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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/09/2025, n. 3267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3267 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 7159/2024 R.G. promossa
DA
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Catania, Via G. D'Annunzio n° 25, (tel ) presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Maria Francesca Cardillo, cf: che la rappresenta e C.F._1 difende giusta procura in atti;
CONTRO
L' con sede centrale in Roma, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante p.t. – presso l' avv. Livia Gaezza che lo rappresenta e
[... difende per procura generale alle liti n. 37875/7313 del 22.03.2024, a rogito del Notaio iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
Per_1
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 293 2024 90085787 00, notificato all'istante in data 20.6.2024 (all. 3 intimazione di pagamento n. 293 2024 90085787 00 ) CP_ emesso, fra gli altri, su ruolo dell' ed in particolare su avvisi di addebito n. 593 2018
0003941642 000, n. 593 2018 0009618884 000, n. 593 2019 0004077784 000, n. 593 2019
0009353821 000, n. 593 2021 0002211379 000, n. 593 2022 0002555361 000, n.593 2022
0006892090 000 relativi al mancato pagamento dei contributi IVS per gli anni 2017, 2018,
2019, 2020 e 2021 ed intimanti il pagamento di complessivi € 22.751,27.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessi tutti gli atti e verbali di causa che vanno richiamati va preliminarmente evidenziato CP_ che l' ha prodotto in atti dei ruoli in cui risulta il parziale sgravio dell'avviso di addebito n.
59320180009618884000per contributi fissi e sanzioni III rata anno 2017 e I rata anno 2018 è stato parzialmente sgravato con riferimento alla partita di credito relativa alla I rata del 2018, per cui il debito residuo è pari ad euro 1.301,30, oltre oneri successivi;
in relazione l'avviso di addebito n. 59320190004077784000 per contributi fissi e sanzioni II-III rata anno 2018 è stato totalmente sgravato, attesa l'intervenuta cancellazione;
l'avviso di addebito n.
59320190009353821000 per contributi fissi e sanzioni IV rata anno 2018 e I rata 2019 totalmente sgravato, attesa l'intervenuta cancellazione;
l'avviso di addebito n.
5920210002211379000 per contributi fissi e sanzioni II-III-IV rata 2019 totalmente sgravato, attesa l'intervenuta cancellazione;
l'avviso di addebito n. 59320220002555361000 per contributi fissi e sanzioni I-II-III-IV rata 2020 totalmente sgravato, attesa l'intervenuta cancellazione;
l'avviso di addebito n. 59320220006892090000 per contributi fissi e sanzioni I-
II-III rata 2021 totalmente sgravato.
Pertanto in considerazione dell'intervenuto sgravio dei suddetti atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riferimento invece agli avvisi nn. 59320180003941642000 ancora in essere e l'avviso n.
59320180009618884000 per l'importo non sgravato, va rilevato che dall'esame della documentazione in atti risulta che il primo è stato spedito all'indirizzo di via della Concordia n.
58, e quindi in luogo diverso da quello di effettiva residenza della ricorrente come risulta dal certificato storico prodotto in atti.
Pertanto l'omessa notifica del suddetto avviso di addebito rappresenta un vizio nella sequenza procedimentale di imposizione così come preordinata dal legislatore, vizio che impedisce la corretta formazione della pretesa vantata dall' . Controparte_2
La Suprema Corte pronunciando a Sezioni Unite ha sancito il seguente principio di diritto:
"L'omessa notificazione di un atto presupposto è un vizio procedurale che determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria e comporta la nullità
dell'atto consequenziale" (v. Cass. Civ. SS.UU. n. 16412/2007; n. 5791/2008).
Mentre con riferimento all'avviso di addebito n. 59320180009618884000 sotteso all'intimazione di pagamento impugnata va dichiara l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza previsto dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità
d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007
Cassazione n. 3404/2004).
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99
e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal
Pag. 2 di 4 debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Nella fattispecie, è risultato smentito in base alla documentazione acquisita l'assunto sostenuto dal ricorrente della mancata o irrituale notifica del suddetto avviso di addebito notificato e preso a mani dalla ricorrente in Via Della Lucciola n. 27 Catania luogo di residenza della ricorrente come risulta dal certificato storico in atti.
Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Va tuttavia esaminata in quanto opposizione all'esecuzione non soggetta ad alcun termine, la prescrizione successivamente maturata dalla data di notifica del suddetto avviso di addebito .
