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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1330/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7611/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Albanella - P.zza Municipio 84044 Albanella SA
Email_3elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3392/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239010636211000 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239010636211000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239010636211000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130011425986000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130011425986000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130011425986000 TARI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 288/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte presente espone i suoi assunti e si riporta Resistente/Appellato: Alle ore 11:20 nessuno è presente per l'appellato
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
Letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Letto l'atto di costituzione dell'appellata Agenzia delle Entrate SC (Ader); Non costituito l'appellato Comune di Albanella;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria depositata dagli appellanti in data 5 gennaio 2026; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha, dichiarandosi “incompetente” relativamente al canone acqua, rigettato il ricorso contribuente avverso intimazione di pagamento fondata su più titoli, nella parte di pretesa recata dalla cartella di pagamento 10020130011425986000, notificata il 21 marzo 2013, avente ad oggetto ruoli per TARSU 2008, 2009 e 2010 emessi dal Comune di Albanella perché: “ Parte resistente ha documentato l'interruzione del termine prescrizione mediante la regolare esibizione in giudizio degli atti interruttivi allegati all ' atto di controdeduzioni;
pertanto, gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. ” ;
-che il contribuente, non rimettendo in discussione la declinata giurisdizione sul canone d'acqua, appella il capo di rigetto, lamentando l'assenza di motivazione, quanto ad atti interruttivi non indicati e non rinvenibili in atti, e l'errore di diritto nell'applicazione dell'art. 2946 c.c., poiché trattasi di tributo locale ricorrente il cui termine prescrizionale è quinquennale, abbondantemente compiuto alla data di notifica della intimazione il 19 gennaio 2024 in assenza di atti di interruzione;
-che l'Ader resiste;
-che l'appellato Comune di Albanella, benchè ritualmente intimato, è rimasto assente, così come già in primo grado;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia fondato;
-che effettivamente la sentenza appellata ha motivazione apparente, in quanto non indica l'atto o gli atti interruttivi ovvero cristallizzandi la pretesa successivi alla notificazione, avvenuta in data 21 marzo 2013, della cartella di pagamento intimata con l'intimazione impugnata;
-che né in primo grado nè in appello l'Ader ha indicato l'atto o gli atti di interruzione e li ha localizzati quanto meno nella produzione, ove in comparsa di primo grado è solo elencata in fine la produzione di una intimazione n. 10020169011670153000 con relata di notifica, senza alcun collegamento con l'oggetto del giudizio o la indicazione della data di notifica, e, aperti tutti i files depositati, il Collegio non è stato in grado di individuare l'atto elencato e quindi di apprezzarne, oltre che la notificazione, il riferimento ai titoli compromessi nel presente giudizio;
-che neppure in appello l'Ader indica in comparsa l'atto o gli atti interruttivi e la loro data di notificazione e li localizza, almeno riproducendoli, limitandosi a produrre solo una serie di relate scollegate agli atti e senza gli atti sì da non poter apprezzare il contenuto;
-che in sostanza difetta la prova di atti interruttivi successivi alla notificazione della cartella;
-che manifestamente fondato e' dunque l'appello, atteso che come da giurisprudenza oramai costituente vero e proprio diritto vivente fin da SS.UU. 23397/2016, la cartella non impugnata consolidatosi determina solo l'effetto della irretrattabilita' del credito e non converte il termine di prescrizione breve previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell' art. 2953 c.c. e, sempre come da diritto vivente (ex multiis Cass. 17667/2024), i crediti relativi a AR e IA sono soggetti a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., in quanto qualificabili come prestazioni periodiche o di durata, e non alla prescrizione ordinaria decennale.
