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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/11/2025, n. 5293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5293 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16819/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16819/2019 promossa da:
(cf ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elett. dom. in CATANIA VIA TRIESTE 36, rappr. e dif. dall'Avv. PRETI
AS (cf ) giusta procura in atti C.F._1
ATTRICE
Contro
(cf ), nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
elett. dom. in CATANIA VIA ETNEA 205, rappr. e dif. dagli Avv.ti SARCIA' GIUSEPPE
(cf ) e (C.F. ) giusta procura C.F._3 Parte_2 CodiceFiscale_4
in atti
CONVENUTA
e nei confronti di pagina 1 di 11 (cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. Controparte_2 P.IVA_2
dom. in CORSO ITALIA, 244 95129 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv. SPAGNOLO SANTO
(cf ) giusta procura in atti C.F._5
ZO TO
Con provvedimento del 23.04.2025 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(ex art. 132 c. p. c., sì come sostituito dall'art. 45, comma 17, della l. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009)
***
La rappresentava che, con scrittura privata autenticata Parte_3
a ministero Notaio in data 25 maggio 2018 (rep. 593 – racc. n.522) Persona_1 [...]
(nel seguito ) acquistava dalla Parte_3 Parte_1 CP_3 un credito IVA dell'ammontare di € 1.000.000 verso un corrispettivo Parte_4 di € 400.000. Al fine di compensare il credito IVA acquistato da con l'imposta dovuta, Pt_4 la presentava una dichiarazione integrativa IVA – rispetto a quelle Parte_1 presentata tempestivamente in data 28 febbraio 2018 – , valendosi della consulenza e dell'assistenza professionale della Dott.ssa , con Studio in Catania, Via Controparte_1
Napoli, 90, odierna convenuta. La stessa apponeva infatti il proprio visto di conformità (c.d.
“visto pesante”) sulla dichiarazione integrativa, obbligatorio ai fini della compensazione di crediti
IVA superiori ad € 5.000,00 ai sensi dell'art. 10 DL 1 luglio 2009 n. 78 conv. in legge 3 agosto
2009 n. 102 e provvedeva altresì ad inviare la predetta dichiarazione integrativa modello IVA prot. n. 13124038850 – 0000001. In data 20 marzo 2019, l'
[...]
avviava una verifica nei confronti della Cooperativa Controparte_4 circa la dichiarazione IVA presentata per il periodo di imposta 2017 e recante l'inserimento di crediti Iva per € 1.000.000,00. La verifica si concludeva con il processo verbale di constatazione in data 16 aprile 2019 nel quale veniva contestata sotto svariati profili la compensazione operata pagina 2 di 11 nella dichiarazione integrativa con il credito IVA acquistato da . Contestava, pertanto, Pt_4
l'inadempimento della Dott.ssa nel fatto di aver agito in violazione della normativa CP_1 relativa all'apposizione del visto di conformità (c.d. “visto pesante”) e, in secondo luogo, nel non aver impedito il compimento di un'operazione, poi risultata irregolare, in violazione degli obblighi generali di diligenza e degli obblighi deontologici. In particolare, in violazione di detti obblighi, la Dott.ssa ha avallato una compensazione IVA orizzontale non consentita CP_1 da alcuna normativa. Inoltre, la Dott.ssa avrebbe dovuto impedire alla CP_1 [...]
di concludere l'operazione in quanto sostanzialmente inutile al raggiungimento Parte_1 dello scopo perseguito, e cioè, l'effettiva compensazione del credito IVA acquistato. Infine, contestava di aver omesso di informare il proprio cliente in relazione ai rischi, anche di natura penale, legati alla richiesta di compensazione presentata all' . Chiedeva, Controparte_4 pertanto: accertare l'inadempimento della Dott.ssa nell'ambito della Controparte_1 consulenza prestata alla e conclusasi con l'invio dichiarazione Parte_1 Parte_1 integrativa modello IVA prot. n. – 0000001 e, per l'effetto, condannarla alla al P.IVA_3 risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla Parte_1
nella misura di € 214.414,67, come meglio dettagliati in narrativa, o nella diversa,
[...] maggiore o minore misura che risulterà provata in corso di causa e con eventuale ricorso al criterio di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Si costituiva la dott.ssa , la quale contestava in fatto ed in diritto la Controparte_1 domanda avanzata, sia nell'an che nel quantum, deducendo che la stessa ha provveduto al rilascio del visto leggero, di cui all'art. 35 co. 2 lett. a) D. Lgs. n. 241/97, che implica la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette e dell'IVA e il riscontro della corrispondenza, tra i dati esposti nella dichiarazione e le risultanze delle scritture contabili e della relativa documentazione. Invero, il visto leggero non prevede alcuna verifica sostanziale sulla corretta applicazione delle norme tributarie, come previsto per il cd. visto pesante. Alcuna verifica sostanziale poteva quindi essere svolta con riferimento ad un credito che era stato acquistato in seguito ad una cessione, che risultava dalla dichiarazione del cedente,
e che era certificato dall'apposizione di un visto pesante, da parte di un diverso Parte_4 professionista, come risultava dall'atto di cessione autenticato dal notaio. Deduceva, altresì, che non esiste, ad oggi, nel vigente ordinamento tributario, alcuna norma che vieti o limiti l'utilizzo in compensazione di un credito IVA esposto in dichiarazione. Rilevava, inoltre, che l'art. 1 della lettera di incarico professionale prevedeva: “l'incarico professionale ha per oggetto le seguenti prestazioni di: invio telematico dichiarazione annuale IVA 2018, integrativa per il periodo pagina 3 di 11 d'imposta 2017, con apposizione del visto di conformità. Sono escluse dal presente mandato le operazioni di verifica di falsi o altre irregolarità inerenti qualsivoglia documentazione consegnata dal Cliente, salvo la normale diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.”. Chiedeva, pertanto:
Preliminarmente, in via processuale 1. Autorizzare la chiamata in causa dell'impresa assicurativa in persona del legale rappresentante pro tempore, e per gli Controparte_2 effetti provvedere allo spostamento della prima udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo nei termini di cui all'art. 163 c.p.c.; Nel Merito Preliminarmente 2. Ritenere e dichiarare che la dott.ssa non è responsabile, a qualsiasi titolo, dei danni occorsi Controparte_1 all'odierna attrice, e per gli effetti 3. Rigettare la domanda di condanna della dott.ssa
al risarcimento dei danni;
In subordine 4. Ritenere e dichiarare che la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, è obbligata Controparte_2 contrattualmente a manlevare, garantire e tenere indenne la dott.ssa , Controparte_1 ove venisse accertata qualsivoglia responsabilità civile professionale della stessa, e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_2 pagamento delle somme che l'odierna parte convenuta sia condannata a corrispondere a qualsiasi titolo all'attrice;
5. condannare la parte attrice al risarcimento del danno nascente dalla temerarietà dell'azione ex art. 96 c.p.c., nella misura che il Tribunale adito riterrà congrua
e che, in ogni caso, non potrà essere inferiore alle perdite subite per il dispendio di tempo e di energie, sia come danno emergente (onorario) che come lucro cessante;
6. condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.; 7. Condannare la parte attrice a rifondere alla dott.ssa Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio.
