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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/11/2024, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 12/11/2024, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2116/2023 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. BEFUMO ACHILLE, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SINDONI MILENA;
- resistente -
OGGETTO: MALATTIA PROFESSIONALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/06/2023 , esponeva : Parte_1
- Che, in qualità di titolare dell'omonima Ditta individuale, ha svolto l'attività di “mastro muratore in pietra o mattoni”, sin dal 05.01.1987.
- -Che, l'attività svolta dal ricorrente ha comportato e comporta una lenta e progressiva azione lesiva sull'organismo del lavoratore;
- Rilevava che l' con provvedimento del 4712/2021 aveva rigettato le sue domande volte CP_1
ad ottenere il riconoscimento della malattia professionale, per “broncopatia e tecnopatia”;
- Che, avverso tale provvedimento, addì 11.02.2022, veniva proposto rituale ricorso, allegando altresì il certificato medico con valutazione del danno nel quale veniva richiesto il riconoscimento della malattia professionale con valutazione del danno nella misura del 10%;
- Che, nonostante ciò, addì 04.02.2023, l' comunicava l'archiviazione della pratica in CP_1 quanto escludeva l'esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo, cui lo stesso lavoratore era stato esposto, e la malattia denunciata.
Rappresentava di aver diritto alla liquidazione dell'indennità, in misura pari al 10% di invalidità permanente (o in quella maggiore o minore che fosse risultata all'esito di una CTU), dal momento che era stato esposto al rischio lavorativo, idoneo per intensità e durata, a provocare le malattie da cui era affetto, e chiedeva la condanna dell' al pagamento dei benefici connessi alla CP_1
percentuale così individuata o da individuarsi a seguito di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dell'evento e sino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
L' si costituiva contestando le domande del ricorrente siccome infondate. CP_1
Faceva presente che, a seguito della domanda del ricorrente, erano stati espletati i necessari accertamenti medici, da cui era risultato che le patologie denunciate erano insussistenti e comunque non riconducibili a cause lavorative, emergendo chiaramente la natura comune di esse.
In conclusione, contestava la sussistenza della malattia professionale richiesta dal ricorrente,
e chiedeva il rigetto delle domande attrici con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa veniva istruita documentalmente, a mezzo di prova per testi e mediante l'espletamento di CTU medica.
All'udienza odierna, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Come noto, la malattia professionale è quella malattia contratta dal lavoratore nell'esercizio e a causa della mansione svolta durante l'attività lavorativa.
Nello specifico, la legge, riconosce la natura di malattia professionale a quello stato di aggressione dell'organismo del lavoratore direttamente connessa all'attività lavorativa svolta causa di una definitiva alterazione dell'organismo stesso che compromette la capacità lavorativa.
Si ha, invece, infortunio sul lavoro nei casi di lesione del lavoratore originata, in occasione di lavoro, da una causa violenta da cui può derivare un'inabilità al lavoro:
– permanente (assoluta o parziale);
– temporanea assoluta (ossia che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni).
L'infortunio può avere, in alcuni casi, come conseguenza anche la morte del lavoratore.
Di norma l'infortunio è determinato da una causa violenta e improvvisa (per esempio la caduta di una mensola sulla testa della segretaria, la rottura di un macchinario ecc.), mentre la malattia è più strettamente collegata al continuo e giornaliero ripetersi delle mansioni lavorative (ernia per chi solleva pesi, grave malattia polmonare per chi respira polveri tossiche, ecc.).
Ciò premesso, la relazione del consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio, offre un complesso di dati clinici e considerazioni medico-legali che induce all'accoglimento parziale della domanda, in quanto consente l'ottenimento dell'indennizzo in capitale, ex art.13 d.lgs.
n.38/2000. La relazione del nominato consulente tecnico d'ufficio Dott. offre Persona_1
un complesso di dati clinici e considerazioni medico-legali che conduce al rigetto della domanda, non ricorrendo i requisiti sanitari richiesti in relazione alla malattia professionale.
Sulla base dell'esposizione peritale- fondata sulla visita del periziato e sulla documentazione medica specialistica in atti, elaborata dall'esperto con argomentare immune da vizi logici- è emerso che il ricorrente, è affetto da: “Connettivite indifferenziata. Fenomeno di Reynaud, Spondiloartrosi.
Esiti di TBC polmonare in soggetto con broncopatia cronica”.
Sulla base della suddetta diagnosi, il Consulente ha rilevato che “al signor Parte_2
NON COMPETE il riconoscimento di malattia professionale perché le sue patologie sono legate alla connettivite una malattia infiammatoria cronica autoimmune che è causa di fenomeno di Raynaud e di coinvolgimento polmonare. “
Ora, il giudizio espresso dal C.t.u. - che dato atto di tutta la documentazione prodotta dal periziato, oltre che della sua condizione psicofisica obiettivamente osservata in sede di visita, non viene affatto scalfito dalle argomentazioni contenute nel presente ricorso.
Il Giudice non vede ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente, frutto di un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute della ricorrente, integrato da una attenta valutazione della documentazione specialistica in atti, di cui è dato atto nelle appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
È appena il caso di precisare, del resto, che il C.t.u. si è espresso, nella redazione dell'elaborato peritale, con argomentazioni logico-scientifiche che questo Tribunale ritiene esaustive e condivisibili.
Concludendo rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta da parte ricorrente, induca dunque al rigetto della domanda.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp.att.c.p.c., parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con il ricorso Parte_1
depositato il 29/06/2023, udite le conclusioni delle parti, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio. Parte_1
3) Pone a carico dell' le spese relative alla CTU, liquidate come da separato CP_1
provvedimento. Così deciso in Patti, 12/11/2024
. Il Giudice
Pietro Paolo Arena