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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11666 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2849/2024 R.G., vertente
TRA
( , ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), ( ) e C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
( ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Nicola CodiceFiscale_4
Ricciuto, presso il cui studio in Napoli alla Via Vecchia Poggioreale n. 14 elettivamente domiciliano
Opponenti
E
Controparte_1
( ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in P.IVA_1 atti, dall'avv.to Niger Sannino, presso il cui studio in Portici (NA) alla Via A. Diaz n. 54 elettivamente domicilia
Opposta
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
Opposta - Contumace
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato a Parte_5
e ad ,
[...] Controparte_2 Parte_1 Parte_2
e introducevano il giudizio di merito
[...] Parte_3 Parte_4 dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., introdotta in data 13.7.2023, avverso l'ordinanza con la quale era stata dichiarata la chiusura della procedura esecutiva iscritta al n. RGEM
11772/2021.
Con tale atto di opposizione deducevano di aver notificato atto di precetto al fine di ottenere l'ultima tranche dei pagamenti dovuti dalla a titolo di spese legali, CP_1 sorta capitale e interessi maturati, a seguito della condanna di cui all'ordinanza ex art. 702bis c.c., emessa dal Tribunale di Napoli, in data 27.10.2020, a definizione del procedimento iscritto al n.RG. 27990/2019.
1 Lamentavano che i pagamenti fino a quel momento effettuati erano insufficienti sia qualora il calcolo degli interessi fosse fatto in applicazione del comma 4 dell'art. 1284
c.c., che in applicazione del primo comma della medesima disposizione normativa.
Deducevano, inoltre, che i pagamenti aventi ad oggetto le spese di Ctu e l'ultima parte della sorta capitale dovuta, erano intervenuti dopo la notifica del precetto e che, quindi, le relative spese dovevano gravare sull'esecutata.
Rilevavano, dunque, l'errore nel quale era incorso il GE nel disporre la chiusura della procedura esecutiva, ritenendo satisfattivi i pagamenti già effettuati dalla debitrice esecutata, esclusa l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 1284, co. 4 c.c.
Gli opponenti ribadivano, poi, che le spese di Ctu erano state pagate da controparte solo dopo l'inizio della procedura esecutiva, che non erano state comunque corrisposte le spese di precetto e di esecuzione, chieste con attribuzione ai procuratori antistatari e che, in ogni caso, la non aveva integralmente corrisposto gli interessi dovuti, CP_1 neanche se calcolati ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c.
Chiedevano, pertanto, in riforma dell'ordinanza emessa in data 14.11.2023 nella procedura esecutiva iscritta la n. RGEM 11772/2021, di accertare il debito di
[...]
, avuto riguardo al titolo esecutivo costituito dall'ordinanza ex art. 702bis CP_3
c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli a definizione del procedimento iscritto al n. R.G.
27990/2019, di dichiarare l'applicabilità degli interessi ex art. 1284, comma 4 c.c., con pronuncia dell'ordinanza di assegnazione che, in conformità a tale norma nonché all'art. 1194 c.c., attribuisca ai ricorrenti gli importi a ciascuno spettanti, nella misura di euro
10.717,27 per ciascuno dei Sigg.ri , e , Parte_4 Parte_1 Parte_2 nonché nella misura di euro 2.143,45 per il Sig. , oltre interessi successivi, Parte_3 fino al soddisfo.
In subordine chiedevano di dichiarare l'applicabilità degli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1 c.c., con pronuncia dell'ordinanza di assegnazione che, in conformità a tale norma e all'art. 1194 c.c., imputi alle spese di precetto e di esecuzione parte dei pagamenti effettuati prima della completa estinzione del debito ed attribuisca, per le rispettive quote, ai ricorrenti la quota capitale residua, oltre agli importi per ciascuno indicati al motivo C) dell'opposizione, nonché di liquidare i compensi e le spese relative all'atto di precetto e alla procedura esecutiva, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Si costituiva , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., deducendo che avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.
