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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/07/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 290/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte - Presidente rel.
Paolo Rizzi - Consigliere
Carmela Romano - Consigliere nella causa civile in sede di riassunzione, ex art. 392 c.p.c., iscritta nel Ruolo Generale Affari
Contenziosi Civili sotto il numero d'ordine 290/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giampiero p.e.c.: RT
fax 080-5727422), in forza di mandato in calce all'atto di appello;
Email_1
- ATTORE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE -
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mirella Chiarolla p.e.c.: avv.mirella. CP Email_2
, fax 080 4911264), giusta procura in calce (ex art. 83 c.p.c.) alla comparsa di costituzione,
[...]
elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Putignano, Vico II° S. Lucia n. 37, la quale pagina 1 di 10 dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec o via fax (0804911264) –
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE – APPELLATA –
**************************************************
All'udienza del 20/12/2024, la causa è stata riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'abrogato art. 190 c.p.c., applicabile, ratione temporis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. del 22 febbraio 2024, RT regolarmente notificato a , esponeva quanto segue. CP
Con atto pubblico del 19.12.1991, rogato dal notaio e trascritto in data 8.1.1992, esso Per_1
, imprenditore edile, acquistava dalle sorelle ed , per RT CP_2 CP il complessivo prezzo di £ 450.000.000, un suolo edificatorio sito in Santeramo in Colle (BA).
In seguito, tuttavia, apprendeva che il medesimo immobile era già stato oggetto di un anteriore contratto preliminare tra le stesse sigg.re , da un lato, ed il sig. e la CP Persona_2
EDILROSA S.R.L., dall'altro; contratto del quale il e la EDILROSA S.R.L., con atto di citazione Per_2 trascritto in data 9.12.1991 (ossia dieci giorni prima della stipula della compravendita in favore del
, avevano nel frattempo chiesto l'esecuzione in forma specifica. Nel relativo giudizio (R.G. RT
n° 1014/92) interveniva volontariamente esso (entrato nel frattempo in possesso RT dell'immobile), il quale, oltre a contrastare le domande degli attori, chiedeva in via subordinata, per l'ipotesi in cui la domanda degli attori fosse stata accolta, la condanna delle convenute alla CP restituzione del prezzo che aveva loro corrisposto, maggiorato degli interessi legali e del maggior danno da svalutazione monetaria.
Nella causa in questione tanto il Tribunale quanto la Corte d'appello di Bari rigettavano le domande degli attori per ritenuta nullità del contratto preliminare sul quale esse si fondavano;
ma la sentenza di secondo grado era cassata e la Corte d'appello in sede di rinvio, con sentenza n. 827/2003
(successivamente confermata in Cassazione con sentenza n. 14422/2008), accoglieva, infine, la pagina 2 di 10 domanda attorea, sancendo, in sostanza, la prevalenza dell'acquisto della EDILROSA rispetto a quello del RT
II) Alla luce di tale giudicato, esso dapprima, otteneva dal Tribunale di Bari, sez. dist. di RT
Acquaviva delle Fonti, un sequestro conservativo nei confronti della sig.ra e poi, con CP atto di citazione notificato il 4/6/2009, conveniva la stessa in giudizio, chiedendone la CP condanna alla restituzione dell'acconto del prezzo ricevuto per la compravendita (lire 300.000.000, pari ad euro 154.937,07), oltre agli interessi legali a far data dal 19/12/1991 e al risarcimento dei danni.
Si costituiva la , la quale sollevava alcune eccezioni (di litispendenza, di prescrizione e di CP giudicato) e deduceva altresì un concorso di colpa del sig. ai sensi dell'art. 1227 c.c., RT sostenendo conseguentemente che nulla gli era dovuto.
Esaurita l'istruttoria, il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2015/2017 del 13/4/2017, rigettava tutte le domande dell'attore, ritenendo, in particolare, che quella di restituzione del prezzo fosse preclusa dal giudicato formatosi nel giudizio promosso dal sig. e dalla EDILROSA S.R.L. contro le Persona_2 sigg.re , nel quale il sig. – come già evidenziato – aveva partecipato in qualità di CP RT interventore.
Stando al Tribunale, infatti, la sentenza n. 1412/96, resa nel predetto giudizio (r.g. n° 1014/92), aveva rigettato la suddetta domanda formulata dal sig. nei confronti delle sigg.re e, non RT CP essendo stata per tale capo impugnata, rendeva inammissibile la domanda restitutoria (ri)proposta nel presente giudizio. Quanto alle ulteriori richieste risarcitorie, poi, il Tribunale affermava che esse non erano state provate dall'attore.
III. Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. il 10/11/2017 proponeva appello il RT sostenendo in primo luogo che il Giudice a quo aveva interpretato erroneamente il giudicato esterno formatosi nel giudizio promosso da e dalla EDILROSA S.R.L., in cui era intervenuto il Persona_2 sig. e in secondo luogo che alcune delle “voci” di danno non necessitavano di prova in RT quanto non erano state specificamente contestate dalla convenuta.
La proponeva a sua volta appello incidentale per il capo che aveva compensato interamente le CP spese del giudizio.