A seguito di autorizzazione di chiamata di terzo, con provvedimento del 30.01.2020, si costituiva la la quale contestava le domande avanzate, in particolare, eccependo Controparte_2
l'inoperatività della polizza assicurativa e chiedeva: affermare l'inoperatività della garanzia assicurativa relativamente all'evento verificatosi e per l'effetto rigettare qualsivoglia domanda da chiunque proposta in danno della rigettare comunque la domanda di Controparte_2 parte attrice;
in subordine ridurla al danno rigorosamente provato ed accertato, contenendo comunque la condanna della compagnia assicuratrice a tenere indenne il proprio assicurato nei limiti del rischio assicurato;
Condannare la parte attrice ex art. 96 c.p.c.; Spese e compensi.
La causa, istruita documentalmente, veniva assegnata a Questo G.I. in data 03.09.2020. A seguito di ordinanza di rimessione del 11.12.2024, per acquisizione documentale, con provvedimento del pagina 4 di 11 23.04.2025 ex art.127 ter c.p.c., veniva posta in decisione, sulle conclusioni precisate come in atti, assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda avanzata merita parziale accoglimento per le considerazioni che seguono.
In punto di diritto, in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale, poiché l'art. 1176 cod. civ. fa obbligo al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, il medesimo risponde normalmente per colpa lieve;
nella sola ipotesi che la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, l'art. 2236 cod. civ. prevede un'attenuazione di responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave. Pertanto, la prova dell'esistenza di tale presupposto, derogando alle norme generali sulla responsabilità per colpa, incombe al professionista;
peraltro, la domanda di risarcimento del danno, basata sulla colpa grave, contiene quella per colpa lieve, senza che, pertanto, la pronuncia di condanna fondata su colpa lieve del professionista possa dar luogo a vizio di ultrapetizione (Cass. Civ.,
n.8546/2006). Inoltre, in tema di onere della prova, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (Cass. Civ., n.13873/2020).
Nella specie, appare incontestato e pacifico che la professionista convenuta abbia svolto attività professionale nell'interesse della società attrice, come dalla stessa affermato, alla luce dell'art. 1 della lettera di incarico professionale , che prevede: “l'incarico professionale ha per oggetto le seguenti prestazioni di: invio telematico dichiarazione annuale IVA 2018, integrativa per il periodo d'imposta 2017, con apposizione del visto di conformità. Sono escluse dal presente mandato le operazioni di verifica di falsi o altre irregolarità inerenti qualsivoglia documentazione consegnata dal Cliente, salvo la normale diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.”.
In particolare, il visto cd. leggero presuppone una attività di controllo sulla regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e alla relativa documentazione sia per le imposte sui redditi sia ai fini IVA. Il visto pesante ha per oggetto invece la certificazione tributaria che permette il controllo sostanziale sulla corretta applicazione delle norme tributarie che interessano la determinazione, la quantificazione ed il versamento dell'imposta.
Ciò premesso, vero è che la convenuta professionista fosse tenuta all'apposizione del visto cd. leggero, tuttavia, ciò presuppone un controllo sulla contabilità che nella specie non risulta provato. Ed, invero, ciò si desume dal processo verbale di constatazione 16.04.2019, nonché dalle pagina 5 di 11 dichiarazioni rese dal Luogotenente della Guardia di Finanza all'udienza del Persona_2
26.09.2024 innanzi il Tribunale di Catania Prima Sezione Penale, proc. n.6218/19 R.G.N.R., proc. n.4217/22 R.G., in cui la risulta imputata in concorso con altri del reato di cui CP_1 all'art.10 quater comma 2 e 13 bis comma 3 del D.Lgs 74/2000, in quanto apponeva il visto di conformità ai sensi dell'art.35 del D.Lgs. 241/97, attestando contrariamente al vero la sussistenza di cause generative del credito IVA e la corrispondenza tra i crediti rilevanti ai fini IVA e la contabilità della società attrice prima della compensazione, con riguardo a crediti IVA risultati inesistenti della a seguito di atto di cessione in data 25 maggio 2018, con il Parte_4 quale la acquistava dalla predetta società un credito Parte_3
IVA dell'ammontare di € 1.000.000 verso un corrispettivo di € 400.000,00 che fu però versato alla . In particolare, il teste dichiara che era una CP_5 Per_2 Controparte_1 professionista strutturata all'interno degli uffici di via Napoli, 90, dove c'è la e tutte le CP_5 altre società cooperative, inoltre, riferisce: Il professionista sono delle indicazioni che dà
l'Agenzia, via via che si manifestano delle criticità, e comunque in generale dovrebbe attestare che le scritture contabili, dalle quali poi viene generato un credito Iva, siano rispondenti come numero, cioè che l'operazione effettivamente di quei milioni in vendite e milioni in acquisto sia…
In questo caso la che visto avrebbe… se un'operazione è acquistata sta Controparte_1 certificando un credito Iva di una società che lei non ha mai visto, perché l'ha solo comprata, con un atto è stato comprato un milione di crediti Iva e io certificato che quel milione è vero, ma
è vero semplicemente come dato numerico, perché l'atto mi riporta l'acquisto di un milione.
