Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 5892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5892 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05892/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03086/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3086 del 2023, proposto da
Fra Production S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Casetta, Paolo Giambra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Casetta in Torino, via Oddino Morgari n. 31;
Fra Production Spa, non costituito in giudizio;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti tra Stato Regioni e Province, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Emilia-Romagna, Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Regioni-Province, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D’Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Regione Campania, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Suedtirol, Società 3d System S.r.l., Società Abbott S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
in parte qua, della Determinazione Num. 24300 del 12/12/2022 del Direttore Generale della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto: individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione emilia-romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Conferenza Permanente Rapporti tra Stato Regioni e Province;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. PE GR;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Osservato che la ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio sanitario nazionale, ha impugnato i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, con i quali è stato certificato il superamento del tetto di spesa previsto per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 (c.d. payback ) e sono state conseguentemente adottate le linee-guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali inerenti al payback per le predette annualità;
Osservato che con memoria del 5 marzo 2026, la società ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback previsto dall’art. 7, commi 1 e 1- bis , del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni con la legge 8 agosto 2025, n. 118 ;
Osservato che, in base al tenore letterale della legge, il meccanismo citato determina «la cessazione della materia del contendere»;
Ritenuti sussistenti giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
GI MO, Presidente
Silvia Piemonte, Primo Referendario
PE GR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE GR | GI MO |
IL SEGRETARIO