Art. 3.
Le percentuali di cui ai numeri 1) , 2) e 3) dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1956, n. 294 , sono rispettivamente aumentate al 60 per cento, al 50 per cento e al 50 per cento.
Le opere di cui al presente articolo sono di pubblica utilita' a tutti gli effetti.
Le percentuali di cui ai numeri 1) , 2) e 3) dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1956, n. 294 , sono rispettivamente aumentate al 60 per cento, al 50 per cento e al 50 per cento.
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