In punto di diritto, è appena il caso di rilevare, con riguardo alla valenza probatoria di tali dichiarazioni e di elementi probatori acquisiti da procedimenti penali, che, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (Cass. Civ.,
n.2947/2023, nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in pagina 6 di 11 sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto).
Sotto tale profilo, la convenuta a sua difesa si limita a ribadire la differenza tra visto cd. leggero, di sua competenza, e il visto cd. pesante che era stato apposto da un professionista terzo
(anch'esso coinvolto nel procedimento penale in oggetto), certificato nell'atto di cessione.
Tuttavia, la non poteva limitarsi a verificare tale credito dall'atto di cessione, bensì CP_1 avrebbe dovuto riscontrarlo dalle scritture contabili per come previsto e verificarne la corrispondenza. Tale controllo non risulta essere stato effettuato dalla medesima come si ricava dalle dichiarazioni suindicate, né la stessa ha fornito prova a contrario, senza considerare che il corrispettivo pattuito particolarmente basso avrebbe dovuto far accendere più di un dubbio sulla bontà dell'operazione da parte di una professionista con particolari competenze tecniche.
A ciò si aggiunga che la convenuta ha effettuato una compensazione con detto credito IVA ceduto che pacificamente non è ammesso dalla normativa e dalla giurisprudenza dominante.
Invero, alla luce della pronuncia della Suprema Corte n.10207/2016, la formulazione dell'art. 5 del DM, sostanzialmente conferma la previsione dell'art.30, del DPR n.633/1972, che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, prevede che, di regola, il credito IVA sia detratto, nell'anno successivo, dal debito risultante dalla dichiarazione relativa a questo anno, in quanto il credito deve collegarsi inscindibilmente alla posizione fiscale del contribuente che lo ha maturato, essendo destinato a divenire uno degli elementi determinanti dell'esistenza e della consistenza del suo debito IVA per l'anno successivo. Pertanto, è del tutto estranea al sistema applicativo dell'IVA la possibilità che i crediti IVA di un contribuente possano concorrere alla commisurazione delle detrazioni spettanti, per l'anno successivo, ad un contribuente diverso, se non nei casi e nei limiti in cui ciò sia consentito da espressa previsione di legge. Infatti, questa
Corte ha avuto modo di precisare che la compensazione, in tema di IVA, non è ammessa nella legislazione tributaria se non nei limiti nei quali è esplicitamente regolata, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche inderogabili norme di legge. È stato altresì precisato che l'analitica regolamentazione, dettata in tema di IVA per esigenze antielusive, trova base logica, per ciò che attiene al diritto fatto valere in questa sede dal contribuente, nel limite, posto in via generale dal DPR n. 633/1972, art. 30, comma 2, "di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione dell'anno successivo", stante che, la contiguità dei due periodi, rende riconoscibile e controllabile da parte dell'ufficio la complessiva posizione del contribuente
pagina 7 di 11 nell'arco del biennio di riferimento" (Cass. nn. 14588/2001, 9961/2008, 1441/2013, 5957/2015;
Cass. Civ., n.4246/2007).
In buona sostanza, l'art 17, comma 1, del dlgs 241/1997 permette infatti di assolvere gli obblighi che derivano dai versamenti delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute all'amministrazione finanziaria avvalendosi della compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni periodiche nei confronti dei medesimi soggetti. La Cassazione ha, infatti, affermato che la compensazione, fatte salve le poche eccezioni espresse, trova applicazione solo per i debiti e gli speculari crediti in essere fra gli stessi soggetti e non fra soggetti diversi. Viene, quindi, escluso l'utilizzo in compensazione orizzontale con debiti fiscali o contributivi da parte del cessionario del credito in caso di trasferimento di un credito d'imposta perché non si tratta dello stesso soggetto che lo ha maturato.
Tale orientamento trova conforto nell'art. 30 del dPR 633/1972 che regola l'utilizzo delle eccedenze detraibili maturate dai soggetti passivi IVA. Alla luce di tale articolo, il credito IVA va detratto nell'anno successivo dal debito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno di riferimento. Ne deriva, secondo la giurisprudenza di legittimità, che il credito si collega in modo inscindibile alla posizione fiscale del contribuente che lo ha maturato. Pertanto, è estranea al campo di applicazione dell'IVA la possibilità che i crediti IVA di un contribuente possano concorrere a determinare le detrazioni spettanti per l'anno successivo a un contribuente diverso.
Tale indirizzo trova conforto anche nella giurisprudenza di merito di Questo Tribunale che nel procedimento tra la società attrice, la , e , CP_5 Parte_4 Controparte_6 relativamente ai medesimi fatti, ha accertato la nullità dell'atto di cessione in oggetto, ai sensi dell'art. 10 quater del d. lgs n. 74/2000, secondo cui: È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro (si veda, Tribunale di Catania n.4513/24). Peraltro, in relazione a tale compensazione, la professionista convenuta ha violato anche l'obbligo di informazione, non avendo provato di aver informato la società attrice dei rischi derivanti da tale operazione, come in effetti è accaduto con la verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, da cui è scaturito l'accertamento con adesione del 23.09.2019, che ha evitato conseguenze più gravi nei confronti della società. pagina 8 di 11 Sicchè, al netto di eventuali accertamenti di responsabilità penali in ordine alle condotte contestate, ancora sub iudice, è evidente che la abbia espletato il predetto incarico CP_1 professionale con grave negligenza ed imperizia (si veda al riguardo, Cass. Pen. n.14954/2024, in tema di reati tributari, con riguardo al rilascio, da parte di professionista abilitato, del cd. visto
"leggero" di conformità della dichiarazione IVA).