6860/2023 del 30.6.2023, pubblicata in data 4.7.2023 (RG. n. 16581/2021), che decideva l'opposizione di parte attrice, qualificando come un'opposizione agli atti esecutivi l'eccezione di nullità del precetto avanzata dalla sul presupposto che lo CP_1 stesso non consentiva l'individuazione delle somme richieste, è stato presentato dall'odierna opponente, ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, iscritto al
2 n.RG. 658/2024, mentre avverso la parte della sentenza, che ha qualificato come opposizione all'esecuzione il motivo di opposizione avente ad oggetto l'inesistenza del debito, pende il giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli.
Con riferimento all'avversa opposizione, ne rilevava l'infondatezza condividendo l'assunto del GE in ordine alla non applicabilità, al caso di specie, del comma quarto dell'art. 1284 c.c.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione, la conferma del provvedimento del
3.6.2023 e di dichiarare che la nulla deve in forza del Controparte_1 titolo esecutivo azionato, in quanto il debito ad esso sotteso è stato totalmente estinto. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
, seppur regolarmente citata quale terzo pignorato nella procedura Controparte_2 esecutiva iscritta al n. RGEM 11772/2021, non si è costituita in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza di rimessione della causa in decisione, la causa è stata assegnata a sentenza.
L'opposizione è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Con atto di precetto notificato in data 14.6.2021, gli odierni opponenti chiedevano il pagamento di complessivi € 801.200,00 oltre interessi legali dalla data del decesso
(27.8.2013) sulle somme prima devalutate e dalla data del fatto per il primo anno e su quelle annualmente rivalutate secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulle somme sopra specificamente indicate dal 27.10.2020 al soddisfo, facendo presente che risultano corrisposti (e che andranno detratti dalla sorte anche per quanto concerne la decorrenza degli interessi) complessivamente € 637.299,72, “oltre compensi e spese vive di precetto, spese generali forfetarie, cpa e iva (salvo errori e/o omissioni), oltre eventuali ulteriori interessi che decorreranno e spese e competenze successive”.
In sede di opposizione a precetto, gli odierni opponenti riconoscevano di aver ricevuto dalla anche l'importo di € 30.000,00. CP_1
Come da documentazione in atti, in data 15.6.2021, la provvedeva al CP_1 pagamento di ulteriori € 162.899,86.
A seguito di tale ultimo pagamento del 15.6.2021, la aveva, quindi, CP_1 corrisposto agli odierni opponenti € 830.199,58.
In data 7.9.2021, questi ultimi notificavano alla il pignoramento presso terzi CP_1 iscritto al n.RGM 11772/2021, per l'importo di € 29.667,03, oltre interessi di mora dal
16.6.2021.
Con tale pignoramento veniva, altresì, chiesto il pagamento dell'importo di € 1.200,00, a titolo di compensi CTU, oltre interessi di mora dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di condanna del 27.10.2020.
Tale voce veniva, quindi, corrisposta dopo l'introduzione della procedura esecutiva e precisamente, con riferimento al saldo, con bonifici dell'8.12.2021 e del 14.12.2021, in
3 favore dei CCttuu nominati nel procedimento iscritto al n.RG. 27990/2019, secondo quanto disposto con l'ordinanza ex art. 702bis del 27.10.2020, come da fatture degli stessi del 17.11.2021 e 27.12.2021, e quanto all'acconto, con pagamento dell'importo di
€ 1.200,00, disposto con bonifico del 15.3.2022 in favore di controparte, come da fattura del 18.3.2022.
Tanto premesso, ritiene questo giudicante di dover condividere le conclusioni del GE, in ordine all'estinzione della procedura esecutiva.
E ciò perché gli importi richiesti dagli odierni opponenti, che sia nell'atto di precetto che con il pignoramento hanno fatto genericamente riferimento agli interessi di mora dovuti sulla sorta capitale riconosciuta in loro favore a titolo di risarcimento, con l'ordinanza ex art. 702bis c.p.c. del 27.10.2020, non possono essere calcolati secondo i parametri di cui all'art. 1284, co. 4 c.c.
