CGT2
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1065/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
ON DR, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6029/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1i - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Mef - Dir. Prov. Servizi Vari Roma - Viale America 201 00154 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6375/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14
e pubblicata il 13/05/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 3005 REC.CREDITO.IMP 2019
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 3005 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 173/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della CGT1G di Roma, sezione 14, 13 maggio 2024, n. 6375), ha osservato, per quel che qui rileva, quanto segue.
<
La società a responsabilità limitata Armonia s.r.l. ha ricevuto dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese il decreto direttoriale n. 3005 del 20 ottobre 2022 con il quale è stata revocata l'agevolazione concessa il 7 agosto 2019 per € 59.039,63.
Le agevolazioni in argomento sono quelle previste dall'art. 46 del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50 riconosciute, ai sensi dell'art. 1, comma 745, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo che hanno subito nel periodo 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.
Ai sensi dell'art. 1, comma 759, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse fu prorogato per i periodi d'imposta 2019 e 2020 con esclusione però dei soggetti esercenti attività appartenenti alla categoria “F” della codifica ateco 2007 che, alla data del 24 agosto 2016, non avevano la sede legale o operativa nella zona.
Siccome la Armonia s.r.l., secondo il Ministero, svolge un'attività economica appartenente nella categoria F della codifica ateco 2007 ed alla data del 24 agosto 2016 non disponeva di una sede legale e/o operativa all'interno della zona franca urbana, le agevolazioni sono state revocate con il già citato decreto direttoriale n. 3005 del 20 ottobre 2022.
In data 23 dicembre 2022, la Armonia s.r.l. ha impugnato il suddetto decreto direttoriale notificando a mezzo pec l'apposito ricorso. Come già precisato con la pec dell'11 ottobre 2021, trasmessa in risposta al preavviso di revoca delle agevolazioni del 7 settembre 2019, la Armonia s.r.l. sostiene che la propria attività, “già in data antecedente alla concessione dell'agevolazione”, è “quella di produzione di energia elettrica inquadrata nel gruppo D della codifica ateco 2007 e non anche quella di costruzioni, inquadrabile nel gruppo F che sarebbe ostativa alla fruizione dell'agevolazione stessa” e, pertanto, “non è soggetta all'esclusione dell'agevolazione di cui all'art. 46, comma 2, del D.L. n. 50/2017, così come modificato dall'art. 1, comma
759, L. 30 dicembre 2018 n. 145, pur non disponendo di una sede legale e/o operativa all'interno della ZFU alla data del 14 agosto 2016”. Pur riconoscendo che il codice ateco, indicato all'atto di iscrizione al registro delle imprese, può aver ingenerato l'equivoco in ordine all'attività effettivamente svolta ribadisce di aver diritto alle agevolazioni richieste atteso che il codice ateco corretto non è il 2007 gruppo F, ma il 2007 gruppo D e, conseguentemente, il decreto di revoca delle agevolazioni medesime deve essere annullato.
Produce documentazione atta a confermare che l'attività prevalente rientra nel gruppo D. Quanto alla sede legale e/o operativa fa presente di aver “istituito, a far data dal 01.12.2017, un'unità locale a Macerata (MC), Indirizzo_1, rientrante nella zona ZFU”.
In data 17 gennaio 2023, il ricorso è stato iscritto nel registro generale dei ricorsi al n. 902/2023.
In data 26 maggio 2023, si è costituito in giudizio il Ministero delle imprese e del made in Italy, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che, rispetto al provvedimento di revoca delle agevolazioni, non aggiunge nulla, confermando quindi ciò che emerge dal decreto impugnato.
L'agevolazione in parola è stata concessa “ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto - legge 17 ottobre 2016, n.
189, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente”.
Il periodo di fruizione delle agevolazioni è stato poi prorogato “per i periodi d'imposta 2019 e 2020 ed esteso alle imprese che intraprendono una nuova attività economica all'interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2019, con esclusione dei soggetti esercenti attività appartenenti alla categoria F della codifica ateco 2007 che, alla data del 24 agosto 2016, non avevano la sede legale o operativa nella citata zona franca urbana”.