IV. Con sentenza n. 1341/2020 del 22/07/2020 la Corte di appello di Bari rigettava entrambe le impugnazioni, riconoscendo, quanto all'appello del l'erroneità della motivazione adottata RT dal Giudice di primo grado, ma nel contempo affermando che la preclusione ad un nuovo esame della domanda risarcitoria dell'attore derivava dal giudicato formatosi in un altro giudizio (r.g. n° 1652/95), promosso dal sig. nei confronti del notaio (che aveva rogato l'atto di RT Per_1 compravendita del 1991) per il risarcimento del danno. pagina 3 di 10 V. Su ricorso del la Corte di cassazione, con ordinanza n. 33023/2023 del 28/11/2023, ha RT cassato la predetta sentenza n. 1341/2020, escludendo l'esistenza di una preclusione da giudicato esterno e rinviando la causa alla stessa Corte di appello di Bari «in diversa composizione».
Tanto premesso, il riassumente ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, condannare la convenuta a pagare ad esso attore le seguenti somme: - a) € 154.937,07, oltre interessi legali CP dal 19/12/1991 al saldo, a titolo di restituzione della somma indebitamente percepita quale corrispettivo dell'atto di compravendita indicato nelle premesse;
- b) € 20.399,95, oltre interessi legali, per le ulteriori causali specificate nell'atto di appello. Con vittoria delle spese relative al doppio grado e al giudizio di legittimità.
Si è costituita la , la quale ha chiesto rigettarsi le domande spiegate da di CP_3 RT condanna della sig.ra al versamento: - di € 154.937,07 (pari a lire 300.000.000), oltre CP agli interessi legali dal 19/12/1991 al saldo a titolo di restituzione della somma percepita quale corrispettivo dell'atto di compravendita (Notar del 19.12.1991); - di € 20.399,954, oltre Per_1 interessi legali, per le ulteriori voci di danno. In subordine, nel merito, ex art. 1227 c.c. riconoscere il concorso di colpa del e ridurre il quantum delle domande avverse della misura ritenuta di RT giustizia;
Condannare il alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, di quello di RT legittimità e del presente grado (maggiorato come per legge in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nella comparsa di costituzione in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c.); In subordine, compensare interamente le spese di tutti i gradi del giudizio.
Infine, all'udienza del 20/12/2024, la causa è stata riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'abrogato art. 190 c.p.c., applicabile, ratione temporis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dato atto che il difensore del in sede di comparsa conclusionale, RT ha dichiarato di rinunciare alla domanda formulata sub b) nelle conclusioni dell'atto di appello
(condanna della convenuta al pagamento di € 20.399,95 oltre interessi legali); rinuncia che è certamente ammissibile anche in detto atto processuale (Cass. 15/4/2014, n. 8737; Cass. 25/8/1997, n.
7977).
Invero, la comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio.
Di tale rinuncia, peraltro, ha preso atto l'appellata che, in sede di memoria di replica, ha dichiarato:
“Preliminarmente si prende atto della rinuncia effettuata da controparte circa la richiesta di pagina 4 di 10 risarcimento dei danni per €. 20.399,95 (oltre interessi legali) formulata nella avversa comparsa conclusionale”, senza sollevare eccezioni di sorta, sul punto.
Nel merito, rileva questa Corte che – in disparte detta rinuncia, perfettamente valida, che esime questo collegio da ogni valutazione su di essa – il ha dovuto attendere numerosi anni per vedersi RT riconosciuto il suo diritto ad ottenere la restituzione delle somme versate, a fronte dell'incomprensibile
– quantomeno dopo la sentenza di rinvio della S.C. che ha originato il presente procedimento ex art. 392 c.c. - atteggiamento della , che non ha inteso restituirle, nonostante le stesse somme le CP abbia ricevute da RO e , acquirenti vittoriosi che hanno ottenuto sentenza ex art. 2932 Per_2
c.c., previo versamento del prezzo di vendita dell'immobile.
Contrariamente a quanto assume l'appellata – che discetta su asseriti contrasti tra giudicati – deve oramai ritenersi superata, alla luce della citata sentenza di cassazione con rinvio, la questione relativa al presunto ostacolo rappresentato da un giudicato.
E' incontroverso che il giudicato non c'è.
L'ordinanza di rinvio, per quanto qui di interesse, è così articolata.
“..1. Il ricorso è basato su un motivo che denuncia “violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., nonché dell'art. 2909 c.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la decisione sul merito della causa fosse preclusa da un anteriore giudicato esterno”.
Il ricorso è fondato. Come sottolinea il ricorrente, una cosa è sostenere che questi, ove avesse voluto insistere con la domanda proposta nei confronti delle sorelle in CP comparsa conclusionale, avrebbe dovuto contestare la motivazione della sentenza n.
3712/2011 tanto nella parte in cui aveva affermato la tardività della domanda, quanto in quella in cui l'aveva ritenuta preclusa dal giudicato. Altra cosa è invece sostenere – come afferma la Corte d'appello – che, a fronte di una declaratoria di tardività della domanda, il ricorrente era obbligato a impugnare la sentenza per impedire che passasse in giudicato
l'affermazione della preclusione in ogni caso del giudicato;
sostenere ciò vuole dire imporre alla parte la proposizione di una impugnazione contestando la declaratoria di inammissibilità di una domanda quando la parte è priva di interesse al riguardo, trattandosi di una domanda che è stata proposta tardivamente in quel processo e che può essere riproposta ex novo. D'altro canto, secondo l'orientamento costante di questa Corte
“ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte pagina 5 di 10 soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione” (così, da ultimo, Cass. n. 27388/2022), principio che trova applicazione nel caso di specie ove il giudice aveva dichiarato inammissibile perché tardiva la domanda e poi, quando si era ormai spogliato della potestas iudicandi, ha “rafforzato” la propria declaratoria con il riferimento alla preclusione del giudicato.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte
d'appello di Bari, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione”.