Tenuto conto che dalla data di notifica 08.02.2019 del suddetto avviso di addebito n.
59320180009618884000 non è maturata alcuna prescrizione quinquiennale successiva alla notifica degli stessi e sino alla notifica dell'intimazione odiernamente impugnata, in considerazione della normativa che ha sospeso la riscossione durante il periodo dell'emergenza COVID, poiché al termine quinquennale di prescrizione vanno aggiunti 542 giorni per effetto della suddetta sospensione dell'attività di riscossione.
Emerge, quindi, che, alla luce delle disposizioni sopra riportate, alcuna prescrizione risulta essersi maturata nella fattispecie de qua.
In ordine alla regolamentazione delle spese seppure siano venute meno le ragioni di contesa tra le parti in relazione a quasi tutti gli avvisi di addebito aggetto di annullamento, tenuto conto che quest'ultimo è stato effettuato solo successivamente all'istaurazione del giudizio, le CP_ spese vengono poste a cario dell' nella misura indicata in dispositivo di sentenza.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato, definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n.
59320180009618884000 solo relativamente alla I rata del 2018, oltre oneri successivi;
dichiara altresi cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n.
59320190004077784000 per contributi fissi e sanzioni II-III rata anno 2018, all'avviso di
Pag. 3 di 4 addebito n. 59320190009353821000 per contributi fissi e sanzioni IV rata anno 2018 e I rata
2019, all'avviso di addebito n. 5920210002211379000 per contributi fissi e sanzioni II-III-IV rata
2019, all'avviso di addebito n. 59320220002555361000 per contributi fissi e sanzioni I-II-III-IV rata 2020; all'avviso di addebito n. 59320220006892090000 per contributi fissi e sanzioni I-II-
III rata 2021.
annulla l'avviso di addebito n. 59320180003941642000 nella parte non sgravata oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata che per l'effetto annulla in parte de quo.
rigetta l'opposizione all'intimazione di pagamento in relazione all'avviso di addebito n.
59320180009618884000 che per l'effetto viene confermato.
CP_ Le spese poste a carico dell' ed in favore dell'Erario, tenuto conto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di parte ricorrente nella misura di euro 1.600,00 oltre alle spese generali va e Cpa come per legge.
Catania 15.09.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 7159/2024 R.G. promossa
DA
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Catania, Via G. D'Annunzio n° 25, (tel ) presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Maria Francesca Cardillo, cf: che la rappresenta e C.F._1 difende giusta procura in atti;
CONTRO
L' con sede centrale in Roma, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante p.t. – presso l' avv. Livia Gaezza che lo rappresenta e
[... difende per procura generale alle liti n. 37875/7313 del 22.03.2024, a rogito del Notaio iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
Per_1
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 293 2024 90085787 00, notificato all'istante in data 20.6.2024 (all. 3 intimazione di pagamento n. 293 2024 90085787 00 ) CP_ emesso, fra gli altri, su ruolo dell' ed in particolare su avvisi di addebito n. 593 2018
0003941642 000, n. 593 2018 0009618884 000, n. 593 2019 0004077784 000, n. 593 2019
0009353821 000, n. 593 2021 0002211379 000, n. 593 2022 0002555361 000, n.593 2022
0006892090 000 relativi al mancato pagamento dei contributi IVS per gli anni 2017, 2018,
2019, 2020 e 2021 ed intimanti il pagamento di complessivi € 22.751,27.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessi tutti gli atti e verbali di causa che vanno richiamati va preliminarmente evidenziato CP_ che l' ha prodotto in atti dei ruoli in cui risulta il parziale sgravio dell'avviso di addebito n.
59320180009618884000per contributi fissi e sanzioni III rata anno 2017 e I rata anno 2018 è stato parzialmente sgravato con riferimento alla partita di credito relativa alla I rata del 2018, per cui il debito residuo è pari ad euro 1.301,30, oltre oneri successivi;
in relazione l'avviso di addebito n. 59320190004077784000 per contributi fissi e sanzioni II-III rata anno 2018 è stato totalmente sgravato, attesa l'intervenuta cancellazione;
l'avviso di addebito n.
59320190009353821000 per contributi fissi e sanzioni IV rata anno 2018 e I rata 2019 totalmente sgravato, attesa l'intervenuta cancellazione;
l'avviso di addebito n.