Ciò posto, con riguardo al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice, la quale, ovviamente ha subito il pregiudizio concernente il disconoscimento da parte delle Agenzie dell'Entrate dei predetti crediti, occorre verificare la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte accertate ed il danno subito. Sotto il profilo del danno emergente, appare ovvio che la società attrice ha dovuto affrontare delle spese per difendersi nell'ambito del procedimento incoato dall'ente impositore, avvalendosi della consulenza di più figure professionali, come da fattura Avv.
TE (€ 1.000,00 oltre rimborso forfetario 15%, per lordo complessivo di € 1.459,12) accessori nota pro forma dello (€ 3.000,00 oltre rimborso forfetario 15% e accessori di Controparte_7 legge, per lordo complessivo di € 4.377,36), da nota pro forma Avv. Jessica Cannizzo (€ 3.000,00 oltre rimborso forfetario 15% accessori di legge, per l'importo complessivo di € 3.588,00) e così in totale, € 9.424,48, come documentato in atti, da cui emerge lo svolgimento di attività professionale espletata nell'ambito del procedimento tributario di accertamento e di adesione che ne è scaturito. Peraltro, è appena il caso di rilevare che la è stata preventivamente CP_1 informata dell'esistenza di tale accertamento e delle conseguenze che sono scaturite dalla sua condotta professionale, ma la stessa nulla ha contestato, ovvero ha posto in essere al fine di
“rimediare” o quanto meno illustrare l'insussistenza di responsabilità alla stessa addebitabili, ovvero al fine di evitare i pregiudizi che ne sono derivati, da cui è scaturita la necessità della società di difendersi con l'ausilio di altri professionisti (si vedano PEC del 04.07. e del
31.07.2019). Mentre, non può essere riconosciuta la spesa relativa al compenso professionale dell'Avv. Carmelo Passanisi, in quanto seppur fatturato nei confronti della società, riguarda il procedimento penale n.6438/18 presso il Tribunale di Busto Arsizio, rispetto al quale la società attrice non è coinvolta, ma concerne un soggetto estraneo al presente procedimento.
Con riguardo al danno da reputazione e di immagine, in punto di diritto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (Cass. Civ., n.19551/2023).
pagina 9 di 11 Nella specie, al di là dei procedimenti penali e dei sequestri preventivi a carico del Presidente della società attrice, poi archiviati, divenendo poi persona offesa del reato di truffa perpetrata nei suoi confronti, è ovvio che tale coinvolgimento si è riverberato sia in termini di pubblicità negativa che di discredito della società attrice, precludendo alla stessa di riflesso anche l'accesso a crediti bancari e finanziamenti statali, come documentato in atti (si vedano all. 27, 28 e 31 della seconda memoria istruttoria). Sicchè, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata e della documentazione prodotta, nonché di contro, in considerazione dell'avvenuta archiviazione dei predetti procedimenti penali e di chiusura del procedimento tributario, in relazione al diverso apporto causale e all'entità delle condotte contestate alla convenuta in relazione agli altri soggetti coinvolti, appare equo determinare tale danno non patrimoniale nella misura di un quintuplo delle spese sostenute come sopra quantificate, pari alla complessiva somma di euro 47.122,40
(9.424,48 x 5).
Sicchè, la convenuta deve essere condannata a pagare alla parte attrice la complessiva somma di euro 56.546,88 (47.122,40 + 9.424,48) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del 12.07.2018 (data di presentazione della dichiarazione integrativa IVA), e di anno in anno rivalutata fino ad oggi e poi, sul coacervo come sopra liquidato, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo. Al fine del computo degli interessi e della rivalutazione con riguardo alle spese documentate, come sopra indicate, deve tenersi conto della data dei rispettivi esborsi.
Diversamente non appare provato il danno conseguente alla mancata partecipazione alle gare d'appalto per l'affidamento di servizi di assistenza sociale banditi dalla Regione Sicilia e da altri enti, non essendo evincibile dalla documentazione depositata il nesso di causalità tra la condotta contestata e l'asserito danno, né appare provato nel quantum;
mentre la richiesta di prova per testi avanzata appare generica e non idonea al fine di colmare tale lacuna probatoria.
Con riguardo alla domanda di manleva avanzata, poiché, la polizza assicurativa in oggetto riguarda la copertura dei rischi correlati all'apposizione del visto di conformità ex art. 35 del D.
Lgs. 241/1997, per come in effetti posto in essere dalla convenuta alla luce degli elementi probatori sopra evidenziati, la compagnia assicuratrice terza chiamata dovrà manlevare la convenuta di quanto la stessa viene condannata a pagare in favore di parte attrice in conseguenza della presente sentenza nei limiti contrattuali e tenuto conto dello scoperto previsto.
Non sussistono i presupposti per la chiesta condanna ex art.96 c.p.c., stante l'esito del procedimento.
