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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/04/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
Dott.ssa Sandra Levanti Giudice
Dott.ssa Emanuela A. Favara Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1996 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Borrometi, giusta procura in atti
E
, nata a [...] il [...], (C.f.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Angela Iemmolo, giusta procura C.F._2 in atti
- ricorrenti
-
con l'intervento ex lege del P.M. in sede;
posta in decisione all'udienza camerale del 18.12.2024;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.11.2024 e hanno concordemente Parte_1 Parte_2
chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 26.9.1981 in Modica, trascritto agli atti del detto Comune nell'anno 1981, Atto n. 165, Parte II, Serie A, Uff. I;
hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (1.03.1983), Per_1 Per_2
(2.8.1985); (22.8.1996); (22.8.1996); (11.3.2004); Per_3 Per_4 Per_5
Hanno esposto che la loro separazione è stata pronunciata con sentenza n. 1915/2023 del
22.12.2023 e che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati dal Presidente del
Tribunale di Ragusa all'udienza del 14.10.2021.
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
II Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
****
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 14.10.2021, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione giudiziale, resa dal Tribunale di Ragusa il
22.12.2023, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a dodici mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
A) CONDIZIONI inerenti alla prole: 1) I figli , , , e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
, tutti maggiorenni, saranno liberi di fissare ove vorranno la loro Per_5
residenza;
B) CONDIZIONI inerenti ai rapporti economici: 2) Sebbene i coniugi siano entrambi percettori di redditi propri, il sig. si obbliga a Parte_1
corrispondere in favore della sig.ra un assegno divorzile Parte_2 dell'importo di € 800,00 mensili da versarsi con bonifico entro il cinque di ogni mese, oltre riv. Istat come per legge;
3) -I figli , , e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
sono tutti economicamente indipendenti per cui nulla è previsto per il loro mantenimento. 4) Per quanto riguarda la IA , sebbene già Per_5
maggiorenne, la stessa è studentessa universitaria, non economicamente indipendente e convive con la madre nella casa coniugale di proprietà esclusiva di quest'ultima, per cui il sig. si obbliga a versare a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento della IA l'importo di € 1000,00 Per_5
mensili, con bonifico da corrispondere alla madre entro il cinque di ogni mese, oltre riv. istat come per legge;
5) -Entrambi i genitori si obbligano altresì a contribuire, nella diversa misura del 70% il padre e del 30% la madre, alle spese straordinarie mediche, specialistiche, psicologiche non mutuabili dal
SSN, oculistiche e dentistiche;
spese universitarie (per tasse, libri, corredo scolastico, lezioni private, viaggi A/R e di istruzione, stanza universitaria ecc,) e ludiche (attività sportive, ricreative, gite, ricorrenze particolari, computer, cell ecc.) che si renderanno necessarie per la IA;
le predette spese, tranne Per_5
quelle mediche urgenti e quelle già in essere, saranno preventivamente concordate tra i genitori ed adeguatamente giustificate con documentazione fiscale;
dette spese verranno corrisposte pro-quota dall'altro genitore entro tre giorni e comunque entro il 30 del mese di competenza. 6) I comparenti dichiarano di avere definito ogni rapporto economico tra loro intercorrente e di non avere altro a pretendere se non il rispetto delle superiori condizioni. Per quanto non previsto le parti si rimettono alle leggi vigenti in materia.
3 L'accordo sopra riportato può essere recepito, in quanto non in contrasto con l'interesse dei figli, né contenente condizioni contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, e per il resto verte su diritti disponibili delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Modica il 26.9.1981 tra e trascritto agli atti del Parte_1 Parte_2 detto Comune nell'anno 1981, Atto n. 165, Parte II, Serie A, Uff. I;
- omologa le condizioni concordate dalle parti, provvedendo in conformità;
-manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa ai sensi degli artt. 10 legge n.