Invero, nella fattispecie, come di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 12449/2024), questo giudice si trova al cospetto di un titolo esecutivo giudiziale, difronte al quale non ha poteri di cognizione, “ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo, mediante un'attività che ha, sul punto, natura rigorosamente esecutiva. Si tratta pertanto di attività di interpretazione (latu sensu, perché svolta in sede esecutiva), e non di integrazione, in quanto volta ad estrarre il contenuto precettivo già incluso nel titolo esecutivo ed in funzione non di risoluzione di controversia, e cioè cognitiva in senso stretto, ma di esecuzione del comando disposto dal titolo. Se dunque il richiamo agli
“interessi legali” nel titolo esecutivo giudiziale possa avere – dopo la proposizione della domanda - la valenza del saggio previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, è questione che attiene a ciò che deve intendersi già incluso nel titolo esecutivo, senza che il suo riconoscimento da parte del giudice dell'esecuzione possa avere una valenza integrativa derivante da cognizione. Si tratta di un potere, in definitiva, che non è di accertamento (cognizione) in senso proprio, ma di precisazione dell'oggetto del titolo esecutivo, allo scopo di dare attuazione al relativo comando.
Come ricorda Cass. Sez. U. 6 aprile 2023, n. 9479, la distinzione fra il piano della cognizione e quello dell'esecuzione comporta che i poteri cognitivi riconosciuti dal codice di rito al giudice dell'esecuzione sono, comunque, funzionali all'espletamento dell'esecuzione stessa. La questione posta attiene, così, rigorosamente al profilo di identificazione del contenuto del titolo esecutivo giudiziale in funzione della sua esecuzione”.
Se ne deduce, quindi, la necessità di dare prima di tutto la corretta interpretazione al titolo giudiziale posto a fondamento del precetto dal quale è scaturita l'esecuzione mobiliare RGEM. n. 11772/2021, al fine di accertare come debbano essere calcolati gli interessi al cui pagamento è stata condannata la CP_1
4 In sede di condanna il giudice della cognizione ha disposto il pagamento di diverse somme, in favore di ciascuno degli opponenti, “oltre interessi al tasso legale” e “oltre interessi legali”.
Ebbene, ritiene questo giudicante che, in assenza di ulteriori specificazioni da parte del giudice di prime cure, tali interessi non possano che essere calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1 c.c.
Invero, le medesime Sezioni Unite sopracitate (Cass. SS.UU. n. 12449/2024), hanno chiarito che il giudizio sussuntivo di accertamento, propriamente giurisdizionale, di corrispondenza della fattispecie concreta a quella astratta di spettanza degli interessi maggiorati, ricade nell'attività di cognizione, che fonda il titolo esecutivo giudiziale e che deve essere necessariamente svolta ai fini del provvedimento da emettere sulla domanda. L'esigenza di cognizione dei presupposti applicativi della misura degli interessi previsti dal quarto comma dell'art. 1284 comporta che il titolo esecutivo giudiziale contenga l'accertamento di spettanza degli interessi legali nella misura indicata. Dal punto di vista del giudice dell'esecuzione, la mera previsione, nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo, degli “interessi legali” è inidonea ad integrare il detto accertamento, in ragione della evidenziata autonomia relativa della fattispecie produttiva degli interessi maggiorati (calcolati ai sensi dell'art. 1284, co. 4,
c.c.) rispetto alla ordinaria produzione degli interessi legali. Si tratta, come si è ormai più volte detto, di una fattispecie (relativamente) autonoma, che cade nella controversia da risolvere e rispetto alla quale l'accertamento, suscettibile di diventare cosa giudicata, deve essere specificatamente svolto. Se il titolo esecutivo è silente, il creditore non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo, ma deve affidarsi al rimedio impugnatorio. Il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo e/o nella motivazione, alla luce del principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione ai fini dell'interpretazione della portata del titolo, deve così contenere la previsione della spettanza degli interessi maggiorati (cfr Cass. SS. UU. 12449/2024).
Ebbene, nella fattispecie, tale previsione non c'è, tenuto conto che nel titolo esecutivo giudiziale si legge unicamente “oltre interessi al tasso legale” e “oltre interessi legali”.
Pertanto, in applicazione del principio di diritto secondo il quale “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” (Cass. SS. UU.
12449/2024), che deve ritenersi applicabile anche nel caso di specie - pur qualora agli
5 interessi dovuti voglia riconoscersi la natura di interessi compensativi -, il motivo di opposizione deve essere rigettato.