pagina 10 di 11 Stante la soccombenza, la convenuta e la terza chiamata devono rifondere le spese processuali sostenute da parte attrice, liquidate ai sensi del DM 55/2014, tabella n.2, quinto scaglione, decurtato della metà, tenuto conto del valore effettivo della controversia, pari alla complessiva somma di euro 7.051,50 per compensi, oltre euro 786,00 per spese vive, oltre spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento della domanda avanzata, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_3 della complessiva somma di euro 56.546,88, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione come indicati in parte motiva;
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare la Controparte_2 parte convenuta di quanto la stessa viene condannata a pagare in favore di parte attrice in conseguenza della presente sentenza, nei limiti contrattuali e tenuto conto dello scoperto previsto;
Condanna e in solido al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_2 processuali sostenute da parte attrice pari alla complessiva somma di euro 7.051,50 per compensi, oltre euro 786,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Catania, il 01.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16819/2019 promossa da:
(cf ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elett. dom. in CATANIA VIA TRIESTE 36, rappr. e dif. dall'Avv. PRETI
AS (cf ) giusta procura in atti C.F._1
ATTRICE
Contro
(cf ), nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
elett. dom. in CATANIA VIA ETNEA 205, rappr. e dif. dagli Avv.ti SARCIA' GIUSEPPE
(cf ) e (C.F. ) giusta procura C.F._3 Parte_2 CodiceFiscale_4
in atti
CONVENUTA
e nei confronti di pagina 1 di 11 (cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. Controparte_2 P.IVA_2
dom. in CORSO ITALIA, 244 95129 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv. SPAGNOLO SANTO
(cf ) giusta procura in atti C.F._5
ZO TO
Con provvedimento del 23.04.2025 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(ex art. 132 c. p. c., sì come sostituito dall'art. 45, comma 17, della l. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009)
***
La rappresentava che, con scrittura privata autenticata Parte_3
a ministero Notaio in data 25 maggio 2018 (rep. 593 – racc. n.522) Persona_1 [...]
(nel seguito ) acquistava dalla Parte_3 Parte_1 CP_3 un credito IVA dell'ammontare di € 1.000.000 verso un corrispettivo Parte_4 di € 400.000. Al fine di compensare il credito IVA acquistato da con l'imposta dovuta, Pt_4 la presentava una dichiarazione integrativa IVA – rispetto a quelle Parte_1 presentata tempestivamente in data 28 febbraio 2018 – , valendosi della consulenza e dell'assistenza professionale della Dott.ssa , con Studio in Catania, Via Controparte_1
Napoli, 90, odierna convenuta. La stessa apponeva infatti il proprio visto di conformità (c.d.
“visto pesante”) sulla dichiarazione integrativa, obbligatorio ai fini della compensazione di crediti
IVA superiori ad € 5.000,00 ai sensi dell'art. 10 DL 1 luglio 2009 n. 78 conv. in legge 3 agosto
2009 n. 102 e provvedeva altresì ad inviare la predetta dichiarazione integrativa modello IVA prot. n. 13124038850 – 0000001. In data 20 marzo 2019, l'
[...]
avviava una verifica nei confronti della Cooperativa Controparte_4 circa la dichiarazione IVA presentata per il periodo di imposta 2017 e recante l'inserimento di crediti Iva per € 1.000.000,00. La verifica si concludeva con il processo verbale di constatazione in data 16 aprile 2019 nel quale veniva contestata sotto svariati profili la compensazione operata pagina 2 di 11 nella dichiarazione integrativa con il credito IVA acquistato da . Contestava, pertanto, Pt_4
l'inadempimento della Dott.ssa nel fatto di aver agito in violazione della normativa CP_1 relativa all'apposizione del visto di conformità (c.d. “visto pesante”) e, in secondo luogo, nel non aver impedito il compimento di un'operazione, poi risultata irregolare, in violazione degli obblighi generali di diligenza e degli obblighi deontologici. In particolare, in violazione di detti obblighi, la Dott.ssa ha avallato una compensazione IVA orizzontale non consentita CP_1 da alcuna normativa. Inoltre, la Dott.ssa avrebbe dovuto impedire alla CP_1 [...]
di concludere l'operazione in quanto sostanzialmente inutile al raggiungimento Parte_1 dello scopo perseguito, e cioè, l'effettiva compensazione del credito IVA acquistato. Infine, contestava di aver omesso di informare il proprio cliente in relazione ai rischi, anche di natura penale, legati alla richiesta di compensazione presentata all' . Chiedeva, Controparte_4 pertanto: accertare l'inadempimento della Dott.ssa nell'ambito della Controparte_1 consulenza prestata alla e conclusasi con l'invio dichiarazione Parte_1 Parte_1 integrativa modello IVA prot. n. – 0000001 e, per l'effetto, condannarla alla al P.IVA_3 risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla Parte_1
nella misura di € 214.414,67, come meglio dettagliati in narrativa, o nella diversa,
[...] maggiore o minore misura che risulterà provata in corso di causa e con eventuale ricorso al criterio di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Si costituiva la dott.ssa , la quale contestava in fatto ed in diritto la Controparte_1 domanda avanzata, sia nell'an che nel quantum, deducendo che la stessa ha provveduto al rilascio del visto leggero, di cui all'art. 35 co. 2 lett. a) D. Lgs. n. 241/97, che implica la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette e dell'IVA e il riscontro della corrispondenza, tra i dati esposti nella dichiarazione e le risultanze delle scritture contabili e della relativa documentazione. Invero, il visto leggero non prevede alcuna verifica sostanziale sulla corretta applicazione delle norme tributarie, come previsto per il cd. visto pesante. Alcuna verifica sostanziale poteva quindi essere svolta con riferimento ad un credito che era stato acquistato in seguito ad una cessione, che risultava dalla dichiarazione del cedente,
e che era certificato dall'apposizione di un visto pesante, da parte di un diverso Parte_4 professionista, come risultava dall'atto di cessione autenticato dal notaio. Deduceva, altresì, che non esiste, ad oggi, nel vigente ordinamento tributario, alcuna norma che vieti o limiti l'utilizzo in compensazione di un credito IVA esposto in dichiarazione. Rilevava, inoltre, che l'art. 1 della lettera di incarico professionale prevedeva: “l'incarico professionale ha per oggetto le seguenti prestazioni di: invio telematico dichiarazione annuale IVA 2018, integrativa per il periodo pagina 3 di 11 d'imposta 2017, con apposizione del visto di conformità. Sono escluse dal presente mandato le operazioni di verifica di falsi o altre irregolarità inerenti qualsivoglia documentazione consegnata dal Cliente, salvo la normale diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.”. Chiedeva, pertanto:
Preliminarmente, in via processuale 1. Autorizzare la chiamata in causa dell'impresa assicurativa in persona del legale rappresentante pro tempore, e per gli Controparte_2 effetti provvedere allo spostamento della prima udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo nei termini di cui all'art. 163 c.p.c.; Nel Merito Preliminarmente 2. Ritenere e dichiarare che la dott.ssa non è responsabile, a qualsiasi titolo, dei danni occorsi Controparte_1 all'odierna attrice, e per gli effetti 3. Rigettare la domanda di condanna della dott.ssa
al risarcimento dei danni;
In subordine 4. Ritenere e dichiarare che la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, è obbligata Controparte_2 contrattualmente a manlevare, garantire e tenere indenne la dott.ssa , Controparte_1 ove venisse accertata qualsivoglia responsabilità civile professionale della stessa, e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_2 pagamento delle somme che l'odierna parte convenuta sia condannata a corrispondere a qualsiasi titolo all'attrice;
5. condannare la parte attrice al risarcimento del danno nascente dalla temerarietà dell'azione ex art. 96 c.p.c., nella misura che il Tribunale adito riterrà congrua
e che, in ogni caso, non potrà essere inferiore alle perdite subite per il dispendio di tempo e di energie, sia come danno emergente (onorario) che come lucro cessante;
6. condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.; 7. Condannare la parte attrice a rifondere alla dott.ssa Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio.