898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 17.4.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
EMANUELA A. FAVARA MASSIMO PULVIRENTI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
Dott.ssa Sandra Levanti Giudice
Dott.ssa Emanuela A. Favara Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1996 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Borrometi, giusta procura in atti
E
, nata a [...] il [...], (C.f.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Angela Iemmolo, giusta procura C.F._2 in atti
- ricorrenti
-
con l'intervento ex lege del P.M. in sede;
posta in decisione all'udienza camerale del 18.12.2024;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.11.2024 e hanno concordemente Parte_1 Parte_2
chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 26.9.1981 in Modica, trascritto agli atti del detto Comune nell'anno 1981, Atto n. 165, Parte II, Serie A, Uff. I;
hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (1.03.1983), Per_1 Per_2
(2.8.1985); (22.8.1996); (22.8.1996); (11.3.2004); Per_3 Per_4 Per_5
Hanno esposto che la loro separazione è stata pronunciata con sentenza n. 1915/2023 del
22.12.2023 e che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati dal Presidente del
Tribunale di Ragusa all'udienza del 14.10.2021.
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
II Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
****
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 14.10.2021, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione giudiziale, resa dal Tribunale di Ragusa il
22.12.2023, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a dodici mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
A) CONDIZIONI inerenti alla prole: 1) I figli , , , e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
, tutti maggiorenni, saranno liberi di fissare ove vorranno la loro Per_5
residenza;
B) CONDIZIONI inerenti ai rapporti economici: 2) Sebbene i coniugi siano entrambi percettori di redditi propri, il sig. si obbliga a Parte_1
corrispondere in favore della sig.ra un assegno divorzile Parte_2 dell'importo di € 800,00 mensili da versarsi con bonifico entro il cinque di ogni mese, oltre riv. Istat come per legge;
3) -I figli , , e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
sono tutti economicamente indipendenti per cui nulla è previsto per il loro mantenimento. 4) Per quanto riguarda la IA , sebbene già Per_5
maggiorenne, la stessa è studentessa universitaria, non economicamente indipendente e convive con la madre nella casa coniugale di proprietà esclusiva di quest'ultima, per cui il sig. si obbliga a versare a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento della IA l'importo di € 1000,00 Per_5
mensili, con bonifico da corrispondere alla madre entro il cinque di ogni mese, oltre riv. istat come per legge;
5) -Entrambi i genitori si obbligano altresì a contribuire, nella diversa misura del 70% il padre e del 30% la madre, alle spese straordinarie mediche, specialistiche, psicologiche non mutuabili dal
SSN, oculistiche e dentistiche;
spese universitarie (per tasse, libri, corredo scolastico, lezioni private, viaggi A/R e di istruzione, stanza universitaria ecc,) e ludiche (attività sportive, ricreative, gite, ricorrenze particolari, computer, cell ecc.) che si renderanno necessarie per la IA;
le predette spese, tranne Per_5
quelle mediche urgenti e quelle già in essere, saranno preventivamente concordate tra i genitori ed adeguatamente giustificate con documentazione fiscale;
dette spese verranno corrisposte pro-quota dall'altro genitore entro tre giorni e comunque entro il 30 del mese di competenza. 6) I comparenti dichiarano di avere definito ogni rapporto economico tra loro intercorrente e di non avere altro a pretendere se non il rispetto delle superiori condizioni. Per quanto non previsto le parti si rimettono alle leggi vigenti in materia.
3 L'accordo sopra riportato può essere recepito, in quanto non in contrasto con l'interesse dei figli, né contenente condizioni contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, e per il resto verte su diritti disponibili delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Modica il 26.9.1981 tra e trascritto agli atti del Parte_1 Parte_2 detto Comune nell'anno 1981, Atto n. 165, Parte II, Serie A, Uff. I;
- omologa le condizioni concordate dalle parti, provvedendo in conformità;
-manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa ai sensi degli artt. 10 legge n.
898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 17.4.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
EMANUELA A. FAVARA MASSIMO PULVIRENTI
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