E ciò non solo per tutto quanto sopra, ma anche perché è incontestato che la CP_1 dopo la notificazione del precetto, abbia corrisposto il complessivo importo di
830.199,58 e che il pignoramento abbia avuto ad oggetto la somma di € 29.667,03, che parte procedente ha ritenuto dovuta calcolando gli importi spettanti per sorta capitale ed interessi in applicazione dell'art. 1284, co. 4, c.c., senza fare riferimento alla diversa somma dovuta a titolo di interessi, in applicazione del primo comma del medesimo articolo 1284 c.c.
Risulta, quindi, evidente che, sconfessata l'applicabilità, al caso di specie, della norma al contrario utilizzata da parte procedente per il calcolo della somma pignorata a titolo di interessi (art. 1284, co. 4 c.c.), nulla costituisce oggetto di pignoramento a titolo.
Quanto alle spese di precetto, il motivo di opposizione è egualmente infondato, atteso che le stesse non sono state oggetto di pignoramento.
Inoltre, al momento del pignoramento, notificato in data 7.9.2021, risultava già corrisposto l'importo di € 830.199,58, superiore a quello dovuto da controparte fino al
30.9.2021, in adempimento all'ordinanza di condanna ex art. 702bis c.p.c., a titolo di sorta capitale ed interessi legali ex art. 1284, co. 1 c.c., come da conteggi depositati da parte opposta in sede di esecuzione.
Da tali conteggi emerge, invero, che gli importi a tale data dovuti corrispondevano complessivamente ad € 829.602,39.
A tale data, l'opposta risultava, quindi, aver corrisposto € 597,19 in più rispetto a quanto dovuto a titolo di sorta capitale ed interessi.
Quanto alle spese di Ctu le stesse risultano, invero, corrisposte solo in data successiva all'iscrizione al ruolo del pignoramento.
Ciononostante, la differenza sopra individuata tra quanto già corrisposto e quanto effettivamente dovuto alla data del 30.9.2021 deve essere ritenuta sufficiente a coprire le spese di pignoramento, tenuto conto che, alla luce di tutto quanto sopra, le stesse devono ritenersi dovute solo per la fase introduttiva e per il valore di € 1.200,00.
Del resto, applicando i parametri di cui al DM 55/2014, lo scaglione di riferimento da euro 1.101 ad euro 5.200 ed i valori minimi, tenuto conto della ridotta complessità dell'atto, con riferimento alle mere spese di Ctu, le spese del pignoramento ammontano a complessivi € 242,22, comprensive di Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Nella sopraindicata differenza rientrano, invero, anche le spese di precetto che applicando i parametri di cui al DM 55/2014, lo scaglione di riferimento da euro 52.001 a
260.000 ed i valori minimi, tenuto conto della ridotta complessità dell'atto, ammontano a complessivi € 310,80, comprensivi di Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
6 A ciò si aggiunga che deve, in ogni caso, condividersi quanto dedotto dal Giudice dell'opposizione, nel procedimento iscritto al n. RG. 16581/2021 che, con sentenza n.
6860/2023, accertata la nullità del precetto privo della puntuale indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, ha statuito che i pagamenti effettuati da parte opposta “devono (nei limiti di quanto risulta dal tenore del generico precetto) ritenersi integralmente satisfattivi. Infatti, per un verso, avuto riguardo alla generica modalità di redazione del precetto sopra indicata (modalità che, come osservato, non consente di quantificare la somma precisamente richiesta per ciascuno degli intimanti) non può ritenersi sussistente, in capo alla parte opponente (odierna opposta), l'onere di provare
l'inesistenza del credito della controparte in misura eccedente quella effettivamente assolta (mediante la produzione dei conteggi depositati il 22.11.2022 e la documentazione dei pagamenti eseguiti).
Tanto premesso, l'opposizione deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, ritiene questo giudicante che le stesse debbano essere compensate atteso l'intervento, in corso di causa, della pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sul principale punto oggetto della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Manuela Granata definitivamente pronunziando sull'opposizione iscritta al n. R.G. 2849/2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t.;
b) Rigetta l'opposizione;
c) Compensa le spese di lite tra le parti in causa.