Tuttavia, “sulla base delle verifiche effettuate tramite sistema informativo camerale, Armonia s.r.l. svolge attività economica appartenente alla categoria F costruzioni della codifica ateco 2007 e che alla data del 24 agosto 2016 non disponeva di una sede legale e/o operativa all'interno della zona franca urbana, condizione che comporta la non ammissibilità alle agevolazioni”.
Per tale ragione il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso il decreto di revoca delle ridette agevolazioni. […]
Il ricorso è infondato. […].
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma rigetta il ricorso e condanna la Ricorrente_1 s.r.l. alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Ministero dello sviluppo economico, liquidate in € 4.000>>.
B) Ha proposto ricorso in appello la società.
C) Si è costituito in giudizio il Ministero delle imprese e del made in Italy depositando appello incidentale con il quale ha chiesto che il giudice adito dichiari inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice amministrativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
D) Questo Collegio non può che richiamare il proprio precedente 30 luglio 2025, n. 4825.
< il seguente decreto: […]. IL direttore generale [visto et cetera]
- visto il decreto 7 agosto 2019 del Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 19 settembre 2019 che ha approvato gli elenchi dei soggetti ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo
1, comma 759 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- visto l'allegato 1 del predetto decreto direttoriale del 7 agosto 2019 dal quale l'impresa beneficiaria […] risulta ammessa alle agevolazioni per un importo pari ad € […];
- visto il regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai sensi dell'articolo
52, comma 6 della legge n. 234/2012 il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- visto il preavviso di revoca del […], prot. n. […], inviato via PEC dal Ministero ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ss.mm.ii., nel quale si evidenzia che, sulla base delle verifiche effettuate tramite sistema informativo camerale, l'impresa beneficiaria […] svolge un'attività economica appartenente alla categoria F
“Costruzioni” della codifica ATECO 2007 e che alla data del 24 agosto 2016 non disponeva di una sede legale e/o operativa all'interno della zona franca urbana;
- considerato che il soggetto beneficiario non ha prodotto osservazioni in merito ai profili di criticità indicati dal preavviso;
- verificato che l'impresa ha fruito delle agevolazioni concesse per un importo pari a € […];
- visto l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
[...];
DECRETA
Art. 1 (Revoca)
È revocata l'agevolazione concessa con decreto direttoriale […], all'impresa beneficiaria […] con identificativo istanza […], domicilio elett.co […], CUP […], Codice C. […], di importo pari a […].
Art. 2 (Condizioni di ricorribilità)
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data della notifica.
Art. 3 (Obbligo di restituzione)
L'impresa è tenuta a restituire, entro
60 giorni dal ricevimento del presente decreto, l'importo fruito pari a € [...].
Art. 4 (Disposizioni finali) [...]
IL direttore generale (…) Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.
L'impresa proponeva ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma che adottava la seguente sentenza. Sentenza 3298 dell'8 marzo 2024, Sezione 35. […].
Ha proposto ricorso in appello la Società chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Motivi della decisione.
È regola aurea, che ogni giudice deve applicare prima di decidere una controversia sottoposta al suo esame, verificare la sussistenza della giurisdizione.
Nel caso in esame qualche sospetto della carenza di giurisdizione (in capo al giudice tributario) sarebbe dovuto sorgere per la controparte evocata in giudizio (Ministero delle imprese e del made in Italy) e per il contenuto dell'atto impugnato (revoca di agevolazione).
Si era palesemente al di fuori dei soggetti usuali (Agenzia delle entrate, nelle varie articolazioni, Agenzia delle entrate – Riscossione, enti locali) e degli altrettanto usuali oggetti del contendere (IRPEF, IVA, IMU, tassa di circolazione, contributi dovuti ai consorzi di bonifica et cetera).
Parte appellante (nell'udienza di discussione) ha affermato di aver seguito le indicazioni fornite con il provvedimento impugnato;
e di ritenersi ad esse vincolata.
L'affermazione di parte appellante sollecita il collegio ad una valutazione del valore di quanto indicato nel provvedimento impugnato.