Invero, la domanda relativa alla restituzione della somma pagata dal quale corrispettivo RT della compravendita poi dichiarata inefficace, maggiorata degli accessori di legge, è senz'altro documentalmente provata.
Per converso – in ragione della rinuncia alla domanda risarcitoria, che rende superata la questione dell'eccepita prescrizione, con riguardo (anche) ad essa – del tutto infondate sono le eccezioni sollevate dalla , alla luce di quanto segue. CP
Quanto all'eccezione di prescrizione concernente la domanda restitutoria del prezzo – sollevata dall'appellata - va rilevato che – del tutto correttamente il replica che l'azione oggetto del RT presente giudizio, instaurato con atto di citazione notificato il 4/6/2009, si fonda dichiaratamente sull'esito vittorioso del giudizio promosso dal sig. e dalla EDILROSA S.R.L. nei confronti del Per_2 sig. e delle sig.re , al fine di accertare l'inopponibilità del contratto di vendita RT CP intercorso tra questi ultimi e di ottenere il rilascio dell'immobile. Si tratta dunque di una domanda conseguente all'evizione subìta dall'acquirente, in cui la somma pagata quale corrispettivo della vendita rappresenta una soltanto delle “voci” del danno emergente (ancorché, ovviamente, la più cospicua).
Ciò premesso, è esatto il rilievo che la prescrizione dell'azione fondata sulla garanzia per evizione decorre non dalla data di conclusione del contratto traslativo del bene, bensì dal momento in cui il diritto del terzo sul bene è incontestabilmente accertato (Cass. 10 gennaio 1997, n. 184; Cass. 21 gennaio 2012, n. 23818); momento che nel caso di specie è coinciso col passaggio in giudicato della sentenza di codesta Corte d'appello n. 827/2003, in seguito al rigetto del ricorso per cassazione proposto nei suoi confronti (Cass. n. 14422/2008).
pagina 6 di 10 Quanto all'asserita «Esistenza di precedenti giudicati contrastanti/ostativi», è del tutto evidente che trattasi di una tesi assolutamente da respingere, a fronte della inequivocabile e perentoria decisione della Suprema Corte, sulla quale si fonda il presente giudizio di rinvio, che toglie ogni spazio a diverse interpretazioni.
Secondo la , la sentenza del Tribunale di Bari n. 1412/1996 del 26.03.1996, nel rigettare la CP domanda avanzata dal e dalla RO S.r.l., dichiarava assorbite entrambe le domande sopra Per_2 indicate (risarcimento danni e restituzione del prezzo in solido verso e le germane ), e Per_2 CP riteneva sfornita di prova la domanda relativa al risarcimento dei danni.
Orbene – prosegue l'appellata - (anche quale rappresentante legale della RO S.r.l.) Per_2 proponeva appello contro tale sentenza, ma il nel costituirsi, non riproponeva le domande RT sopra indicate, ma chiedeva semplicemente la conferma della sentenza di primo grado, così rinunciano a dette domande ex art. 346 c.p.c.
Rileva questa Corte che detta tesi, non ha alcun fondamento, in quanto è assolutamente pacifico che la
“rinuncia” cui fa riferimento tale disposizione «opera solo all'interno del processo» (così, tra le tante,
Cass., Sez. Un. n. 7940/2019, che l'appellata invoca erroneamente a sostegno della propria eccezione).
In ogni caso l'inconsistenza della predetta tesi è resa evidente dai seguenti rilievi: a) la rinuncia implicita ad una domanda (assorbita), di cui all'art. 346 c. p. c., ha valore meramente endoprocessuale, non sostanziale, e quindi non osta alla proponibilità della domanda stessa in altro giudizio (Cass.
1/12/2022, n. 35382, 2/8/2019, n. 20879, e 10/7/2018, n. 18062; Cass., 16/5/2006, n. 11356); - b) già nella sentenza n. 1341/2020 questa Corte aveva riconosciuto (a pag. 5) che «la motivazione della sentenza n. 1412/96 consente di affermare che la formula adoperata nel dispositivo («1- dichiara la nullità del contratto preliminare stipulato in data 26.6-15.7.91 tra e Controparte_4 Pt_2
e;
2- rigetta tutte le domande suindicate») costituisce una mera improprietà
[...] CP lessicale, trattandosi non di un rigetto nel merito, bensì di un rigetto in rito per assorbimento» (come tale evidentemente inidoneo a costituire giudicato esterno).
Del tutto infondata, poi, si rivela l'assunto dell'appellata, secondo cui – a tutto concedere – vi sarebbe il concorso di colpa dell'attore nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Sostiene la che il avrebbe concorso colposamente nella produzione del danno, che CP RT anzi sarebbe stato «causato in via esclusiva (o, in subordine, principalmente), dal suo comportamento», avendo egli sollecitato il notaio alla stipula dell'atto nonostante fosse stato da lui avvertito del mancato aggiornamento delle verifiche catastali precedentemente eseguite.
