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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Procedimento Unitario n.576 - 1/2025
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV Civile
Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giorgio Jachia Presidente
Dott.ssa Angela Coluccio Giudice
Dott.ssa Caterina Bordo Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 40 e ss. D. Lgs. n. 14/19 iscritto al n. 576 - 1 del Registro Generale
Procedimento Unitario dell'anno 2025
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma al Viale Anicio Gallo n. Parte_1
102 presso lo studio dell'avv. Paola David che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Cosseria n. 2 presso lo Controparte_1
studio dell'avv. Francesca Buccellato che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_2
Roma alla Via Antonio Baiamonti n. 10 presso lo studio dell'avv. Marco Casalini che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1/4/2025 La ha chiesto dichiararsi l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale di Controparte_2
Con ricorso depositato il 31/7/2025 anche ha chiesto dichiararsi l'apertura Controparte_1
della liquidazione giudiziale di Controparte_2
Si è costituita “[p]ropone[ndo] in sede di udienza pre-liquidazione giudiziale … un Controparte_2
pagamento rateale integrale ed un piano di rientro con cui far fronte al pagamento della somma di €
3.000,00 da corrispondersi in n.10 rate mensili di pari importo a totale tacitazione di tutte la pretese azionate” e “rende[ndosi] disponibile … ad effettuare un piano di rientro alla luce dei crediti già
azionati per il recupero delle somme alla stessa dovute”.
Ciò premesso, ricorrono i presupposti e le condizioni per la dichiarazione dell'apertura liquidazione giudiziale della società di cui in epigrafe.
Ed invero sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. n. 14/19, atteso che la sede della società resistente trovasi in Roma alla Via Alberto Caroncini n. 4, comune posto all'interno del relativo circondario, e non ricorrono elementi per individuare una eventuale, diversa sede.
La debitrice deve essere considerata un imprenditore commerciale e come tale assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto si è accertato che l'attività esercitata ha ad oggetto il commercio all'ingrosso, al minuto, l'import e l'export, la rappresentanza nonché la produzione sia in proprio che per conto terzi di abbigliamento uomo, donna e bambino, articoli di pelletteria, valigeria, borse, scarpe e articoli da regalo in genere, sicché essa risulta tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. e rientra, pertanto, nella previsione normativa di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 14/19.
Va poi evidenziato che, ai sensi dell'art. 121 D. Lgs. n. 14/19, grava sul debitore provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art. 2, co. 1 lett. d) D. Lgs. n. 14/19, laddove tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto.
I crediti azionati dalle ricorrenti, oggetto di decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi, sono complessivamente pari ad € 9.643,83, ivi compresi interessi, rivalutazione e spese legali, mentre dall'istruttoria espletata sono emersi gli ulteriori debiti contributivi presso l'Agente della
Riscossione di € 74.493,61 (cfr. certificazione dei debiti contributivi rilasciata in data 26/6/2025
dall'INPS ai sensi degli artt. 363 e 367 D. Lgs. n. 14/19), con la conseguenza che l'impresa risulta avere un indebitamento superiore alla previsione di cui all'art. 49, co. 5 D. Lgs. n. 14/19.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in punto di diritto che lo stato d'insolvenza,
richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, costituisce situazione obiettiva dipendente da impotenza economica, sussistente quando l'imprenditore stesso non sia in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali un'impresa deve operare;
e tale insolvenza non è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili, atteso che il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 2, co. 1 lett. b) D. Lgs. n. 14/19,
deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie all'esercizio di attività
economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio.
Orbene, nel caso di specie, l'insolvenza dell'impresa individuale resistente è desumibile dall'ingiustificato inadempimento delle obbligazioni contratte con le ricorrenti, aventi peraltro natura di crediti da lavoro dipendente, dai tentativi infruttuosi di recupero forzoso del credito posti in essere dalle medesime, dall'esistenza di debiti contributivi e dalla crisi di liquidità resa palese dallo stesso comportamento processuale della società resistente che ha proposto pagamento rateali e piani di rientro non meglio precisati.