Le indicazioni dell'autorità cui proporre ricorso giurisdizionale rimangono sul piano delle indicazioni senza assolvere ad alcuna prescrizione vincolante per il destinatario dell'atto, e soprattutto del giudice in esso indicato come autorità competente.
Ogni giudice è dominus della propria giurisdizione, salvi i vincoli derivanti da una pronuncia della Cassazione sul caso specifico (pronuncia che in questa fattispecie manca).
Il provvedimento impugnato si articola in varie disposizioni (di diversa natura).
Una certamente autoritativa (l'annullamento della concessione dell'agevolazione); l'altra meramente indicativa (il giudice cui ricorrere).
È vero che a volte la giurisprudenza ha indicato percorsi tortuosi per giungere ad una pronuncia del giudice;
ma ritenere che l'indicazione del giudice contenuta nel provvedimento impugnato sia vincolante, consentirebbe a una parte (nel caso di specie un ministero) di sottrarsi al giudice naturale e obbligherebbe
(paradossalmente) il destinatario dell'atto ad una preventiva impugnativa innanzi a un giudice privo di giurisdizione per farsi indicare da quest'ultimo il giudice competente.
Il provvedimento impugnato ha indicato come autorità cui poter proporre ricorso la competente Commissione tributaria provinciale o il Presidente della Repubblica.
Trattasi di mero refuso (con riferimento all'indicazione della commissione tributaria provinciale) perché
l'alternatività esiste nell'ambito della giustizia amministrativa, laddove è consentito al ricorrente la scelta tra ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
La Suprema Corte di cassazione (sez. un. - 16/07/2024, n. 19484) ha affermato: < controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche si distribuisce tra giudice ordinario ed amministrativo sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del g.o. se la revoca sia motivata dall'inadempimento del beneficiario agli obblighi sanciti dal bando di erogazione del contributo (perché la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto e sussiste un diritto soggettivo perfetto),laddove la giurisdizione spetta al giudice amministrativo se invece il provvedimento di revoca è affetto da vizi di legittimità
o contrasta con l'interesse pubblico>>.
Nel caso di specie non vi può essere dubbio che la controversia spetti al giudice amministrativo (è lo stesso
Ministero a riconoscerlo, al di là del refuso) perché la revoca è stata disposta per mancanza dei requisiti iniziali e non per un inadempimento contrattuale.
Il giudice tributario (a differenza di altre giurisdizioni: civile e amministrativa) può rilevare anche in appello d'ufficio (come nel caso in esame) il proprio difetto di giurisdizione.
L'articolo 3, comma 1, (Difetto di giurisdizione) del d.lgs. 546 del 1992 (vigente fino al 31 dicembre 2025) dispone: “1. Il difetto di giurisdizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo”.
Ciò non sarebbe possibile nell'ambito della giurisdizione ordinaria.
L'art. 37 del Cod. proc. civ. dispone: “[...]. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l'attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito”.
E non sarebbe possibile nemmeno nell'ambito della giurisdizione amministrativa.
L'art. 9 (Difetto di giurisdizione) del Cod. proc. amm. dispone: “1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione”.
Il nuovo “Testo unico della giustizia tributaria”, approvato con d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (con effetto dal 1° gennaio 2026), conferma la rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione in appello.
L'articolo 47 (Difetto di giurisdizione) dispone: “1. Il difetto di giurisdizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo”.
Il Collegio ritiene di applicare alla fattispecie (per analogia) l'art. 11 (Decisione sulle questioni di giurisdizione) del Cod. proc. amm., il quale dispone: “1. Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito.
2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
3. Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione”.
In applicazione della norma richiamata questo Collegio indica nel Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio il giudice innanzi al quale dovrà essere riproposto il giudizio.
Il Collegio precisa che tale indicazione non vincola la parte appellante>>.