Correttamente, e condivisibilmente, la difesa del a tal proposito, ha posto in rilievo le RT seguenti considerazioni: - pur prescindendo dal fatto che si tratta di una circostanza risultante pagina 7 di 10 esclusivamente dalle testimonianze – sulla cui attendibilità può avanzarsi qualche dubbio - di due dipendenti del notaio (il quale, peraltro, è stato comunque ritenuto responsabile, non risultando Per_1 provato l'esplicito esonero dall'esecuzione delle verifiche da parte delle venditrici ), ed anche CP
a voler ammettere – come sostenuto dall'appellata – che il fosse a conoscenza del RT preliminare di compravendita anteriormente stipulato dalle con il sig. e la CP Per_2
EDILROSA, di certo egli non poteva sapere che questi ultimi avevano già promosso, con atto di citazione notificato il 7/12/1991 (ossia dodici giorni prima della stipula dell'atto di compravendita) e trascritto il
9/12/1991, l'azione ex art. 2932 c.c., mirante ad ottenere il trasferimento della proprietà dell'immobile;
- in ogni caso, è assolutamente pacifico che la garanzia per evizione, avendo come finalità quella di porre rimedio allo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali, presuppone il solo fatto oggettivo della perdita del bene e pertanto opera, quanto meno nei limiti del c.d. interesse negativo, costituito principalmente dalla restituzione del prezzo e dal rimborso delle spese della vendita,
«indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore o dalla buona fede dell'acquirente e, quindi, non è esclusa neppure dalla conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa di futura evizione, ove la stessa effettivamente si verifichi» (Cass. 10/10/2011, n. 20877; in senso analogo v. ad es. Cass. 19/3/2015, n. 5561, 11/12/2012, n. 22625, e 18/10/2005, n. 20165).
Ancora, Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto medesimo. Conseguentemente,
l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità "ex contractu" per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità, e, stante il suddetto obbligo, non è ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato "ex" art. 1227 cod. civ.” (Cass. civ., Sez. III, 28/11/2007, n. 24733).
Infine, Cass. Civ., 12/06/2020, n. 11296, ha ribadito che “Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro pagina 8 di 10 visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia garantita la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dai partecipanti alla stipula dell'atto medesimo. Conseguentemente, l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità "ex contractu" per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità, dovendosi escludere alla luce di tale obbligo la configurabilità del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.”.
Va, infine, aggiunto che – a tutto concedere – fare pressioni sul notaio per indurlo alla stipula in tempi ristretti, non può assolutamente significare la volontà di esonerare il professionista da effettuare le visure ed i controlli necessari.
Il patto di esonero, deve essere espresso (Cass. civ., Sez. II, 06/06/2014, n. 12797).
Va, ancora, considerato che, all'epoca, non era ancora stato introdotto nell'ordinamento l'art. 2645-bis.
C.c., riguardante la “Trascrizione di contratti preliminari”, aggiunto dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28 febbraio 1997, n. 30, secondo cui i contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643 c.c., anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Infine, riesce difficile a questa Collegio comprendere il fondamento della pretesa dell'appellata di trattenere l'acconto versatole dal benché il prezzo dell'immobile le sia stato interamente RT corrisposto dai soggetti risultati vittoriosi nel giudizio ex art. 2932 c.c.
Va, quindi, accolto l'appello, ferma restando la rinuncia alla domanda risarcitoria, sì che deve condannarsi al pagamento, in favore di della somma di euro € CP RT
154.937,07, oltre interessi legali, a far data dal 19/12/1991.
Consegue l'integrale vittoria, in capo al delle spese relative al doppio grado di merito e al RT giudizio di legittimità, ed anche al procedimento cautelare ante causam, come in dispositivo, sulla base della nota specifica prodotta dalla difesa del RT
Non vi è alcuna seria ragione per compensare, sia pur in parte, dette spese.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, giusta ordinanza n. 33023/2023, sulle domande proposte da , nei confronti di RT CP
, con atto di citazione notificato il 4/6/2009, così provvede:
[...]
- 1) Accoglie la domanda del diretta ad ottenere la restituzione dell'acconto del prezzo RT versato per la compravendita oggetto del giudizio, dato atto della rinuncia alla domanda risarcitoria proposta dall'attore, meglio indicata in motivazione;
- 2) Condanna , al pagamento, in favore di , della somma CP RT di € 154.937,07, oltre agli interessi legali a far data dal 19/12/1991, sino all'effettivo soddisfo, a titolo di restituzione della somma indebitamente percepita quale corrispettivo dell'atto di compravendita in motivazione indicato;
- 3) Condanna , al rimborso, in favore di , delle spese di CP RT lite, di tutti i gradi di giudizio, così liquidate: - a) procedimento cautelare per sequestro conservativo ante causam e giudizio di primo grado (R.G. n. 91000224/2009): € 21.387,00; - b) giudizio di appello
(R.G. n. 2268/2017): onorari e spese totali € 21.633,67; - c) giudizio davanti alla Corte di cassazione
(R.G. n. 2369/2021): totale € 10.773,00, oltre spese generali, CPA ed IVA;
- d) giudizio di rinvio (R.G.
n. 290/2024): totale € 14.239,00, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20 giugno 2025.