-che pertanto, nel caso, dalla notificazione della cartella di pagamento avvenuta il 21 marzo 2013 si è compiuta la prescrizione estintiva quinquennale anche considerando la sospensione di cinque mesi e 16 giorni di cui alla L. 147/2013 alla data della notifica della intimazione de qua;
-che dunque l'appello va accolto e, in riforma della sentenza appellata , accolto il ricorso di primo grado e per lo effetto annullata la intimazione impugnata relativamente alla pretesa recata dalla cartella n. 10020130011425986000;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio seguono la soccombenza a carico di Ader, si liquidano in dispositivo nel minimo edittale atteso l'assenza sostanziale di questioni di fatto di diritto e la vicinanza al limite basso di valore di scaglione, per le fasi effettivamente svolte;
vanno compensate invece verso il Comune di Albanella estraneo sostanzialmente alla lite e non costituitosi;
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto, in riforma parziale della sentenza appellata, annulla la intimazione impugnata relativamente alla pretesa recata dalla cartella n. 10020130011425986000; conferma nel resto la sentenza appellata. Condanna Ader a rifondere al contribuente le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 278,00 per il primo grado ed in euro 233,00 per il secondo grado, oltre rimb. for. 15%, IVA e CAP se dovuti nonchè CUT di primo e secondo grado se pagati, che distrae in Difensore_1favore della sua patrocinatrice avv. , per dichiarata fattane anticipazione;
compensa spese del doppio grado reciprocamente e tra tutte le parti verso il Comune di Albanella
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7611/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Albanella - P.zza Municipio 84044 Albanella SA
Email_3elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3392/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239010636211000 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239010636211000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239010636211000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130011425986000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130011425986000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130011425986000 TARI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 288/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte presente espone i suoi assunti e si riporta Resistente/Appellato: Alle ore 11:20 nessuno è presente per l'appellato
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
Letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Letto l'atto di costituzione dell'appellata Agenzia delle Entrate SC (Ader); Non costituito l'appellato Comune di Albanella;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria depositata dagli appellanti in data 5 gennaio 2026; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha, dichiarandosi “incompetente” relativamente al canone acqua, rigettato il ricorso contribuente avverso intimazione di pagamento fondata su più titoli, nella parte di pretesa recata dalla cartella di pagamento 10020130011425986000, notificata il 21 marzo 2013, avente ad oggetto ruoli per TARSU 2008, 2009 e 2010 emessi dal Comune di Albanella perché: “ Parte resistente ha documentato l'interruzione del termine prescrizione mediante la regolare esibizione in giudizio degli atti interruttivi allegati all ' atto di controdeduzioni;
pertanto, gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. ” ;
-che il contribuente, non rimettendo in discussione la declinata giurisdizione sul canone d'acqua, appella il capo di rigetto, lamentando l'assenza di motivazione, quanto ad atti interruttivi non indicati e non rinvenibili in atti, e l'errore di diritto nell'applicazione dell'art. 2946 c.c., poiché trattasi di tributo locale ricorrente il cui termine prescrizionale è quinquennale, abbondantemente compiuto alla data di notifica della intimazione il 19 gennaio 2024 in assenza di atti di interruzione;
-che l'Ader resiste;
-che l'appellato Comune di Albanella, benchè ritualmente intimato, è rimasto assente, così come già in primo grado;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia fondato;
-che effettivamente la sentenza appellata ha motivazione apparente, in quanto non indica l'atto o gli atti interruttivi ovvero cristallizzandi la pretesa successivi alla notificazione, avvenuta in data 21 marzo 2013, della cartella di pagamento intimata con l'intimazione impugnata;
-che né in primo grado nè in appello l'Ader ha indicato l'atto o gli atti di interruzione e li ha localizzati quanto meno nella produzione, ove in comparsa di primo grado è solo elencata in fine la produzione di una intimazione n. 10020169011670153000 con relata di notifica, senza alcun collegamento con l'oggetto del giudizio o la indicazione della data di notifica, e, aperti tutti i files depositati, il Collegio non è stato in grado di individuare l'atto elencato e quindi di apprezzarne, oltre che la notificazione, il riferimento ai titoli compromessi nel presente giudizio;
-che neppure in appello l'Ader indica in comparsa l'atto o gli atti interruttivi e la loro data di notificazione e li localizza, almeno riproducendoli, limitandosi a produrre solo una serie di relate scollegate agli atti e senza gli atti sì da non poter apprezzare il contenuto;
-che in sostanza difetta la prova di atti interruttivi successivi alla notificazione della cartella;
-che manifestamente fondato e' dunque l'appello, atteso che come da giurisprudenza oramai costituente vero e proprio diritto vivente fin da SS.UU. 23397/2016, la cartella non impugnata consolidatosi determina solo l'effetto della irretrattabilita' del credito e non converte il termine di prescrizione breve previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell' art. 2953 c.c. e, sempre come da diritto vivente (ex multiis Cass. 17667/2024), i crediti relativi a AR e IA sono soggetti a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., in quanto qualificabili come prestazioni periodiche o di durata, e non alla prescrizione ordinaria decennale.
-che pertanto, nel caso, dalla notificazione della cartella di pagamento avvenuta il 21 marzo 2013 si è compiuta la prescrizione estintiva quinquennale anche considerando la sospensione di cinque mesi e 16 giorni di cui alla L. 147/2013 alla data della notifica della intimazione de qua;
-che dunque l'appello va accolto e, in riforma della sentenza appellata , accolto il ricorso di primo grado e per lo effetto annullata la intimazione impugnata relativamente alla pretesa recata dalla cartella n. 10020130011425986000;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio seguono la soccombenza a carico di Ader, si liquidano in dispositivo nel minimo edittale atteso l'assenza sostanziale di questioni di fatto di diritto e la vicinanza al limite basso di valore di scaglione, per le fasi effettivamente svolte;
vanno compensate invece verso il Comune di Albanella estraneo sostanzialmente alla lite e non costituitosi;
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto, in riforma parziale della sentenza appellata, annulla la intimazione impugnata relativamente alla pretesa recata dalla cartella n. 10020130011425986000; conferma nel resto la sentenza appellata. Condanna Ader a rifondere al contribuente le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 278,00 per il primo grado ed in euro 233,00 per il secondo grado, oltre rimb. for. 15%, IVA e CAP se dovuti nonchè CUT di primo e secondo grado se pagati, che distrae in Difensore_1favore della sua patrocinatrice avv. , per dichiarata fattane anticipazione;
compensa spese del doppio grado reciprocamente e tra tutte le parti verso il Comune di Albanella