A seguito di autorizzazione di chiamata di terzo, con provvedimento del 30.01.2020, si costituiva la la quale contestava le domande avanzate, in particolare, eccependo Controparte_2
l'inoperatività della polizza assicurativa e chiedeva: affermare l'inoperatività della garanzia assicurativa relativamente all'evento verificatosi e per l'effetto rigettare qualsivoglia domanda da chiunque proposta in danno della rigettare comunque la domanda di Controparte_2 parte attrice;
in subordine ridurla al danno rigorosamente provato ed accertato, contenendo comunque la condanna della compagnia assicuratrice a tenere indenne il proprio assicurato nei limiti del rischio assicurato;
Condannare la parte attrice ex art. 96 c.p.c.; Spese e compensi.
La causa, istruita documentalmente, veniva assegnata a Questo G.I. in data 03.09.2020. A seguito di ordinanza di rimessione del 11.12.2024, per acquisizione documentale, con provvedimento del pagina 4 di 11 23.04.2025 ex art.127 ter c.p.c., veniva posta in decisione, sulle conclusioni precisate come in atti, assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda avanzata merita parziale accoglimento per le considerazioni che seguono.
In punto di diritto, in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale, poiché l'art. 1176 cod. civ. fa obbligo al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, il medesimo risponde normalmente per colpa lieve;
nella sola ipotesi che la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, l'art. 2236 cod. civ. prevede un'attenuazione di responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave. Pertanto, la prova dell'esistenza di tale presupposto, derogando alle norme generali sulla responsabilità per colpa, incombe al professionista;
peraltro, la domanda di risarcimento del danno, basata sulla colpa grave, contiene quella per colpa lieve, senza che, pertanto, la pronuncia di condanna fondata su colpa lieve del professionista possa dar luogo a vizio di ultrapetizione (Cass. Civ.,
n.8546/2006). Inoltre, in tema di onere della prova, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (Cass. Civ., n.13873/2020).
Nella specie, appare incontestato e pacifico che la professionista convenuta abbia svolto attività professionale nell'interesse della società attrice, come dalla stessa affermato, alla luce dell'art. 1 della lettera di incarico professionale , che prevede: “l'incarico professionale ha per oggetto le seguenti prestazioni di: invio telematico dichiarazione annuale IVA 2018, integrativa per il periodo d'imposta 2017, con apposizione del visto di conformità. Sono escluse dal presente mandato le operazioni di verifica di falsi o altre irregolarità inerenti qualsivoglia documentazione consegnata dal Cliente, salvo la normale diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.”.
In particolare, il visto cd. leggero presuppone una attività di controllo sulla regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e alla relativa documentazione sia per le imposte sui redditi sia ai fini IVA. Il visto pesante ha per oggetto invece la certificazione tributaria che permette il controllo sostanziale sulla corretta applicazione delle norme tributarie che interessano la determinazione, la quantificazione ed il versamento dell'imposta.
Ciò premesso, vero è che la convenuta professionista fosse tenuta all'apposizione del visto cd. leggero, tuttavia, ciò presuppone un controllo sulla contabilità che nella specie non risulta provato. Ed, invero, ciò si desume dal processo verbale di constatazione 16.04.2019, nonché dalle pagina 5 di 11 dichiarazioni rese dal Luogotenente della Guardia di Finanza all'udienza del Persona_2
26.09.2024 innanzi il Tribunale di Catania Prima Sezione Penale, proc. n.6218/19 R.G.N.R., proc. n.4217/22 R.G., in cui la risulta imputata in concorso con altri del reato di cui CP_1 all'art.10 quater comma 2 e 13 bis comma 3 del D.Lgs 74/2000, in quanto apponeva il visto di conformità ai sensi dell'art.35 del D.Lgs. 241/97, attestando contrariamente al vero la sussistenza di cause generative del credito IVA e la corrispondenza tra i crediti rilevanti ai fini IVA e la contabilità della società attrice prima della compensazione, con riguardo a crediti IVA risultati inesistenti della a seguito di atto di cessione in data 25 maggio 2018, con il Parte_4 quale la acquistava dalla predetta società un credito Parte_3
IVA dell'ammontare di € 1.000.000 verso un corrispettivo di € 400.000,00 che fu però versato alla . In particolare, il teste dichiara che era una CP_5 Per_2 Controparte_1 professionista strutturata all'interno degli uffici di via Napoli, 90, dove c'è la e tutte le CP_5 altre società cooperative, inoltre, riferisce: Il professionista sono delle indicazioni che dà
l'Agenzia, via via che si manifestano delle criticità, e comunque in generale dovrebbe attestare che le scritture contabili, dalle quali poi viene generato un credito Iva, siano rispondenti come numero, cioè che l'operazione effettivamente di quei milioni in vendite e milioni in acquisto sia…
In questo caso la che visto avrebbe… se un'operazione è acquistata sta Controparte_1 certificando un credito Iva di una società che lei non ha mai visto, perché l'ha solo comprata, con un atto è stato comprato un milione di crediti Iva e io certificato che quel milione è vero, ma
è vero semplicemente come dato numerico, perché l'atto mi riporta l'acquisto di un milione.
