha proposto di andare a convivere Per_1
nell'immobile di suo proprietà sito in Firenze Nord;
(c) che pur avendo richiesto il consenso al trasferimento nonché all'iscrizione alla scuola dell'infanzia in Firenze il padre non si è mostrato disponibile;
(d) che tale trasferimento non inciderebbe sulla frequentazione , posto che la distanza tra le due abitazioni è di circa 20 km Persona_2
ed essendosi la ricorrente proposta per assumere una baby sitter che collaborasse negli spostamenti Firenze – Prato;
che, qualificato il ricorso ai sensi dell'art. 473bis.38 e respinta la richiesta di assumere provvedimenti inaudita altera parte, è stata fissata udienza a contraddittorio pieno per sentire personalmente le parti;
che con memoria di costituzione depositata in data 26.3.2025 si è costituito in giudizio
, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e, nel caso in cui la Controparte_1
ricorrente mantenga la volontà di trasferirsi, che il minore venga collocato prevalentemente presso di sé, nonché, in via subordinata, la rimodulazione dei tempi di frequentazione del minore presso il padre con previsione dell'onere di prendere e riaccompagnare il figlio a carico della madre;
1
(2) che tale accordo è frutto di una esame approfondito delle esigenze lavorative delle parti;
(3) che il medesimo, per stare più tempo con il figlio, ha cambiato mansioni lavorative lavorando su turni anche notturni;
(4) che la decisione della ricorrente non appare necessaria né inevitabile, bensì una decisione non meditata, avventata e sicuramente non orientata al benessere del figlio;
(5) che, inoltre, i tempi per raggiungere Firenze non tengono conto del traffico negli orari di punta, orari nei quali il bambino dovrebbe effettuare il relativo tragitto, incidendo negativamente sia sul padre ma soprattutto sul benessere del minore;
(6) che con riguardo alla domanda relativa alla delega al ritiro del minore da parte della baby sitter ritiene che il Tribunale non debba provvedere non trattandosi di questione di maggiore interesse;
(7) che non vi è opposizione alla richiesta della madre di aggiungere il proprio cognome a quello paterno;
sentite le parti personalmente all'udienza fissata e dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione si osserva quanto segue.
La domanda di parte ricorrente di autorizzazione al trasferimento del minore a Firenze e conseguentemente all'iscrizione alla scuola dell'infanzia vicina a tale abitazione merita accoglimento.
Ribadito che la madre è libera di trasferirsi in piena autonomia, questo giudice ritiene che detto trasferimento non inciderebbe negativamente né sul benessere del minore né sulla frequentazione padre/figlio.
In particolare, si osserva che le esigenze abitative della ricorrente sono mutate e in ragione della necessità di lasciare l'immobile che attualmente abita la decisione di andare a convivere con il nuovo compagno, già conosciuto dal figlio appare la Per_1
soluzione più plausibile, tenuto conto che detto trasferimento non comporterebbe per la stessa un aggravio economico, posto che detta abitazione risulta essere di proprietà del compagno stesso.
Inoltre, la distanza geografica tra le abitazioni dei genitori non pare essere tale da gravare eccessivamente né sulle parti né, soprattutto, sul minore, alla luce della rimodulazione dei tempi di frequentazione di cui si dirà infra, anche tenuto conto dell'attuale regime di visita padre/figlio che prevede un weekend ogni 15 giorni e due giorni infrasettimanali con pernotto nella settimana in cui il figlio non sta con il padre nel weekend.
2 Non appare percorribile la soluzione prospettata dal resistente circa la modifica del collocamento prevalente del minore presso di sé, tenuto conto dell'età di di soli 4 Per_1
anni e, quindi, in età ancora molto piccola per affrontare un cambiamento di tal genere, in assenza di alcun pregiudizio prospettato circa l'accudimento e il ruolo genitoriale materno.
In ragione di detto trasferimento si ritiene di dover rimodulare il calendario di frequentazione prevedendo che il padre possa stare con il minore due Persona_2 weekend al mese dal venerdì pomeriggio quando andrà a riprenderlo all'uscita della scuola sino alla domenica sera alle ore 20.30 quando sarà la madre a riprendere il minore presso la residenza paterna, nonché nelle settimane in cui il minore non starà con il padre nel weekend potrà vedere il minore il mercoledì pomeriggio dall'uscita della scuola, quando andrà a riprenderlo, sino alle ore 20.30 quando sarà la madre a riprendere il minore presso la residenza paterna e il venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola sino al sabato mattina quando lo riporterà a casa dalla madre entro le ore 14.00.
Per quanto attiene all'autorizzazione al rilascio della delega al ritiro del minore da parte della baby sitter si condividono le osservazioni rese sul punto da parte resistente, non trattandosi di questione di maggiore interesse per il minore. Tuttavia, si sottolinea che l'ausilio di una baby sitter, che la ricorrente ha proposto di assumere a proprie spese, potrebbe agevolare la gestione del minore, anche negli spostamenti tra le due abitazioni.
Con riguardo, infine, alla domanda sul cognome questo giudice prende atto della non contestazione sul punto di parte resistente, pur sottolineando che tale domanda è inammissibile nel presente giudizio, dovendo, se del caso, esperire il procedimento di cui all'art. 262 c.c..
Tenuto conto dell'esito del giudizio, del comportamento processuale delle parti e della natura delle questioni trattate si ritiene congruo disporre l'integrale compensazione tra le stesse delle spese processuali.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso,
1. autorizza la madre del minore a trasferire la residenza di in Persona_3
Firenze via di Motrone n. 61 e ad iscriverlo alla scuola dell'infanzia Lorenzini sita in via Lauro Adolfo de Bosis 43 Firenze anche senza il consenso del padre e, per l'effetto, dispone che, salvi e diversi migliori accordi presi di volta in volta tra i genitori, il padre possa vedere e tenere con sé il minore due weekend al mese dal venerdì pomeriggio quando andrà a riprenderlo all'uscita della scuola
3 sino alla domenica sera alle ore 20.30 quando sarà la madre a riprendere il minore presso la residenza paterna, nonché nelle settimane in cui il minore non starà con il padre nel weekend il padre possa vedere e tenere con sè il minore il mercoledì pomeriggio dall'uscita della scuola, quando andrà a riprenderlo, sino alle ore 20.30 quando sarà la madre a riprendere il minore presso la residenza paterna e il venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola sino al sabato mattina quando lo riporterà a casa dalla madre entro le ore 14.00.
2. dispone non luogo a provvedere in ordine alla richiesta autorizzazione di delega al ritiro del minore da parte della baby sitter non trattandosi di questione di maggiore interesse;
3. dichiara inammissibile la domanda di attribuzione del cognome materno;
4. Spese compensate.
Prato, 05/04/2025
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
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