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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/05/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 190
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo nell'anno 2021 al n. 6930 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1435/2021 emesso dal
Giudice designato del Tribunale di Salerno, notificato in data 2.07.2021
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Parte_1 difesa dall'avv.to Marco Ferrazzano, giusta procura speciale redatta su foglio separato da intendersi in calce all'atto di opposizione, presso il cui studio elett.te dom.ta in Pontecagnano Faiano, alla Via G. Colombo, 6;
Opponente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Maddalena Costanzo e dall'avv. Nicola
Di Guida, elett.me dom.to presso il loro studio, in Trentola Ducenta (CE), alla Via E. De Nicola, 88;
Opposta
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 22.05.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
proponeva formale opposizione al decreto ingiuntivo n. 1435/2021, emesso dal Tribunale di Salerno, con il quale le era stato ingiunto di pagare all'opposta società la somma di euro 29.890,00, oltre interessi e spese, in forza di contratto a caldo di noleggio delle seguenti attrezzature: attrezzatura idraulica per pali tipo B125 – Matricola B125ZZ0113.
Con la spiegata opposizione l'attrice eccepiva la inammissibilità e infondatezza della domanda;
in via preliminare, eccepiva la nullità del d.i. per assoluta indeterminatezza della domanda, dal momento che il ricorrente si era limitato ad allegare una fattura e un contratto di noleggio dell'1.07.2015 e la fattura depositata non si riferiva al contratto di nolo, ma ad altre prestazioni.
Aggiungeva, poi, l'opponente che, con successivi atti, era esteso il contratto di nolo per una somma complessiva di euro 136.030,00. Deduceva
l'opponente che alla data di conclusione dell'atto specificativo del 10.3.2016, compresa la fattura conclusiva emessa da Opere di Fondazione il giorno seguente alla conclusione dell'atto specificativo (11.3.2016), il totale fatturato (sia per il nolo a caldo, sia per ulteriori interventi) ammontava ad
€.149.620,80. Parte opponente sosteneva che per il contratto di nolo a caldo e per tutte le fatture emesse sino al giorno seguente la conclusione dell'atto specificativo, aveva pagato tutto quanto dovuto e, anzi, somme maggiori. Più
Parte in particolare, la aveva pagato la somma complessiva di €.153.852,00 a fronte di un contratto di nolo a caldo, dedotto nel monitorio e definito con l'atto specificativo del 10.3.2016 in base al quale, a saldo, comprensivo di
IVA era dovuta la somma di €.136.030,00 (€.111.500,00 oltre IVA). Ragion per cui, la opponente chiedeva, in via riconvenzionale, la somma pari ad euro
7.816,00, versata in più. In via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare che nulla era dovuto, in considerazione di quanto effettivamente pagato dalla odierna opponente, alla con pedissequo rigetto Controparte_1
della domanda e revoca del decreto monitorio. Con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società
[...]
Parte
la quale affermava di aver concluso con contratto di CP_1
noleggio a caldo in data 1.07.2015 e aveva depositato le scritture contabili autenticate a prova del credito. Affermava poi che la fattura contestata da controparte, rientrava nel contratto indicato, del quale era un residuo non corrisposto. Si trattava, a detta di parte opposta, di lavori per i quali si era avuto un accordo verbale tra il legale rapp.te della Parte_2
e la
[...] Parte_1 Parte opposta rassegnava le seguenti conclusioni: “PRELIMINARMENTE - accordarsi, ex art. 648 c.p.c, la provvisoria esecutorietà al decreto monitorio, essendo l'opposizione proposta dalla società Parte_1
non fondata su prova scritta e, comunque, non di facile e pronta esecuzione.
IN PRINCIPALITA'- confermarsi il decreto monitorio opposto, re- spingendo, per l'effetto, le domande tutte proposte dalla società opponente, siccome infondate in fatto ed in diritto. NEL MERITO - condannare la società opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della della somma di € Controparte_1
29.890,00 oltre interessi di mora ex D. lgs 231/02, od in quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia ad esito dell' esperenda istruttoria. Vinte le spese di lite. In via gradata ove mai il Giudice ritenga che i lavori descritti in fattura non rientrino nel contratto di nolo a caldo del
01.07.2015, ma si riferiscano a patti ed accordi aggiuntivi al detto contratto, come tali nulli, perché non avvenuti in forma scritta, si richiede accertato lo svolgimento dei lavori indicati in fattura per il periodo ivi indicato, da parte del personale della ed in conseguenza Controparte_1
l'arricchimento senza causa della ai danni della Parte_1
condannare la società opponente al pagamento in Controparte_1 favore dell'opposta della somma di € 29890,00 a titolo di indennizzo”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., rigettata la richiesta di provvisoria esecutività, ritenuta la inammissibilità della prova orale articolata dall'opposto, rigettata la richiesta avanzata da parte apposta ex art. 177 c.p.c., la causa perveniva all'udienza del 17.04.2023, per discussione orale e decisione;
con sentenza non definitiva resa a verbale il 17.04.2023 il
Tribunale, re melius perpensa, e dopo rimeditazione della questione di ammissibilità della diversa domanda fondata su distinto titolo contrattuale, ritenuto che quest'ultima potesse ritenersi consentita e non tardiva, così decideva: “1) DICHIARA l'ammissibilità delle domande spiegate dall'opposto nella comparsa di costituzione e risposta;
2) DISPONE che il giudizio sia rimesso sul ruolo con separata ordinanza, per il suo prosieguo;
3)
Spese al merito”.
Con separata ordinanza il giudizio era rimesso all'udienza del 19.06.2023 per ammissione dei mezzi istruttori;
all'esito di tale udienza la causa era rinviata per p.c. all'udienza del 21.05.2024, celebrata con modalità telematico scritte, all'esito della quale essa era assegnata in decisione con i termini ex art. 190
c.p.c.
Giova premettere che la ditta ha azionato un credito, Controparte_1
Parte nei confronti di per la somma di euro 29.890,00, sulla base del contratto di noleggio a caldo dell'1/07/2015, per le seguenti macchine e attrezzature: Attrezzatura Idraulica per pali tipo B125- Matricola
B125ZZ0113, giusta fattur allegata al monitorio n.38 del 31/12/2018, per un totale di € 29.890,00.
L'opponente, in citazione, faceva rilevare che la fattura allegata al monitorio si riferiva non a prestazioni connesse al preteso contratto di noleggio a caldo, bensì a lavori, dei quali il contratto non faceva alcuna menzione
(precisamente, “realizzazione di tiranti orizzontali per costruzione ascensore con l'ausilio di sonda CMV420 compresa l'attrezzatura necessaria. Lavori concordati e realizzati in economia”)., con conseguente assenza dei presupposti per la emissione del decreto monitorio.
L'opponente, inoltre, precisava che il contratto di nolo a caldo, esteso sino al
2016, era da considerarsi a quella data concluso ed i rapporti di dare avere definitivamente risolti, risultando pagato quanto dovuto, ed anzi più del dovuto.
L'opponente chiariva anche che, concluso il contratto di nolo a caldo,
l'opponente pagava alla opposta due fatture separate, relative a lavori di carotaggio, regolarmente saldati.
Negava, però, l'opponente, recisamente, che fossero stati tra le parti mai concordati lavori in economia.
L'opponente al riguardo dichiarava: “Come già evidenziato non è intervenuto nessun accordo circa lavorazioni in economia. Tanto più che, proprio per la natura delle lavorazioni che si rinvengono nella fattura utilizzata per il monitorio, non poteva intervenire nessun accordo, non foss'altro perché i cd. lavori in economia presuppongono che la prestazione del lavoro altrui sia secondaria rispetto all'impiego del lavoro proprio. Nel caso dei lavori individuati in fattura, invece, si evince che le asserite lavorazioni in economia erano di esclusiva pertinenza della
[...]
con esclusione di qualsiasi intervento da parte della Controparte_1 [...]
(cfr. citazione in opposizione). Parte_1
L'opposta, a fronte della difesa della controparte, in comparsa di costituzione e risposta, deduceva che la “fattura contestata da controparte rientra nel contratto indicato, del quale è un residuo non corrisposto, la dicitura lavori in economia è una semplice indicazione verbale posta all'interno del documento contabile, ma si riferisce comunque al detto contratto e non come vorrebbe far credere controparte a opere e lavori mai realizzati dalla società
[...]
Si tratta, infatti, di lavori per i quali si è avuto un accordo Parte_2 verbale tra il legale rapp.te della e la Parte_2
. Parte_1
Di poi, l'opposta, ribadite le proprie conclusioni, articolava domanda di nuova ex art. 20412 in via subordinata, nei seguenti termini: “In via gradata ove mai il Giudice ritenga che i lavori descritti in fattura non rientrino nel contratto di nolo a caldo del 01.07.2015, ma si riferiscano a patti ed accordi aggiuntivi al detto contratto, come tali nulli, perché non avvenuti in forma scritta, si richiede accertato lo svolgimento dei lavori indicati in fattura per il periodo ivi indicato, da parte del personale della ed Controparte_1 in conseguenza l' arricchimento senza causa della Parte_1
[... ai danni della condannare la società opponente al Controparte_1 pagamento in favore dell'opposta della somma di € 29890,00 a titolo di indennizzo”.
Mette conto evidenziare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c.. Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione. (cfr. Tribunale , Bari
, sez. lav. , 19/09/2018 , n. 2819). Peraltro, nel giudizio di opposizione l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Giova, altresì, rammentare che, in materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n.
13533). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto, per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460: in tal caso, risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza,
o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533).
Orbene, nel caso posto all'attenzione del Tribunale, l'opposto creditore – che dopo avere allegato a fondamento del monitorio fattura relativa a lavori in economia pretesamente eseguiti – ha, poi, in citazione, chiarito che la dicitura lavori in economia doveva riferirsi ad una menzione generica, riferendosi la fattura, piuttosto, ad una estensione del contratto di nolo a caldo tra le parti, non ha dato evidenza del titolo posto a base della pretesa creditoria.
Mutando, però, nuovamente inquadramento, nella prima memoria 183, co. 6
c.p.c. la opposta dichiarava: “Si tratta, infatti, di lavori per i quali si è avuto un accordo verbale tra il legale rapp.te della Parte_2
e la .
[...] Parte_1
Tuttavia, nel contratto di nolo a caldo non era affatto menzionata l'esecuzione di lavori da eseguirsi dalla opposta, la quale, invece, noleggiava taluni mezzi meccanici che sarebbero stati utilizzati presso il cantiere del locatario, con riferimento alla idoneità degli operatori congruamente formati, ma senza subappalto di lavori di sorta.
Ad ogni buon conto, la circostanza della pretesa estensione del contratto, come sostenuta dall'opposta, non ha avuto riscontro probatorio.
La circostanza centrale articolata dalla opposta nella seconda memoria 183, co. 6 c.p.c. (Vero che l'amministratore unico della Parte_1
sig. incaricava in data 01.04.2016 verbalmente dello
[...] Controparte_2
svolgimento dei lavori di cui al capo precedente la Controparte_1 concludendo apposito contratto verbale con l'amministratore unico della detta società sig. , ritenendo la Controparte_3 Controparte_1
una società molto competente a tal fine ed invitandolo ad adempiere a
[...] detto incarico in tempi brevi;
5. che l'amministratore unico della
[...] accettava l'incarico offertogli relativo ai lavori indicati al Controparte_1 capo 3 della presente memoria ed in data 04.04.2016 iniziava i detti lavori”, si palesava generica in ordine alla collocazione temporale e spaziale del predetto, preteso accordo.
Generica era anche la circostanza articolata per la prova testimoniale del prezzo concordato (“Vero che il prezzo per i lavori di cui al capo 3 della presente memoria, veniva pattuito verbalmente dai due amministratori sig.
, per la il sig. Controparte_2 Controparte_4 [...]
, per la per le prime tre fasi in € 1200,00 CP_3 Controparte_1
per ogni giorno di lavorazione, oltre il trasporto Andata e Ritorno dal cantiere dei macchinari per € 500,00 in misura fissa e soltanto per la quarta fase in €
1500,00 per ogni giorno di lavorazione, oltre il trasporto Andata e Ritorno dal cantiere dei macchinari per € 500,00 in misura fissa).
D'altro canto, il superamento del divieto di cui all'art. 2721 c.c. esigeva che la circostanza dell'intervenuto accordo verbale fosse sufficientemente articolata e determinata, derivandone l'esito integrale del giudizio.
La domanda di adempimento contrattuale, in difetto di prova del titolo, non è dunque accoglibile.
La domanda spiegata in via subordinata dalla opposta, di pagamento della somma portata dal d.i. a titolo non già di adempimento, ma di indennizzo per preteso indebito arricchimento, non è fondata, in quanto non provata.
Come noto, l'indennità ex art. 2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace.
Infatti la liquidazione non può avvenire in misura corrispondente al prezzo fatturato delle merci, comprensivo del guadagno. Così, la domanda di indennizzo non può essere accolta per difetto di prova dell'entità dell''impoverimento' o di 'diminuzione patrimoniale' cui commisurare il ristoro. Nella specie l'attore opposto non ha fornito alcun elemento per determinare quale fosse il costo sostenuto, il margine di guadagno, ecc, cioè quale sia stata la sua reale diminuzione patrimoniale, epurata dal margine di guadagno, precludendo ogni indagine che non potrebbe estendersi fino al punto di ricercare elementi di fatto che era onere della parte fornire (cfr.
Tribunale Reggio Calabria sez. I, 19/02/2022, n.206). Va ora esaminata la domanda riconvenzionale spiegata dall'attore opponente, in via riconvenzionale (“Voglia, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la odierna opponente ha versato somme maggiori rispetto a quelle dovute, siccome dedotto in narrativa e, per l'effetto, voglia condannare la al pagamento, in restituzione, della somma di Controparte_1
€.7.816,00 ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dal giudizio odierno, oltre interessi moratori ex D.lgs.231/2002 ovvero oltre interessi moratori dall'esborso al soddisfo. In ogni caso con revoca del decreto monitorio”).
La domanda va qualificata come azione di ripetizione di indebito;
quanto alla distribuzione dell'onere della prova, giova rammentare che nell'ipotesi di azioni esercitate deducendo di aver eseguito un pagamento non dovuto, senza aver ricevuto la controprestazione, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente corrisposte, l'azione deve essere ricondotta nell'alveo dell'azione di ripetizione dell'indebito, disciplinata dall' art. 2033 c.c. Invero nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (cfr. Tribunale ,
Benevento , 22/02/2023 , n. 468).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nell'accogliere la domanda di restituzione di parte dei compensi proposta da due clienti nei confronti del loro difensore, aveva fatto gravare su quest'ultimo l'onere di provare la causa che potesse giustificare il diritto a trattenere la somma asseritamente ritenuta in eccesso rispetto a quella indicata nella fattura, senza valutare se i clienti avessero fornito la prova dell'inesistenza della causa giustificativa del pagamento che asserivano non dovuto) (cfr. Cassazione civile , sez. III ,
23/11/2022 , n. 34427).
Il solvens di quanto si assume versato indebitamente, ha, dunque, l'onere di provare i pagamenti e l'onere di provare l'inesistenza di causa giustificativa dei versamenti, senza che possa richiedersi all'accipiens di provare l'esistenza di una causa giustificativa dei versamenti.
Giova evidenziare che, a fronte della riconvenzionale proposta, la convenuta in riconvenzionale implicitamente ne deduceva la infondatezza, laddove in comparsa di costituzione e risposta così dichiarava: “D' altronde non si comprende come mai controparte, così attenta ai calcoli, si trovi un errore di pagamento di € 7816,00 richiedendone addirittura in riconvenzionale la restituzione, e dopo così tanto tempo, dopo 4 anni e solo in seguito al monitorio proposto da questa difesa”.
Ad ogni buon conto, deve evidenziarsi che l'attore in riconvenzionale non ha articolato alcuna prova diretta a dare evidenza della inesistenza di cause giustificative del pagamento in preteso eccesso (e della inesistenza, ad esempio, di ulteriori, possibili rapporti tra le parti cui tali pagamenti avrebbero potuto essere riferiti).
La riconvenzionale va, dunque, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza della opposta, con allocazione in capo ad essa di ¾ delle spese e compensazione del residuo quarto, in considerazione del rigetto della riconvenzionale.
Le spese sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147 del 2022, tenendo conto dei valori medi per tutte le voci, considerato il valore, con applicazione dei minimi solo per la voce di istruttoria, in considerazione della esiguità dell'attività effettivamente espletata;
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunziando sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui all'epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la opposizione e revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n.
1435/2021 emesso dal Giudice designato del Tribunale di Salerno, notificato in data 2.07.2021;
2) Rigetta la riconvenzionale subordinata spiegata dall'opposta;
3) Rigetta la riconvenzionale spiegata dall'opponente; 4) Condanna l'opposta al rimborso in favore dell'opponente dei ¾ delle spese di lite, che liquida nel loro complessivo ammontare in € 6.713,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
Salerno, 10.05.2025
Il GU
Dott.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 190
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo nell'anno 2021 al n. 6930 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1435/2021 emesso dal
Giudice designato del Tribunale di Salerno, notificato in data 2.07.2021
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Parte_1 difesa dall'avv.to Marco Ferrazzano, giusta procura speciale redatta su foglio separato da intendersi in calce all'atto di opposizione, presso il cui studio elett.te dom.ta in Pontecagnano Faiano, alla Via G. Colombo, 6;
Opponente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Maddalena Costanzo e dall'avv. Nicola
Di Guida, elett.me dom.to presso il loro studio, in Trentola Ducenta (CE), alla Via E. De Nicola, 88;
Opposta
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 22.05.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
proponeva formale opposizione al decreto ingiuntivo n. 1435/2021, emesso dal Tribunale di Salerno, con il quale le era stato ingiunto di pagare all'opposta società la somma di euro 29.890,00, oltre interessi e spese, in forza di contratto a caldo di noleggio delle seguenti attrezzature: attrezzatura idraulica per pali tipo B125 – Matricola B125ZZ0113.
Con la spiegata opposizione l'attrice eccepiva la inammissibilità e infondatezza della domanda;
in via preliminare, eccepiva la nullità del d.i. per assoluta indeterminatezza della domanda, dal momento che il ricorrente si era limitato ad allegare una fattura e un contratto di noleggio dell'1.07.2015 e la fattura depositata non si riferiva al contratto di nolo, ma ad altre prestazioni.
Aggiungeva, poi, l'opponente che, con successivi atti, era esteso il contratto di nolo per una somma complessiva di euro 136.030,00. Deduceva
l'opponente che alla data di conclusione dell'atto specificativo del 10.3.2016, compresa la fattura conclusiva emessa da Opere di Fondazione il giorno seguente alla conclusione dell'atto specificativo (11.3.2016), il totale fatturato (sia per il nolo a caldo, sia per ulteriori interventi) ammontava ad
€.149.620,80. Parte opponente sosteneva che per il contratto di nolo a caldo e per tutte le fatture emesse sino al giorno seguente la conclusione dell'atto specificativo, aveva pagato tutto quanto dovuto e, anzi, somme maggiori. Più
Parte in particolare, la aveva pagato la somma complessiva di €.153.852,00 a fronte di un contratto di nolo a caldo, dedotto nel monitorio e definito con l'atto specificativo del 10.3.2016 in base al quale, a saldo, comprensivo di
IVA era dovuta la somma di €.136.030,00 (€.111.500,00 oltre IVA). Ragion per cui, la opponente chiedeva, in via riconvenzionale, la somma pari ad euro
7.816,00, versata in più. In via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare che nulla era dovuto, in considerazione di quanto effettivamente pagato dalla odierna opponente, alla con pedissequo rigetto Controparte_1
della domanda e revoca del decreto monitorio. Con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società
[...]
Parte
la quale affermava di aver concluso con contratto di CP_1
noleggio a caldo in data 1.07.2015 e aveva depositato le scritture contabili autenticate a prova del credito. Affermava poi che la fattura contestata da controparte, rientrava nel contratto indicato, del quale era un residuo non corrisposto. Si trattava, a detta di parte opposta, di lavori per i quali si era avuto un accordo verbale tra il legale rapp.te della Parte_2
e la
[...] Parte_1 Parte opposta rassegnava le seguenti conclusioni: “PRELIMINARMENTE - accordarsi, ex art. 648 c.p.c, la provvisoria esecutorietà al decreto monitorio, essendo l'opposizione proposta dalla società Parte_1
non fondata su prova scritta e, comunque, non di facile e pronta esecuzione.
IN PRINCIPALITA'- confermarsi il decreto monitorio opposto, re- spingendo, per l'effetto, le domande tutte proposte dalla società opponente, siccome infondate in fatto ed in diritto. NEL MERITO - condannare la società opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della della somma di € Controparte_1
29.890,00 oltre interessi di mora ex D. lgs 231/02, od in quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia ad esito dell' esperenda istruttoria. Vinte le spese di lite. In via gradata ove mai il Giudice ritenga che i lavori descritti in fattura non rientrino nel contratto di nolo a caldo del
01.07.2015, ma si riferiscano a patti ed accordi aggiuntivi al detto contratto, come tali nulli, perché non avvenuti in forma scritta, si richiede accertato lo svolgimento dei lavori indicati in fattura per il periodo ivi indicato, da parte del personale della ed in conseguenza Controparte_1
l'arricchimento senza causa della ai danni della Parte_1
condannare la società opponente al pagamento in Controparte_1 favore dell'opposta della somma di € 29890,00 a titolo di indennizzo”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., rigettata la richiesta di provvisoria esecutività, ritenuta la inammissibilità della prova orale articolata dall'opposto, rigettata la richiesta avanzata da parte apposta ex art. 177 c.p.c., la causa perveniva all'udienza del 17.04.2023, per discussione orale e decisione;
con sentenza non definitiva resa a verbale il 17.04.2023 il
Tribunale, re melius perpensa, e dopo rimeditazione della questione di ammissibilità della diversa domanda fondata su distinto titolo contrattuale, ritenuto che quest'ultima potesse ritenersi consentita e non tardiva, così decideva: “1) DICHIARA l'ammissibilità delle domande spiegate dall'opposto nella comparsa di costituzione e risposta;
2) DISPONE che il giudizio sia rimesso sul ruolo con separata ordinanza, per il suo prosieguo;
3)
Spese al merito”.
Con separata ordinanza il giudizio era rimesso all'udienza del 19.06.2023 per ammissione dei mezzi istruttori;
all'esito di tale udienza la causa era rinviata per p.c. all'udienza del 21.05.2024, celebrata con modalità telematico scritte, all'esito della quale essa era assegnata in decisione con i termini ex art. 190
c.p.c.
Giova premettere che la ditta ha azionato un credito, Controparte_1
Parte nei confronti di per la somma di euro 29.890,00, sulla base del contratto di noleggio a caldo dell'1/07/2015, per le seguenti macchine e attrezzature: Attrezzatura Idraulica per pali tipo B125- Matricola
B125ZZ0113, giusta fattur allegata al monitorio n.38 del 31/12/2018, per un totale di € 29.890,00.
L'opponente, in citazione, faceva rilevare che la fattura allegata al monitorio si riferiva non a prestazioni connesse al preteso contratto di noleggio a caldo, bensì a lavori, dei quali il contratto non faceva alcuna menzione
(precisamente, “realizzazione di tiranti orizzontali per costruzione ascensore con l'ausilio di sonda CMV420 compresa l'attrezzatura necessaria. Lavori concordati e realizzati in economia”)., con conseguente assenza dei presupposti per la emissione del decreto monitorio.
L'opponente, inoltre, precisava che il contratto di nolo a caldo, esteso sino al
2016, era da considerarsi a quella data concluso ed i rapporti di dare avere definitivamente risolti, risultando pagato quanto dovuto, ed anzi più del dovuto.
L'opponente chiariva anche che, concluso il contratto di nolo a caldo,
l'opponente pagava alla opposta due fatture separate, relative a lavori di carotaggio, regolarmente saldati.
Negava, però, l'opponente, recisamente, che fossero stati tra le parti mai concordati lavori in economia.
L'opponente al riguardo dichiarava: “Come già evidenziato non è intervenuto nessun accordo circa lavorazioni in economia. Tanto più che, proprio per la natura delle lavorazioni che si rinvengono nella fattura utilizzata per il monitorio, non poteva intervenire nessun accordo, non foss'altro perché i cd. lavori in economia presuppongono che la prestazione del lavoro altrui sia secondaria rispetto all'impiego del lavoro proprio. Nel caso dei lavori individuati in fattura, invece, si evince che le asserite lavorazioni in economia erano di esclusiva pertinenza della
[...]
con esclusione di qualsiasi intervento da parte della Controparte_1 [...]
(cfr. citazione in opposizione). Parte_1
L'opposta, a fronte della difesa della controparte, in comparsa di costituzione e risposta, deduceva che la “fattura contestata da controparte rientra nel contratto indicato, del quale è un residuo non corrisposto, la dicitura lavori in economia è una semplice indicazione verbale posta all'interno del documento contabile, ma si riferisce comunque al detto contratto e non come vorrebbe far credere controparte a opere e lavori mai realizzati dalla società
[...]