Napoli, lì 11.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Granata
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2849/2024 R.G., vertente
TRA
( , ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), ( ) e C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
( ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Nicola CodiceFiscale_4
Ricciuto, presso il cui studio in Napoli alla Via Vecchia Poggioreale n. 14 elettivamente domiciliano
Opponenti
E
Controparte_1
( ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in P.IVA_1 atti, dall'avv.to Niger Sannino, presso il cui studio in Portici (NA) alla Via A. Diaz n. 54 elettivamente domicilia
Opposta
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
Opposta - Contumace
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato a Parte_5
e ad ,
[...] Controparte_2 Parte_1 Parte_2
e introducevano il giudizio di merito
[...] Parte_3 Parte_4 dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., introdotta in data 13.7.2023, avverso l'ordinanza con la quale era stata dichiarata la chiusura della procedura esecutiva iscritta al n. RGEM
11772/2021.
Con tale atto di opposizione deducevano di aver notificato atto di precetto al fine di ottenere l'ultima tranche dei pagamenti dovuti dalla a titolo di spese legali, CP_1 sorta capitale e interessi maturati, a seguito della condanna di cui all'ordinanza ex art. 702bis c.c., emessa dal Tribunale di Napoli, in data 27.10.2020, a definizione del procedimento iscritto al n.RG. 27990/2019.
1 Lamentavano che i pagamenti fino a quel momento effettuati erano insufficienti sia qualora il calcolo degli interessi fosse fatto in applicazione del comma 4 dell'art. 1284
c.c., che in applicazione del primo comma della medesima disposizione normativa.
Deducevano, inoltre, che i pagamenti aventi ad oggetto le spese di Ctu e l'ultima parte della sorta capitale dovuta, erano intervenuti dopo la notifica del precetto e che, quindi, le relative spese dovevano gravare sull'esecutata.
Rilevavano, dunque, l'errore nel quale era incorso il GE nel disporre la chiusura della procedura esecutiva, ritenendo satisfattivi i pagamenti già effettuati dalla debitrice esecutata, esclusa l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 1284, co. 4 c.c.
Gli opponenti ribadivano, poi, che le spese di Ctu erano state pagate da controparte solo dopo l'inizio della procedura esecutiva, che non erano state comunque corrisposte le spese di precetto e di esecuzione, chieste con attribuzione ai procuratori antistatari e che, in ogni caso, la non aveva integralmente corrisposto gli interessi dovuti, CP_1 neanche se calcolati ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c.
Chiedevano, pertanto, in riforma dell'ordinanza emessa in data 14.11.2023 nella procedura esecutiva iscritta la n. RGEM 11772/2021, di accertare il debito di
[...]
, avuto riguardo al titolo esecutivo costituito dall'ordinanza ex art. 702bis CP_3
c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli a definizione del procedimento iscritto al n. R.G.
27990/2019, di dichiarare l'applicabilità degli interessi ex art. 1284, comma 4 c.c., con pronuncia dell'ordinanza di assegnazione che, in conformità a tale norma nonché all'art. 1194 c.c., attribuisca ai ricorrenti gli importi a ciascuno spettanti, nella misura di euro
10.717,27 per ciascuno dei Sigg.ri , e , Parte_4 Parte_1 Parte_2 nonché nella misura di euro 2.143,45 per il Sig. , oltre interessi successivi, Parte_3 fino al soddisfo.
In subordine chiedevano di dichiarare l'applicabilità degli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1 c.c., con pronuncia dell'ordinanza di assegnazione che, in conformità a tale norma e all'art. 1194 c.c., imputi alle spese di precetto e di esecuzione parte dei pagamenti effettuati prima della completa estinzione del debito ed attribuisca, per le rispettive quote, ai ricorrenti la quota capitale residua, oltre agli importi per ciascuno indicati al motivo C) dell'opposizione, nonché di liquidare i compensi e le spese relative all'atto di precetto e alla procedura esecutiva, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Si costituiva , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., deducendo che avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.
