Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3261 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4572/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Alessia Notaro,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello R.G. n. 4572 /2022
TRA
con sede in Milano al Corso Como 17 (P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Ottavio Albio de Maffutiis, (C.F. ) presso il cui studio sito in Napoli, alla Via C.F._1
Melisurgo, 4 elettivamente domicilia.
- APPELLANTE
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente a[...], elettivamente domiciliato in via E. A. Mario n. 54, Afragola
(Na), presso lo studio dell'Avv.to EN Di OL (C.F. , che lo rappresenta C.F._3
e difende.
- APPELLATO
E
, (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_2 C.F._4
alla Via Riviera di Chiaia n°61, rappresentato e difeso dall'avv. LO CH (C.F.
pagina 1 di 7
n. 3.
CP_3
E
in NAPOLI, in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_4
elettivamente domiciliato presso l'avv. Claudio De Leo, (C.F. , con studio in C.F._3
Napoli alla Via Camillo Porzio, Centro Direzionale, Isola G1.
-APPELLATO
Oggetto: Assicurazione contro i danni.
Conclusioni: con scritti conclusionali gli appellati costituiti, reiterate le proprie argomentazioni,
concludevano come da atti di costituzione per la conferma delle statuizioni riguardanti le proprie posizioni contenute in sentenza appellata, con vittoria di spese diritti e onorari con attribuzione ai procuratori antistatari.
Con scritti conclusionali l'appellante chiedeva dichiararsi la nullità e l'inefficacia della decisione di primo grado relativamente alla manleva in favore del nei Controparte_5
confronti di condannarsi il Condominio alla restituzione degli importi che la Società Parte_1
appellante era stata costretta a pagare a seguito della sentenza di primo grado, oltre interessi. Il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30.03.2017 conveniva in giudizio Controparte_1
per veder accertati i danni subiti a seguito di infiltrazioni d'acqua dal terrazzo di Controparte_2
proprietà del e, previo accertamento della responsabilità di quest'ultimo, vederlo condannare P_
al risarcimento dei danni.
pagina 2 di 7 Incardinata la causa con ruolo generale n.35276/2017 si costituiva chiedendo, in Controparte_2
primo luogo, la riunione dei procedimenti 35276/2017 e 35278/17 vertenti sui medesimi fatti. Chiedeva
rigettarsi la domanda attorea e disporsi la chiamata in causa del Condominio Via dei Tribunali 138.
Il GdP, riuniti i due fascicoli e autorizzata la chiamata in causa del dei Tribunali 138, CP_4
trattava congiuntamente le cause.
Costituitosi il Condominio chiamava in causa la chiedendo, nell'ipotesi Parte_1
dell'accoglimento della domanda attorea, che la compagnia assicurativa fosse tenuta a manlevare il
Condominio.
A seguito dell'espletata CTU il GdP di Napoli VII Sezione Civile, pronunciava la sentenza n.
4891/2022 con la quale, accolta la domanda proposta dall'attore, condannava il condominio al pagamento di €3900,00; condannava il Sig. al pagamento di €300,00; condannava il P_
condominio al pagamento delle spese processuali nonché dell'espletata CTU;
condannava la
[...]
a manlevare il condominio soccombente da quanto tenuto a esborsare. Parte_1
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n.4891/2022 onde ottenerne la riforma. Nello specifico, eccepita la carente motivazione,
chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado;
nonché, in ogni caso, dichiararsi inapplicabile la garanzia della polizza richiamata dal con Controparte_5
riforma della sentenza di primo grado;
dichiararsi inesistente e/o nulla la manleva del predetto
Condominio nei confronti di Con conseguente restituzione degli importi che Parte_1
l'appellante fosse costretta a pagare in esecuzione della sentenza di primo grado, il tutto con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
Si costituiva rilevando che l'appellante aveva spiegato motivi di appello solo Controparte_2
relativamente al punto della sentenza inerente la manleva del Condominio ad opera di
[...]
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza per tutti i punti Parte_1
pagina 3 di 7 statuenti sulle posizioni delle parti diversi dal punto 5. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva eccependo che la società assicurativa, pur avendo chiesto che Controparte_1
fosse dichiarata la nullità della sentenza, aveva di fatto spiegato l'appello solo relativamente a motivi attinenti l'impossibilità di applicazione della garanzia assicurativa;
pertanto, l'appellato chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza e, in subordine, nell'ipotesi di ritenuta inapplicabilità la garanzia della polizza richiamata dal con contestuale Controparte_5
dichiarazione di inesistenza e/o nullità della manleva del predetto Condominio nei confronti di
[...]
chiedeva confermarsi le statuizioni relative al sig. . Il Parte_1 Controparte_1
tutto con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
All'udienza del 09.10.2023 il Giudice, dato atto del deposito di note di trattazione scritta, rinviava per precisazione delle conclusioni al 12.12.2024. In detta udienza assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Con scritti conclusionali l'appellante limitava la domanda al solo punto inerente la manleva in favore del nei confronti di Le parti Controparte_5 Parte_1
concludevano come esposto.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
In via pregiudiziale si rileva l'ammissibilità dell'appello atteso che il gravame contiene la formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione in relazione agli argomenti oggetto di disamina nella sentenza appellata. In particolare, l'appellante, sin dall'atto di citazione esprime le proprie doglianze in merito all'operatività della garanzia richiamata dal appellato, chiarendo CP_5
immediatamente l'ambito di cognizione dell'odierno giudicante, pur precisando, solo negli scritti conclusionali, la circoscrizione della propria domanda al solo punto della pronuncia inerente la manleva.
pagina 4 di 7 Preliminarmente va evidenziato che gli appellati costituiti, non hanno proposto appello incidentale e si sono limitati ad articolare le proprie difese chiedendo la conferma della sentenza di primo grado;
in mancanza di espressa impugnazione gli altri capi della sentenza, non oggetto di impugnazione della
Part
pertanto, sono passati in giudicato.
L'appellante articola le proprie doglianze solo relativamente all'operatività della garanzia nei confronti del lamentando, in primo logo, un'insufficiente motivazione sul Controparte_6
punto da parte del giudice di pace, il quale avrebbe ritenuto operante la manleva senza aggiungere altro.
Effettivamente il giudice di pace si è limitato ad affermare l'operatività della copertura assicurativa
“giusta contratto in atti”. Sul punto, pertanto, la motivazione del giudice di pace, stante l'effetto devolutivo dell'appello, va senz'altro integrata.
Secondo la prospettazione della compagnia di assicurazione all'esito della CTU è emersa una scarsa manutenzione della proprietà pertanto l'appellante sostiene che la garanzia non possa CP_7
operare poiché non sussisterebbe accidentalità “quando l'evento si verifica "naturalmente" in conseguenza, ad esempio, della gestione non conforme ed idonea di un impianto o manufatto da parte del danneggiante”. Pertanto, l'appellante deduce che non possano rientrare nella garanzia assicurativa quegli eventi che siano causati da una scarsa attenzione dell'assicurato nel prevenirli.
Orbene occorre soffermarsi sul concetto di aleatorietà in senso giuridico che contraddistingue il contratto di assicurazione: l'alea giuridica attiene alla regolamentazione degli interessi del contratto e comporta che l'an e il quantum della prestazione dipendano da un evento futuro e incerto. L'evento futuro e incerto non può individuarsi in un fatto del tutto accidentale e dipendente da caso fortuito o forza maggiore, poiché in tal caso non sorgerebbe responsabilità e non potrebbe operare la copertura assicurativa.
La Giurisprudenza costante si è pronunciata in merito alla impossibilità di escludere a priori l'operatività della copertura assicurativa in caso di colpa dell'assicurato: con Ordinanza n.3051/2024 la
Suprema Corte ha statuito “Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la clausola con cui pagina 5 di 7 l'assicuratore della responsabilità civile si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati «in conseguenza di un fatto accidentale» non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'art. 1895 cod. civ.,
non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito (da ultimo, anche per richiami ai precedenti, Cass. 29/07/2022, n. 23762). Ma il fatto accidentale va inteso nel senso di fatto non riconducibile eziologicamente alla volontà del responsabile: e, in quanto tale, è di certo integrato pure nella responsabilità da cose in custodia”.
Pertanto, nel caso di specie il , in qualità di custode dei beni in comune, risponde dei danni CP_5
cagionati al terzo dalla cosa in custodia, non essendo stato provato il caso fortuito;
in conseguenza della accertata responsabilità del applicando l'insegnamento consolidato della Corte di CP_5
Cassazione, la copertura assicurativa deve ritenersi operante, poiché non può essere esclusa dal fatto colposo dell'assicurato (invero l'assicurato per essere manlevato, deve necessariamente essere in qualche modo responsabile del verificarsi del danno).
Peraltro, la sussistenza della copertura assicurativa è pacifica per espressa ammissione della
[...]
contenuta nella comparsa redatta in primo grado;
la correlazione tra evento e danno Parte_1
nonché la quantificazione del danno stesso sono state oggetto di CTU e sul punto si è formato giudicato.
L'appello va, quindi, respinto integralmente e confermata la sentenza del giudice di pace.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 147/22 come in dispositivo
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione 12 civile, in persona del giudice dott.ssa Alessia Notaro, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico ed in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede pagina 6 di 7 1)Rigetta l'appello per le ragioni esposte in motivazione e, per l'effetto, conferma la sentenza del
Giudice di Pace n.4891/2022.
2)Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida Parte_1
in:
· €1.278,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA da corrispondere nei confronti di
[...]
, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario Di OL EN. CP_1
· €1.278,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA da corrispondere nei confronti di P_
, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario CH LO.
[...]
Così deciso in Napoli il 1. 4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
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