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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/08/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VELLETRI Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa Prisca Picalarga, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3033 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente TRA (C.F./P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Lupi;
APPELLANTE E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca CP_1 C.F._1
De Paolis;
APPELLATA (C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Antonelli. APPELLATA C.F. , Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 789/2020 del Giudice di Pace di Velletri depositata in data 29.10.2020 e non notificata
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.03.25
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, l' impugnava la Parte_1 sentenza n. 789/2020, depositata in data 29.10.2020, con cui il Giudice di Pace di Velletri, in accoglimento dell'opposizione proposta da annullava il CP_1 sollecito di pagamento n. 09796201800216315000 e le sottese cartelle di pagamento n. 09720170106713092000 e n. 09720170159908688000, dichiarando estinto per prescrizione il credito vantato. L'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata, previo accertamento della rituale notifica delle cartelle e del preavviso di fermo, con conseguente declaratoria di non intervenuta prescrizione del credito. Si costituiva in giudizio la Sig.ra chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
pagina1 di 5 Si costituiva altresì , eccependo in via preliminare il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva e, nel merito, aderendo alle conclusioni dell'appellante. Il pur ritualmente citato, non si è costituito e all'udienza del Controparte_3
20.10.2021 il giudice ne ha dichiarato la contumacia. Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, all'udienza del 26.03.2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da . L'appellata nel giudizio di primo grado, ha fondato la CP_2 CP_1 propria opposizione non solo sull'omessa notifica delle cartelle di pagamento, ma anche sulla mancata notifica dei verbali di accertamento. In argomento la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (cfr. Cass. Sez. 3, 30/04/2024, n. 11661). Ne consegue la corretta evocazione in giudizio di
[...]
. CP_2
Nel merito l'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte. In primo luogo, deve esaminarsi la prescrizione del credito sotteso alla cartella n. 09720170106713092000 ). CP_2
Il credito in esame attiene a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada commesse nell'anno 2012, come si evince anche dal dettaglio del debito contenuto nel preavviso di fermo amministrativo n. 09780201900104550000 e dall'estratto di ruolo, entrambi prodotti in atti. Il diritto alla riscossione delle somme dovute per violazioni al Codice della Strada si prescrive nel termine di cinque anni, ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 689/1981 (in argomento v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016). Il termine quinquennale, nel caso di specie, decorre dalla data della commessa violazione, avvenuta nel 2012. L'odierna appellante sostiene che il primo atto interruttivo della prescrizione CP_4 sarebbe la notifica della cartella di pagamento, che assume essere avvenuta in data 24.03.2018. Tuttavia, anche a voler considerare valida tale notifica, essa sarebbe tardiva, in quanto intervenuta quando il termine quinquennale di prescrizione era già decorso (2012-2017). Pertanto, il credito vantato da era già estinto per prescrizione al CP_2 momento della notifica della cartella. Il primo Giudice ha, dunque, correttamente accolto l'opposizione sul punto. In secondo luogo, deve esaminarsi la prescrizione del credito sotteso alla cartella n. 09720170159908688000 . Controparte_3
Anche tali censure sono infondate. Il credito trae origine dal verbale di accertamento di violazione n. 784/CG/2013/V, elevato dal Comune di in data 22.08.2013 e regolarmente notificato alla in CP_3 CP_1 data 04.10.2013.
pagina2 di 5 Da tale data ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, la cui scadenza deve quindi individuarsi al 4.10.2018. Occorre quindi esaminare la validità della notificazione della cartella di pagamento n. 09720170159908688000, notificata, secondo l' , in Parte_1 data 14/04/2018 nelle forme della irreperibilità assoluta ai sensi dell'art. 60, lett. e) del D.P.R. 600/73. Per un corretto inquadramento della fattispecie, è necessario ricostruire il quadro normativo che disciplina la notificazione degli atti impositivi, con particolare riguardo all'ipotesi di irreperibilità del destinatario. La materia è primariamente regolata dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, il quale, per quanto non espressamente disciplinato, rinvia alle modalità previste dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973. Quest'ultimo, a sua volta, richiama alcune norme del codice di procedura civile. La giurisprudenza ha da tempo chiarito la distinzione tra: - Irreperibilità relativa (o temporanea): disciplinata dall'art. 140 c.p.c., si verifica quando sono noti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non è possibile eseguire la consegna per la sua assenza momentanea o per mancanza, incapacità o rifiuto delle persone abilitate a ricevere l'atto. In tal caso, la validità della notifica è subordinata al compimento di tre formalità: 1 Deposito di copia dell'atto presso la casa comunale. 2 Affissione dell'avviso di avvenuto deposito alla porta dell'abitazione. 3 Invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento per informare il destinatario del deposito. - Irreperibilità assoluta: prevista dall'art. 143 c.p.c. e, in materia tributaria, dall'art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/1973, ricorre quando il destinatario si è trasferito in un luogo sconosciuto e non è oggettivamente possibile individuare la sua nuova residenza, dimora o domicilio. Solo in questa ipotesi è ammessa la procedura semplificata. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258 del 2012, ha statuito l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973 nella parte in cui non distingueva nettamente le due ipotesi, chiarendo che il rito semplificato dell'art. 60, lett. e) è applicabile esclusivamente al caso di irreperibilità assoluta. Di conseguenza, il ricorso alla procedura per irreperibilità assoluta è una extrema ratio ed è subordinato a un presupposto imprescindibile: l'ufficiale notificatore, prima di dichiarare il destinatario "assolutamente irreperibile", ha l'obbligo di svolgere ogni ulteriore e diligente ricerca per accertare il reale trasferimento del soggetto. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che non è sufficiente un mero tentativo di notifica fallito o la semplice consultazione dei registri anagrafici. Il messo notificatore deve dare atto nella relata di notifica delle indagini compiute per verificare che non si tratti di un mero cambio di indirizzo all'interno dello stesso Comune o di un'assenza temporanea (cfr. Cass. n. 9793/2019 “In tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione” (si veda anche Cass. n. 2877/2018). L'omessa specificazione di tali ricerche determina la nullità della notificazione (cfr. Cass. n. 5127/2008 “Ai fini della validità della notifica alle persone irreperibili occorre che l'ufficiale giudiziario fornisca nella relata l'indicazione in ordine alle ricerche ed indagini compiute per accertare la residenza del destinatario" (in termini analoghi pagina3 di 5 18385/2003) e Cass. n. 8638/2017: “In tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione […]). Nella fattispecie in esame, l' ha prodotto la Parte_1 relazione di notifica e l'avviso di deposito presso la Casa Comunale. Dall'esame di tali documenti si evince che la relata di notifica, datata 12/04/2018, pur indicando l'indirizzo del tentativo di notifica ("via G. Calderini n. 4"), non riporta il nome del destinatario. In secondo luogo, la relata attesta unicamente di aver "constatato l'irreperibilità del destinatario" e di aver richiesto un "supporto anagrafico". Tuttavia, in ossequio alla costante giurisprudenza sopra richiamata, ciò è insufficiente a giustificare il ricorso alla procedura per irreperibilità assoluta. Il messo notificatore non ha dato in alcun modo conto delle ulteriori e necessarie ricerche che avrebbe dovuto esperire per escludere una situazione di mera irreperibilità relativa. In assenza di tali elementi, la dichiarazione di "irreperibilità" si risolve in una mera affermazione, priva del necessario supporto fattuale e probatorio che la legge e la giurisprudenza impongono a pena di nullità. L'agente della riscossione ha illegittimamente applicato la procedura prevista per l'irreperibilità assoluta in una situazione che, in mancanza di prova contraria, doveva essere trattata come irreperibilità relativa, con l'obbligo di esperire le più garantiste formalità di cui all'art. 140 c.p.c. A ciò si aggiunga che l' disponeva di altri indirizzi della contribuente (v. ad es. Via CP_4
DO GA, utilizzato per la notifica del preavviso di fermo), presso i quali avrebbe dovuto tentare la notifica prima di procedere ai sensi dell'art. 60, lett. e), D.P.R. 600/73. Pertanto, la notificazione della cartella di pagamento n. 09720170159908688000 deve essere dichiarata nulla, non avendo l'ente riscossore fornito prova del previo esperimento delle necessarie ricerche volte ad accertare l'irreperibilità assoluta della destinataria. Ciò detto, non risulta, inoltre, depositata in atti alcuna prova della notifica del sollecito di pagamento n. 09796201800216315000. Il primo atto successivo di cui è provata la notifica è, pertanto, il preavviso di fermo amministrativo n. 09780201900104550000, notificato in data 20.09.2019. Tale atto è, tuttavia, inidoneo ad interrompere la prescrizione, essendo stato notificato quasi un anno dopo la maturazione della stessa (2018). Anche tale credito deve, quindi, considerarsi estinto per intervenuta prescrizione. In definitiva, l'appello va rigettato. La soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna alla rifusione delle CP_4 spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata liquidate come in CP_1 dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. 147/2022) tenuto conto del valore della controversia e dei valori medi. All'esito della lite, le spese tra e vanno invece interamente CP_4 CP_2 compensate, stante la natura della decisione e il rigetto dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva.