6860/2023 del 30.6.2023, pubblicata in data 4.7.2023 (RG. n. 16581/2021), che decideva l'opposizione di parte attrice, qualificando come un'opposizione agli atti esecutivi l'eccezione di nullità del precetto avanzata dalla sul presupposto che lo CP_1 stesso non consentiva l'individuazione delle somme richieste, è stato presentato dall'odierna opponente, ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, iscritto al
2 n.RG. 658/2024, mentre avverso la parte della sentenza, che ha qualificato come opposizione all'esecuzione il motivo di opposizione avente ad oggetto l'inesistenza del debito, pende il giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli.
Con riferimento all'avversa opposizione, ne rilevava l'infondatezza condividendo l'assunto del GE in ordine alla non applicabilità, al caso di specie, del comma quarto dell'art. 1284 c.c.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione, la conferma del provvedimento del
3.6.2023 e di dichiarare che la nulla deve in forza del Controparte_1 titolo esecutivo azionato, in quanto il debito ad esso sotteso è stato totalmente estinto. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
, seppur regolarmente citata quale terzo pignorato nella procedura Controparte_2 esecutiva iscritta al n. RGEM 11772/2021, non si è costituita in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza di rimessione della causa in decisione, la causa è stata assegnata a sentenza.
L'opposizione è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Con atto di precetto notificato in data 14.6.2021, gli odierni opponenti chiedevano il pagamento di complessivi € 801.200,00 oltre interessi legali dalla data del decesso
(27.8.2013) sulle somme prima devalutate e dalla data del fatto per il primo anno e su quelle annualmente rivalutate secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulle somme sopra specificamente indicate dal 27.10.2020 al soddisfo, facendo presente che risultano corrisposti (e che andranno detratti dalla sorte anche per quanto concerne la decorrenza degli interessi) complessivamente € 637.299,72, “oltre compensi e spese vive di precetto, spese generali forfetarie, cpa e iva (salvo errori e/o omissioni), oltre eventuali ulteriori interessi che decorreranno e spese e competenze successive”.
In sede di opposizione a precetto, gli odierni opponenti riconoscevano di aver ricevuto dalla anche l'importo di € 30.000,00. CP_1
Come da documentazione in atti, in data 15.6.2021, la provvedeva al CP_1 pagamento di ulteriori € 162.899,86.
A seguito di tale ultimo pagamento del 15.6.2021, la aveva, quindi, CP_1 corrisposto agli odierni opponenti € 830.199,58.
In data 7.9.2021, questi ultimi notificavano alla il pignoramento presso terzi CP_1 iscritto al n.RGM 11772/2021, per l'importo di € 29.667,03, oltre interessi di mora dal
16.6.2021.
Con tale pignoramento veniva, altresì, chiesto il pagamento dell'importo di € 1.200,00, a titolo di compensi CTU, oltre interessi di mora dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di condanna del 27.10.2020.
Tale voce veniva, quindi, corrisposta dopo l'introduzione della procedura esecutiva e precisamente, con riferimento al saldo, con bonifici dell'8.12.2021 e del 14.12.2021, in
3 favore dei CCttuu nominati nel procedimento iscritto al n.RG. 27990/2019, secondo quanto disposto con l'ordinanza ex art. 702bis del 27.10.2020, come da fatture degli stessi del 17.11.2021 e 27.12.2021, e quanto all'acconto, con pagamento dell'importo di
€ 1.200,00, disposto con bonifico del 15.3.2022 in favore di controparte, come da fattura del 18.3.2022.
Tanto premesso, ritiene questo giudicante di dover condividere le conclusioni del GE, in ordine all'estinzione della procedura esecutiva.
E ciò perché gli importi richiesti dagli odierni opponenti, che sia nell'atto di precetto che con il pignoramento hanno fatto genericamente riferimento agli interessi di mora dovuti sulla sorta capitale riconosciuta in loro favore a titolo di risarcimento, con l'ordinanza ex art. 702bis c.p.c. del 27.10.2020, non possono essere calcolati secondo i parametri di cui all'art. 1284, co. 4 c.c.