D) Questo Collegio, quindi, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. E) Questo Collegio ritiene di poter compensare le spese del doppio grado di giudizio in quanto l'errore in cui è incorsa parte ricorrente e (oggi) appellante è stato causato dal Ministero resistente.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione. Spese compensate per il doppio grado.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
ON DR, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6029/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1i - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Mef - Dir. Prov. Servizi Vari Roma - Viale America 201 00154 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6375/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14
e pubblicata il 13/05/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 3005 REC.CREDITO.IMP 2019
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 3005 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 173/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della CGT1G di Roma, sezione 14, 13 maggio 2024, n. 6375), ha osservato, per quel che qui rileva, quanto segue.
<
La società a responsabilità limitata Armonia s.r.l. ha ricevuto dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese il decreto direttoriale n. 3005 del 20 ottobre 2022 con il quale è stata revocata l'agevolazione concessa il 7 agosto 2019 per € 59.039,63.
Le agevolazioni in argomento sono quelle previste dall'art. 46 del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50 riconosciute, ai sensi dell'art. 1, comma 745, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo che hanno subito nel periodo 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.
Ai sensi dell'art. 1, comma 759, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse fu prorogato per i periodi d'imposta 2019 e 2020 con esclusione però dei soggetti esercenti attività appartenenti alla categoria “F” della codifica ateco 2007 che, alla data del 24 agosto 2016, non avevano la sede legale o operativa nella zona.
Siccome la Armonia s.r.l., secondo il Ministero, svolge un'attività economica appartenente nella categoria F della codifica ateco 2007 ed alla data del 24 agosto 2016 non disponeva di una sede legale e/o operativa all'interno della zona franca urbana, le agevolazioni sono state revocate con il già citato decreto direttoriale n. 3005 del 20 ottobre 2022.
In data 23 dicembre 2022, la Armonia s.r.l. ha impugnato il suddetto decreto direttoriale notificando a mezzo pec l'apposito ricorso. Come già precisato con la pec dell'11 ottobre 2021, trasmessa in risposta al preavviso di revoca delle agevolazioni del 7 settembre 2019, la Armonia s.r.l. sostiene che la propria attività, “già in data antecedente alla concessione dell'agevolazione”, è “quella di produzione di energia elettrica inquadrata nel gruppo D della codifica ateco 2007 e non anche quella di costruzioni, inquadrabile nel gruppo F che sarebbe ostativa alla fruizione dell'agevolazione stessa” e, pertanto, “non è soggetta all'esclusione dell'agevolazione di cui all'art. 46, comma 2, del D.L. n. 50/2017, così come modificato dall'art. 1, comma
759, L. 30 dicembre 2018 n. 145, pur non disponendo di una sede legale e/o operativa all'interno della ZFU alla data del 14 agosto 2016”. Pur riconoscendo che il codice ateco, indicato all'atto di iscrizione al registro delle imprese, può aver ingenerato l'equivoco in ordine all'attività effettivamente svolta ribadisce di aver diritto alle agevolazioni richieste atteso che il codice ateco corretto non è il 2007 gruppo F, ma il 2007 gruppo D e, conseguentemente, il decreto di revoca delle agevolazioni medesime deve essere annullato.
Produce documentazione atta a confermare che l'attività prevalente rientra nel gruppo D. Quanto alla sede legale e/o operativa fa presente di aver “istituito, a far data dal 01.12.2017, un'unità locale a Macerata (MC), Indirizzo_1, rientrante nella zona ZFU”.
In data 17 gennaio 2023, il ricorso è stato iscritto nel registro generale dei ricorsi al n. 902/2023.
In data 26 maggio 2023, si è costituito in giudizio il Ministero delle imprese e del made in Italy, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che, rispetto al provvedimento di revoca delle agevolazioni, non aggiunge nulla, confermando quindi ciò che emerge dal decreto impugnato.
L'agevolazione in parola è stata concessa “ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto - legge 17 ottobre 2016, n.
189, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente”.
Il periodo di fruizione delle agevolazioni è stato poi prorogato “per i periodi d'imposta 2019 e 2020 ed esteso alle imprese che intraprendono una nuova attività economica all'interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2019, con esclusione dei soggetti esercenti attività appartenenti alla categoria F della codifica ateco 2007 che, alla data del 24 agosto 2016, non avevano la sede legale o operativa nella citata zona franca urbana”.