In punto di diritto, è appena il caso di rilevare, con riguardo alla valenza probatoria di tali dichiarazioni e di elementi probatori acquisiti da procedimenti penali, che, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (Cass. Civ.,
n.2947/2023, nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in pagina 6 di 11 sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto).
Sotto tale profilo, la convenuta a sua difesa si limita a ribadire la differenza tra visto cd. leggero, di sua competenza, e il visto cd. pesante che era stato apposto da un professionista terzo
(anch'esso coinvolto nel procedimento penale in oggetto), certificato nell'atto di cessione.
Tuttavia, la non poteva limitarsi a verificare tale credito dall'atto di cessione, bensì CP_1 avrebbe dovuto riscontrarlo dalle scritture contabili per come previsto e verificarne la corrispondenza. Tale controllo non risulta essere stato effettuato dalla medesima come si ricava dalle dichiarazioni suindicate, né la stessa ha fornito prova a contrario, senza considerare che il corrispettivo pattuito particolarmente basso avrebbe dovuto far accendere più di un dubbio sulla bontà dell'operazione da parte di una professionista con particolari competenze tecniche.
A ciò si aggiunga che la convenuta ha effettuato una compensazione con detto credito IVA ceduto che pacificamente non è ammesso dalla normativa e dalla giurisprudenza dominante.
Invero, alla luce della pronuncia della Suprema Corte n.10207/2016, la formulazione dell'art. 5 del DM, sostanzialmente conferma la previsione dell'art.30, del DPR n.633/1972, che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, prevede che, di regola, il credito IVA sia detratto, nell'anno successivo, dal debito risultante dalla dichiarazione relativa a questo anno, in quanto il credito deve collegarsi inscindibilmente alla posizione fiscale del contribuente che lo ha maturato, essendo destinato a divenire uno degli elementi determinanti dell'esistenza e della consistenza del suo debito IVA per l'anno successivo. Pertanto, è del tutto estranea al sistema applicativo dell'IVA la possibilità che i crediti IVA di un contribuente possano concorrere alla commisurazione delle detrazioni spettanti, per l'anno successivo, ad un contribuente diverso, se non nei casi e nei limiti in cui ciò sia consentito da espressa previsione di legge. Infatti, questa
Corte ha avuto modo di precisare che la compensazione, in tema di IVA, non è ammessa nella legislazione tributaria se non nei limiti nei quali è esplicitamente regolata, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche inderogabili norme di legge. È stato altresì precisato che l'analitica regolamentazione, dettata in tema di IVA per esigenze antielusive, trova base logica, per ciò che attiene al diritto fatto valere in questa sede dal contribuente, nel limite, posto in via generale dal DPR n. 633/1972, art. 30, comma 2, "di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione dell'anno successivo", stante che, la contiguità dei due periodi, rende riconoscibile e controllabile da parte dell'ufficio la complessiva posizione del contribuente
pagina 7 di 11 nell'arco del biennio di riferimento" (Cass. nn. 14588/2001, 9961/2008, 1441/2013, 5957/2015;
Cass. Civ., n.4246/2007).
In buona sostanza, l'art 17, comma 1, del dlgs 241/1997 permette infatti di assolvere gli obblighi che derivano dai versamenti delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute all'amministrazione finanziaria avvalendosi della compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni periodiche nei confronti dei medesimi soggetti. La Cassazione ha, infatti, affermato che la compensazione, fatte salve le poche eccezioni espresse, trova applicazione solo per i debiti e gli speculari crediti in essere fra gli stessi soggetti e non fra soggetti diversi. Viene, quindi, escluso l'utilizzo in compensazione orizzontale con debiti fiscali o contributivi da parte del cessionario del credito in caso di trasferimento di un credito d'imposta perché non si tratta dello stesso soggetto che lo ha maturato.
Tale orientamento trova conforto nell'art. 30 del dPR 633/1972 che regola l'utilizzo delle eccedenze detraibili maturate dai soggetti passivi IVA. Alla luce di tale articolo, il credito IVA va detratto nell'anno successivo dal debito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno di riferimento. Ne deriva, secondo la giurisprudenza di legittimità, che il credito si collega in modo inscindibile alla posizione fiscale del contribuente che lo ha maturato. Pertanto, è estranea al campo di applicazione dell'IVA la possibilità che i crediti IVA di un contribuente possano concorrere a determinare le detrazioni spettanti per l'anno successivo a un contribuente diverso.
Tale indirizzo trova conforto anche nella giurisprudenza di merito di Questo Tribunale che nel procedimento tra la società attrice, la , e , CP_5 Parte_4 Controparte_6 relativamente ai medesimi fatti, ha accertato la nullità dell'atto di cessione in oggetto, ai sensi dell'art. 10 quater del d. lgs n. 74/2000, secondo cui: È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro (si veda, Tribunale di Catania n.4513/24). Peraltro, in relazione a tale compensazione, la professionista convenuta ha violato anche l'obbligo di informazione, non avendo provato di aver informato la società attrice dei rischi derivanti da tale operazione, come in effetti è accaduto con la verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, da cui è scaturito l'accertamento con adesione del 23.09.2019, che ha evitato conseguenze più gravi nei confronti della società. pagina 8 di 11 Sicchè, al netto di eventuali accertamenti di responsabilità penali in ordine alle condotte contestate, ancora sub iudice, è evidente che la abbia espletato il predetto incarico CP_1 professionale con grave negligenza ed imperizia (si veda al riguardo, Cass. Pen. n.14954/2024, in tema di reati tributari, con riguardo al rilascio, da parte di professionista abilitato, del cd. visto
"leggero" di conformità della dichiarazione IVA).