Invero, nella fattispecie, come di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 12449/2024), questo giudice si trova al cospetto di un titolo esecutivo giudiziale, difronte al quale non ha poteri di cognizione, “ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo, mediante un'attività che ha, sul punto, natura rigorosamente esecutiva. Si tratta pertanto di attività di interpretazione (latu sensu, perché svolta in sede esecutiva), e non di integrazione, in quanto volta ad estrarre il contenuto precettivo già incluso nel titolo esecutivo ed in funzione non di risoluzione di controversia, e cioè cognitiva in senso stretto, ma di esecuzione del comando disposto dal titolo. Se dunque il richiamo agli
“interessi legali” nel titolo esecutivo giudiziale possa avere – dopo la proposizione della domanda - la valenza del saggio previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, è questione che attiene a ciò che deve intendersi già incluso nel titolo esecutivo, senza che il suo riconoscimento da parte del giudice dell'esecuzione possa avere una valenza integrativa derivante da cognizione. Si tratta di un potere, in definitiva, che non è di accertamento (cognizione) in senso proprio, ma di precisazione dell'oggetto del titolo esecutivo, allo scopo di dare attuazione al relativo comando.
Come ricorda Cass. Sez. U. 6 aprile 2023, n. 9479, la distinzione fra il piano della cognizione e quello dell'esecuzione comporta che i poteri cognitivi riconosciuti dal codice di rito al giudice dell'esecuzione sono, comunque, funzionali all'espletamento dell'esecuzione stessa. La questione posta attiene, così, rigorosamente al profilo di identificazione del contenuto del titolo esecutivo giudiziale in funzione della sua esecuzione”.
Se ne deduce, quindi, la necessità di dare prima di tutto la corretta interpretazione al titolo giudiziale posto a fondamento del precetto dal quale è scaturita l'esecuzione mobiliare RGEM. n. 11772/2021, al fine di accertare come debbano essere calcolati gli interessi al cui pagamento è stata condannata la CP_1
4 In sede di condanna il giudice della cognizione ha disposto il pagamento di diverse somme, in favore di ciascuno degli opponenti, “oltre interessi al tasso legale” e “oltre interessi legali”.
Ebbene, ritiene questo giudicante che, in assenza di ulteriori specificazioni da parte del giudice di prime cure, tali interessi non possano che essere calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1 c.c.
Invero, le medesime Sezioni Unite sopracitate (Cass. SS.UU. n. 12449/2024), hanno chiarito che il giudizio sussuntivo di accertamento, propriamente giurisdizionale, di corrispondenza della fattispecie concreta a quella astratta di spettanza degli interessi maggiorati, ricade nell'attività di cognizione, che fonda il titolo esecutivo giudiziale e che deve essere necessariamente svolta ai fini del provvedimento da emettere sulla domanda. L'esigenza di cognizione dei presupposti applicativi della misura degli interessi previsti dal quarto comma dell'art. 1284 comporta che il titolo esecutivo giudiziale contenga l'accertamento di spettanza degli interessi legali nella misura indicata. Dal punto di vista del giudice dell'esecuzione, la mera previsione, nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo, degli “interessi legali” è inidonea ad integrare il detto accertamento, in ragione della evidenziata autonomia relativa della fattispecie produttiva degli interessi maggiorati (calcolati ai sensi dell'art. 1284, co. 4,
c.c.) rispetto alla ordinaria produzione degli interessi legali. Si tratta, come si è ormai più volte detto, di una fattispecie (relativamente) autonoma, che cade nella controversia da risolvere e rispetto alla quale l'accertamento, suscettibile di diventare cosa giudicata, deve essere specificatamente svolto. Se il titolo esecutivo è silente, il creditore non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo, ma deve affidarsi al rimedio impugnatorio. Il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo e/o nella motivazione, alla luce del principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione ai fini dell'interpretazione della portata del titolo, deve così contenere la previsione della spettanza degli interessi maggiorati (cfr Cass. SS. UU. 12449/2024).
Ebbene, nella fattispecie, tale previsione non c'è, tenuto conto che nel titolo esecutivo giudiziale si legge unicamente “oltre interessi al tasso legale” e “oltre interessi legali”.
Pertanto, in applicazione del principio di diritto secondo il quale “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” (Cass. SS. UU.
12449/2024), che deve ritenersi applicabile anche nel caso di specie - pur qualora agli
5 interessi dovuti voglia riconoscersi la natura di interessi compensativi -, il motivo di opposizione deve essere rigettato.