5920210002211379000 per contributi fissi e sanzioni II-III-IV rata 2019 totalmente sgravato, attesa l'intervenuta cancellazione;
l'avviso di addebito n. 59320220002555361000 per contributi fissi e sanzioni I-II-III-IV rata 2020 totalmente sgravato, attesa l'intervenuta cancellazione;
l'avviso di addebito n. 59320220006892090000 per contributi fissi e sanzioni I-
II-III rata 2021 totalmente sgravato.
Pertanto in considerazione dell'intervenuto sgravio dei suddetti atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riferimento invece agli avvisi nn. 59320180003941642000 ancora in essere e l'avviso n.
59320180009618884000 per l'importo non sgravato, va rilevato che dall'esame della documentazione in atti risulta che il primo è stato spedito all'indirizzo di via della Concordia n.
58, e quindi in luogo diverso da quello di effettiva residenza della ricorrente come risulta dal certificato storico prodotto in atti.
Pertanto l'omessa notifica del suddetto avviso di addebito rappresenta un vizio nella sequenza procedimentale di imposizione così come preordinata dal legislatore, vizio che impedisce la corretta formazione della pretesa vantata dall' . Controparte_2
La Suprema Corte pronunciando a Sezioni Unite ha sancito il seguente principio di diritto:
"L'omessa notificazione di un atto presupposto è un vizio procedurale che determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria e comporta la nullità
dell'atto consequenziale" (v. Cass. Civ. SS.UU. n. 16412/2007; n. 5791/2008).
Mentre con riferimento all'avviso di addebito n. 59320180009618884000 sotteso all'intimazione di pagamento impugnata va dichiara l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza previsto dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità
d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007
Cassazione n. 3404/2004).
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99
e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal
Pag. 2 di 4 debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Nella fattispecie, è risultato smentito in base alla documentazione acquisita l'assunto sostenuto dal ricorrente della mancata o irrituale notifica del suddetto avviso di addebito notificato e preso a mani dalla ricorrente in Via Della Lucciola n. 27 Catania luogo di residenza della ricorrente come risulta dal certificato storico in atti.
Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Va tuttavia esaminata in quanto opposizione all'esecuzione non soggetta ad alcun termine, la prescrizione successivamente maturata dalla data di notifica del suddetto avviso di addebito .
Tenuto conto che dalla data di notifica 08.02.2019 del suddetto avviso di addebito n.
59320180009618884000 non è maturata alcuna prescrizione quinquiennale successiva alla notifica degli stessi e sino alla notifica dell'intimazione odiernamente impugnata, in considerazione della normativa che ha sospeso la riscossione durante il periodo dell'emergenza COVID, poiché al termine quinquennale di prescrizione vanno aggiunti 542 giorni per effetto della suddetta sospensione dell'attività di riscossione.
Emerge, quindi, che, alla luce delle disposizioni sopra riportate, alcuna prescrizione risulta essersi maturata nella fattispecie de qua.
In ordine alla regolamentazione delle spese seppure siano venute meno le ragioni di contesa tra le parti in relazione a quasi tutti gli avvisi di addebito aggetto di annullamento, tenuto conto che quest'ultimo è stato effettuato solo successivamente all'istaurazione del giudizio, le CP_ spese vengono poste a cario dell' nella misura indicata in dispositivo di sentenza.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato, definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n.
59320180009618884000 solo relativamente alla I rata del 2018, oltre oneri successivi;
dichiara altresi cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n.
59320190004077784000 per contributi fissi e sanzioni II-III rata anno 2018, all'avviso di
Pag. 3 di 4 addebito n. 59320190009353821000 per contributi fissi e sanzioni IV rata anno 2018 e I rata
2019, all'avviso di addebito n. 5920210002211379000 per contributi fissi e sanzioni II-III-IV rata
2019, all'avviso di addebito n. 59320220002555361000 per contributi fissi e sanzioni I-II-III-IV rata 2020; all'avviso di addebito n. 59320220006892090000 per contributi fissi e sanzioni I-II-
III rata 2021.
annulla l'avviso di addebito n. 59320180003941642000 nella parte non sgravata oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata che per l'effetto annulla in parte de quo.
rigetta l'opposizione all'intimazione di pagamento in relazione all'avviso di addebito n.
59320180009618884000 che per l'effetto viene confermato.
CP_ Le spese poste a carico dell' ed in favore dell'Erario, tenuto conto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di parte ricorrente nella misura di euro 1.600,00 oltre alle spese generali va e Cpa come per legge.
Catania 15.09.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
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