Tuttavia, “sulla base delle verifiche effettuate tramite sistema informativo camerale, Armonia s.r.l. svolge attività economica appartenente alla categoria F costruzioni della codifica ateco 2007 e che alla data del 24 agosto 2016 non disponeva di una sede legale e/o operativa all'interno della zona franca urbana, condizione che comporta la non ammissibilità alle agevolazioni”.
Per tale ragione il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso il decreto di revoca delle ridette agevolazioni. […]
Il ricorso è infondato. […].
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma rigetta il ricorso e condanna la Ricorrente_1 s.r.l. alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Ministero dello sviluppo economico, liquidate in € 4.000>>.
B) Ha proposto ricorso in appello la società.
C) Si è costituito in giudizio il Ministero delle imprese e del made in Italy depositando appello incidentale con il quale ha chiesto che il giudice adito dichiari inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice amministrativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
D) Questo Collegio non può che richiamare il proprio precedente 30 luglio 2025, n. 4825.
< il seguente decreto: […]. IL direttore generale [visto et cetera]
- visto il decreto 7 agosto 2019 del Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 19 settembre 2019 che ha approvato gli elenchi dei soggetti ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo
1, comma 759 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- visto l'allegato 1 del predetto decreto direttoriale del 7 agosto 2019 dal quale l'impresa beneficiaria […] risulta ammessa alle agevolazioni per un importo pari ad € […];
- visto il regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai sensi dell'articolo
52, comma 6 della legge n. 234/2012 il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- visto il preavviso di revoca del […], prot. n. […], inviato via PEC dal Ministero ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ss.mm.ii., nel quale si evidenzia che, sulla base delle verifiche effettuate tramite sistema informativo camerale, l'impresa beneficiaria […] svolge un'attività economica appartenente alla categoria F
“Costruzioni” della codifica ATECO 2007 e che alla data del 24 agosto 2016 non disponeva di una sede legale e/o operativa all'interno della zona franca urbana;
- considerato che il soggetto beneficiario non ha prodotto osservazioni in merito ai profili di criticità indicati dal preavviso;
- verificato che l'impresa ha fruito delle agevolazioni concesse per un importo pari a € […];
- visto l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
[...];
DECRETA
Art. 1 (Revoca)
È revocata l'agevolazione concessa con decreto direttoriale […], all'impresa beneficiaria […] con identificativo istanza […], domicilio elett.co […], CUP […], Codice C. […], di importo pari a […].
Art. 2 (Condizioni di ricorribilità)
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data della notifica.
Art. 3 (Obbligo di restituzione)
L'impresa è tenuta a restituire, entro
60 giorni dal ricevimento del presente decreto, l'importo fruito pari a € [...].
Art. 4 (Disposizioni finali) [...]
IL direttore generale (…) Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.
L'impresa proponeva ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma che adottava la seguente sentenza. Sentenza 3298 dell'8 marzo 2024, Sezione 35. […].
Ha proposto ricorso in appello la Società chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Motivi della decisione.
È regola aurea, che ogni giudice deve applicare prima di decidere una controversia sottoposta al suo esame, verificare la sussistenza della giurisdizione.
Nel caso in esame qualche sospetto della carenza di giurisdizione (in capo al giudice tributario) sarebbe dovuto sorgere per la controparte evocata in giudizio (Ministero delle imprese e del made in Italy) e per il contenuto dell'atto impugnato (revoca di agevolazione).
Si era palesemente al di fuori dei soggetti usuali (Agenzia delle entrate, nelle varie articolazioni, Agenzia delle entrate – Riscossione, enti locali) e degli altrettanto usuali oggetti del contendere (IRPEF, IVA, IMU, tassa di circolazione, contributi dovuti ai consorzi di bonifica et cetera).
Parte appellante (nell'udienza di discussione) ha affermato di aver seguito le indicazioni fornite con il provvedimento impugnato;
e di ritenersi ad esse vincolata.
L'affermazione di parte appellante sollecita il collegio ad una valutazione del valore di quanto indicato nel provvedimento impugnato.
Le indicazioni dell'autorità cui proporre ricorso giurisdizionale rimangono sul piano delle indicazioni senza assolvere ad alcuna prescrizione vincolante per il destinatario dell'atto, e soprattutto del giudice in esso indicato come autorità competente.
Ogni giudice è dominus della propria giurisdizione, salvi i vincoli derivanti da una pronuncia della Cassazione sul caso specifico (pronuncia che in questa fattispecie manca).
Il provvedimento impugnato si articola in varie disposizioni (di diversa natura).
Una certamente autoritativa (l'annullamento della concessione dell'agevolazione); l'altra meramente indicativa (il giudice cui ricorrere).
È vero che a volte la giurisprudenza ha indicato percorsi tortuosi per giungere ad una pronuncia del giudice;
ma ritenere che l'indicazione del giudice contenuta nel provvedimento impugnato sia vincolante, consentirebbe a una parte (nel caso di specie un ministero) di sottrarsi al giudice naturale e obbligherebbe
(paradossalmente) il destinatario dell'atto ad una preventiva impugnativa innanzi a un giudice privo di giurisdizione per farsi indicare da quest'ultimo il giudice competente.
Il provvedimento impugnato ha indicato come autorità cui poter proporre ricorso la competente Commissione tributaria provinciale o il Presidente della Repubblica.
Trattasi di mero refuso (con riferimento all'indicazione della commissione tributaria provinciale) perché
l'alternatività esiste nell'ambito della giustizia amministrativa, laddove è consentito al ricorrente la scelta tra ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
La Suprema Corte di cassazione (sez. un. - 16/07/2024, n. 19484) ha affermato: < controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche si distribuisce tra giudice ordinario ed amministrativo sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del g.o. se la revoca sia motivata dall'inadempimento del beneficiario agli obblighi sanciti dal bando di erogazione del contributo (perché la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto e sussiste un diritto soggettivo perfetto),laddove la giurisdizione spetta al giudice amministrativo se invece il provvedimento di revoca è affetto da vizi di legittimità
o contrasta con l'interesse pubblico>>.
Nel caso di specie non vi può essere dubbio che la controversia spetti al giudice amministrativo (è lo stesso
Ministero a riconoscerlo, al di là del refuso) perché la revoca è stata disposta per mancanza dei requisiti iniziali e non per un inadempimento contrattuale.
Il giudice tributario (a differenza di altre giurisdizioni: civile e amministrativa) può rilevare anche in appello d'ufficio (come nel caso in esame) il proprio difetto di giurisdizione.
L'articolo 3, comma 1, (Difetto di giurisdizione) del d.lgs. 546 del 1992 (vigente fino al 31 dicembre 2025) dispone: “1. Il difetto di giurisdizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo”.
Ciò non sarebbe possibile nell'ambito della giurisdizione ordinaria.
L'art. 37 del Cod. proc. civ. dispone: “[...]. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l'attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito”.
E non sarebbe possibile nemmeno nell'ambito della giurisdizione amministrativa.
L'art. 9 (Difetto di giurisdizione) del Cod. proc. amm. dispone: “1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione”.
Il nuovo “Testo unico della giustizia tributaria”, approvato con d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (con effetto dal 1° gennaio 2026), conferma la rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione in appello.
L'articolo 47 (Difetto di giurisdizione) dispone: “1. Il difetto di giurisdizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo”.
Il Collegio ritiene di applicare alla fattispecie (per analogia) l'art. 11 (Decisione sulle questioni di giurisdizione) del Cod. proc. amm., il quale dispone: “1. Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito.
2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
3. Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione”.
In applicazione della norma richiamata questo Collegio indica nel Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio il giudice innanzi al quale dovrà essere riproposto il giudizio.
Il Collegio precisa che tale indicazione non vincola la parte appellante>>.
D) Questo Collegio, quindi, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. E) Questo Collegio ritiene di poter compensare le spese del doppio grado di giudizio in quanto l'errore in cui è incorsa parte ricorrente e (oggi) appellante è stato causato dal Ministero resistente.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione. Spese compensate per il doppio grado.