E ciò non solo per tutto quanto sopra, ma anche perché è incontestato che la CP_1 dopo la notificazione del precetto, abbia corrisposto il complessivo importo di
830.199,58 e che il pignoramento abbia avuto ad oggetto la somma di € 29.667,03, che parte procedente ha ritenuto dovuta calcolando gli importi spettanti per sorta capitale ed interessi in applicazione dell'art. 1284, co. 4, c.c., senza fare riferimento alla diversa somma dovuta a titolo di interessi, in applicazione del primo comma del medesimo articolo 1284 c.c.
Risulta, quindi, evidente che, sconfessata l'applicabilità, al caso di specie, della norma al contrario utilizzata da parte procedente per il calcolo della somma pignorata a titolo di interessi (art. 1284, co. 4 c.c.), nulla costituisce oggetto di pignoramento a titolo.
Quanto alle spese di precetto, il motivo di opposizione è egualmente infondato, atteso che le stesse non sono state oggetto di pignoramento.
Inoltre, al momento del pignoramento, notificato in data 7.9.2021, risultava già corrisposto l'importo di € 830.199,58, superiore a quello dovuto da controparte fino al
30.9.2021, in adempimento all'ordinanza di condanna ex art. 702bis c.p.c., a titolo di sorta capitale ed interessi legali ex art. 1284, co. 1 c.c., come da conteggi depositati da parte opposta in sede di esecuzione.
Da tali conteggi emerge, invero, che gli importi a tale data dovuti corrispondevano complessivamente ad € 829.602,39.
A tale data, l'opposta risultava, quindi, aver corrisposto € 597,19 in più rispetto a quanto dovuto a titolo di sorta capitale ed interessi.
Quanto alle spese di Ctu le stesse risultano, invero, corrisposte solo in data successiva all'iscrizione al ruolo del pignoramento.
Ciononostante, la differenza sopra individuata tra quanto già corrisposto e quanto effettivamente dovuto alla data del 30.9.2021 deve essere ritenuta sufficiente a coprire le spese di pignoramento, tenuto conto che, alla luce di tutto quanto sopra, le stesse devono ritenersi dovute solo per la fase introduttiva e per il valore di € 1.200,00.
Del resto, applicando i parametri di cui al DM 55/2014, lo scaglione di riferimento da euro 1.101 ad euro 5.200 ed i valori minimi, tenuto conto della ridotta complessità dell'atto, con riferimento alle mere spese di Ctu, le spese del pignoramento ammontano a complessivi € 242,22, comprensive di Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Nella sopraindicata differenza rientrano, invero, anche le spese di precetto che applicando i parametri di cui al DM 55/2014, lo scaglione di riferimento da euro 52.001 a
260.000 ed i valori minimi, tenuto conto della ridotta complessità dell'atto, ammontano a complessivi € 310,80, comprensivi di Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
6 A ciò si aggiunga che deve, in ogni caso, condividersi quanto dedotto dal Giudice dell'opposizione, nel procedimento iscritto al n. RG. 16581/2021 che, con sentenza n.
6860/2023, accertata la nullità del precetto privo della puntuale indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, ha statuito che i pagamenti effettuati da parte opposta “devono (nei limiti di quanto risulta dal tenore del generico precetto) ritenersi integralmente satisfattivi. Infatti, per un verso, avuto riguardo alla generica modalità di redazione del precetto sopra indicata (modalità che, come osservato, non consente di quantificare la somma precisamente richiesta per ciascuno degli intimanti) non può ritenersi sussistente, in capo alla parte opponente (odierna opposta), l'onere di provare
l'inesistenza del credito della controparte in misura eccedente quella effettivamente assolta (mediante la produzione dei conteggi depositati il 22.11.2022 e la documentazione dei pagamenti eseguiti).
Tanto premesso, l'opposizione deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, ritiene questo giudicante che le stesse debbano essere compensate atteso l'intervento, in corso di causa, della pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sul principale punto oggetto della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Manuela Granata definitivamente pronunziando sull'opposizione iscritta al n. R.G. 2849/2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t.;
b) Rigetta l'opposizione;
c) Compensa le spese di lite tra le parti in causa.
Napoli, lì 11.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Granata
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