pagina4 di 5 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa Prisca Picalarga, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle Parte_1 spese del presente grado di giudizio in favore di che si liquidano CP_1 in € 662,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. compensa integralmente le spese di lite tra l'appellante Parte_1
e l'appellata ;
[...] CP_2
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Velletri, 30 agosto 2025 Il giudice Dott.ssa Prisca Picalarga
pagina5 di 5
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa Prisca Picalarga, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3033 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente TRA (C.F./P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Lupi;
APPELLANTE E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca CP_1 C.F._1
De Paolis;
APPELLATA (C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Antonelli. APPELLATA C.F. , Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 789/2020 del Giudice di Pace di Velletri depositata in data 29.10.2020 e non notificata
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.03.25
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, l' impugnava la Parte_1 sentenza n. 789/2020, depositata in data 29.10.2020, con cui il Giudice di Pace di Velletri, in accoglimento dell'opposizione proposta da annullava il CP_1 sollecito di pagamento n. 09796201800216315000 e le sottese cartelle di pagamento n. 09720170106713092000 e n. 09720170159908688000, dichiarando estinto per prescrizione il credito vantato. L'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata, previo accertamento della rituale notifica delle cartelle e del preavviso di fermo, con conseguente declaratoria di non intervenuta prescrizione del credito. Si costituiva in giudizio la Sig.ra chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
pagina1 di 5 Si costituiva altresì , eccependo in via preliminare il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva e, nel merito, aderendo alle conclusioni dell'appellante. Il pur ritualmente citato, non si è costituito e all'udienza del Controparte_3
20.10.2021 il giudice ne ha dichiarato la contumacia. Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, all'udienza del 26.03.2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da . L'appellata nel giudizio di primo grado, ha fondato la CP_2 CP_1 propria opposizione non solo sull'omessa notifica delle cartelle di pagamento, ma anche sulla mancata notifica dei verbali di accertamento. In argomento la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (cfr. Cass. Sez. 3, 30/04/2024, n. 11661). Ne consegue la corretta evocazione in giudizio di
[...]
. CP_2
Nel merito l'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte. In primo luogo, deve esaminarsi la prescrizione del credito sotteso alla cartella n. 09720170106713092000 ). CP_2
Il credito in esame attiene a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada commesse nell'anno 2012, come si evince anche dal dettaglio del debito contenuto nel preavviso di fermo amministrativo n. 09780201900104550000 e dall'estratto di ruolo, entrambi prodotti in atti. Il diritto alla riscossione delle somme dovute per violazioni al Codice della Strada si prescrive nel termine di cinque anni, ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 689/1981 (in argomento v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016). Il termine quinquennale, nel caso di specie, decorre dalla data della commessa violazione, avvenuta nel 2012. L'odierna appellante sostiene che il primo atto interruttivo della prescrizione CP_4 sarebbe la notifica della cartella di pagamento, che assume essere avvenuta in data 24.03.2018. Tuttavia, anche a voler considerare valida tale notifica, essa sarebbe tardiva, in quanto intervenuta quando il termine quinquennale di prescrizione era già decorso (2012-2017). Pertanto, il credito vantato da era già estinto per prescrizione al CP_2 momento della notifica della cartella. Il primo Giudice ha, dunque, correttamente accolto l'opposizione sul punto. In secondo luogo, deve esaminarsi la prescrizione del credito sotteso alla cartella n. 09720170159908688000 . Controparte_3
Anche tali censure sono infondate. Il credito trae origine dal verbale di accertamento di violazione n. 784/CG/2013/V, elevato dal Comune di in data 22.08.2013 e regolarmente notificato alla in CP_3 CP_1 data 04.10.2013.
pagina2 di 5 Da tale data ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, la cui scadenza deve quindi individuarsi al 4.10.2018. Occorre quindi esaminare la validità della notificazione della cartella di pagamento n. 09720170159908688000, notificata, secondo l' , in Parte_1 data 14/04/2018 nelle forme della irreperibilità assoluta ai sensi dell'art. 60, lett. e) del D.P.R. 600/73. Per un corretto inquadramento della fattispecie, è necessario ricostruire il quadro normativo che disciplina la notificazione degli atti impositivi, con particolare riguardo all'ipotesi di irreperibilità del destinatario. La materia è primariamente regolata dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, il quale, per quanto non espressamente disciplinato, rinvia alle modalità previste dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973. Quest'ultimo, a sua volta, richiama alcune norme del codice di procedura civile. La giurisprudenza ha da tempo chiarito la distinzione tra: - Irreperibilità relativa (o temporanea): disciplinata dall'art. 140 c.p.c., si verifica quando sono noti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non è possibile eseguire la consegna per la sua assenza momentanea o per mancanza, incapacità o rifiuto delle persone abilitate a ricevere l'atto. In tal caso, la validità della notifica è subordinata al compimento di tre formalità: 1 Deposito di copia dell'atto presso la casa comunale. 