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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 308/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 504/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Licata - C/so Resistente_1 51
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT.N.66694 TARI 2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato cartella di pagamento di somme dovute a titolo di TARI dell'anno 2023 nei confronti dell'ente creditore che si è costituito.
Preliminarmente va precisato che le censure sull'invalidità e inesistenza della notifica della cartella impugnata si rivelano oltre che infondate anche ininfluenti stante la sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo conseguente alla tempestiva proposizione del ricorso entro i termini di legge. La notifica, infatti, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e (salvi i casi di notifica diretta) anche soggettivamente distinto, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio (valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto (Cass. SS.UU. 2015, n. 19704).
Infondati sono anche il terzo e quarto motivo con i quali si deducono: a) la mancanza del potere di emettere l'atto impugnato da parte del funzionario responsabile dell'ufficio tributi;
b) la mancanza di firma autografa dello stesso funzionario.
Infatti: a) ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, del decreto legislativo 2006, n. 296 gli avvisi di accertamento dei tributi degli enti locali sono sottoscritti dal funzionario responsabile dell'ufficio tributi e il potere di emissione e firma di tale funzionario deve ritenersi esteso anche agli atti di esecuzione fra i quali rientra l'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 1910, n. 639; b) ai sensi dell'art. 1, co. 87, della l.1995, n. 549, nel caso di atti prodotti da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ed anche in tal caso la norma deve ritenersi applicabile, in via estensiva, agli atti successivi di riscossione.
Infondato è, ancora, il quarto motivo con il quale si deduce il difetto motivazione dell'atto, perché dalla cartella di pagamento risultano le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della stessa.
L'ultimo motivo, con il quale il ricorrente, in via meramente assertiva, oppone, in primo luogo, l'insussistenza del presupposto impositivo, è inammissibile, poiché dalla Visura Catastale Storica per Soggetto si evince chiaramente la titolarità in capo al ricorrente, dei fabbricati sottoposti a tassazione con l'impugnata cartella di pagamento Tari 2023.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 450,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune di Licata.
Agrigento 12 Gennaio 2026
Il Giudice monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 504/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Licata - C/so Resistente_1 51
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT.N.66694 TARI 2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato cartella di pagamento di somme dovute a titolo di TARI dell'anno 2023 nei confronti dell'ente creditore che si è costituito.
Preliminarmente va precisato che le censure sull'invalidità e inesistenza della notifica della cartella impugnata si rivelano oltre che infondate anche ininfluenti stante la sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo conseguente alla tempestiva proposizione del ricorso entro i termini di legge. La notifica, infatti, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e (salvi i casi di notifica diretta) anche soggettivamente distinto, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio (valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto (Cass. SS.UU. 2015, n. 19704).
Infondati sono anche il terzo e quarto motivo con i quali si deducono: a) la mancanza del potere di emettere l'atto impugnato da parte del funzionario responsabile dell'ufficio tributi;
b) la mancanza di firma autografa dello stesso funzionario.
Infatti: a) ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, del decreto legislativo 2006, n. 296 gli avvisi di accertamento dei tributi degli enti locali sono sottoscritti dal funzionario responsabile dell'ufficio tributi e il potere di emissione e firma di tale funzionario deve ritenersi esteso anche agli atti di esecuzione fra i quali rientra l'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 1910, n. 639; b) ai sensi dell'art. 1, co. 87, della l.1995, n. 549, nel caso di atti prodotti da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ed anche in tal caso la norma deve ritenersi applicabile, in via estensiva, agli atti successivi di riscossione.
Infondato è, ancora, il quarto motivo con il quale si deduce il difetto motivazione dell'atto, perché dalla cartella di pagamento risultano le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della stessa.
L'ultimo motivo, con il quale il ricorrente, in via meramente assertiva, oppone, in primo luogo, l'insussistenza del presupposto impositivo, è inammissibile, poiché dalla Visura Catastale Storica per Soggetto si evince chiaramente la titolarità in capo al ricorrente, dei fabbricati sottoposti a tassazione con l'impugnata cartella di pagamento Tari 2023.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 450,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune di Licata.
Agrigento 12 Gennaio 2026
Il Giudice monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo