Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 27/04/2026, n. 7630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7630 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07630/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16582/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16582 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Cristiana Apostolo e Antonio Tallarida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del rigetto dell'istanza di riconoscimento della causa di servizio e della concessione dell'equo indennizzo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa UL La FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1 - Gli odierni ricorrenti, in qualità di eredi del Vice Brigadiere della Guardia di finanza -OMISSIS- hanno presentato ricorso avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio – e del conseguente equo indennizzo – per la morte del padre occorsa all’esito ad un incidente stradale “in itinere” in data 27 novembre 2019. In particolare, il militare, mentre si recava presso la caserma a bordo del proprio motoveicolo, dopo aver effettuato il sorpasso di una fila di veicoli incolonnati a causa del traffico, ha perso il controllo del mezzo rovinando al suolo; a seguito della caduta è stato sbalzato e il corpo ha urtato contro il guard-rail, riportando un trauma cranico letale conseguente all’impatto con un bullone di ancoraggio sporgente della barriera, mentre il motociclo, ormai privo di guida, è entrato in collisione con un’autovettura ferma in colonna.
Il provvedimento gravato ha recepito i pareri resi dal Comitato di verifica, sia in prima istanza (9 gennaio 2023) sia in sede di riesame (4 luglio 2023), con i quali è stata esclusa la riconducibilità a causa di servizio delle lesioni e del successivo evento mortale. In particolare, nel primo parere si afferma che il militare, mentre si recava in caserma, “ tamponava una auto ferma in colonna per il traffico ” e che “ le circostanze di tempo, di modo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l’evento […] configurano l’ipotesi della colpa (alta velocità e tamponamento), interruttiva di qualsiasi rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante con il servizio ”. In sede di riesame, pur abbandonando la ricostruzione del tamponamento, il Comitato ha tuttavia confermato il giudizio negativo, rilevando che “ sono ravvisabili elementi interruttivi del nesso causale per colpa (elevata velocità del mezzo) ”.
Il ricorso è affidato a tre motivi di gravame con cui i ricorrenti deducono in sintesi:
i) la violazione e falsa applicazione della normativa in materia di equo indennizzo, il quanto il nesso causale con il servizio è stato escluso sulla base della sola presunta elevata velocità del motociclo, senza alcuna dimostrazione della colpa grave del militare, omettendo altresì di considerare che l’evento mortale è stato in concreto determinato dall’impatto con un bullone sporgente;
ii) l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e manifesta ingiustizia, per non aver considerato quale causa determinante dell’evento mortale l’urto contro un bullone sporgente del guard-rail;
iii) il difetto di motivazione e l’erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, in quanto il provvedimento impugnato e i pareri presupposti risulterebbero fondati su una motivazione sommaria e generica.
2 - Resistono in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero della difesa, insistendo per il rigetto del gravame.
3 – All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
1 - Il ricorso è infondato in quanto il provvedimento impugnato si presenta immune dai vizi dedotti.
Le censure possono essere esaminate congiuntamente, in ragione della loro intima connessione logico-sistematica.
2 - In via preliminare, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il Comitato di verifica per le cause di servizio è l’organo cui è demandato l’accertamento definitivo del nesso causale tra infermità e attività di servizio, attraverso l’espressione di un parere vincolante per l’Amministrazione, che costituisce sintesi di valutazioni tecnico-specialistiche e si colloca nell’ambito della discrezionalità tecnica, incidendo sul merito sanitario.
Da ciò discende che il relativo giudizio non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, essendo consentita al giudice solo “ una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all’organo medico ” (Cons. Stato, Sez. II, n. 3740 del 2023).
Con specifico riguardo all’infortunio in itinere, la giurisprudenza ha chiarito che tale ipotesi ricorre quando l’evento lesivo si verifichi lungo un percorso esterno imposto da esigenze di servizio, purché “ al verificarsi dell’incidente non abbia concorso il dipendente con iniziative colpose o ingiustificate o con imprudenza grave ”. Ne consegue che deve escludersi “ ogni automatismo tra l’infortunio occorso, per l’appunto, in itinere e la dipendenza da causa di servizio della conseguente infermità, essendo (anche) necessario, tra l’altro, che il comportamento dell’interessato sia immune da una corresponsabilità di natura colposa (o dolosa) nell’evento dannoso ” (Cons. di Stato, Sez. II, 21 marzo 2025, n. 2325).
3 - Ebbene, dalla ricostruzione della dinamica dell’incidente, quale emerge dai verbali dell’autorità di polizia intervenuta sul posto, risulta che il motoveicolo condotto dal militare, dopo aver effettuato il sorpasso di una fila di veicoli incolonnati per il deflusso del traffico, ha perso il controllo, rovinando al suolo. In seguito alla caduta, il conducente è stato disarcionato e il corpo ha impattato contro il guard rail, mentre il motociclo, ormai privo di guida, ha colliso con un’autovettura ferma in colonna sulla regolare corsia di marcia.
Dalla documentazione in atti non risultano dedotti né accertati ulteriori fattori esterni idonei a determinare la caduta, quali ostacoli improvvisi, manovre anomale di terzi o condizioni imprevedibili della strada. Ne consegue che la dinamica del sinistro non può che essere ricondotta, in via esclusiva o comunque prevalente, alla condotta di guida del motociclista, che evidenzia un difetto di attenzione e di controllo del mezzo incompatibile con le condizioni del traffico, caratterizzate da circolazione rallentata e veicoli incolonnati. In tale contesto, i testimoni presenti hanno riferito che il motociclo procedeva a “ velocità sostenuta ” al momento del sorpasso, elemento che assume rilievo quale indice significativo di una condotta imprudente, avuto riguardo al contesto stradale descritto. La manovra, posta in essere in presenza di traffico congestionato, risulta pertanto non adeguata alle condizioni concrete di circolazione.
Parimenti, dagli atti emerge la presenza di una traccia di frenata di circa sei metri, circostanza che depone nel senso di una reazione tardiva del conducente e, quindi, di una velocità non commisurata alle condizioni della strada, tale da non consentire un arresto del mezzo in sicurezza né un pieno controllo della traiettoria.
Giova, peraltro, rilevare che l’art. 149, comma 1, del codice della strada impone ai conducenti di mantenere una distanza di sicurezza tale da consentire l’arresto tempestivo del veicolo ed evitare collisioni, configurandosi in giurisprudenza una presunzione iuris tantum di responsabilità a carico di chi tampona, superabile solo mediante prova rigorosa di una causa non imputabile (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 3398/2023; Cass. civ., sez. III, n. 15923/2024). Tali principi trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui l’urto con il veicolo fermo è intervenuto all’esito della perdita di controllo del motoveicolo, circostanza che evidenzia la mancata adozione di una condotta di guida idonea a garantire il controllo del mezzo e a consentire un arresto tempestivo e in condizioni di sicurezza. Ne consegue che incombeva sull’odierno appellante l’onere di dimostrare l’esistenza di un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile idoneo a interrompere il nesso causale; prova che, nella specie, non risulta essere stata fornita.
4 - Non assume, pertanto, alcun rilievo decisivo il successivo impatto del corpo del motociclista contro il bullone sporgente del guard-rail, né le eventuali responsabilità riconducibili alla manutenzione di tale infrastruttura. L’argomentazione difensiva, infatti, incorre in una evidente sovrapposizione tra il piano soggettivo della colpa e quello oggettivo della causalità materiale, che devono invece rimanere distinti.
La possibile esistenza di concause attiene, infatti, al profilo eziologico dell’evento, ossia al contributo che diversi fattori possono aver apportato alla sua produzione sul piano naturalistico; essa non incide, invece, sulla valutazione della gravità della colpa, che va misurata esclusivamente in relazione allo scostamento della condotta concretamente tenuta rispetto allo standard di diligenza esigibile. In tale prospettiva, la colpa si qualifica come grave quando la deviazione da tale standard risulti particolarmente marcata, mentre è lieve quando lo scostamento appaia contenuto.
Diversamente, l’eventuale responsabilità di terzi – quale, in ipotesi, quella dell’amministrazione preposta alla manutenzione del guard-rail – rileva sul distinto piano del concorso causale nella produzione del danno e, dunque, ai fini dell’eventuale riparto delle responsabilità risarcitorie, senza tuttavia interferire con il giudizio sulla rimproverabilità soggettiva della condotta del danneggiato.
Ne deriva che possono configurarsi ipotesi in cui l’evento dannoso sia interamente riconducibile alla condotta di una sola parte, pur in assenza di colpa, così come situazioni in cui la pluralità di fattori causali risulti perfettamente compatibile con la sussistenza di una colpa grave in capo a uno dei soggetti coinvolti. Nel caso di specie, ciò che rileva, ai fini dell’interruzione del nesso di dipendenza tra attività di servizio ed evento dannoso, è la presenza di una condotta connotata da colpa grave, ritenendosi conforme a criteri di giustizia sostanziale imputare le conseguenze dannose a chi, con il proprio comportamento colposo, abbia contribuito in modo efficiente alla loro verificazione, impedendo di neutralizzare l’efficacia eziologica di eventuali concause.
In tale quadro, l’eventuale esistenza di ulteriori responsabilità potrà assumere rilievo esclusivamente sul piano risarcitorio nei rapporti tra corresponsabili, ma non incide sul diverso giudizio relativo alla dipendenza da causa di servizio.
La condotta di guida, come sopra ricostruita, risulta infatti caratterizzata da evidenti profili di imprudenza – quali la velocità sostenuta, il sorpasso di veicoli incolonnati, il mancato controllo del mezzo e il conseguente impatto con un veicolo fermo – che integrano una colpa grave idonea, di per sé, a determinare il sinistro.
Il successivo urto contro il bullone sporgente, anche a volerlo considerare quale concausa dell’evento mortale sotto il profilo strettamente materiale, non incide né attenua il grado della colpa che ha originato l’incidente. Esso rileva, semmai, esclusivamente sul piano della gravità delle conseguenze lesive, potendo aver aggravato l’esito finale dell’evento, ma senza in alcun modo elidere o ridimensionare la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro, che costituisce il fatto generatore da cui trae origine l’intera sequenza causale.
5 - In definitiva, la valutazione dell’Amministrazione si fonda su un iter logico coerente e su un’adeguata istruttoria, avendo puntualmente individuato, nella condotta di guida del militare profili di imprudenza tali da integrare una colpa grave, idonea a interrompere il nesso di dipendenza tra attività di servizio ed evento dannoso.
6 - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della difesa, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE LE, Presidente
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
UL La FA, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| UL La FA | CE LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.