TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/10/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 589 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa Natina Prattico' Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr.Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'.avv. SCRIVA DOMENICA
e
(nato a RO l'[...] in [...] [...] – Controparte_1
c.f. ), C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MEGNA GIOSUE' DOMENICO
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/07/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche
[...] la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 19/12/1998 in RO (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 56, parte II, serie anno 1998) e che dall'unione sono nati tre figli (12.10.1999), (01.02.2010), (27.02.2002), Per_1 Per_2 Per_3 hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale in affitto, verrà lasciata dal nucleo familiare e i coniugi provvederanno a trasferirsi in altri immobili. 3) La figlia minorenne pure affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, sarà collocata presso la madre.
4) Il padre potrà esercitare il diritto di visita della figlia minorenne, con orari da concordare liberamente con la stessa.
5) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minorenne versando la somma di € Per_2
200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
6) I coniugi si dichiarano fin d'ora disponibili alla firma di quegli atti o documenti utili o necessari.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data 19/12/1998 in RO (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 56, parte II, serie
A, anno 1998) e che dall'unione sono nati tre figli PP (12.10.1999), (01.02.2010), Per_2
(27.02.2002). Per_3
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale in affitto, verrà lasciata dal nucleo familiare e i coniugi provvederanno a trasferirsi in altri immobili. 3) La figlia minorenne pure affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, sarà collocata presso la madre.
4) Il padre potrà esercitare il diritto di visita della figlia minorenne, con orari da concordare liberamente con la stessa.
5) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minorenne versando la somma di € Per_2
200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
6) I coniugi si dichiarano fin d'ora disponibili alla firma di quegli atti o documenti utili o necessari
Riserva con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 18settembre 2025
Il Presidente
Natina Pratticò
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa Natina Prattico' Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr.Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'.avv. SCRIVA DOMENICA
e
(nato a RO l'[...] in [...] [...] – Controparte_1
c.f. ), C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MEGNA GIOSUE' DOMENICO
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/07/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche
[...] la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 19/12/1998 in RO (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 56, parte II, serie anno 1998) e che dall'unione sono nati tre figli (12.10.1999), (01.02.2010), (27.02.2002), Per_1 Per_2 Per_3 hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale in affitto, verrà lasciata dal nucleo familiare e i coniugi provvederanno a trasferirsi in altri immobili. 3) La figlia minorenne pure affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, sarà collocata presso la madre.
4) Il padre potrà esercitare il diritto di visita della figlia minorenne, con orari da concordare liberamente con la stessa.
5) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minorenne versando la somma di € Per_2
200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
6) I coniugi si dichiarano fin d'ora disponibili alla firma di quegli atti o documenti utili o necessari.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data 19/12/1998 in RO (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 56, parte II, serie
A, anno 1998) e che dall'unione sono nati tre figli PP (12.10.1999), (01.02.2010), Per_2
(27.02.2002). Per_3
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale in affitto, verrà lasciata dal nucleo familiare e i coniugi provvederanno a trasferirsi in altri immobili. 3) La figlia minorenne pure affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, sarà collocata presso la madre.
4) Il padre potrà esercitare il diritto di visita della figlia minorenne, con orari da concordare liberamente con la stessa.
5) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minorenne versando la somma di € Per_2
200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
6) I coniugi si dichiarano fin d'ora disponibili alla firma di quegli atti o documenti utili o necessari
Riserva con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 18settembre 2025
Il Presidente
Natina Pratticò