Ciò posto, con riguardo al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice, la quale, ovviamente ha subito il pregiudizio concernente il disconoscimento da parte delle Agenzie dell'Entrate dei predetti crediti, occorre verificare la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte accertate ed il danno subito. Sotto il profilo del danno emergente, appare ovvio che la società attrice ha dovuto affrontare delle spese per difendersi nell'ambito del procedimento incoato dall'ente impositore, avvalendosi della consulenza di più figure professionali, come da fattura Avv.
TE (€ 1.000,00 oltre rimborso forfetario 15%, per lordo complessivo di € 1.459,12) accessori nota pro forma dello (€ 3.000,00 oltre rimborso forfetario 15% e accessori di Controparte_7 legge, per lordo complessivo di € 4.377,36), da nota pro forma Avv. Jessica Cannizzo (€ 3.000,00 oltre rimborso forfetario 15% accessori di legge, per l'importo complessivo di € 3.588,00) e così in totale, € 9.424,48, come documentato in atti, da cui emerge lo svolgimento di attività professionale espletata nell'ambito del procedimento tributario di accertamento e di adesione che ne è scaturito. Peraltro, è appena il caso di rilevare che la è stata preventivamente CP_1 informata dell'esistenza di tale accertamento e delle conseguenze che sono scaturite dalla sua condotta professionale, ma la stessa nulla ha contestato, ovvero ha posto in essere al fine di
“rimediare” o quanto meno illustrare l'insussistenza di responsabilità alla stessa addebitabili, ovvero al fine di evitare i pregiudizi che ne sono derivati, da cui è scaturita la necessità della società di difendersi con l'ausilio di altri professionisti (si vedano PEC del 04.07. e del
31.07.2019). Mentre, non può essere riconosciuta la spesa relativa al compenso professionale dell'Avv. Carmelo Passanisi, in quanto seppur fatturato nei confronti della società, riguarda il procedimento penale n.6438/18 presso il Tribunale di Busto Arsizio, rispetto al quale la società attrice non è coinvolta, ma concerne un soggetto estraneo al presente procedimento.
Con riguardo al danno da reputazione e di immagine, in punto di diritto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (Cass. Civ., n.19551/2023).
pagina 9 di 11 Nella specie, al di là dei procedimenti penali e dei sequestri preventivi a carico del Presidente della società attrice, poi archiviati, divenendo poi persona offesa del reato di truffa perpetrata nei suoi confronti, è ovvio che tale coinvolgimento si è riverberato sia in termini di pubblicità negativa che di discredito della società attrice, precludendo alla stessa di riflesso anche l'accesso a crediti bancari e finanziamenti statali, come documentato in atti (si vedano all. 27, 28 e 31 della seconda memoria istruttoria). Sicchè, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata e della documentazione prodotta, nonché di contro, in considerazione dell'avvenuta archiviazione dei predetti procedimenti penali e di chiusura del procedimento tributario, in relazione al diverso apporto causale e all'entità delle condotte contestate alla convenuta in relazione agli altri soggetti coinvolti, appare equo determinare tale danno non patrimoniale nella misura di un quintuplo delle spese sostenute come sopra quantificate, pari alla complessiva somma di euro 47.122,40
(9.424,48 x 5).
Sicchè, la convenuta deve essere condannata a pagare alla parte attrice la complessiva somma di euro 56.546,88 (47.122,40 + 9.424,48) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del 12.07.2018 (data di presentazione della dichiarazione integrativa IVA), e di anno in anno rivalutata fino ad oggi e poi, sul coacervo come sopra liquidato, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo. Al fine del computo degli interessi e della rivalutazione con riguardo alle spese documentate, come sopra indicate, deve tenersi conto della data dei rispettivi esborsi.
Diversamente non appare provato il danno conseguente alla mancata partecipazione alle gare d'appalto per l'affidamento di servizi di assistenza sociale banditi dalla Regione Sicilia e da altri enti, non essendo evincibile dalla documentazione depositata il nesso di causalità tra la condotta contestata e l'asserito danno, né appare provato nel quantum;
mentre la richiesta di prova per testi avanzata appare generica e non idonea al fine di colmare tale lacuna probatoria.
Con riguardo alla domanda di manleva avanzata, poiché, la polizza assicurativa in oggetto riguarda la copertura dei rischi correlati all'apposizione del visto di conformità ex art. 35 del D.
Lgs. 241/1997, per come in effetti posto in essere dalla convenuta alla luce degli elementi probatori sopra evidenziati, la compagnia assicuratrice terza chiamata dovrà manlevare la convenuta di quanto la stessa viene condannata a pagare in favore di parte attrice in conseguenza della presente sentenza nei limiti contrattuali e tenuto conto dello scoperto previsto.
Non sussistono i presupposti per la chiesta condanna ex art.96 c.p.c., stante l'esito del procedimento.
pagina 10 di 11 Stante la soccombenza, la convenuta e la terza chiamata devono rifondere le spese processuali sostenute da parte attrice, liquidate ai sensi del DM 55/2014, tabella n.2, quinto scaglione, decurtato della metà, tenuto conto del valore effettivo della controversia, pari alla complessiva somma di euro 7.051,50 per compensi, oltre euro 786,00 per spese vive, oltre spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento della domanda avanzata, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_3 della complessiva somma di euro 56.546,88, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione come indicati in parte motiva;
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare la Controparte_2 parte convenuta di quanto la stessa viene condannata a pagare in favore di parte attrice in conseguenza della presente sentenza, nei limiti contrattuali e tenuto conto dello scoperto previsto;
Condanna e in solido al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_2 processuali sostenute da parte attrice pari alla complessiva somma di euro 7.051,50 per compensi, oltre euro 786,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Catania, il 01.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
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