Il Presidente rel. est,
Filippo Labellarte
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte - Presidente rel.
Paolo Rizzi - Consigliere
Carmela Romano - Consigliere nella causa civile in sede di riassunzione, ex art. 392 c.p.c., iscritta nel Ruolo Generale Affari
Contenziosi Civili sotto il numero d'ordine 290/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giampiero p.e.c.: RT
fax 080-5727422), in forza di mandato in calce all'atto di appello;
Email_1
- ATTORE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE -
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mirella Chiarolla p.e.c.: avv.mirella. CP Email_2
, fax 080 4911264), giusta procura in calce (ex art. 83 c.p.c.) alla comparsa di costituzione,
[...]
elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Putignano, Vico II° S. Lucia n. 37, la quale pagina 1 di 10 dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec o via fax (0804911264) –
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE – APPELLATA –
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All'udienza del 20/12/2024, la causa è stata riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'abrogato art. 190 c.p.c., applicabile, ratione temporis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. del 22 febbraio 2024, RT regolarmente notificato a , esponeva quanto segue. CP
Con atto pubblico del 19.12.1991, rogato dal notaio e trascritto in data 8.1.1992, esso Per_1
, imprenditore edile, acquistava dalle sorelle ed , per RT CP_2 CP il complessivo prezzo di £ 450.000.000, un suolo edificatorio sito in Santeramo in Colle (BA).
In seguito, tuttavia, apprendeva che il medesimo immobile era già stato oggetto di un anteriore contratto preliminare tra le stesse sigg.re , da un lato, ed il sig. e la CP Persona_2
EDILROSA S.R.L., dall'altro; contratto del quale il e la EDILROSA S.R.L., con atto di citazione Per_2 trascritto in data 9.12.1991 (ossia dieci giorni prima della stipula della compravendita in favore del
, avevano nel frattempo chiesto l'esecuzione in forma specifica. Nel relativo giudizio (R.G. RT
n° 1014/92) interveniva volontariamente esso (entrato nel frattempo in possesso RT dell'immobile), il quale, oltre a contrastare le domande degli attori, chiedeva in via subordinata, per l'ipotesi in cui la domanda degli attori fosse stata accolta, la condanna delle convenute alla CP restituzione del prezzo che aveva loro corrisposto, maggiorato degli interessi legali e del maggior danno da svalutazione monetaria.
Nella causa in questione tanto il Tribunale quanto la Corte d'appello di Bari rigettavano le domande degli attori per ritenuta nullità del contratto preliminare sul quale esse si fondavano;
ma la sentenza di secondo grado era cassata e la Corte d'appello in sede di rinvio, con sentenza n. 827/2003
(successivamente confermata in Cassazione con sentenza n. 14422/2008), accoglieva, infine, la pagina 2 di 10 domanda attorea, sancendo, in sostanza, la prevalenza dell'acquisto della EDILROSA rispetto a quello del RT
II) Alla luce di tale giudicato, esso dapprima, otteneva dal Tribunale di Bari, sez. dist. di RT
Acquaviva delle Fonti, un sequestro conservativo nei confronti della sig.ra e poi, con CP atto di citazione notificato il 4/6/2009, conveniva la stessa in giudizio, chiedendone la CP condanna alla restituzione dell'acconto del prezzo ricevuto per la compravendita (lire 300.000.000, pari ad euro 154.937,07), oltre agli interessi legali a far data dal 19/12/1991 e al risarcimento dei danni.
Si costituiva la , la quale sollevava alcune eccezioni (di litispendenza, di prescrizione e di CP giudicato) e deduceva altresì un concorso di colpa del sig. ai sensi dell'art. 1227 c.c., RT sostenendo conseguentemente che nulla gli era dovuto.
Esaurita l'istruttoria, il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2015/2017 del 13/4/2017, rigettava tutte le domande dell'attore, ritenendo, in particolare, che quella di restituzione del prezzo fosse preclusa dal giudicato formatosi nel giudizio promosso dal sig. e dalla EDILROSA S.R.L. contro le Persona_2 sigg.re , nel quale il sig. – come già evidenziato – aveva partecipato in qualità di CP RT interventore.
Stando al Tribunale, infatti, la sentenza n. 1412/96, resa nel predetto giudizio (r.g. n° 1014/92), aveva rigettato la suddetta domanda formulata dal sig. nei confronti delle sigg.re e, non RT CP essendo stata per tale capo impugnata, rendeva inammissibile la domanda restitutoria (ri)proposta nel presente giudizio. Quanto alle ulteriori richieste risarcitorie, poi, il Tribunale affermava che esse non erano state provate dall'attore.
III. Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. il 10/11/2017 proponeva appello il RT sostenendo in primo luogo che il Giudice a quo aveva interpretato erroneamente il giudicato esterno formatosi nel giudizio promosso da e dalla EDILROSA S.R.L., in cui era intervenuto il Persona_2 sig. e in secondo luogo che alcune delle “voci” di danno non necessitavano di prova in RT quanto non erano state specificamente contestate dalla convenuta.
La proponeva a sua volta appello incidentale per il capo che aveva compensato interamente le CP spese del giudizio.
IV. Con sentenza n. 1341/2020 del 22/07/2020 la Corte di appello di Bari rigettava entrambe le impugnazioni, riconoscendo, quanto all'appello del l'erroneità della motivazione adottata RT dal Giudice di primo grado, ma nel contempo affermando che la preclusione ad un nuovo esame della domanda risarcitoria dell'attore derivava dal giudicato formatosi in un altro giudizio (r.g. n° 1652/95), promosso dal sig. nei confronti del notaio (che aveva rogato l'atto di RT Per_1 compravendita del 1991) per il risarcimento del danno. pagina 3 di 10 V. Su ricorso del la Corte di cassazione, con ordinanza n. 33023/2023 del 28/11/2023, ha RT cassato la predetta sentenza n. 1341/2020, escludendo l'esistenza di una preclusione da giudicato esterno e rinviando la causa alla stessa Corte di appello di Bari «in diversa composizione».
Tanto premesso, il riassumente ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, condannare la convenuta a pagare ad esso attore le seguenti somme: - a) € 154.937,07, oltre interessi legali CP dal 19/12/1991 al saldo, a titolo di restituzione della somma indebitamente percepita quale corrispettivo dell'atto di compravendita indicato nelle premesse;
- b) € 20.399,95, oltre interessi legali, per le ulteriori causali specificate nell'atto di appello. Con vittoria delle spese relative al doppio grado e al giudizio di legittimità.
Si è costituita la , la quale ha chiesto rigettarsi le domande spiegate da di CP_3 RT condanna della sig.ra al versamento: - di € 154.937,07 (pari a lire 300.000.000), oltre CP agli interessi legali dal 19/12/1991 al saldo a titolo di restituzione della somma percepita quale corrispettivo dell'atto di compravendita (Notar del 19.12.1991); - di € 20.399,954, oltre Per_1 interessi legali, per le ulteriori voci di danno. In subordine, nel merito, ex art. 1227 c.c. riconoscere il concorso di colpa del e ridurre il quantum delle domande avverse della misura ritenuta di RT giustizia;
Condannare il alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, di quello di RT legittimità e del presente grado (maggiorato come per legge in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nella comparsa di costituzione in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c.); In subordine, compensare interamente le spese di tutti i gradi del giudizio.
Infine, all'udienza del 20/12/2024, la causa è stata riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'abrogato art. 190 c.p.c., applicabile, ratione temporis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dato atto che il difensore del in sede di comparsa conclusionale, RT ha dichiarato di rinunciare alla domanda formulata sub b) nelle conclusioni dell'atto di appello
(condanna della convenuta al pagamento di € 20.399,95 oltre interessi legali); rinuncia che è certamente ammissibile anche in detto atto processuale (Cass. 15/4/2014, n. 8737; Cass. 25/8/1997, n.
7977).
Invero, la comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio.
Di tale rinuncia, peraltro, ha preso atto l'appellata che, in sede di memoria di replica, ha dichiarato:
“Preliminarmente si prende atto della rinuncia effettuata da controparte circa la richiesta di pagina 4 di 10 risarcimento dei danni per €. 20.399,95 (oltre interessi legali) formulata nella avversa comparsa conclusionale”, senza sollevare eccezioni di sorta, sul punto.
Nel merito, rileva questa Corte che – in disparte detta rinuncia, perfettamente valida, che esime questo collegio da ogni valutazione su di essa – il ha dovuto attendere numerosi anni per vedersi RT riconosciuto il suo diritto ad ottenere la restituzione delle somme versate, a fronte dell'incomprensibile
– quantomeno dopo la sentenza di rinvio della S.C. che ha originato il presente procedimento ex art. 392 c.c. - atteggiamento della , che non ha inteso restituirle, nonostante le stesse somme le CP abbia ricevute da RO e , acquirenti vittoriosi che hanno ottenuto sentenza ex art. 2932 Per_2
c.c., previo versamento del prezzo di vendita dell'immobile.
Contrariamente a quanto assume l'appellata – che discetta su asseriti contrasti tra giudicati – deve oramai ritenersi superata, alla luce della citata sentenza di cassazione con rinvio, la questione relativa al presunto ostacolo rappresentato da un giudicato.
E' incontroverso che il giudicato non c'è.
L'ordinanza di rinvio, per quanto qui di interesse, è così articolata.
“..1. Il ricorso è basato su un motivo che denuncia “violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., nonché dell'art. 2909 c.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la decisione sul merito della causa fosse preclusa da un anteriore giudicato esterno”.
Il ricorso è fondato. Come sottolinea il ricorrente, una cosa è sostenere che questi, ove avesse voluto insistere con la domanda proposta nei confronti delle sorelle in CP comparsa conclusionale, avrebbe dovuto contestare la motivazione della sentenza n.
3712/2011 tanto nella parte in cui aveva affermato la tardività della domanda, quanto in quella in cui l'aveva ritenuta preclusa dal giudicato. Altra cosa è invece sostenere – come afferma la Corte d'appello – che, a fronte di una declaratoria di tardività della domanda, il ricorrente era obbligato a impugnare la sentenza per impedire che passasse in giudicato
l'affermazione della preclusione in ogni caso del giudicato;
sostenere ciò vuole dire imporre alla parte la proposizione di una impugnazione contestando la declaratoria di inammissibilità di una domanda quando la parte è priva di interesse al riguardo, trattandosi di una domanda che è stata proposta tardivamente in quel processo e che può essere riproposta ex novo. D'altro canto, secondo l'orientamento costante di questa Corte
“ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte pagina 5 di 10 soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione” (così, da ultimo, Cass. n. 27388/2022), principio che trova applicazione nel caso di specie ove il giudice aveva dichiarato inammissibile perché tardiva la domanda e poi, quando si era ormai spogliato della potestas iudicandi, ha “rafforzato” la propria declaratoria con il riferimento alla preclusione del giudicato.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte
d'appello di Bari, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione”.
Invero, la domanda relativa alla restituzione della somma pagata dal quale corrispettivo RT della compravendita poi dichiarata inefficace, maggiorata degli accessori di legge, è senz'altro documentalmente provata.
Per converso – in ragione della rinuncia alla domanda risarcitoria, che rende superata la questione dell'eccepita prescrizione, con riguardo (anche) ad essa – del tutto infondate sono le eccezioni sollevate dalla , alla luce di quanto segue. CP
Quanto all'eccezione di prescrizione concernente la domanda restitutoria del prezzo – sollevata dall'appellata - va rilevato che – del tutto correttamente il replica che l'azione oggetto del RT presente giudizio, instaurato con atto di citazione notificato il 4/6/2009, si fonda dichiaratamente sull'esito vittorioso del giudizio promosso dal sig. e dalla EDILROSA S.R.L. nei confronti del Per_2 sig. e delle sig.re , al fine di accertare l'inopponibilità del contratto di vendita RT CP intercorso tra questi ultimi e di ottenere il rilascio dell'immobile. Si tratta dunque di una domanda conseguente all'evizione subìta dall'acquirente, in cui la somma pagata quale corrispettivo della vendita rappresenta una soltanto delle “voci” del danno emergente (ancorché, ovviamente, la più cospicua).
Ciò premesso, è esatto il rilievo che la prescrizione dell'azione fondata sulla garanzia per evizione decorre non dalla data di conclusione del contratto traslativo del bene, bensì dal momento in cui il diritto del terzo sul bene è incontestabilmente accertato (Cass. 10 gennaio 1997, n. 184; Cass. 21 gennaio 2012, n. 23818); momento che nel caso di specie è coinciso col passaggio in giudicato della sentenza di codesta Corte d'appello n. 827/2003, in seguito al rigetto del ricorso per cassazione proposto nei suoi confronti (Cass. n. 14422/2008).
pagina 6 di 10 Quanto all'asserita «Esistenza di precedenti giudicati contrastanti/ostativi», è del tutto evidente che trattasi di una tesi assolutamente da respingere, a fronte della inequivocabile e perentoria decisione della Suprema Corte, sulla quale si fonda il presente giudizio di rinvio, che toglie ogni spazio a diverse interpretazioni.
Secondo la , la sentenza del Tribunale di Bari n. 1412/1996 del 26.03.1996, nel rigettare la CP domanda avanzata dal e dalla RO S.r.l., dichiarava assorbite entrambe le domande sopra Per_2 indicate (risarcimento danni e restituzione del prezzo in solido verso e le germane ), e Per_2 CP riteneva sfornita di prova la domanda relativa al risarcimento dei danni.
Orbene – prosegue l'appellata - (anche quale rappresentante legale della RO S.r.l.) Per_2 proponeva appello contro tale sentenza, ma il nel costituirsi, non riproponeva le domande RT sopra indicate, ma chiedeva semplicemente la conferma della sentenza di primo grado, così rinunciano a dette domande ex art. 346 c.p.c.
Rileva questa Corte che detta tesi, non ha alcun fondamento, in quanto è assolutamente pacifico che la
“rinuncia” cui fa riferimento tale disposizione «opera solo all'interno del processo» (così, tra le tante,
Cass., Sez. Un. n. 7940/2019, che l'appellata invoca erroneamente a sostegno della propria eccezione).
In ogni caso l'inconsistenza della predetta tesi è resa evidente dai seguenti rilievi: a) la rinuncia implicita ad una domanda (assorbita), di cui all'art. 346 c. p. c., ha valore meramente endoprocessuale, non sostanziale, e quindi non osta alla proponibilità della domanda stessa in altro giudizio (Cass.
1/12/2022, n. 35382, 2/8/2019, n. 20879, e 10/7/2018, n. 18062; Cass., 16/5/2006, n. 11356); - b) già nella sentenza n. 1341/2020 questa Corte aveva riconosciuto (a pag. 5) che «la motivazione della sentenza n. 1412/96 consente di affermare che la formula adoperata nel dispositivo («1- dichiara la nullità del contratto preliminare stipulato in data 26.6-15.7.91 tra e Controparte_4 Pt_2
e;
2- rigetta tutte le domande suindicate») costituisce una mera improprietà
[...] CP lessicale, trattandosi non di un rigetto nel merito, bensì di un rigetto in rito per assorbimento» (come tale evidentemente inidoneo a costituire giudicato esterno).
Del tutto infondata, poi, si rivela l'assunto dell'appellata, secondo cui – a tutto concedere – vi sarebbe il concorso di colpa dell'attore nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Sostiene la che il avrebbe concorso colposamente nella produzione del danno, che CP RT anzi sarebbe stato «causato in via esclusiva (o, in subordine, principalmente), dal suo comportamento», avendo egli sollecitato il notaio alla stipula dell'atto nonostante fosse stato da lui avvertito del mancato aggiornamento delle verifiche catastali precedentemente eseguite.
Correttamente, e condivisibilmente, la difesa del a tal proposito, ha posto in rilievo le RT seguenti considerazioni: - pur prescindendo dal fatto che si tratta di una circostanza risultante pagina 7 di 10 esclusivamente dalle testimonianze – sulla cui attendibilità può avanzarsi qualche dubbio - di due dipendenti del notaio (il quale, peraltro, è stato comunque ritenuto responsabile, non risultando Per_1 provato l'esplicito esonero dall'esecuzione delle verifiche da parte delle venditrici ), ed anche CP
a voler ammettere – come sostenuto dall'appellata – che il fosse a conoscenza del RT preliminare di compravendita anteriormente stipulato dalle con il sig. e la CP Per_2
EDILROSA, di certo egli non poteva sapere che questi ultimi avevano già promosso, con atto di citazione notificato il 7/12/1991 (ossia dodici giorni prima della stipula dell'atto di compravendita) e trascritto il
9/12/1991, l'azione ex art. 2932 c.c., mirante ad ottenere il trasferimento della proprietà dell'immobile;
- in ogni caso, è assolutamente pacifico che la garanzia per evizione, avendo come finalità quella di porre rimedio allo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali, presuppone il solo fatto oggettivo della perdita del bene e pertanto opera, quanto meno nei limiti del c.d. interesse negativo, costituito principalmente dalla restituzione del prezzo e dal rimborso delle spese della vendita,
«indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore o dalla buona fede dell'acquirente e, quindi, non è esclusa neppure dalla conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa di futura evizione, ove la stessa effettivamente si verifichi» (Cass. 10/10/2011, n. 20877; in senso analogo v. ad es. Cass. 19/3/2015, n. 5561, 11/12/2012, n. 22625, e 18/10/2005, n. 20165).
Ancora, Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto medesimo. Conseguentemente,
l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità "ex contractu" per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità, e, stante il suddetto obbligo, non è ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato "ex" art. 1227 cod. civ.” (Cass. civ., Sez. III, 28/11/2007, n. 24733).
Infine, Cass. Civ., 12/06/2020, n. 11296, ha ribadito che “Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro pagina 8 di 10 visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia garantita la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dai partecipanti alla stipula dell'atto medesimo. Conseguentemente, l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità "ex contractu" per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità, dovendosi escludere alla luce di tale obbligo la configurabilità del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.”.
Va, infine, aggiunto che – a tutto concedere – fare pressioni sul notaio per indurlo alla stipula in tempi ristretti, non può assolutamente significare la volontà di esonerare il professionista da effettuare le visure ed i controlli necessari.
Il patto di esonero, deve essere espresso (Cass. civ., Sez. II, 06/06/2014, n. 12797).
Va, ancora, considerato che, all'epoca, non era ancora stato introdotto nell'ordinamento l'art. 2645-bis.
C.c., riguardante la “Trascrizione di contratti preliminari”, aggiunto dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28 febbraio 1997, n. 30, secondo cui i contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643 c.c., anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Infine, riesce difficile a questa Collegio comprendere il fondamento della pretesa dell'appellata di trattenere l'acconto versatole dal benché il prezzo dell'immobile le sia stato interamente RT corrisposto dai soggetti risultati vittoriosi nel giudizio ex art. 2932 c.c.
Va, quindi, accolto l'appello, ferma restando la rinuncia alla domanda risarcitoria, sì che deve condannarsi al pagamento, in favore di della somma di euro € CP RT
154.937,07, oltre interessi legali, a far data dal 19/12/1991.
Consegue l'integrale vittoria, in capo al delle spese relative al doppio grado di merito e al RT giudizio di legittimità, ed anche al procedimento cautelare ante causam, come in dispositivo, sulla base della nota specifica prodotta dalla difesa del RT
Non vi è alcuna seria ragione per compensare, sia pur in parte, dette spese.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, giusta ordinanza n. 33023/2023, sulle domande proposte da , nei confronti di RT CP
, con atto di citazione notificato il 4/6/2009, così provvede:
[...]
- 1) Accoglie la domanda del diretta ad ottenere la restituzione dell'acconto del prezzo RT versato per la compravendita oggetto del giudizio, dato atto della rinuncia alla domanda risarcitoria proposta dall'attore, meglio indicata in motivazione;
- 2) Condanna , al pagamento, in favore di , della somma CP RT di € 154.937,07, oltre agli interessi legali a far data dal 19/12/1991, sino all'effettivo soddisfo, a titolo di restituzione della somma indebitamente percepita quale corrispettivo dell'atto di compravendita in motivazione indicato;
- 3) Condanna , al rimborso, in favore di , delle spese di CP RT lite, di tutti i gradi di giudizio, così liquidate: - a) procedimento cautelare per sequestro conservativo ante causam e giudizio di primo grado (R.G. n. 91000224/2009): € 21.387,00; - b) giudizio di appello
(R.G. n. 2268/2017): onorari e spese totali € 21.633,67; - c) giudizio davanti alla Corte di cassazione
(R.G. n. 2369/2021): totale € 10.773,00, oltre spese generali, CPA ed IVA;
- d) giudizio di rinvio (R.G.
n. 290/2024): totale € 14.239,00, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20 giugno 2025.
Il Presidente rel. est,
Filippo Labellarte
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