Si tratta, infatti, di lavori per i quali si è avuto un accordo Parte_2 verbale tra il legale rapp.te della e la Parte_2
. Parte_1
Di poi, l'opposta, ribadite le proprie conclusioni, articolava domanda di nuova ex art. 20412 in via subordinata, nei seguenti termini: “In via gradata ove mai il Giudice ritenga che i lavori descritti in fattura non rientrino nel contratto di nolo a caldo del 01.07.2015, ma si riferiscano a patti ed accordi aggiuntivi al detto contratto, come tali nulli, perché non avvenuti in forma scritta, si richiede accertato lo svolgimento dei lavori indicati in fattura per il periodo ivi indicato, da parte del personale della ed Controparte_1 in conseguenza l' arricchimento senza causa della Parte_1
[... ai danni della condannare la società opponente al Controparte_1 pagamento in favore dell'opposta della somma di € 29890,00 a titolo di indennizzo”.
Mette conto evidenziare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c.. Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione. (cfr. Tribunale , Bari
, sez. lav. , 19/09/2018 , n. 2819). Peraltro, nel giudizio di opposizione l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Giova, altresì, rammentare che, in materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n.
13533). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto, per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460: in tal caso, risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza,
o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533).
Orbene, nel caso posto all'attenzione del Tribunale, l'opposto creditore – che dopo avere allegato a fondamento del monitorio fattura relativa a lavori in economia pretesamente eseguiti – ha, poi, in citazione, chiarito che la dicitura lavori in economia doveva riferirsi ad una menzione generica, riferendosi la fattura, piuttosto, ad una estensione del contratto di nolo a caldo tra le parti, non ha dato evidenza del titolo posto a base della pretesa creditoria.
Mutando, però, nuovamente inquadramento, nella prima memoria 183, co. 6
c.p.c. la opposta dichiarava: “Si tratta, infatti, di lavori per i quali si è avuto un accordo verbale tra il legale rapp.te della Parte_2
e la .
[...] Parte_1
Tuttavia, nel contratto di nolo a caldo non era affatto menzionata l'esecuzione di lavori da eseguirsi dalla opposta, la quale, invece, noleggiava taluni mezzi meccanici che sarebbero stati utilizzati presso il cantiere del locatario, con riferimento alla idoneità degli operatori congruamente formati, ma senza subappalto di lavori di sorta.
Ad ogni buon conto, la circostanza della pretesa estensione del contratto, come sostenuta dall'opposta, non ha avuto riscontro probatorio.
La circostanza centrale articolata dalla opposta nella seconda memoria 183, co. 6 c.p.c. (Vero che l'amministratore unico della Parte_1
sig. incaricava in data 01.04.2016 verbalmente dello
[...] Controparte_2
svolgimento dei lavori di cui al capo precedente la Controparte_1 concludendo apposito contratto verbale con l'amministratore unico della detta società sig. , ritenendo la Controparte_3 Controparte_1
una società molto competente a tal fine ed invitandolo ad adempiere a
[...] detto incarico in tempi brevi;
5. che l'amministratore unico della
[...] accettava l'incarico offertogli relativo ai lavori indicati al Controparte_1 capo 3 della presente memoria ed in data 04.04.2016 iniziava i detti lavori”, si palesava generica in ordine alla collocazione temporale e spaziale del predetto, preteso accordo.
Generica era anche la circostanza articolata per la prova testimoniale del prezzo concordato (“Vero che il prezzo per i lavori di cui al capo 3 della presente memoria, veniva pattuito verbalmente dai due amministratori sig.
, per la il sig. Controparte_2 Controparte_4 [...]
, per la per le prime tre fasi in € 1200,00 CP_3 Controparte_1
per ogni giorno di lavorazione, oltre il trasporto Andata e Ritorno dal cantiere dei macchinari per € 500,00 in misura fissa e soltanto per la quarta fase in €
1500,00 per ogni giorno di lavorazione, oltre il trasporto Andata e Ritorno dal cantiere dei macchinari per € 500,00 in misura fissa).
D'altro canto, il superamento del divieto di cui all'art. 2721 c.c. esigeva che la circostanza dell'intervenuto accordo verbale fosse sufficientemente articolata e determinata, derivandone l'esito integrale del giudizio.
La domanda di adempimento contrattuale, in difetto di prova del titolo, non è dunque accoglibile.
La domanda spiegata in via subordinata dalla opposta, di pagamento della somma portata dal d.i. a titolo non già di adempimento, ma di indennizzo per preteso indebito arricchimento, non è fondata, in quanto non provata.
Come noto, l'indennità ex art. 2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace.
Infatti la liquidazione non può avvenire in misura corrispondente al prezzo fatturato delle merci, comprensivo del guadagno. Così, la domanda di indennizzo non può essere accolta per difetto di prova dell'entità dell''impoverimento' o di 'diminuzione patrimoniale' cui commisurare il ristoro. Nella specie l'attore opposto non ha fornito alcun elemento per determinare quale fosse il costo sostenuto, il margine di guadagno, ecc, cioè quale sia stata la sua reale diminuzione patrimoniale, epurata dal margine di guadagno, precludendo ogni indagine che non potrebbe estendersi fino al punto di ricercare elementi di fatto che era onere della parte fornire (cfr.
Tribunale Reggio Calabria sez. I, 19/02/2022, n.206). Va ora esaminata la domanda riconvenzionale spiegata dall'attore opponente, in via riconvenzionale (“Voglia, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la odierna opponente ha versato somme maggiori rispetto a quelle dovute, siccome dedotto in narrativa e, per l'effetto, voglia condannare la al pagamento, in restituzione, della somma di Controparte_1
€.7.816,00 ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dal giudizio odierno, oltre interessi moratori ex D.lgs.231/2002 ovvero oltre interessi moratori dall'esborso al soddisfo. In ogni caso con revoca del decreto monitorio”).
La domanda va qualificata come azione di ripetizione di indebito;
quanto alla distribuzione dell'onere della prova, giova rammentare che nell'ipotesi di azioni esercitate deducendo di aver eseguito un pagamento non dovuto, senza aver ricevuto la controprestazione, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente corrisposte, l'azione deve essere ricondotta nell'alveo dell'azione di ripetizione dell'indebito, disciplinata dall' art. 2033 c.c. Invero nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (cfr. Tribunale ,
Benevento , 22/02/2023 , n. 468).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nell'accogliere la domanda di restituzione di parte dei compensi proposta da due clienti nei confronti del loro difensore, aveva fatto gravare su quest'ultimo l'onere di provare la causa che potesse giustificare il diritto a trattenere la somma asseritamente ritenuta in eccesso rispetto a quella indicata nella fattura, senza valutare se i clienti avessero fornito la prova dell'inesistenza della causa giustificativa del pagamento che asserivano non dovuto) (cfr. Cassazione civile , sez. III ,
23/11/2022 , n. 34427).
Il solvens di quanto si assume versato indebitamente, ha, dunque, l'onere di provare i pagamenti e l'onere di provare l'inesistenza di causa giustificativa dei versamenti, senza che possa richiedersi all'accipiens di provare l'esistenza di una causa giustificativa dei versamenti.
Giova evidenziare che, a fronte della riconvenzionale proposta, la convenuta in riconvenzionale implicitamente ne deduceva la infondatezza, laddove in comparsa di costituzione e risposta così dichiarava: “D' altronde non si comprende come mai controparte, così attenta ai calcoli, si trovi un errore di pagamento di € 7816,00 richiedendone addirittura in riconvenzionale la restituzione, e dopo così tanto tempo, dopo 4 anni e solo in seguito al monitorio proposto da questa difesa”.
Ad ogni buon conto, deve evidenziarsi che l'attore in riconvenzionale non ha articolato alcuna prova diretta a dare evidenza della inesistenza di cause giustificative del pagamento in preteso eccesso (e della inesistenza, ad esempio, di ulteriori, possibili rapporti tra le parti cui tali pagamenti avrebbero potuto essere riferiti).
La riconvenzionale va, dunque, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza della opposta, con allocazione in capo ad essa di ¾ delle spese e compensazione del residuo quarto, in considerazione del rigetto della riconvenzionale.
Le spese sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147 del 2022, tenendo conto dei valori medi per tutte le voci, considerato il valore, con applicazione dei minimi solo per la voce di istruttoria, in considerazione della esiguità dell'attività effettivamente espletata;
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunziando sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui all'epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la opposizione e revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n.
1435/2021 emesso dal Giudice designato del Tribunale di Salerno, notificato in data 2.07.2021;
2) Rigetta la riconvenzionale subordinata spiegata dall'opposta;
3) Rigetta la riconvenzionale spiegata dall'opponente; 4) Condanna l'opposta al rimborso in favore dell'opponente dei ¾ delle spese di lite, che liquida nel loro complessivo ammontare in € 6.713,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
Salerno, 10.05.2025
Il GU
Dott.ssa Giuseppina Valiante