2 Affissione dell'avviso di avvenuto deposito alla porta dell'abitazione. 3 Invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento per informare il destinatario del deposito. - Irreperibilità assoluta: prevista dall'art. 143 c.p.c. e, in materia tributaria, dall'art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/1973, ricorre quando il destinatario si è trasferito in un luogo sconosciuto e non è oggettivamente possibile individuare la sua nuova residenza, dimora o domicilio. Solo in questa ipotesi è ammessa la procedura semplificata. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258 del 2012, ha statuito l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973 nella parte in cui non distingueva nettamente le due ipotesi, chiarendo che il rito semplificato dell'art. 60, lett. e) è applicabile esclusivamente al caso di irreperibilità assoluta. Di conseguenza, il ricorso alla procedura per irreperibilità assoluta è una extrema ratio ed è subordinato a un presupposto imprescindibile: l'ufficiale notificatore, prima di dichiarare il destinatario "assolutamente irreperibile", ha l'obbligo di svolgere ogni ulteriore e diligente ricerca per accertare il reale trasferimento del soggetto. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che non è sufficiente un mero tentativo di notifica fallito o la semplice consultazione dei registri anagrafici. Il messo notificatore deve dare atto nella relata di notifica delle indagini compiute per verificare che non si tratti di un mero cambio di indirizzo all'interno dello stesso Comune o di un'assenza temporanea (cfr. Cass. n. 9793/2019 “In tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione” (si veda anche Cass. n. 2877/2018). L'omessa specificazione di tali ricerche determina la nullità della notificazione (cfr. Cass. n. 5127/2008 “Ai fini della validità della notifica alle persone irreperibili occorre che l'ufficiale giudiziario fornisca nella relata l'indicazione in ordine alle ricerche ed indagini compiute per accertare la residenza del destinatario" (in termini analoghi pagina3 di 5 18385/2003) e Cass. n. 8638/2017: “In tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione […]). Nella fattispecie in esame, l' ha prodotto la Parte_1 relazione di notifica e l'avviso di deposito presso la Casa Comunale. Dall'esame di tali documenti si evince che la relata di notifica, datata 12/04/2018, pur indicando l'indirizzo del tentativo di notifica ("via G. Calderini n. 4"), non riporta il nome del destinatario. In secondo luogo, la relata attesta unicamente di aver "constatato l'irreperibilità del destinatario" e di aver richiesto un "supporto anagrafico". Tuttavia, in ossequio alla costante giurisprudenza sopra richiamata, ciò è insufficiente a giustificare il ricorso alla procedura per irreperibilità assoluta. Il messo notificatore non ha dato in alcun modo conto delle ulteriori e necessarie ricerche che avrebbe dovuto esperire per escludere una situazione di mera irreperibilità relativa. In assenza di tali elementi, la dichiarazione di "irreperibilità" si risolve in una mera affermazione, priva del necessario supporto fattuale e probatorio che la legge e la giurisprudenza impongono a pena di nullità. L'agente della riscossione ha illegittimamente applicato la procedura prevista per l'irreperibilità assoluta in una situazione che, in mancanza di prova contraria, doveva essere trattata come irreperibilità relativa, con l'obbligo di esperire le più garantiste formalità di cui all'art. 140 c.p.c. A ciò si aggiunga che l' disponeva di altri indirizzi della contribuente (v. ad es. Via CP_4
DO GA, utilizzato per la notifica del preavviso di fermo), presso i quali avrebbe dovuto tentare la notifica prima di procedere ai sensi dell'art. 60, lett. e), D.P.R. 600/73. Pertanto, la notificazione della cartella di pagamento n. 09720170159908688000 deve essere dichiarata nulla, non avendo l'ente riscossore fornito prova del previo esperimento delle necessarie ricerche volte ad accertare l'irreperibilità assoluta della destinataria. Ciò detto, non risulta, inoltre, depositata in atti alcuna prova della notifica del sollecito di pagamento n. 09796201800216315000. Il primo atto successivo di cui è provata la notifica è, pertanto, il preavviso di fermo amministrativo n. 09780201900104550000, notificato in data 20.09.2019. Tale atto è, tuttavia, inidoneo ad interrompere la prescrizione, essendo stato notificato quasi un anno dopo la maturazione della stessa (2018). Anche tale credito deve, quindi, considerarsi estinto per intervenuta prescrizione. In definitiva, l'appello va rigettato. La soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna alla rifusione delle CP_4 spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata liquidate come in CP_1 dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. 147/2022) tenuto conto del valore della controversia e dei valori medi. All'esito della lite, le spese tra e vanno invece interamente CP_4 CP_2 compensate, stante la natura della decisione e il rigetto dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva.
pagina4 di 5 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa Prisca Picalarga, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle Parte_1 spese del presente grado di giudizio in favore di che si liquidano CP_1 in € 662,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. compensa integralmente le spese di lite tra l'appellante Parte_1
e l'appellata ;
[...] CP_2
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Velletri, 30 agosto 2025 Il giudice Dott.ssa Prisca Picalarga
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