Va, quindi, dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
P.Q.M.
letti gli artt. 1, 2 e 49 D. Lgs. n. 14/19,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. ), con sede in Roma Controparte_2 P.IVA_1
alla Via Alberto Caroncini n. 4;
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Caterina Bordo;
NOMINA
Curatore della procedura di liquidazione giudiziale il dott. ; Persona_1
ORDINA
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D. Lgs. n. 14/19;
STABILISCE
che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato all'udienza del 20/1/2026
ore 10,30;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 D. Lgs. n. 14/19 ovvero mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200 D. Lgs. n. 14/19;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. n. 127/15;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 14/19.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'1/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV Civile
Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giorgio Jachia Presidente
Dott.ssa Angela Coluccio Giudice
Dott.ssa Caterina Bordo Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 40 e ss. D. Lgs. n. 14/19 iscritto al n. 576 - 1 del Registro Generale
Procedimento Unitario dell'anno 2025
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma al Viale Anicio Gallo n. Parte_1
102 presso lo studio dell'avv. Paola David che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Cosseria n. 2 presso lo Controparte_1
studio dell'avv. Francesca Buccellato che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_2
Roma alla Via Antonio Baiamonti n. 10 presso lo studio dell'avv. Marco Casalini che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1/4/2025 La ha chiesto dichiararsi l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale di Controparte_2
Con ricorso depositato il 31/7/2025 anche ha chiesto dichiararsi l'apertura Controparte_1
della liquidazione giudiziale di Controparte_2
Si è costituita “[p]ropone[ndo] in sede di udienza pre-liquidazione giudiziale … un Controparte_2
pagamento rateale integrale ed un piano di rientro con cui far fronte al pagamento della somma di €
3.000,00 da corrispondersi in n.10 rate mensili di pari importo a totale tacitazione di tutte la pretese azionate” e “rende[ndosi] disponibile … ad effettuare un piano di rientro alla luce dei crediti già
azionati per il recupero delle somme alla stessa dovute”.
Ciò premesso, ricorrono i presupposti e le condizioni per la dichiarazione dell'apertura liquidazione giudiziale della società di cui in epigrafe.
Ed invero sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. n. 14/19, atteso che la sede della società resistente trovasi in Roma alla Via Alberto Caroncini n. 4, comune posto all'interno del relativo circondario, e non ricorrono elementi per individuare una eventuale, diversa sede.
La debitrice deve essere considerata un imprenditore commerciale e come tale assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto si è accertato che l'attività esercitata ha ad oggetto il commercio all'ingrosso, al minuto, l'import e l'export, la rappresentanza nonché la produzione sia in proprio che per conto terzi di abbigliamento uomo, donna e bambino, articoli di pelletteria, valigeria, borse, scarpe e articoli da regalo in genere, sicché essa risulta tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. e rientra, pertanto, nella previsione normativa di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 14/19.
Va poi evidenziato che, ai sensi dell'art. 121 D. Lgs. n. 14/19, grava sul debitore provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art. 2, co. 1 lett. d) D. Lgs. n. 14/19, laddove tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto.
I crediti azionati dalle ricorrenti, oggetto di decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi, sono complessivamente pari ad € 9.643,83, ivi compresi interessi, rivalutazione e spese legali, mentre dall'istruttoria espletata sono emersi gli ulteriori debiti contributivi presso l'Agente della
Riscossione di € 74.493,61 (cfr. certificazione dei debiti contributivi rilasciata in data 26/6/2025
dall'INPS ai sensi degli artt. 363 e 367 D. Lgs. n. 14/19), con la conseguenza che l'impresa risulta avere un indebitamento superiore alla previsione di cui all'art. 49, co. 5 D. Lgs. n. 14/19.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in punto di diritto che lo stato d'insolvenza,
richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, costituisce situazione obiettiva dipendente da impotenza economica, sussistente quando l'imprenditore stesso non sia in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali un'impresa deve operare;
e tale insolvenza non è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili, atteso che il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 2, co. 1 lett. b) D. Lgs. n. 14/19,
deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie all'esercizio di attività
economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio.
Orbene, nel caso di specie, l'insolvenza dell'impresa individuale resistente è desumibile dall'ingiustificato inadempimento delle obbligazioni contratte con le ricorrenti, aventi peraltro natura di crediti da lavoro dipendente, dai tentativi infruttuosi di recupero forzoso del credito posti in essere dalle medesime, dall'esistenza di debiti contributivi e dalla crisi di liquidità resa palese dallo stesso comportamento processuale della società resistente che ha proposto pagamento rateali e piani di rientro non meglio precisati.
Va, quindi, dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
P.Q.M.
letti gli artt. 1, 2 e 49 D. Lgs. n. 14/19,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. ), con sede in Roma Controparte_2 P.IVA_1
alla Via Alberto Caroncini n. 4;
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Caterina Bordo;
NOMINA
Curatore della procedura di liquidazione giudiziale il dott. ; Persona_1
ORDINA
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D. Lgs. n. 14/19;
STABILISCE
che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato all'udienza del 20/1/2026
ore 10,30;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 D. Lgs. n. 14/19 ovvero mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200 D. Lgs. n. 14/19;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. n. 127/15;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 14/19.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'1/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente