Articolo 4 della Legge 27 giugno 1990, n. 171
Articolo 3Articolo 5
Versione
7 luglio 1990
Art. 4. Controllo metrologico nazionale 1. Il controllo metrologico nazionale dei termometri clinici comprende l'approvazione del modello e la verificazione prima; esso viene eseguito dagli uffici metrici centrale e provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. L'approvazione del modello di un termometro clinico e' rilasciata a seguito dell'esame di piu' esemplari effettuato dall'Ufficio centrale metrico, inteso ad accertare l'idoneita' metrologica del termometro per gli usi clinici cui e' destinato, nonche' il mantenimento nel tempo delle caratteristiche metrologiche e funzionali indicate nelle norme di fabbricazione determinate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con i decreti di cui all'articolo 6. L'approvazione del modello costituisce condizione di ammissibilita' alla verificazione prima.
3. La verificazione prima dei termometri clinici deve accertare la loro conformita' al modello approvato, nonche' alle norme di fabbricazione di cui al comma 2, integrate dalle prescrizioni fissate dal provvedimento di approvazione del modello.
4. L'esito positivo della verificazione prima viene attestato da apposito bollo legale, la cui impronta e' riprodotta nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 734 , accompagnato dal numero distintivo dell'ufficio provinciale metrico, oppure, nei casi di delega ad enti pubblici o a loro aziende, del laboratorio che ha eseguito la verificazione prima.
5. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 il controllo metrologico nazionale viene eseguito secondo le procedure e prescrizioni del controllo CEE, di cui all'articolo 3, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
Nota all' art. 4:
- Il D.P.R. n. 734/1948 reca: "Approvazione delle tabelle dei bolli per il servizio metrico".
Entrata in vigore il 7 luglio 1990